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TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9
ottobre 1990, n.309
Testo aggiornato del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza».
(GU n. 62 del 15-3-2006- Suppl. Ordinario n.62)
Avvertenza:
Il testo aggiornato qui pubblicato e' stato redatto dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri Dipartimento nazionale per le politiche
antidroga, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n.1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo
testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle
disposizioni del decreto, integrate con le modifiche apportate dalle
nuove disposizioni, sia di quelle richiamate nel decreto stesso.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati.
Nel testo unico sono state inserite le modifiche normative
intervenute sino alla Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2006
(decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, decreto-legge 14
maggio 1993, n. 139, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 1993, n. 222, decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 1993, n. 171, decreto legislativo 19 dicembre
1994, n. 758, legge 8 agosto 1995, n. 332, decreto legislativo 12
aprile 1996, n. 258, legge 18 febbraio 1999, n. 45, decreto-legge 24
novembre 2000, n. 341, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 19 gennaio 2001, n. 4, legge 8 febbraio 2001, n. 12,
decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, legge 16
gennaio 2003, n. 3, legge 24 dicembre 2003, n. 350, legge 5 dicembre
2005, n. 251,
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49).
In particolare, per l'ampiezza delle modifiche apportate, sono state
evidenziate, in corsivo, quelle intervenute con la legge 21 febbraio
2006, n. 49, di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre
n. 272, pubblicata nel supplemento ordinario n. 45/L alla Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 2006.
Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... ))
Titolo I
DEGLI ORGANI E DELLE TABELLE
Art. 1.
Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.
Assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori di sostanze
stupefacenti.
1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il
Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.
2. Il Comitato e' composto dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, che lo presiede, dai Ministri degli affari esteri,
dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa,
della pubblica istruzione, della sanita', del lavoro e della
previdenza sociale, dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica e dai Ministri per gli affari sociali, per gli affari
regionali ed i problemi istituzionali e per i problemi delle aree
urbane, nonche' dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
3. Le funzioni di presidente del Comitato possono essere delegate al
Ministro per gli affari sociali.
4. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare
altri Ministri in relazione agli argomenti da trattare.
5. Il Comitato ha responsabilita' di indirizzo e di promozione della
politica generale di prevenzione e di intervento contro la illecita
produzione e diffusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, a
livello interno ed internazionale.
6. Il Comitato formula proposte al Governo per l'esercizio della
funzione di indirizzo e di coordinamento delle attivita'
amministrative di competenza delle regioni nel settore.
7. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
nazionale per le politiche antidroga e' istituito un Osservatorio
permanente che verifica l'andamento del fenomeno della
tossicodipendenza, secondo le previsioni del comma 8. Il Ministro
per la solidarieta' sociale
disciplina, con proprio decreto, l'organizzazione e il funzionamento
dell'Osservatorio, in modo da
assicurare lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 127,
comma 2. Il Comitato si avvale
dell'Osservatorio permanente.
8. L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati
dal Comitato, acquisisce
periodicamente e sistematicamente dati:
a) sulla entita' della popolazione tossicodipendente anche con
riferimento alla tipologia delle
sostanze assunte e sul rapporto tra le caratteristi che del mercato
del lavoro e delle attivita'
lavorative e l'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope;
b) sulla dislocazione e sul funzionamento dei servizi pubblici e
privati operanti nel settore della
prevenzione, cura e riabilitazione, nonche' sulle iniziative
tendenti al recupero sociale ivi compresi i
servizi attivati negli istituti di prevenzione e pena e nelle
caserme; sul numero di soggetti riabilitati
reinseriti in attivita' lavorative e sul tipo di attivita'
lavorative eventualmente intraprese,
distinguendo se presso strutture pubbliche o private;
c) sui tipi di trattamento praticati e sui risultati conseguiti, in
particolare per quanto riguarda la
somministrazione di metadone, nei servizi di cui alla lettera b),
sulla epidemiologia delle patologie
correlate, nonche' sulla produzione e sul consumo delle sostanze
stupefacenti o psicotrope;
d) sulle iniziative promosse ai diversi livelli istituzionali in
materia di informazione e prevenzione;
e) sulle fonti e sulle correnti del traffico illecito delle sostanze
stupefacenti o psicotrope;
f) sull'attivita' svolta dalle forze di polizia nel settore della
prevenzione e repressione del traffico
illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
g) sul numero e sugli esiti dei processi penali per reati previsti
dal presente testo unico;
h) sui flussi di spesa per la lotta alle tossicodipendenze e sulla
destinazione di tali flussi per funzioni
e per territorio.
9. I Ministeri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle
finanze, della difesa, della sanita', della
pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale,
nell'ambito delle rispettive competenze,
sono tenuti a trasmettere all'osservatorio i dati di cui al comma 8,
relativi al primo e al secondo
semestre di ogni anno, entro i mesi di giugno e dicembre.
10. L'Osservatorio, avvalendosi anche delle prefetture e delle
amministrazioni locali, puo' richiedere
ulteriori dati a qualunque amministrazione statale e regionale, che
e' tenuta a fornirli, con
l'eccezione di quelli che possano violare il diritto all'anonimato.
11. Ciascun Ministero e ciascuna regione possono ottenere
informazioni dall'Osservatorio.
12. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i
Ministri della sanita', della pubblica
istruzione, della difesa e per gli affari sociali, promuove campagne
informative sugli effetti negativi
sulla salute derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti e
psicotrope, nonche' sull'ampiezza e sulla
gravita' del fenomeno criminale del traffico di tali sostanze.
13. Le campagne informative nazionali sono realizzate attraverso i
mezzi di comunicazione
radiotelevisivi pubblici e privati, attraverso la stampa quotidiana
e periodica nonche' attraverso
pubbliche affissioni e servizi telefonici e telematici di
informazione e di consulenza e sono
finanziate nella misura massima di lire 10 miliardi annue a valere
sulla quota del Fondo nazionale di
intervento per la lotta alla droga destinata agli interventi
previsti dall'articolo 127. Il Presidente del
Consiglio dei Ministri o il Ministro per la solidarieta' sociale da
lui delegato determina, con proprio
decreto, in deroga alle norme sulla pubblicita' delle
amministrazioni pubbliche, la distribuzione
delle risorse finanziarie tra stampa quotidiana e periodica,
emittenti radiofoniche e televisive
nazionali e locali nonche' a favore di iniziative mirate di
comunicazione da sviluppare sul territorio
nazionale.
14. (Abrogato).
15. Ogni tre anni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, nella
sua qualita' di Presidente del
Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, convoca
una conferenza nazionale sui
problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e
psicotrope alla quale invita
soggetti pubblici e privati che esplicano la loro attivita' nel
campo della prevenzione e della cura
della tossicodipendenza. Le conclusioni di tali conferenze sono
comunicate al Parlamento anche al
fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione antidroga
dettate dall'esperienza
applicativa.
16. L'Italia concorre, attraverso gli organismi internazionali,
all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo
produttori delle materie di base dalle quali si estraggono le
sostanze stupefacenti o psicotrope.
17. L'assistenza prevede anche la creazione di fonti alternative di
reddito per liberare le popolazioni
locali dall'asservimento alle coltivazioni illecite da cui
attualmente traggono il loro sostentamento.
18. A tal fine sono attivati anche gli strumenti previsti dalla
legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla
cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.
Art. 2.
Attribuzioni del Ministro della sanita'
1. Il Ministro della sanita', nell'ambito delle proprie competenze:
a) determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli
indirizzi per le attivita' di prevenzione del
consumo e delle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope e
da alcool e per la cura e il
reinserimento sociale dei soggetti dipendenti da sostanze
stupefacenti o psicotrope e da alcool;
b) partecipa ai rapporti, sul piano internazionale, con la
Commissione degli stupefacenti e con
l'Organo di controllo sugli stupefacenti del Coniglio economico e
sociale delle Nazioni Unite e con
il Fondo delle Nazioni Unite per il controllo dell'abuso delle
droghe (UNFDAC), con i competenti
organismi della Comunita' economica europea e con ogni altra
organizzazione internazionale avente
competenza nella materia di cui al presente testo unico; a tal fine
cura l'aggiornamento dei dati
relativi alle quantita' di sostanze stupefacenti o psicotrope
effettivamente importate, esportate,
fabbricate, impiegate, nonche' alle quantita' disponibili presso gli
enti o le imprese autorizzati;
c) determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli
indirizzi per il rilevamento epidemiologico
da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di
Bolzano e delle unita' sanitarie locali,
concernente le dipendenze da alcool e da sostanze stupefacenti o
psicotrope;
d) concede le autorizzazioni per la coltivazione, la produzione, la
fabbricazione, l'impiego, il
commercio, l'esportazione, l'importazione, il transito, l'acquisto,
la vendita e la detenzione delle
sostanze stupefacenti o psicotrope, nonche' quelle per la
produzione, il commercio, l'esportazione,
l'importazione e il transito delle sostanze suscettibili di impiego
per la produzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui al comma 1 dell'articolo 70;
e) stabilisce con proprio decreto:
1) l'elenco annuale delle imprese autorizzate alla fabbricazione,
all'impiego e al commercio
all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonche' di
quelle di cui al comma 1, dell'articolo
70;
(( 2) il completamento e l'aggiornamento delle tabelle di cui
all'articolo 13, sentiti il Consiglio
superiore di sanita' e la Presidenza del Consiglio dei
Ministri-Dipartimento nazionale per le
politiche antidroga ));
3) le indicazioni relative alla confezione dei farmaci contenenti
sostanze stupefacenti o psicotrope;
4) (Abrogato);
f) verifica, ad un anno, a due anni, a tre anni e a cinque anni
dall'entrata in commercio di nuovi
farmaci, la loro capacita' di indurre dipendenza nei consumatori;
g) promuove, in collaborazione con i Ministri dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica
e di grazia e giustizia, studi e ricerche relativi agli aspetti
farmacologici, tossicologici, medici,
psicologici, riabilitativi, sociali, educativi, preventivi e
giuridici in tema di droghe, alcool e tabacco;
h) promuove, in collaborazione con le regioni, iniziative volte a
eliminare il fenomeno dello
scambio di siringhe tra tossicodipendenti, favorendo anche
l'immissione nel mercato di siringhe
monouso autobloccanti.
Art. 3.
Istituzione del Servizio centrale per le dipendenze da alcool e
sostanze stupefacenti o psicotrope
1. E' istituito presso il Ministero della sanita' il Servizio
centrale per le dipendenze da alcool e
sostanze stupefacenti o psicotrope.
2. Il Servizio centrale svolge compiti di indirizzo e coordinamento
per le politiche e i programmi
inerenti il trattamento delle dipendenze indicate nel comma 1 su
tutto il territorio nazionale, con
parere obbligatorio del Consiglio sanitario nazionale. Inoltre
provvede a:
a) raccogliere i dati epidemiologici e le statistiche circa
l'andamento dei consumi, delle violazioni
delle norme sulla circolazione stradale e degli infortuni in stato
di intossicazione da alcool e
sostanze stupefacenti o psicotrope;
b) raccogliere ed elaborare i dati trasmessi dalle regioni relativi
all'andamento delle dipendenze da
sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool, nonche' agli
interventi di prevenzione, di cura e di
recupero sociale e presentare annualmente un rapporto sulla materia
al Ministro della sanita';
c) raccogliere ed elaborare i dati relativi al numero dei servizi
pubblici e privati attivi nel settore
delle droghe e dell'alcool, ai contributi ad essi singolarmente
erogati, nonche' al numero degli utenti
assistiti ed ai risultati conseguiti nelle attivita' di recupero e
prevenzione messe in atto;
d) esprimere il parere motivato sulle autorizzazioni in materia di
sostanze stupefacenti o psicotrope
per le quali e' competente il Ministro della sanita';
e) esprimere, sentito l'Istituto superiore di sanita', il parere
motivato in ordine alla concessione di
licenza di importazione di materie prime per la produzione e
l'impiego delle sostanze stupefacenti o
psicotrope;
f) procedere all'accertamento qualitativo e quantitativo delle
sostanze stupefacenti o psicotrope
messe a disposizione del Ministero della sanita' ai sensi
dell'articolo 87;
g) elencare gli additivi aversivi non tossici da immettere nelle
confezioni commerciali di solventi
inalabili;
(( h) individuare sostanze da taglio contenute nelle sostanze
stupefacenti o psicotrope )).
3. Il Servizio centrale per gli eventuali controlli analitici, si
avvale dei laboratori dell'Istituto
superiore di sanita' o di istituti universitari.
Art. 4.
Composizione del servizio centrale per le dipendenze da alcool e
sostanze stupefacenti o psicotrope
1. Al servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze
stupefacenti o psicotrope e' preposto
un dirigente generale del Ministero della sanita'.
2. Il Ministro provvede alla costituzione del Servizio centrale
articolandolo in almeno quattro settori
afferenti alla dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope,
alla prevenzione delle infezioni da
HIV tra i tossicodipendenti e altre patologie correlate,
all'alcoolismo e al tabagismo preponendovi i
dirigenti di cui al comma 3.
3. Nella tabella XIX, allegata al (( decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748
)), sono apportate le seguenti modifiche:
a) il quadro A, livello di funzione C, e' incrementato di una unita';
b) il quadro C, livello di funzione D, e' incrementato di due unita';
c) il quadro C, livello di funzione E, e' incrementato di quattro
unita'.
4. All'onere derivante dalla applicazione del presente articolo,
valutato in lire 360 milioni per
ciascuno egli esercizi 1990, 1991 e 1992, si provvede con la
riduzione di pari importo dello
stanziamento di cui all'articolo 39, comma 2, della legge 26 giugno
1990, n. 162.
5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 5.
Controllo e vigilanza
1. Per l'esercizio del controllo e della vigilanza il Ministero
della sanita' si avvale normalmente dei
nuclei specializzati dell'Amministrazione della pubblica sicurezza,
della Guardia di finanza,
dell'Arma dei carabinieri e, nei casi urgenti, di qualsiasi
ufficiale e agente della forza pubblica. Per
quanto riguarda il controllo sulle navi e sugli aeromobili l'azione
e' coordinata con le capitanerie di
porto o con i comandi di aeroporto.
Art. 6.
Modalita' della vigilanza
1. La vigilanza presso gli enti e le imprese autorizzati alla
coltivazione, alla fabbricazione,
all'impiego, al commercio e presso chiunque sia autorizzato alla
detenzione di sostanze stupefacenti
o psicotrope, e' esercitata dal Ministero della sanita'.
2. La vigilanza predetta si effettua mediante ispezioni ordinarie e
straordinarie.
3. Le ispezioni ordinarie devono essere effettuate almeno ogni due
anni, salvo quanto stabilito
dall'articolo 29.
4. Il Ministero della sanita' puo' disporre in ogni tempo ispezioni
straordinarie.
5. Per l'esecuzione delle ispezioni il Ministero della sanita' puo'
avvalersi della collaborazione degli
organi di polizia, i quali comunque hanno facolta' di accedere in
qualunque momento nei locali ove
si svolgono le attivita' previste dai titoli III, IV, V, VI e VII
del presente testo unico.
6. La Guardia di finanza puo' eseguire ispezioni straordinarie in
ogni tempo presso gli enti e le
imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o
psicotrope quando sussistano
sospetti di attivita' illecite.
Art. 7.
Obbligo di esibizione di documenti
1. Ai fini della vigilanza e dei controlli previsti dagli articoli 5
e 6 i titolari delle autorizzazioni,
nonche' i titolari o i direttori delle farmacie, sono tenuti ad
esibire ai funzionari del Ministero della
sanita' ed agli appartenenti alle forze di polizia tutti i documenti
inerenti all'autorizzazione, alla
gestione della coltivazione e vendita dei prodotti, alla
fabbricazione, all'impiego, al commercio
delle sostanze stupefacenti o psicotrope.
Art. 8.
Opposizione alle ispezioni. Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con
l'arresto fino ad un anno o con
l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni chiunque:
a) indebitamente impedisce od ostacola lo svolgimento delle
ispezioni previste dall'articolo 6;
b) rivela o preannuncia l'ispezione qualora questa debba essere
improvvisa o comunque non
preannunciata;
c) indebitamente impedisce od ostacola i controlli, gli accessi o
gli altri atti previsti dall'articolo 29,
oppure si sottrae all'obbligo di esibire i documenti di cui
all'articolo 7.
Art. 9.
Attribuzioni del Ministro dell'interno
1. Il Ministro dell'interno, nell'ambito delle proprie competenze:
a) esplica le funzioni di alta direzione dei servizi di polizia per
la prevenzione e la repressione del
traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di
coordinamento generale in materia dei
compiti e delle attivita' delle forze di polizia; promuove altresi',
d'intesa con il Ministro degli affari
esteri e con il Ministro di grazia e giustizia, accordi
internazionali di collaborazione con i
competenti organismi esteri;
b) partecipa, sul piano internazionale, salve le attribuzioni dei
Ministri degli affari esteri e della
sanita', rapporti con il Fondo delle Nazioni Unite per il controllo
dell'abuso delle droghe
(UNFDAC), con i competenti organismi della Comunita' economica
europea e con qualsiasi altra
organizzazione avente competenza nella materia di cui al presente
testo unico.
Art. 10.
Servizio centrale antidroga
1. Per l'attuazione dei compiti del Ministro dell'interno in materia
di coordinamento e di
pianificazione delle forze di polizia e di alta direzione dei
servizi di polizia per la prevenzione e la
repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope, il capo della polizia - direttore
generale della pubblica sicurezza si avvale del Servizio centrale
antidroga, gia' istituito nell'ambito
del Dipartimento della pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 35
della legge 10 aprile 1981, n. 121.
2. Ai fini della necessaria cooperazione internazionale nella
prevenzione e repressione del traffico
illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il Servizio mantiene
e sviluppa i rapporti con i
corrispondenti servizi delle polizie estere, avvalendosi anche
dell'Organizzazione internazionale
della polizia criminale (OIPC-Interpol), nonche' con gli organi
tecnici dei Governi dei Paesi esteri
operanti in Italia.
3. Il Servizio cura, altresi', i rapporti con gli organismi
internazionali interessati alla cooperazione
nelle attivita' di polizia antidroga.
4. Il servizio prestato dagli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e
della Guardia di finanza nell'ambito
del Servizio centrale antidroga e' equivalente, agli effetti dello
sviluppo della carriera, al periodo di
comando, nei rispettivi gradi, presso i Corpi di appartenenza.
5. Per le attivita' del Servizio centrale antidroga, nonche' per gli
oneri di cui all'articolo 100 e per
l'avvio del potenziamento di cui all'articolo 101, comma 2, sono
stanziati, per il triennio 1990-1992,
6.800 milioni di lire in ragione d'anno.
Art. 11.
Uffici antidroga all'estero
1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza puo' destinare, fuori
del territorio nazionale, secondo
quanto disposto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,
e successive modificazioni, personale appartenente al Servizio
centrale antidroga, che operera'
presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari in
qualita' di esperti, per lo svolgimento
di attivita' di studio, osservazione, consulenza e informazione in
vista della promozione della
cooperazione contro il traffico della droga.
2. A tali fini il contingente previsto dall'articolo 168 del decreto
del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e' aumentato di una quota di venti unita',
riservata agli esperti del Servizio
centrale antidroga.
3. Per l'assolvimento dei compiti di cooperazione internazionale
nella prevenzione e repressione del
traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il Servizio
centrale antidroga puo' costituire
uffici operanti fuori del territorio nazionale, nel quadro di
specifici accordi di cooperazione stipulati
con i Governi interessati. Tali accordi stabiliranno la condizione
giuridica dei predetti uffici nei
confronti delle autorita' locali.
4. Agli uffici di cui al comma 3 e' destinato personale del Servizio
centrale antidroga, nominato con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli
affari esteri e del tesoro.
5. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo e'
valutato in lire 4 miliardi in ragione
d'anno a decorrere dal 1990 per le spese riguardanti il personale e
in lire un miliardo per le spese di
carattere funzionale relativamente al 1990.
Art. 12.
Consultazione e raccordo tra lo Stato le regioni e le province
autonome
1. I compiti di consultazione e raccordo, su tutto il territorio
della Repubblica, delle attivita' di
prevenzione, di cura e di recupero socio-sanitari delle
tossicodipendenze e per la lotta contro l'uso
delle sostanze stupefacenti o psicotrope sono svolti dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
secondo le modalita' previste
dall'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Quando
all'ordine del giorno della Conferenza
sono in discussione le problematiche attinenti alla materia di cui
al presente test unico e'
obbligatoria la presenza del Ministro per gli affari sociali.
Art. 13.
Tabelle delle sostanze soggette a controllo
((1. Le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza
ed al controllo del Ministero
della salute sono raggruppate, in conformita' ai criteri di cui
all'articolo 14, in due tabelle, allegate al
presente testo unico. Il Ministero della salute stabilisce con
proprio decreto il completamento e
l'aggiornamento delle tabelle con le modalita' di cui all'articolo
2, comma 1, lettera e), numero 2) )).
2. Le tabelle di cui al comma 1 devono contenere l'elenco di tutte
le sostanze e dei preparati indicati
nelle convenzioni e negli accordi internazionali e sono aggiornate
tempestivamente anche in base a
quanto previsto dalle convenzioni e accordi medesimi ovvero a nuove
acquisizioni scientifiche.
3. (Abrogato).
4. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e inserito nella
successiva edizione della Farmacopea ufficiale.
(( 5. Il Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore di
sanita' e la Presidenza del Consiglio
dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ed
in accordo con le convenzioni
internazionali in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope,
dispone con apposito decreto
l'esclusione da una o piu' misure di controllo di quei medicinali e
dispositivi diagnostici che per la
loro composizione qualitativa e quantitativa non possono trovare un
uso diverso da quello cui sono
destinati )).
Art. 14.
Criteri per la formazione delle tabelle
(( 1. La inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle
tabelle di cui all'articolo 13 e'
effettuata in base ai seguenti criteri:
a) nella tabella I sono indicati:
1) l'oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze
oppiacee naturali, estraibili dal
papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotico-analgesica da
esso estraibili; le sostanze
ottenute per trasformazione chimica di quelle prima indicate; le
sostanze ottenibili per sintesi che
siano riconducibili, per struttura chimica o per effetti, a quelle
oppiacee precedentemente indicate;
eventuali intermedi per la loro sintesi;
2) le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema
nervoso centrale da queste
estraibili; le sostanze ad azione analoga ottenute per
trasformazione chimica degli alcaloidi sopra
indicati oppure per sintesi;
3) le sostanze di tipo amfetaminico ad azione eccitante sul sistema
nervoso centrale;
4) ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso
centrale ed abbia capacita' di
determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di
ordine superiore a quelle
precedentemente indicate;
5) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i
derivati feniletilamminici, che
abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni
sensoriali;
6) la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti; i
tetraidrocannabinoli, i loro analoghi naturali, le
sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano ad essi
riconducibili per struttura chimica o per
effetto farmaco-tossicologico;
7) ogni altra pianta i cui principi attivi possono provocare
allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali
e tutte le sostanze ottenute per estrazione o per sintesi chimica
che provocano la stessa tipologia di
effetti a carico del sistema nervoso centrale;
b) nella sezione A della tabella II sono indicati:
1) i medicinali contenenti le sostanze analgesiche oppiacee
naturali, di semisintesi e di sintesi;
2) i medicinali di cui all'allegato III-bis al presente testo unico;
3) i medicinali contenenti sostanze di corrente impiego terapeutico
per le quali sono stati accertati
concreti pericoli di induzione di grave dipendenza fisica o
psichica;
4) i barbiturici che hanno notevole capacita' di indurre dipendenza
fisica o psichica o entrambe,
nonche' altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad essi
assimilabili ed i medicinali che li
contengono;
c) nella sezione B della tabella II sono indicati:
1) i medicinali che contengono sostanze di corrente impiego
terapeutico per le quali sono stati
accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o
psichica di intensita' e gravita' minori
di quelli prodotti dai medicinali elencati nella sezione A;
2) i barbiturici ad azione antiepilettica e i barbiturici con breve
durata d'azione;
3) le benzodiazepine, i derivati pirazolopirimidinici ed i loro
analoghi ad azione ansiolitica o
psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e
generare farmacodipendenza;
d) nella sezione C della tabella II sono indicati:
1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella
tabella II, sezione B, da sole o in
associazione con altri principi attivi, per i quali sono stati
accertati concreti pericoli di induzione di
dipendenza fisica o psichica;
e) nella sezione D della tabella II sono indicati:
1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella
tabella II, sezioni A o B, da sole
o in associazione con altri principi attivi quando per la loro
composizione qualitativa e quantitativa
e per le modalita' del loro uso, presentano rischi di abuso o
farmacodipendenza di grado inferiore a
quello delle composizioni medicinali comprese nella tabella II,
sezioni A e C, e pertanto non sono
assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte
della loro composizione;
2) le composizioni medicinali ad uso parenterale a base di
benzodiazepine;
3) le composizioni medicinali per uso diverso da quello iniettabile,
le quali, in associazione con altri
principi attivi non stupefacenti contengono alcaloidi totali
dell'oppio con equivalente ponderale in
morfina non superiore allo 0,05 per cento in peso espresso come base
anidra; le suddette
composizioni medicinali devono essere tali da impedire praticamente
il recupero dello stupefacente
con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi;
f) nella sezione E della tabella II sono indicati:
1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella
tabella II, sezioni A o B, da sole
o in associazione con altri principi attivi, quando per la loro
composizione qualitativa e quantitativa
o per le modalita' del loro uso, possono dar luogo a pericolo di
abuso o generare farmacodipendenza
di grado inferiore a quello delle composizioni medicinali elencate
nella tabella II, sezioni A, C o D.
2. Nelle tabelle I e II sono compresi, ai fini della applicazione
del presente testo unico, tutti gli
isomeri, gli esteri, gli eteri, ed i sali anche relativi agli
isomeri, esteri ed eteri, nonche' gli
stereoisomeri nei casi in cui possono essere prodotti, relativi alle
sostanze ed ai preparati inclusi
nelle tabelle, salvo sia fatta espressa eccezione.
3. Le sostanze incluse nelle tabelle sono indicate con la
denominazione comune internazionale, il
nome chimico, la denominazione comune italiana o l'acronimo, se
esiste. E', tuttavia, ritenuto
sufficiente, ai fini della applicazione del presente testo unico che
nelle tabelle la sostanza sia
indicata con almeno una delle denominazioni sopra indicate, purche'
idonea ad identificarla.
4. Le sostanze e le piante di cui al comma 1, lettera a), sono
soggette alla disciplina del presente
testo unico anche quando si presentano sotto ogni forma di prodotto,
miscuglio o miscela )).
Art. 15.
Adempimenti del Ministero della sanita' e delle regioni
1. Il Ministero della sanita' provvede alla pubblicazione periodica
ed alla diffusione mediante
trasmissione alle regioni ed alle autorita' sanitarie locali dei
dati aggiornati concernenti le sostanze
indicate nelle tabelle di cui all'articolo 14, i loro effetti, i
metodi di cura delle tossicodipendenze,
l'elenco dei presidi sanitari specializzati e dei centri sociali
abilitati alla prevenzione ed alla cura
delle tossicomanie.
2. Gli uffici regionali competenti provvedono a comunicare le
notizie di cui al comma 1 ai singoli
medici esercenti la professione sanitaria.
Art. 16.
Elenco delle imprese autorizzate
1. L'elenco aggiornato degli enti e delle imprese autorizzati alla
coltivazione e produzione, alla
fabbricazione, all'impiego e al commercio all'ingrosso di sostanze
stupefacenti o psicotrope, con gli
estremi di ciascuna autorizzazione e con la specificazione delle
attivita' autorizzate, e' pubblicato
annualmente, a cura del Ministero della sanita', nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Titolo II
DELLE AUTORIZZAZIONI
Art. 17.
Obbligo di autorizzazione
1. Chiunque intenda coltivare, produrre, fabbricare impiegare,
importare, esportare, ricevere per
transito, commerciare a qualsiasi titolo o comunque detenere per il
commercio sostanze stupefacenti
o psicotrope, comprese nelle tabelle di cui all'articolo 14 deve
munirsi dell'autorizzazione del
Ministero della sanita'.
2. Dall'obbligo dell'autorizzazione sono escluse le farmacie, per
quanto riguarda l'acquisto di
sostanze stupefacenti o psicotrope e per l'acquisto, la vendita o la
cessione di dette sostanze in dose
e forma di medicamenti.
3. L'importazione, il transito e l'esportazione di sostanze
stupefacenti o psicotrope da parte di chi e'
munito dell'autorizzazione di cui al comma 1, sono subordinati alla
concessione di un permesso
rilasciato dal Ministro della sanita' in conformita' delle
convenzioni internazionali e delle
disposizioni di cui al titolo V del presente testo unico.
4. Nella domanda di autorizzazione, gli enti e le imprese
interessati devono indicare la carica o
l'ufficio i cui titolari sono responsabili della tenuta dei registri
e dell'osservanza degli altri obblighi
imposti dalle disposizioni dei titoli VI e VII del presente testo
unico.
5. Il Ministro della sanita', nel concedere l'autorizzazione,
determina, caso per caso, le condizioni e
le garanzie alle quali essa e' subordinata, sentito il Comando
generale della Guardia di Finanza
nonche', quando trattasi di coltivazione, il Ministero
dell'agricoltura e delle foreste.
6. Il decreto di autorizzazione ha durata biennale ed e' soggetto
alla tassa di concessione
governativa.
7. (Abrogato).
Art. 18.
Comunicazione dei decreti di autorizzazione
1. I decreti ministeriali di autorizzazione sono comunicati al
Dipartimento di pubblica sicurezza del
Ministero dell'interno, al Comando generale della Guardia di finanza
e al Comando generale
dell'Arma i carabinieri che impartiscono ai dipendenti organi
periferici le istruzioni necessarie per la
vigilanza.
2. Uguale comunicazione e' effettuata al Servizio centrale
antidroga.
Art. 19.
Requisiti soggettivi per l'autorizzazione
1. Le autorizzazioni previste dal comma 1 dell'articolo 17 sono
personali e non possono essere
cedute, ne' comunque utilizzate da altri a qualsiasi titolo ed in
qualsiasi forma.
2. Le autorizzazioni medesime possono essere accordate soltanto ad
enti o imprese il cui titolare o
legale rappresentante, se trattasi di societa', sia di buona
condotta e offra garanzie morali e
professionali. Gli stessi requisiti deve possedere il direttore
tecnico dell'azienda.
3. Nel caso di enti o imprese che abbiano piu' filiali o depositi e'
necessaria l'autorizzazione per
ciascuna filiale o deposito. I requisiti previsti dal comma 2 devono
essere posseduti anche dalla
persona preposta alla filiale o al deposito.
4. Nel caso di cessazione dell'attivita' autorizzata o di cessazione
dell'azienda, di mutamento della
denominazione o della ragione sociale, di morte o di sostituzione
del titolare dell'impresa o del
legale rappresentante dell'ente, l'autorizzazione decade di diritto,
senza necessita' di apposito
provvedimento.
5. Tuttavia nel caso di morte o di sostituzione del titolare
dell'impresa o del legale rappresentante
dell'ente, il Ministero della sanita' puo' consentire in via
provvisoria, per non oltre il termine
perentorio di tre mesi, la prosecuzione dell'attivita' autorizzata
sotto la responsabilita' del direttore
tecnico.
Art. 20.
Rinnovo delle autorizzazioni
1. La domanda per ottenere il rinnovo delle autorizzazioni deve
essere presentata, almeno tre mesi
prima della scadenza, con la procedura stabilita per il rilascio
delle singole autorizzazioni.
2. Nei casi di decadenza di cui al comma 4 dell'articolo 19, ai fini
del rilascio della nuova
autorizzazione, puo' essere ritenuta valida la documentazione
relativa ai requisiti obiettivi rimasti
invariati.
Art. 21.
Revoca e sospensione dell'autorizzazione
1. In caso di accertate irregolarita' durante il corso della
coltivazione, della raccolta, della
fabbricazione, trasformazione, sintesi, impiego, custodia, commercio
di sostanze stupefacenti o
psicotrope, o quando vengono a mancare in tutto o in parte i
requisiti prescritti dalla legge per il
titolare o per il legale rappresentante o per il direttore tecnico,
il Ministro della sanita' procede alla
revoca dell'autorizzazione.
2. Il Ministro della sanita' puo' procedere alla revoca anche in
caso di incidente tecnico, di furto, di
deterioramento di sostanze stupefacenti o psicotrope o di altre
irregolarita' verificatesi anche per
colpa del personale addetto.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, qualora il fatto risulti di
lieve entita', puo' essere adottato un
provvedimento di sospensione dell'autorizzazione fino a sei mesi.
4. Il provvedimento di revoca o di sospensione deve essere motivato
ed e' notificato agli interessati
tramite il sindaco e comunicato all'autorita' sanitaria regionale,
alla questura competente per
territorio e, ove occorra, al Comando generale della Guardia di
finanza.
5. Nel caso che le irregolarita' indicate nel comma 1 concernano
esclusivamente le prescrizioni
tecnico-agrarie, il Ministro della sanita' adotta i provvedimenti
opportuni, sentito il Ministero
dell'agricoltura e delle foreste.
Art. 22.
Provvedimenti in caso di cessazione delle attivita' autorizzate
1. Nei casi di decadenza, di revoca o di sospensione
dell'autorizzazione, il Ministro della sanita',
salvo quanto previsto dall'articolo 23, adotta i provvedimenti
ritenuti opportuni nei riguardi delle
eventuali giacenze di sostanze stupefacenti o psicotrope e provvede
al ritiro del bollettario e dei
registri previsti dal presente testo unico, nonche' al ritiro del
decreto di autorizzazione.
Art. 23.
Cessione o distruzione di sostanze stupefacenti o psicotrope
1. Nell'esercizio delle facolta' previste dall'articolo 22, il
Ministro della sanita' puo' consentire, su
richiesta dell'interessato, la cessione delle giacenze di sostanze
stupefacenti o psicotrope ai relativi
fornitori ovvero ad altri enti o imprese autorizzati o a farmacie,
nominativamente indicati.
2. Qualora nel termine di un anno non sia stato possibile realizzare
alcuna destinazione delle
sostanze stupefacenti o psicotrope, queste vengono acquisite dallo
Stato ed utilizzate con le
procedure e modalita' di cui all'articolo 24.
3. Le sostanze deteriorate non utilizzabili farmacologicamente
devono essere distrutte, osservando
le modalita' di cui all'articolo 25.
4. Dell'avvenuta esecuzione dei provvedimenti adottati a norma del
presente articolo deve essere
redatto apposito verbale.
Art. 24.
Sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o acquisite
1. Le sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o comunque
acquisite dallo Stato ai sensi
dell'articolo 23 sono poste a disposizione del Ministero della
sanita' che effettuate, se necessario, le
analisi provvede alla loro utilizzazione o distruzione.
2. Nel caso di vendita, qualora non sia stata disposta confisca, il
ricavato, dedotte le spese sostenute
dallo Stato, e' versato al proprietario. Le somme relative ai
recuperi delle spese sostenute dallo Stato
sono versate con imputazione ad apposito capitolo dello stato di
previsione delle entrate statali.
Art. 25.
Distruzione delle sostanze consegnate o messe a disposizione del
Ministero della sanita'
1. La distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope nei casi
previsti dagli articoli 23 e 24 e'
disposta con decreto del Ministro della sanita' che ne stabilisce le
modalita' di attuazione e si avvale
di idonee strutture pubbliche locali, ove esistenti, o nazionali.
2. In tali casi il Ministro della sanita' puo', altresi', richiedere
ai prefetti delle province interessate
che venga assicurata adeguata assistenza da parte delle forze di
polizia alle operazioni di
distruzione.
3. Il verbale relativo alle operazioni di cui al comma 2 e'
trasmesso al Ministero della sanita'.
Titolo III
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COLTIVAZIONE E PRODUZIONE,
ALLAFABBRICAZIONE, ALL'IMPIEGO ED AL COMMERCIO ALL'INGROSSO
DELLESOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE.
Capo I
Della coltivazione e produzione
Art. 26.
Coltivazioni e produzioni vietate ((
1. Salvo quanto stabilito nel comma 2, e' vietata nel territorio
dello Stato la coltivazione delle piante
comprese nella tabella I di cui all'articolo 14 )).
2. Il Ministro della sanita' puo' autorizzare istituti universitari
e laboratori pubblici aventi fini
istituzionali di ricerca, alla coltivazione delle piante sopra
indicate per scopi scientifici, sperimentali
o didattici.
Art. 27.
Autorizzazione alla coltivazione
1. La richiesta di autorizzazione alla coltivazione, avanzata dai
soggetti di cui agli articoli 16 e 17
del presente testo unico deve contenere il nome del richiedente
coltivatore responsabile,
l'indicazione del luogo, delle particelle catastali e della
superficie di terreno sulla quale sara'
effettuata la coltivazione, nonche' la specie di coltivazione e i
prodotti che si intende ottenere. Il
richiedente deve indicare l'esatta ubicazione dei locali destinati
alla custodia dei prodotti ottenuti.
2. Sia la richiesta che l'eventuale decreto ministeriale di
autorizzazione sono trasmessi alla
competente unita' sanitaria locale e agli organi di cui all'articolo
29 ai quali spetta l'esercizio della
vigilanza e del controllo di tutte le fasi della coltivazione fino
all'avvenuta cessione del prodotto.
3. L'autorizzazione e' valida oltre che per la coltivazione, anche
per la raccolta, la detenzione e la
vendita dei prodotti ottenuti, da effettuarsi esclusivamente alle
ditte titolari di autorizzazione per la
fabbricazione e l'impiego di sostanze stupefacenti.
Art. 28.
Sanzioni
1. Chiunque, senza essere autorizzato, coltiva le piante indicate
nell'articolo 26, e' assoggettato a
sanzioni penali ed amministrative stabilite per la fabbricazione
illecita delle sostanze stesse.
2. Chiunque non osserva le prescrizioni e le garanzie cui
l'autorizzazione e' subordinata, e' punito,
salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, con l'arresto sino
ad un anno o con l'ammenda da lire
un milione a lire quattro milioni.
3. In ogni caso le piante illegalmente coltivate sono sequestrate e
confiscate. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 86.
Art. 29.
Vigilanza sulla coltivazione raccolta e produzione di stupefacenti
1. Ai fini della vigilanza sulle attivita' di coltivazione, raccolta
e produzione di stupefacenti, i
militari della Guardia di finanza svolgono controlli periodici delle
coltivazioni autorizzate per
accertare l'osservanza delle condizioni imposte e la sussistenza
delle garanzie richieste dal
provvedimento autorizzativo. La periodicita' dei controlli e'
concordata tra il Ministero della sanita',
il Comando generale della Guardia di finanza e il Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, in
relazione alla ubicazione ed estensione del terreno coltivato, alla
natura e alla durata del ciclo
agrario.
2. Indipendentemente dalle ispezioni previste dal comma 1, i
militari della Guardia di finanza
possono eseguire controlli a carattere straordinario in caso di
sospetto di frode.
3. Per l'espletamento dei predetti compiti i militari della Guardia
di finanza hanno facolta' di
accedere in qualunque tempo alle coltivazioni, nonche' nei locali di
custodia dei prodotti ottenuti,
ove effettuano riscontri sulle giacenze.
4. Le operazioni concernenti la raccolta delle piante o parti di
esse, dell'oppio grezzo o di altre
droghe debbono essere effettuate alla presenza dei predetti
militari.
5. Fuori delle coltivazioni autorizzate, e specialmente nelle
immediate vicinanze di esse, i militari
della Guardia di finanza esercitano attiva vigilanza al fine di
prevenire e reprimere qualsiasi
tentativo di abusiva sottrazione dei prodotti. Ove accertino
l'esistenza di coltivazioni abusive,
provvedono alla conta delle piante coltivate ed alla distruzione
delle stesse dopo averne repertato
appositi campioni.
Art. 30.
Eccedenze di produzione
1. Sono tollerate eventuali eccedenze di produzione non superiori al
10 per cento sulle quantita'
consentite purche' siano denunciate al Ministero della sanita' entro
quindici giorni dal momento in
cui sono accertate.
2. Le eccedenze sono computate nei quantitativi da prodursi
nell'anno successivo.
3. Chiunque per colpa produce sostanze stupefacenti o psicotrope in
quantita' superiore a quelle
consentite o tollerate e' punito con la reclusione sino ad un anno o
con la multa fino a lire venti
milioni.
Capo II
Della fabbricazione
Art. 31.
Quote di fabbricazione
1. Il Ministro della sanita', entro il mese di novembre di ogni
anno, tenuto conto degli impegni
derivanti dalle convenzioni internazionali, stabilisce con proprio
decreto le quantita' delle varie
sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I e II,
sezioni A e B di cui all'articolo 14,
che possono essere fabbricate e messe in vendita, in Italia o
all'estero, nel corso dell'anno
successivo, da ciascun ente o impresa autorizzati alla
fabbricazione.
2. I limiti quantitativi stabiliti nel provvedimento di cui al comma
1 possono essere aumentati, ove
necessario, nel corso dell'anno al quale si riferiscono.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
4. Sono tollerate eventuali eccedenze di fabbricazione non superiori
al 10 per cento sulle quantita'
consentite purche' siano denunciate al Ministero della sanita' entro
quindici giorni dal momento in
cui sono accertate. Le eccedenze sono computate nei quantitativi da
fabbricarsi nell'anno
successivo.
5. Chiunque per colpa fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope in
quantita' superiori a quelle
consentite o tollerate e' punito con la reclusione fino ad un anno o
con la multa fino a lire venti
milioni.
Art. 32.
Autorizzazione alla fabbricazione
1. Chiunque intenda ottenere l'autorizzazione per estrarre alcaloidi
dalla pianta di papavero
sonnifero o dall'oppio dalle foglie o dalla pasta di coca o da altre
piante contenenti sostanze
stupefacenti, ovvero fabbricarli per sintesi, deve presentare
domanda al Ministero della sanita', entro
il 31 ottobre di ciascun anno.
2. Analoga domanda deve essere presentata, nel termine indicato nel
comma 1, da chi intenda
estrarre, trasformare ovvero produrre per sintesi sostanze
psicotrope.
3. La domanda deve essere corredata dal certificato di iscrizione
all'albo professionale del direttore
tecnico, che deve essere munito di laurea in chimica o in farmacia o
in altra disciplina affine.
4. La domanda, corredata del certificato di iscrizione alla camera
di commercio, industria,
artigianato e agricoltura deve contenere:
a) le generalita' del richiedente: titolare dell'impresa o legale
rappresentanza dell'ente che avra' la
responsabilita' per quanto riguarda l'osservanza delle norme di
legge;
b) la sede, l'ubicazione e, la descrizione dell'ente o dell'impresa
di fabbricazione con descrizione
grafica dei locali adibiti alla lavorazione e al deposito della
merce lavorata o da porsi in
lavorazione;
c) le generalita' del direttore tecnico che assume la
responsabilita' con il titolare dell'impresa o il
legale rappresentante dell'ente;
d) la qualita' e i quantitativi delle materie prime richieste per la
lavorazione;
e) le sostanze che si intende fabbricare, nonche' i procedimenti di
estrazione che si intende
applicare, con l'indicazione presumibile delle rese di lavorazione.
5. L'autorizzazione e' valida, oltre che per la fabbricazione di
sostanze stupefacenti e psicotrope,
anche per l'acquisto delle relative materie prime, nonche' per la
vendita dei prodotti ottenuti.
Art. 33.
Idoneita' dell'officina ai fini della fabbricazione
1. Ogni officina deve essere provvista di locali adibiti
esclusivamente alla fabbricazione delle
sostanze stupefacenti o psicotrope, di apparecchi e mezzi adeguati
allo scopo, nonche' di locali
idonei alla custodia dei prodotti finiti e delle materie prime
occorrenti per la fabbricazione.
2. Il Ministero della sanita' accerta la sussistenza dei requisiti
di cui al comma
1.
3. Qualora il richiedente non sia autorizzato all'esercizio di
officina farmaceutica, deve munirsi
della relativa autorizzazione.
4. Il Ministero della sanita' accerta, mediante ispezione, l'idoneita'
dell'officina anche ai sensi
dell'articolo 144 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato
con regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265, e successive modificazioni.
5. Le spese relative a tali accertamenti sono a carico del
richiedente ed i relativi recuperi sono
versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato di
previsione delle entrate statali.
Art. 34.
Controllo sui cicli di lavorazione ((
1. Presso ciascun ente o impresa, autorizzati alla fabbricazione di
sostanze stupefacenti o
psicotrope, comprese nelle tabelle I e II, sezione A, di cui
all'articolo 14, devono essere dislocati
uno o piu' militari della Guardia di finanza per il controllo
dell'entrata e dell'uscita delle sostanze
stupefacenti o psicotrope, nonche' per la sorveglianza a carattere
continuativo durante i cicli di
lavorazione )).
2. La vigilanza puo' essere disposta, su richiesta del Ministero
alla sanita', previa intesa con il
Comando generale della Guardia di finanza, anche presso singoli enti
o imprese autorizzati
all'impiego di dette sostanze.
3. Le istruzioni di servizio sono impartite dal Comando generale
della Guardia di finanza in
conformita' alle disposizioni di massima concertate, anche ai fini
del coordinamento, col Ministero
della sanita'.
4. Le aziende, che fabbricano sostanze stupefacenti o psicotrope,
hanno l'obbligo di mettere a
disposizione dei militari addetti alla vigilanza presso lo
stabilimento i locali idonei per lo
svolgimento delle operazioni di controllo, adeguatamente attrezzati
per i turni di riposo, quando la
lavorazione si svolga durante la notte.
Art. 35.
Controllo sulle materie prime
1. Il Ministero della sanita' esercita il controllo sulle quantita'
di materie prime ad azione
stupefacente, sulle quantita' di sostanze stupefacenti o psicotrope
comprese nelle tabelle I e II,
sezioni A e B di cui all'articolo 14, fabbricate o comunque in
possesso di ciascuna officina e sulla
loro destinazione, con particolare riguardo alla ripartizione
quantitativa sul mercato.
2. Il Ministro della sanita' puo' limitare o vietare, in qualsiasi
momento, ove particolari circostanze
lo richiedano, la fabbricazione di singole sostanze stupefacenti o
psicotrope.
3. Gli organi specializzati di controllo sono tenuti ad effettuare
saltuarie ed improvvise azioni di
controllo sia di iniziativa propria che su richiesta del Ministero
della sanita'.
Capo III
Dell'impiego
Art. 36.
Autorizzazione all'impiego
1. Chiunque intende ottenere l'autorizzazione all'impiego di
sostanze stupefacenti o psicotrope
comprese nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, purche'
regolarmente autorizzato all'esercizio di
officina farmaceutica, deve presentare domanda al Ministero della
sanita', secondo le modalita'
previste dal comma 4 dell'articolo 32, in quanto applicabili.
2. Il Ministero della sanita' accerta se i locali siano idonei alla
preparazione, all'impiego ed alla
custodia delle materie prime e dei prodotti.
3. Il decreto di autorizzazione e' valido per l'acquisto e per
l'impiego delle sostanze sottoposte a
controllo, nonche' per la vendita (( dei prodotti ottenuti )).
4. Le spese relative agli accertamenti di cui al comma 2 sono a
carico del richiedente ed i relativi
recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello
stato di previsione delle entrate
statali.
Capo IV
Del commercio all'ingrosso
Art. 37.
Autorizzazione al commercio all'ingrosso
1. Chiunque intende ottenere l'autorizzazione al commercio
all'ingrosso di sostanze stupefacenti o
psicotrope deve presentare domanda al Ministero della sanita',
separatamente per ciascun deposito o
filiale.
2. Il Ministero della sanita' accerta l'idoneita' dei locali adibiti
alla conservazione e alla custodia
delle sostanze e dei prodotti.
3. Le spese relative a tali accertamenti sono a carico del
richiedente ed i relativi recuperi sono
versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato di
previsione delle entrate statali.
4. La domanda corredata da certificato di iscrizione della camera di
commercio, industria,
artigianato ed agricoltura deve indicare:
a) le generalita' del titolare o la denominazione dell'impresa
commerciale con l'indicazione del
legale rappresentante;
b) le generalita' della persona responsabile del funzionamento
dell'esercizio e l'indicazione dei
requisiti previsti dall'articolo 188-bis del testo unico delle leggi
sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
c) l'ubicazione delle sedi, delle filiali, dei depositi o magazzini
nei quali il commercio viene
esercitato con l'indicazione dei locali riservati alla ricezione,
alla detenzione e alla spedizione o
consegna dei prodotti di cui al comma 1, con la indicazione delle
misure di sicurezza adottate per i
predetti locali;
d) le sostanze, i prodotti e le specialita' medicinali che si
intende commerciare.
5. Il Ministro della sanita', previ gli opportuni accertamenti,
rilascia l'autorizzazione al commercio
determinando, ove necessario, le condizioni e le garanzie.
Titolo IV
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA DISTRIBUZIONE
Capo I
Della vendita, dell'acquisto e della somministrazione
Art. 38.
Vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope ((
1. La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, anche gratuito, delle
sostanze e dei medicinali compresi
nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 deve essere fatta alle
persone autorizzate a norma del
presente testo unico in base a richiesta scritta da staccarsi da
apposito bollettario «buoni acquisto»
conforme al modello predisposto e distribuito dal Ministero della
salute. La richiesta scritta non e'
necessaria per la vendita o cessione a qualsiasi titolo ai titolari
o direttori di farmacie aperte al
pubblico o ospedaliere per quanto attiene ai medicinali compresi
nella tabella II, sezioni D ed E,
acquistati presso le imprese autorizzate al commercio all'ingrosso.
I titolari o i direttori di farmacie
aperte al pubblico o ospedaliere possono utilizzare il bollettario
«buoni acquisto» anche per
richiedere, a titolo gratuito, i medicinali compresi nella tabella
II, sezioni A, B e C, ad altre farmacie
aperte al pubblico o ospedaliere, qualora si configuri il carattere
di urgenza terapeutica.
1-bis. Il Ministero della salute dispone, con proprio decreto, il
modello di bollettario «buoni
acquisto» adatto alle richieste cumulative )).
2. In caso di perdita, anche parziale, del bollettario «buoni
acquisto», deve essere fatta, entro
ventiquattro ore dalla scoperta, denuncia scritta all'autorita' di
pubblica sicurezza. Chiunque viola
tale disposizione e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento della somma da lire
duecentomila a lire quattro milioni.
3. I produttori di specialita' medicinali contenenti sostanze
stupefacenti o psicotrope sono
autorizzati, nei limiti e secondo le norme stabilite dal Ministero
della sanita', a spedire ai medici
chirurghi e ai medici veterinari campioni di tali specialita'.
4. E' vietata comunque la fornitura ai medici chirurghi e ai medici
veterinari di campioni delle
sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nelle tabelle I, II e
III di cui all'articolo 14.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la
disposizione di cui al comma 4 e' punito con
la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire
duecentomila a lire un milione.
6. L'invio delle specialita' medicinali di cui al comma 4 e'
subordinato alla richiesta datata e firmata
dal sanitario, che si impegna alla somministrazione sotto la propria
responsabilita'.
7. Chiunque cede buoni acquisto a qualsiasi titolo e' punito salvo
che il fatto costituisca piu' grave
reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da
lire cinque milioni a lire trenta
milioni.
Art. 39.
Buoni acquisto
1. Ogni buono acquisto deve essere utilizzato per la richiesta di
una sola sostanza o preparazione.
2. Esso e' diviso in tre sezioni. La sezione prima costituisce la
matrice e rimane in possesso del
richiedente. Ad essa deve essere allegata la fattura di vendita,
rilasciata dal fornitore, recante gli
estremi del buono acquisto al quale si riferisce. La sezione seconda
e' consegnata al fornitore che
deve allegarla alla copia della fattura di vendita.
3. Le sezioni prima e seconda devono essere conservate quali
documenti giustificativi
dell'operazione.
4. La sezione terza deve essere inviata a cura del venditore al
Ministero della sanita'. Quando
l'acquirente e' titolare o direttore di farmacia, la sezione stessa
deve essere inviata all'autorita'
sanitaria regionale nella cui circoscrizione ha sede la farmacia.
Art. 40.
Confezioni per la vendita ((
1. Il Ministero della salute, nel rispetto delle normative
comunitarie, al momento dell'autorizzazione
all'immissione in commercio, determina, in rapporto alla loro
composizione, indicazione terapeutica
e posologia, le confezioni dei medicinali contenenti sostanze
stupefacenti o psicotrope che possono
essere messe in commercio ed individua, in applicazione dei criteri
di cui all'articolo 14, la sezione
della tabella II in cui collocare il medicinale stesso )).
2. Composizione, indicazioni terapeutiche, posologia ed eventuali
controindicazioni devono essere
riportate in modo inequivoco nel foglio illustrativo che accompagna
la confezione.
Art. 41.
Modalita' di consegna
1. La consegna di sostanze sottoposte a controllo, da parte degli
enti o delle imprese autorizzati a
commerciarle, deve essere fatta:
a) personalmente all'intestatario dell'autorizzazione al commercio o
al farmacista, previo
accertamento della sua identita', qualora la consegna sia effettuata
presso la sede dell'ente o
dell'impresa, e annotando i dati del documento di riconoscimento in
calce al buono acquisto;
b) a mezzo di un qualunque dipendente dell'ente o dell'impresa,
debitamente autorizzato,
direttamente al domicilio dell'acquirente, previo accertamento della
identita' di quest'ultimo e
annotando i dati del documento di riconoscimento in calce al buono
acquisto;
c) a mezzo pacco postale assicurato;
d) mediante agenzia di trasporto o corriere privato. In questo caso,
ove si tratti di sostanze
stupefacenti o psicotrope indicate nelle tabelle I e II, (( sezione
A, di cui all'articolo 14 )) e il cui
quantitativo sia superiore ai cento grammi, il trasporto deve essere
effettuato previa comunicazione,
a cura del mittente, al piu' vicino ufficio di Polizia di Stato o
comando dei carabinieri o della
Guardia di finanza.
1-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, la consegna di
sostanze sottoposte a controllo
puo' essere fatta anche da parte di operatori sanitari, per
quantita' terapeutiche di (( medicinali ))
di cui all'allegato III-bis, accompagnate da dichiarazione
sottoscritta dal medico di medicina
generale, di continuita' assistenziale o dal medico ospedaliero che
ha in cura il paziente, che ne
prescriva l'utilizzazione anche nell'assistenza domiciliare di
pazienti affetti da dolore severo in
corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del
trattamento domiciliare degli stati di
tossicodipendenza da oppiacei.
2. La comunicazione, di cui al comma 1, lettera d), compilata in
triplice copia, deve indicare il
mittente ed il destinatario, il giorno in cui si effettua il
trasporto, la natura e la quantita' degli
stupefacenti trasportati. Una delle copie e' trattenuta dall'ufficio
o comando predetti; la seconda e'
da questo inviata al corrispondente ufficio o comando della
giurisdizione del destinatario, per la
opportuna azione di vigilanza; la terza, timbrata e vistata
dall'ufficio o comando di cui sopra, deve
accompagnare la merce ed essere restituita dal destinatario al
mittente.
3. Chiunque consegni o trasporti sostanze stupefacenti o psicotrope
non ottemperando alle
disposizioni del presente articolo e' punito con l'arresto fino ad
un anno e con l'ammenda da lire un
milione a lire venti milioni.
4. Chi vende o cede sostanze sottoposte a controllo, deve conservare
la copia della fattura, il
relativo buono acquisto, nonche', ove la consegna avvenga a mezzo
posta o corriere, la ricevuta
postale o dell'agenzia di trasporto o del corriere privato, relativa
alla spedizione della merce. La
inosservanza delle disposizioni del presente comma e' punita con la
sanzione amministrativa del
pagamento di una somma fino a lire un milione.
Art. 42.
Acquisto di medicinali a base di sostanze stupefacenti e di sostanze
psicotrope da parte di medici
chirurghi ((
1. I medici chirurghi ed i medici veterinari, i direttori sanitari o
responsabili di ospedali, case di cura
in genere, prive dell'unita' operativa di farmacia, e titolari di
gabinetto per l'esercizio delle
professioni sanitarie qualora, per le normali esigenze terapeutiche,
si determini la necessita' di
approvvigionarsi di medicinali a base di sostanze stupefacenti o
psicotrope compresi nella tabella II,
sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14, devono farne richiesta
scritta in triplice copia alla farmacia o
al grossista di medicinali. La prima delle predette copie rimane per
documentazione al richiedente;
le altre due devono essere rimesse alla farmacia o alla ditta
all'ingrosso; queste ultime ne
trattengono una per il proprio discarico e trasmettono l'altra
all'azienda sanitaria locale a cui fanno
riferimento )).
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'acquisto dei predetti
medicinali in misura eccedente in modo
apprezzabile quelle occorrenti per le normali necessita' e' punito
con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da (( euro 100 ad euro 500 )).
3. I direttori sanitari ed i titolari di gabinetto di cui al comma 1
debbono tenere un registro di carico
e scarico (( dei medicinali acquistati )), nel quale devono
specificare l'impiego (( dei medicinali
stessi )).
4. Detto registro deve essere vidimato e firmato in ciascuna pagina
dall'autorita' sanitaria locale.
Art. 43.
Obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari ((
1. I medici chirurghi e i medici veterinari prescrivono i medicinali
compresi nella tabella II, sezione
A, di cui all'articolo 14, su apposito ricettario approvato con
decreto del Ministero della salute.
2. La prescrizione dei medicinali indicati nella tabella II, sezione
A, di cui all'articolo 14 puo'
comprendere un solo medicinale per una cura di durata non superiore
a trenta giorni, ad eccezione
della prescrizione dei medicinali di cui all'allegato III-bis per i
quali la ricetta puo' comprendere fino
a due medicinali diversi tra loro o uno stesso medicinale con due
dosaggi differenti per una cura di
durata non superiore a trenta giorni.
3. Nella ricetta devono essere indicati:
a) cognome e nome dell'assistito ovvero del proprietario
dell'animale ammalato;
b) la dose prescritta, la posologia ed il modo di somministrazione;
c) l'indirizzo e il numero telefonico professionali del medico
chirurgo o del medico veterinario da
cui la ricetta e' rilasciata;
d) la data e la firma del medico chirurgo o del medico veterinario
da cui la ricetta e' rilasciata;
e) il timbro personale del medico chirurgo o del medico veterinario
da cui la ricetta e' rilasciata.
4. Le ricette di cui al comma 1 sono compilate in duplice copia a
ricalco per i medicinali non forniti
dal Servizio sanitario nazionale, ed in triplice copia a ricalco per
i medicinali forniti dal Servizio
sanitario nazionale. Una copia della ricetta e' comunque conservata
dall'assistito o dal proprietario
dell'animale ammalato.
Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto la forma ed
il contenuto del ricettario di cui
al comma
1.
5. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezione
A, di cui all'articolo 14, qualora
utilizzati per il trattamento di disassuefazione dagli stati di
tossicodipendenza da oppiacei o di
alcooldipendenza, e' effettuata utilizzando il ricettario di cui al
comma 1 nel rispetto del piano
terapeutico predisposto da una struttura sanitaria pubblica o da una
struttura privata autorizzata ai
sensi dell'articolo 116 e specificamente per l'attivita' di diagnosi
di cui al comma 2, lettera d), del
medesimo articolo. La persona alla quale sono consegnati in
affidamento i medicinali di cui al
presente comma e' tenuta ad esibire a richiesta la prescrizione
medica o il piano terapeutico in suo
possesso.
6. I medici chirurghi e i medici veterinari sono autorizzati ad
approvvigionarsi attraverso
autoricettazione, a trasportare e a detenere i medicinali compresi
nell'allegato III-bis per uso
professionale urgente, utilizzando il ricettario di cui al comma
1.
Una copia della ricetta e' conservata dal medico chirurgo o dal
medico veterinario che tiene un
registro delle prestazioni effettuate, annotandovi le
movimentazioni, in entrata ed uscita, dei
medicinali di cui si e' approvvigionato e che successivamente ha
somministrato. Il registro delle
prestazioni non e' di modello ufficiale e deve essere conservato per
due anni a far data dall'ultima
registrazione effettuata; le copie delle autoricettazioni sono
conservate, come giustificativo
dell'entrate, per lo stesso periodo del registro.
7. Il personale che opera nei distretti sanitari di base o nei
servizi territoriali o negli ospedali
pubblici o accreditati delle aziende sanitarie locali e' autorizzato
a consegnare al domicilio di
pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica
o degenerativa, ad esclusione del
trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da
oppiacei, le quantita' terapeutiche dei
medicinali compresi nell'allegato III-bis accompagnate dalla
certificazione medica che ne prescrive
la posologia e l'utilizzazione nell'assistenza domiciliare.
8. Gli infermieri professionali che effettuano servizi di assistenza
domiciliare nell'ambito dei
distretti sanitari di base o nei servizi territoriali delle aziende
sanitarie locali e i familiari dei
pazienti, opportunamente identificati dal medico o dal farmacista
che ivi effettuano servizio, sono
autorizzati a trasportare le quantita' terapeutiche dei medicinali
compresi nell'allegato III-bis
accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la
posologia e l'utilizzazione a domicilio
di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia
neoplastica o degenerativa, ad esclusione
del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da
oppiacei.
9. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezioni
B, C e D, di cui all'articolo 14 e'
effettuata con ricetta da rinnovarsi volta per volta e da
trattenersi da parte del farmacista.
10. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II,
sezione E, di cui all'articolo 14 e'
effettuata con ricetta medica )).
Art. 44.
Divieto di consegna a persona minore o inferma di mente
1. E' fatto divieto di consegnare sostanze e preparazioni di cui
alle tabelle previste dall'articolo 14 a
persona minore o manifestamente inferma di mente.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la
disposizione del comma 1 e' punito con una
sanzione amministrativa, del pagamento di una somma fino a lire due
milioni.
Art. 45.
Dispensazione dei medicinali ((
1. La dispensazione dei medicinali compresi nella tabella II,
sezione A, di cui all'articolo 14 e'
effettuata dal farmacista che si accerta dell'identita'
dell'acquirente e prende nota degli estremi di un
documento di riconoscimento da trascrivere sulla ricetta.
2. Il farmacista dispensa i medicinali di cui al comma 1 dietro
presentazione di prescrizione medica
compilata sulle ricette previste dal comma 1 dell'articolo 43 nella
quantita' e nella forma
farmaceutica prescritta.
3. Il farmacista ha l'obbligo di accertare che la ricetta sia stata
redatta secondo le disposizioni
stabilite nell'articolo 43, di annotarvi la data di spedizione e di
apporvi il timbro della farmacia e di
conservarla tenendone conto ai fini del discarico dei medicinali sul
registro di entrata e uscita di cui
al comma 1 dell'articolo 60.
4. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni B
e C, e' effettuata dal farmacista
dietro presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per
volta. Il farmacista appone sulla ricetta
la data di spedizione e il timbro della farmacia e la conserva
tenendone conto ai fini del discarico
dei medicinali sul registro di entrata e di uscita di cui
all'articolo 60, comma
1.
5. Il farmacista conserva per due anni, a partire dal giorno
dell'ultima registrazione nel registro di
cui all'articolo 60, comma 1, le ricette che prescrivono medicinali
compresi nella tabella II, sezioni
A, B e C. Nel caso di fornitura di medicinali a carico del Servizio
sanitario nazionale, il farmacista
e' tenuto a conservare una copia della ricetta originale o fotocopia
della ricetta originale, recante la
data di spedizione.
6. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezione
D, e' effettuata dal farmacista dietro
presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta.
7. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezione
E, e' effettuata dal farmacista dietro
presentazione di ricetta medica.
8. Decorsi trenta giorni dalla data del rilascio, la prescrizione
medica non puo' essere piu' spedita.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, il contravventore alle
disposizioni del presente articolo e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di
una somma da euro 100 ad euro
600.
10. Il Ministro della salute provvede a stabilire, con proprio
decreto, tenuto conto di quanto previsto
dal decreto ministeriale 15 luglio 2004 in materia di tracciabilita'
di medicinali, la forma ed il
contenuto dei moduli idonei al controllo del movimento dei
medicinali a base di sostanze
stupefacenti o psicotrope tra le farmacie interne degli ospedali e
singoli reparti )).
Capo II
Disciplina per i casi di approvvigionamento obbligatorio
Art. 46.
Approvvigionamento e somministrazione a bordo delle navi mercantili
1. La richiesta per l'acquisto (( dei medicinali compresi nella
tabella II, sezioni A, C e D, prevista ))
dall'articolo 14, di cui devono essere provviste le navi mercantili
a norma della legge 16 giugno
1939, n. 1045, e' fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti
dalle tabelle allegate alla legge medesima,
dal medico di bordo o, qualora questi manchi, da un medico
fiduciario dell'armatore.
Essa deve precisare il nome o il numero del natante, nonche' il
luogo ove ha sede l'ufficio di
iscrizione della nave per la quale viene rilasciata; inoltre deve
essere vistata dal medico di porto del
luogo ove trovasi il natante.
2. La prima delle predette copie rimane per documentazione al
richiedente; le altre due devono
essere rimesse al farmacista, il quale ne trattiene una per il
proprio discarico e trasmette l'altra al
medico di porto annotandovi la dicitura: «spedita il giorno...».
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola una o piu'
delle disposizioni del presente
articolo e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire duecentomila
a lire un milione.
4. Il medico di bordo o, quando questi manchi, il capitano della
nave, e' consegnatario (( dei
medicinali )) e deve annotare in apposito registro il carico e lo
scarico.
5. Il registro di cui al comma 4 e' vidimato e firmato in ciascuna
pagina dal medico di porto del
luogo ove e' iscritta la nave.
6. Esso deve essere conservato a bordo della nave per la durata di
due anni a datare dal giorno
dell'ultima registrazione.
Art. 47.
Approvvigionamento e somministrazione nei cantieri di lavoro
1. La richiesta per l'acquisto (( dei medicinali compresi nella
tabella II, sezioni A, C e D, prevista ))
dall'articolo 14, di cui devono essere provviste le aziende
industriali, commerciali e agricole, a
norma del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956,
303, e' fattain triplice copia, nei
limiti stabiliti nelle disposizioni previste dal decreto medesimo,
dal medico fiduciario dell'azienda.
Essa deve precisare il nome dell'azienda e il luogo ove e' ubicato
il cantiere per il quale e' rilasciata,
nonche' il numero dei lavoratori addetti; inoltre deve esse vistata
dall'autorita' sanitaria locale nella
cui circoscrizione il cantiere e' ubicato.
2. La prima delle predette copie rimane per documentazione al
richiedente; le altre due devono
essere rimesse al farmacista, che ne trattiene una per il proprio
discarico e trasmette l'altra alla
competente unita' sanitaria locale apponendovi la dicitura: «spedita
il giorno...».
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola una o piu'
delle disposizioni del presente
articolo e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire duecentomila
a lire un milione.
4. Il titolare dell'azienda o il medico del cantiere o, in mancanza,
l'infermiere addetto o il capo
cantiere e' consegnatario ((
dei medicinali )) e deve annotare in apposito registro il carico e
lo scarico.
5. Il registro di cui al comma 4 e' vidimato e firmato in ciascuna
pagina dall'autorita' sanitaria locale
nella cui circoscrizione l'azienda ha sede. Esso deve essere
conservato per la durata di due anni a
datare dal giorno dell'ultima registrazione.
Art. 48.
Approvvigionamento per le necessita' di pronto soccorso
1. Fuori delle ipotesi di detenzione obbligatoria di preparazioni,
previste negli articoli 46 e 47, il
Ministero della sanita' puo' rilasciare autorizzazione, indicando la
persona responsabile della
custodia e della utilizzazione, alla detenzione di dette
preparazioni, per finalita' di pronto soccorso a
favore di equipaggi e passeggeri di mezzi di trasporto terrestri,
marittimi ed aerei o di comunita'
anche non di lavoro, di carattere temporaneo.
2. L'autorizzazione deve indicare i limiti quantitativi, in misura
corrispondente alle esigenze
mediamente calcolabili, nonche' le disposizioni che gli interessati
sono tenuti ad osservare.
Capo III
Della ricerca scientifica e sperimentazione
Art. 49.
Istituti di ricerca scientifica Assegnazione di stupefacenti e
sostanze psicotrope
1. Ai fini della ricerca scientifica e della sperimentazione o per
indagini richieste dall'autorita'
giudiziaria, gli istituti d'istruzione universitaria ed i titolari
di laboratorio di ricerca scientifica e
sperimentazione, all'uopo riconosciuti idonei dal Ministero della
sanita', possono essere autorizzati a
provvedersi di quantitativi di sostanze stupefacenti o psicotrope
occorrenti per ciascun ciclo di
ricerca di sperimentazione.
2. L'autorizzazione e' rilasciata da parte del Ministro della
sanita', previa determinazione dei
quantitativi predetti. Di detti quantitativi deve essere dato conto
al Ministero della sanita' in
qualsiasi momento ne venga fatta richiesta, nonche' con relazione
scritta annuale contenente la
descrizione delle ricerche e delle sperimentazioni compiute e con
l'indicazione dei nomi dei
ricercatori e dei periti. L'autorizzazione non e' soggetta a tassa
di concessione governativa.
3. Il responsabile della detenzione e dell'uso scientifico assume in
entrata la sostanza e si munisce,
ai fini della registrazione di scarico, delle dichiarazioni lasciate
dai singoli ricercatori e
sperimentatori o periti.
4. Le persone autorizzate sono obbligate ad annotare in apposito
registro vidimato dall'autorita'
sanitaria locale le seguenti indicazioni:
a) gli estremi dell'atto di autorizzazione;
b) la quantita' di sostanze stupefacenti o psicotrope in entrata e
in giacenza;
c) la descrizione sommaria delle ricerche e delle sperimentazioni
effettuate e l'indicazione dei
prodotti ottenuti e delle quantita' residue.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le
disposizioni del comma 4 e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire un
milione.
Titolo V
DELL'IMPORTAZIONE, DELL'ESPORTAZIONE E DEL TRANSITO
Art. 50.
Disposizioni generali
1. L'importazione, l'esportazione ed il transito di sostanze
stupefacenti o psicotrope possono essere
effettuati esclusivamente dagli enti e dalle imprese autorizzati
alla coltivazione delle piante, alla
produzione alla fabbricazione, all'impiego e al commercio di
sostanze stupefacenti o psicotrope,
nonche' all'impiego delle predette sostanze, a fini di ricerca
scientifica e di sperimentazione.
2. Le operazioni di cui al comma 1 devono, essere svolte soltanto
tramite le dogane di prima
categoria.
3. Il permesso deve essere rilasciato per ogni singola operazione;
ha la validita' di mesi sei e puo' essere utilizzato anche per
quantitativi inferiori a quelli assegnati.
4. Le sostanze stupefacenti psicotrope dirette all'estero devono
essere spedite a mezzo pacco postale
con valore dichiarato.
5. E' vietata l'importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope
con destinazione ad una casella
postale o ad una banca.
6. Le norme del presente testo unico si applicano alle zone, punti o
depositi franchi qualora la
disciplina a questi relativa vi consenta la introduzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope.
7. Durante il transito e' vietato manomettere o in qualsiasi modo
modificare gli involucri contenenti
sostanze stupefacenti o psicotrope salvo che per finalita' doganali
o di polizia. E' vietato altresi'
destinarli, senza apposita autorizzazione del Ministro della sanita',
a Paese diverso da quello
risultante dal permesso di esportazione e da quello di transito.
8. Per il trasporto e la consegna di sostanze stupefacenti o
psicotrope in importazione, esportazione
o transito si applicano le norme di cui all'articolo 4
1.
9. Le disposizioni dei commi da 2 a 8 si applicano soltanto alle
sostanze stupefacenti o psicotrope
comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14.
Capo I
Dell'importazione
Art. 51.
Domanda per il permesso di importazione
1. Per ottenere il permesso di importazione, l'interessato e' tenuto
a presentare domanda
direttamente al Ministero della sanita' secondo le modalita'
indicate con decreto del Ministro.
Art. 52.
Importazione
1. Il Ministero della sanita', rilasciato il permesso di
importazione in conformita' delle convenzioni
internazionali, ne da' tempestivo avviso alla dogana presso la quale
e' effettuata l'importazione e, se
quest'ultima e' interna, anche alla dogana di confine.
2. L'eventuale inoltro dalla dogana di confine a quella interna e'
disposto con scorta di bolletta di
cauzione per merci estere dichiarate, sulla quale deve essere
indicato l'indirizzo del locale
autorizzato, destinato ad accogliere il prodotto.
3. L'importatore deve presentare al piu' presto alla dogana
destinataria il permesso di importazione,
insieme con la dichiarazione doganale, provvedendo in pari tempo,
ove si debba procedere al
prelevamento di campioni, a richiedere l'intervento del comando
della Guardia di finanza.
4. La dogana destinataria, pervenuta la merce e qualora non sussista
la possibilita' di sdoganare
immediatamente la merce medesima, ne dispone l'introduzione nei
propri magazzini di temporanea
custodia, dandone nello stesso tempo comunicazione al Ministero
della sanita', al Servizio centrale
antidroga, al competente comando della Guardia di finanza ed
all'importatore.
Art. 53.
Sdoganamento e bolletta di accompagnamento
1. La dogana, dietro presentazione dei documenti indicati nel comma
3 dell'articolo 52 e dopo il
prelievo dei campioni, provvede allo sdoganamento dei prodotti ed
assicura i colli che li
contengono con contrassegni doganali. Sulla bolletta di importazione
la dogana, oltre alle
indicazioni di rito, deve annotare anche gli estremi del permesso di
importazione, da allegarsi alla
bolletta matrice, e a scorta della merce importata rilascia una
bolletta di accompagnamento,
riportante tutti i dati essenziali dell'avvenuta operazione, nonche'
il termine entro cui la bolletta
medesima dovra' essere restituita alla dogana emittente con le
attestazioni di scarico.
2. L'arrivo a destinazione della merce deve risultare da
attestazione che l'importatore, dopo che la
merce sia stata presa in carico sull'apposito registro, avra' cura
di far apporre sulla bolletta di
accompagnamento dal piu' vicino ufficio di Polizia di Stato o
Comando dei carabinieri o della
Guardia di finanza ovvero dall'agente di scorta nel caso che questa
sia stata disposta.
3. La bolletta di accompagnamento, munita della cennata
attestazione, deve essere restituita, entro il
termine perentorio specificato nella bolletta stessa,
dall'importatore alla dogana, che informa
dall'avvenuta regolare importazione, citando la data e il numero
della bolletta di importazione, il
Ministero della sanita', il Servizio centrale antidroga ed il
Comando della Guardia di finanza
competente.
4. Trascorso il termine assegnato per la restituzione della bolletta
di accompagnamento senza che
questa sia stata restituita, munita dell'attestazione di scarico, la
dogana redige processo verbale,
informandone le autorita' di cui al comma 3.
Art. 54.
Prelevamento di campioni
1. Nel caso di importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope
comprese nelle tabelle ((I e II,
sezioni A e B )), di cui all'articolo 14 la dogana destinataria
provvede al prelevamento di campioni,
a richiesta del Ministero della sanita' e con le modalita' da questi
fissate.
2. Se l'importazione concerne le sostanze stupefacenti e psicotrope
incluse nelle tabelle (( I e II,
sezione A )), previste dall'articolo 14 la dogana preleva quattro
separati campioni con le modalita'
indicate nel presente articolo.
3. Ciascun campione, salvo diversa determinazione disposta dal
Ministero della sanita' all'atto del
rilascio del permesso di importazione, deve essere costituito da
almeno 10 grammi per l'oppio, per
gli estratti di oppio, per la resina di canape e per la pasta di
coca; di grammi 20 per le foglie di coca,
per la canapa indiana, per le capsule e per la paglia di papavero;
di grammi uno per la cocaina, per
la morfina, per la codeina, per la etilmorfina e per qualunque altra
sostanza chimica allo stato
grezzo o puro, di sali o di derivati, inclusi nella tabella I
indicata al comma
1.
4. I singoli campioni devono essere contenuti in flaconi di vetro,
con chiusura a tenuta, suggellati.
5. Sulla relativa etichetta, oltre le indicazioni della quantita' e
qualita' della sostanza, della ditta
importatrice e della provenienza, devono figurare anche il titolo
dichiarato del principio attivo
dominante e la percentuale di umidita' della sostanza.
6. All'operazione di prelevamento dei campioni deve presenziare
anche un militare della Guardia di
finanza.
7. Per la predetta operazione deve essere redatto apposito verbale
compilato in contraddittorio con
l'importatore o un suo legale rappresentante e firmato dagli
intervenuti.
8. Una copia del verbale e' trasmessa, a cura della dogana, al
Ministero della sanita', altra copia e'
allegata alla dichiarazione di importazione ed una terza copia e'
consegnata all'importatore.
9. Dei campioni prelevati, due devono essere trasmessi, a cura della
dogana, al Ministero della
sanita', uno rimane alla dogana stessa ed uno e' trattenuto in
custodia dall'importatore, il quale deve
tenerne conto agli effetti delle registrazioni di entrata ed uscita.
Art. 55.
Analisi dei campioni
1. L'analisi sul campione e' disposta dal Ministero della sanita' ed
e' effettuata entro sessanta giorni
dall'Istituto superiore di sanita' a spese dell'importatore.
2. I risultati sono comunicati a cura del Ministero stesso alla
dogana competente, all'importatore e,
per conoscenza, al laboratorio chimico centrale delle dogane e delle
imposte dirette per gli usi di
legge.
3. I residuati dell'analisi dei campioni ed i campioni non
utilizzati sono restituiti, su richiesta,
all'importatore a sue spese.
4. I residuati e i campioni non richiesti restano a disposizione del
Ministero della sanita'.
5. Ad esito definitivo dell'analisi l'importatore puo' utilizzare il
campione affidatogli per la custodia.
Capo II
Dell'esportazione
Art. 56.
Domanda per il permesso di esportazione
1. Per ottenere il permesso di esportazione l'interessato e' tenuto
a presentare domanda anche al
Ministro della sanita'.
2. La domanda deve essere redatta secondo le modalita' stabilite con
decreto del Ministro della
sanita'. Essa deve essere corredata dal permesso di importazione
rilasciato dalle competenti autorita'
del Paese di destinazione della merce, vidimato delle autorita'
consolari italiane ivi esistenti.
Art. 57.
Esportazione
1. Il Ministero della sanita', rilasciato il permesso di
esportazione, ne da' tempestivo avviso alla
dogana di confine, attraverso la quale deve essere effettuata la
esportazione, e al Servizio centrale
antidroga.
2. Copia del permesso e' inoltrata alle competenti autorita' del
Paese di destinazione tramite il
Ministero degli affari esteri.
3. Sulla matrice e sulla figlia della bolletta di esportazione
rilasciata dalla dogana devono essere
indicati la data ed il numero del permesso di esportazione, il quale
rimane allegato alla matrice.
4. Dell'avvenuta uscita della merce dal territorio dello Stato la
dogana da' immediata comunicazione
al Ministero della sanita', segnalando gli estremi della bolletta e
del permesso di esportazione.
5. Nel caso di esportazione a mezzo pacco postale, ferroviario od
aereo, il permesso di esportazione
deve essere presentato dall'operatore agli uffici postali, agli
scali ferroviari od aerei, i quali sono
tenuti ad unirlo ai documenti di viaggio a scorta della merce fino
alla dogana di uscita. Quest'ultima
provvede agli adempimenti indicati nel presente articolo.
6. La spedizione deve essere effettuata secondo le modalita'
stabilite con decreto del Ministro della
sanita'.
Capo III
Del transito
Art. 58.
Domanda per il permesso di transito
1. Per ottenere il permesso di transito l'operatore e' tenuto a
presentare domanda al Ministero della
sanita' secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro.
2. La domanda deve essere in ogni caso corredata:
a) dal permesso di importazione rilasciato dalle competenti
autorita' del Paese di destinazione;
b) dal permesso di esportazione rilasciato dalle competenti
autorita' del Paese di provenienza.
3. I documenti previsti alle lettere a) e b) del comma 2 possono
essere esibiti in fotoriproduzione o
in copia, purche' vidimati dalle competenti autorita' consolari
italiane.
4. Il transito e' ammesso soltanto tramite dogane di prima
categoria.
Art. 59.
Transito
1. Il Ministero della sanita', rilasciato il permesso di transito di
sostanze stupefacenti o psicotrope,
ne da' tempestivamente avviso alle dogane di entrata e uscita.
2. La dogana di entrata, ricevuto l'avviso e ritirato il permesso di
transito, procede all'inoltro della
merce alla dogana di uscita, emettendo a scorta della merce stessa,
bolletta di cauzione estera
dichiarata alla cui figlia allega il permesso di transito. Il
termine di validita' di tale bolletta deve
essere fissato sulla base del tempo strettamente necessario perche'
la merce raggiunga, per la via
piu' breve, la dogana di uscita.
3. Tanto sulla matrice quanto sulla figlia della bolletta di
cauzione la dogana emittente deve indicare
la data e il numero del permesso di transito. La stessa dogana
comunica quindi al Ministero della
sanita', nonche' alla dogana di uscita, l'arrivo e la spedizione
della merce, specificando gli estremi
della bolletta emessa.
4. La dogana di uscita, effettuata l'operazione, invia il
certificato di scarico alla dogana di entrata e
questa, ricevuto il certificato medesimo, provvede a dare conferma
al Ministero della sanita'
dell'avvenuta uscita della merce dal territorio dello Stato,
precisando i dati concernenti l'operazione
effettuata.
5. Nel caso di mancato scarico parziale o totale della bolletta di
cauzione, la dogana di uscita,
indipendentemente dagli altri adempimenti di competenza, informa
immediatamente il piu' vicino
posto di polizia di frontiera e il Ministero della sanita'.
Titolo VI
DELLA DOCUMENTAZIONE E CUSTODIA
Art. 60.
Registro di entrata e uscita ((
1. Ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze e
di medicinali di cui alle tabelle
previste dall'articolo 14, e' iscritto in un registro speciale nel
quale, senza alcuna lacuna, abrasione o
aggiunta, in ordine cronologico, secondo una progressione numerica
unica per ogni sostanza o
medicinale, e' tenuto in evidenza il movimento di entrata e di
uscita delle stesse sostanze o
medicinali. Tale registro e' numerato e firmato in ogni pagina dal
responsabile dell'azienda unita'
sanitaria locale o da un suo delegato che riporta nella prima pagina
gli estremi della autorizzazione
ministeriale e dichiara nell'ultima il numero delle pagine di cui il
registro e' costituito. Il registro e'
conservato da parte degli enti e delle imprese autorizzati alla
fabbricazione, per la durata di dieci
anni dal giorno dell'ultima registrazione. Detto termine e' ridotto
a cinque anni per le officine
autorizzate all'impiego e per le imprese autorizzate al commercio
all'ingrosso.
2. I responsabili delle farmacie aperte al pubblico e delle farmacie
ospedaliere riportano sul registro
il movimento dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C
secondo le modalita' indicate al
comma precedente.
3. Le unita' operative delle strutture sanitarie pubbliche e
private, nonche' le unita' operative dei
servizi territoriali delle aziende sanitarie locali sono dotate di
registro di carico e scarico dei
medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C, prevista
dall'articolo 14.
4. I registri di cui ai commi 1 e 3 sono conformi ai modelli
predisposti dal Ministero della salute.
5. In alternativa ai registri di cui ai commi 1 e 3, il Ministero
della salute stabilisce con proprio
decreto le modalita' di registrazione su supporto informatico della
movimentazione delle sostanze e
dei medicinali di cui alle tabelle previste dall'articolo 14.
6. Il registro di cui al comma 3 e' vidimato dal direttore
sanitario, o da un suo delegato, che
provvede alla sua distribuzione.
Il registro e' conservato, in ciascuna unita' operativa, dal
responsabile dell'assistenza infermieristica
per due anni dalla data dell'ultima registrazione.
7. Il dirigente medico preposto all'unita' operativa e' responsabile
della effettiva corrispondenza tra
la giacenza contabile e quella reale dei medicinali di cui alla
tabella II, sezioni A, B e C, prevista
dall'articolo 14.
8. Il direttore responsabile del servizio farmaceutico compie
periodiche ispezioni per accertare la
corretta tenuta dei registri di reparto di cui al comma 3 e redige
apposito verbale da trasmettere alla
direzione sanitaria )).
Art. 61.
Registro di entrata e uscita per gli enti e le imprese autorizzati
alla fabbricazione di sostanze
stupefacenti o psicotrope.
((1. Nel registro di cui all'articolo 60, comma 1, tenuto da enti e
imprese autorizzati alla
fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope nonche' dei
medicinali, compresi nelle tabelle di
cui all'articolo 14, e' annotata ciascuna operazione di entrata e di
uscita o di passaggio in
lavorazione )).
2. Nelle registrazioni relative alle operazioni di uscita o di
passaggio in lavorazione deve risultare
anche il numero della operazione con la quale la sostanza, che ne e'
oggetto, fu registrata in entrata.
3. La sostanza ottenuta dal processo lavorativo, anche mediante
sintesi, deve essere registrata in
entrata con le indicazioni che consentono il collegamento con i dati
contenuti nel registro di
lavorazione.
4. Le variazioni quantitative delle giacenze di ogni sostanza devono
essere contabilizzate, in
apposita colonna da intestare alla sostanza stessa, in
corrispondenza della registrazione concernente
l'operazione da cui sono state determinate.
Art. 62.
Registro di entrata e uscita per gli enti o le imprese autorizzati
all'impiego o al commercio di
sostanze stupefacenti o psicotrope e per le farmacie.
((
1. Il registro di cui all'articolo 60, comma 1, tenuto dagli enti e
imprese autorizzati all'impiego ed al
commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope nonche' dei
medicinali di cui alle tabelle previste
dall'articolo 14 ed il registro delle farmacie per quanto concerne i
medicinali di cui alla tabella II,
sezioni A e C, dell'articolo 14, sono chiusi al 31 dicembre di ogni
anno. La chiusura si compie
mediante scritturazione riassuntiva di tutti i dati comprovanti i
totali delle qualita' e quantita' dei
prodotti avuti in carico e delle quantita' e qualita' dei prodotti
impiegati o commercializzati durante
l'anno, con l'indicazione di ogni eventuale differenza o residuo )).
Art. 63.
Registro di lavorazione per gli enti e le imprese autorizzati alla
fabbricazione di sostanze
stupefacenti o psicotrope.
((
1. Gli enti o le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze
stupefacenti o psicotrope nonche'
dei medicinali compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14 tengono
anche un registro di lavorazione,
numerato e firmato in ogni pagina da un funzionario del Ministero
della salute all'uopo delegato, nel
quale sono iscritte le quantita' di materie prime poste in
lavorazione, con indicazione della loro
esatta denominazione e della data di entrata nel reparto di
lavorazione, nonche' i prodotti ottenuti da
ciascuna lavorazione )).
2. I registri devono essere conservati, da parte degli enti e delle
imprese autorizzati alla
fabbricazione, per la durata di dieci anni a datare dal giorno
dell'ultima registrazione. Detto termine
e' ridotto a cinque anni per le officine che impiegano sostanze
stupefacenti o psicotrope; per i
commercianti grossisti e per i farmacisti.
3. Il registro di lavorazione deve essere conforme al modello
predisposto dal Ministero della sanita'
ed approvato con decreto del Ministro.
Art. 64.
Registro di carico e scarico per i medici chirurghi e i medici
veterinari, le navi mercantili e i cantieri
di lavoro, i trasporti terrestri ed aerei e le comunita' temporanee.
1. Nel registro di carico e scarico previsto dagli articoli 42, 46,
e 47 devono essere annotati per ogni
somministrazione, oltre il cognome, il nome e la residenza del
richiedente, salvo quanto stabilito
nell'articolo 120, comma 5, la data della somministrazione, la
denominazione e la quantita' della
preparazione somministrata, la diagnosi o la sintomatologia.
Ciascuna pagina del registro e'
intestata ad una sola preparazione e deve essere osservato un ordine
progressivo numerico unico
delle operazioni di carico e scarico.
2. Detti registri ogni anno dalla data di rilascio devono essere
sottoposti al controllo e alla
vidimazione dell'autorita' sanitaria locale o del medico di porto
che ne ha effettuato la prima
vidimazione.
Art. 65.
Obbligo di trasmissione di dati ((
1. Gli enti e le imprese autorizzati alla produzione, alla
fabbricazione e all'impiego di sostanze
stupefacenti o psicotrope nonche' dei medicinali, compresi nelle
tabelle di cui all'articolo 14,
trasmettono al Ministero della salute, alla Direzione centrale per i
servizi antidroga e alla
competente unita' sanitaria locale annualmente, non oltre il 31
gennaio di ciascun anno, i dati
riassuntivi dell'anno precedente e precisamente:
a) i risultati di chiusura del registro di carico e scarico;
b) la quantita' e qualita' delle sostanze utilizzate per la
produzione di medicinali preparati nel corso
dell'anno;
c) la quantita' e la qualita' dei medicinali venduti nel corso
dell'anno;
d) la quantita' e la qualita' delle giacenze esistenti al 31
dicembre )).
Art. 66.
Trasmissione di notizie e dati trimestrali ((
1. Gli enti e le imprese autorizzati ai sensi dell'articolo 17 che
abbiano effettuato importazioni o
esportazioni di sostanze stupefacenti o psicotrope nonche' di
medicinali compresi nelle tabelle di cui
all'articolo 14, trasmettono al Ministero della salute, entro 15
giorni dalla fine di ogni trimestre, i
dati relativi ai permessi di importazione o di esportazione
utilizzati nel corso del trimestre
precedente. Gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione
trasmettono, altresi', un rapporto
sulla natura e quantita' delle materie prime ricevute e di quelle
utilizzate per la lavorazione degli
stupefacenti o sostanze psicotrope nonche' dei medicinali ricavati,
e di quelli venduti nel corso del
trimestre precedente. In tale rapporto, per l'oppio grezzo, nonche'
per le foglie e pasta di coca e'
indicato il titolo in principi attivi ad azione stupefacente )).
2. Il Ministero della sanita' puo', in qualsiasi momento, richiedere
agli enti o alle imprese autorizzati
alla fabbricazione, all'impiego e al commercio di sostanze
stupefacenti o psicotrope, notizie e dati
che devono essere forniti entro il termine stabilito.
3. Salvo che, il fatto costituisca reato, chiunque non ottemperi
alle condizioni prescritte o non
fornisca entro il termine stabilito le informazioni previste dal
presente articolo e dall'articolo 65
ovvero fornisca dati inesatti o incompleti e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di
una somma da lire duecentomila a lire due milioni.
Art. 67.
Perdita, smarrimento o sottrazione
1. In caso di perdita, smarrimento o sottrazione dei registri, di
loro parti o dei relativi documenti
giustificativi, gli interessati, entro ventiquattro ore dalla
constatazione, devono farne denuncia
scritta alla piu' vicina autorita' di pubblica sicurezza, e darne
comunicazione al Ministero della
sanita'.
2. Per le farmacie la comunicazione di cui al comma 1 deve essere
fatta all'autorita' sanitaria locale,
nella cui circoscrizione ha sede la farmacia.
Art. 68.
Registri di entrata e uscita, di lavorazione, di carico e scarico.
Trasmissione di dati
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque non
ottempera alle norme sulla tenuta dei
registri di entrata e uscita, di carico e scarico e di lavorazione,
nonche' all'obbligo di trasmissione
dei dati e di denunzia di cui agli articoli da 60 a 67 e' punito con
l'arresto sino a due anni o con
l'ammenda da lire tre milioni a lire cinquanta milioni.
Titolo VII
PRESCRIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLE SOSTANZE INDICATE NELLA IV, V
E
NELLA VI TABELLA.
Art. 69.
Obbligo di trasmissione di dati e di segnalazioni (Abrogato)
Art. 70.
Sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope
1. Sono sostanze suscettibili di impiego per la produzione di
sostanze stupefacenti o psicotrope
quelle individuate e classificate come tali nelle categorie 1, 2, e
3 riportate nell'allegato I.
2. I soggetti definiti nell'allegato II, di seguito denominati gli
«operatori», i quali intendono effettuare per taluna delle sostanze
appartenenti alla categoria 1,
dell'allegato I, una delle attivita' indicate nella citata
definizione devono munirsi dell'autorizzazione
ministeriale di cui al comma 1 dell'articolo 17. Si applicano
altresi' le disposizioni di cui al comma
2 e ai commi 4, 5 e 6 dello stesso articolo 17 nonche', in quanto
compatibili, gli articoli 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24 e 25. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano altresi' agli operatori che
intendono effettuare attivita' di importazione, esportazione e
transito ad eccezione degli
spedizionieri doganali, dei depositari e dei vettori che agiscono
unicamente in tale qualita'.
3. Gli operatori che intervengono nella fabbricazione e
nell'immissione in commercio di taluna delle
sostanze appartenenti alla categoria 2 dell'allegato I, sono tenuti
a comunicare al Ministero della
sanita' gli indirizzi dei locali in cui producono dette sostanze o
da cui le inviano per la
commercializzazione, e ad indicare tempestivamente eventuali
variazioni. Allo stesso obbligo sono
tenuti gli operatori di cui all'articolo 2-bis, paragrafo 2, del
regolamento CEE n. 3677/90 nei limiti
ivi indicati.
4. L'esportazione delle sostanze appartenenti alle categorie 1, 2 e
3 dell'allegato I e' subordinata al
previo rilascio del permesso all'esportazione da parte del Ministero
della sanita' in conformita' e nei
limiti di quanto disposto dagli articoli 4, 5 e 5-bis del
regolamento CEE del Consiglio del 13
dicembre 1990. Egualmente, l'importazione e il transito delle
sostanze di cui alla categoria 1
dell'allegato I da parte di chi e' munito dell'autorizzazione di cui
al comma 2, sono subordinati alla
concessione del permesso rilasciato dal Ministero della sanita'. Si
applicano altresi' le disposizioni
di cui al titolo V.
5. All'interno del territorio dell'Unione europea, le sostanze
appartenenti alla categoria 1
dell'allegato I possono essere fornite unicamente alle persone
autorizzate, ai sensi del comma 2
ovvero dalle competenti autorita' di altro Stato membro.
6. Gli operatori sono tenuti a documentare le transazioni
commerciali relative alle sostanze
classificate nelle categorie 1 e 2 dell'allegato I, secondo le
modalita' indicate nell'allegato III.
7. Gli operatori hanno l'obbligo di comunicare alla Direzione
centrale per i servizi antidroga,
istituita nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del
Ministero dell'interno, al piu' tardi
al momento della loro effettuazione, le singole operazioni
commerciali relative alle sostanze da essi
trattate, secondo le modalita' e entro i termini stabiliti con
decreto del Ministro della sanita', di
concerto con il Ministro dell'interno sentiti i Ministri delle
finanze e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Il medesimo obbligo si applica altresi' agli
operatori che svolgono attivita' di
importazione, esportazione e transito.
8. Gli operatori sono altresi' tenuti a collaborare in ogni altro
modo con la Direzione centrale per i
servizi antidroga, istituita nell'ambito del Dipartimento della
pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno, in particolare fornendo ogni informazione
eventualmente richiesta, nonche' segnalando
immediatamente ogni fatto od elemento che, per caratteristiche,
entita', natura o per qualsiasi altra
circostanza conosciuta in ragione dell'attivita' esercitata, induce
a ritenere che le sostanze trattate
possono essere in qualsiasi modo impiegate per la produzione di
sostanze stupefacenti o psicotrope.
Al medesimo obbligo sono sottoposti gli operatori che svolgono
attivita' di importazione,
esportazione e transito.
9. Per la vigilanza ed il controllo sulle attivita' di cui al comma
2 e sull'esattezza e completezza dei
dati e delle informazioni forniti si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 6, con esclusione del
comma 3, e agli articoli 7 e 8. Ai fini della vigilanza relativa
agli altri obblighi si applicano le
disposizioni dell'articolo 35, comma 3.
10. Chiunque non adempie agli obblighi di comunicazione di cui al
comma 7 e' punito con l'arresto
fino ad un anno o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire
cinque milioni. Il giudice, con la
sentenza di condanna, puo' disporre la sospensione
dell'autorizzazione a svolgere le attivita' di cui al
comma 2 per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad
un anno. Puo' essere applicata
la misura cautelare interdittiva della sospensione dell'esercizio
dell'attivita' di cui al comma 3 per un
periodo non superiore ad un anno.
11. Ove il fatto non costituisce reato, in caso di violazione degli
obblighi di informazione e di
segnalazione di cui al comma 8, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma
da lire un milione a lire cinque milioni. Puo' essere adottato il
provvedimento della sospensione
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' per un periodo non
inferiore ad un mese e non superiore
ad un anno. Le stesse sanzioni si applicano nei confronti delle
violazioni di cui ai commi 3 e 6.
12. Chiunque produce, commercia, effettua operazioni di
importazione, esportazione o transito
relativamente a sostanze inserite nella categoria 1 dell'allegato I
senza la prescritta autorizzazione, o
le esporta in assenza del permesso di cui al comma 4, e' punito con
la reclusione da quattro a dieci
anni e con la multa da lire venti milioni a lire duecento milioni.
Alla condanna consegue la revoca
dell'autorizzazione, nonche' il divieto del suo ulteriore rilascio
per la durata di quattro anni. Con la
sentenza di condanna il giudice puo' altresi' disporre la
sospensione dell'attivita' svolta
dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie
2 e 3 dell'allegato I, per un periodo
non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.
13. Chiunque esporta senza il necessario permesso di cui al comma 4,
sostanze classificate nelle
categorie 2 e 3 dell'allegato I, e' punito con l'arresto fino ad un
anno o con l'ammenda da lire
cinquecentomila a lire cinque milioni. Con la sentenza di condanna
il giudice puo' disporre la
sospensione dell'attivita' svolta dall'operatore per un periodo non
inferiore ad un mese e non
superiore ad un anno. Puo' essere applicata la misura cautelare
interdittiva della sospensione
dell'autorizzazione per un periodo non superiore ad un anno.
14. La violazione dell'obbligo di cui al comma 5 e' punita con
l'arresto fino ad un anno o con
l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. Il giudice,
con la sentenza di condanna,
puo' disporre la sospensione dell'autorizzazione a svolgere le
attivita' di cui al comma 2 per un
periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.
15. Gli allegati I, II e III potranno essere modificati con decreto
del Ministero della sanita', in
conformita' a nuove disposizioni di modifica della disciplina
comunitaria.
Art. 71.
Prescrizioni relative alla vendita (Abrogato)
Titolo VIII
DELLA REPRESSIONE DELLE ATTIVITA' ILLECITE
Capo I
Disposizioni penali e sanzioni amministrative
Art. 72.
Attivita' illecite
1. (Abrogato).
2. E' consentito l'uso terapeutico di preparati medicinali a base di
sostanze stupefacenti o psicotrope,
debitamente prescritti secondo le necessita' di cura in relazione
alle particolari condizioni
patologiche del soggetto.
Art. 73.
Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti
o psicotrope ((
1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva,
produce, fabbrica, estrae, raffina,
vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia,
trasporta, procura ad altri, invia,
passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui
alla tabella I prevista dall'articolo 14, e' punito con la
reclusione da sei a venti anni e con la multa da
euro 26.000 a euro 260.000.
1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 e' punito chiunque,
senza l'autorizzazione di cui
all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi
titolo o comunque illecitamente detiene:
a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantita', in
particolare se superiore ai limiti massimi
indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto
con il Ministro della giustizia
sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento
nazionale per le politiche antidroga-,
ovvero per modalita' di presentazione, avuto riguardo al peso lordo
complessivo o al
confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze
dell'azione, appaiono destinate ad un uso
non esclusivamente personale;
b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate
nella tabella II, sezione A, che
eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le
pene suddette sono diminuite da un
terzo alla meta' )).
2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo
17, illecitamente cede, mette o
procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni
indicate nelle tabelle (( I e II di
cui all'articolo 14 )), e' punito con la reclusione da sei a
ventidue anni e con la multa da (( euro
26.000 a euro 300.000 )).
(( 2-bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di
illecita produzione o
commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori
di cui alle categorie 1, 2 e 3
dell'allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella
produzione clandestina delle sostanze
stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all'articolo
14.
3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o
fabbrica sostanze stupefacenti o
psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di
autorizzazione.
4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali
ricompresi nella tabella II, sezioni
A, B e C, di cui all'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di
cui all'articolo 17, si applicano le
pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla meta'.
5. Quando, per i mezzi, per la modalita' o le circostanze
dell'azione ovvero per la qualita' e quantita'
delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve
entita', si applicano le pene della
reclusione da uno a sei a anni e della multa da euro 3.000 a euro
26.000.
5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui
al presente articolo commessi da
persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o
psicotrope, il giudice, con la
sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle
parti a norma dell'articolo 444
del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito
il pubblico ministero, qualora
non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale
della pena, puo' applicare,
anziche' le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di
pubblica utilita' di cui all'articolo 54 del
decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalita' ivi
previste. Con la sentenza il
giudice incarica l'Ufficio locale di esecuzione penale esterna di
verificare l'effettivo svolgimento del
lavoro di pubblica utilita'. L'Ufficio riferisce periodicamente al
giudice. In deroga a quanto disposto
dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il
lavoro di pubblica utilita' ha una
durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata.
Esso puo' essere disposto anche nelle strutture private autorizzate
ai sensi dell'articolo 116, previo
consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi
allo svolgimento del lavoro di
pubblica utilita', in deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del
decreto legislativo 28 agosto 2000,
n. 274, su richiesta del Pubblico ministero o d'ufficio, il giudice
che procede, o quello
dell'esecuzione, con le formalita' di cui all'articolo 666 del
codice di procedura penale, tenuto conto
dell'entita' dei motivi e delle circostanze della violazione,
dispone la revoca della pena con
conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale
provvedimento di revoca e' ammesso ricorso
per Cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica
utilita' puo' sostituire la pena
per non piu' di due volte )).
6. Se il fatto e' commesso da tre o piu' persone in concorso tra
loro, la pena e' aumentata.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla meta' a
due terzi per chi si adopera per
evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze
ulteriori, anche aiutando concretamente
l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella sottrazione
di risorse rilevanti per la commissione
dei delitti.
Art. 74.
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope
1. Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di commettere
piu' delitti tra quelli previsti
dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o
finanzia l'associazione e' punito per
cio' solo con la reclusione non inferiore a venti anni.
2. Chi partecipa all'associazione e' punito con la reclusione non
inferiore a dieci anni.
3. La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o
piu' o se tra i partecipanti vi sono
persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
4. Se l'associazione e' armata la pena, nei casi indicati dai commi
1 e 3, non puo' essere inferiore a
ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a
dodici anni di reclusione.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la
disponibilita' di armi o materie
esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
5. La pena e' aumentata se ricorre la circostanza di cui alla
lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.
6. Se l'associazione e' costituita per commettere i fatti descritti
dal comma 5 dell'articolo 73, si
applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice
penale.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla meta' a
due terzi per chi si sia
efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per
sottrarre all'associazione risorse
decisive per la commissione dei delitti.
8. Quando in leggi e decreti e' richiamato il reato previsto
dall'articolo 75 della legge 22 dicembre
1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26
giugno 1990, n. 162, il richiamo si
intende riferito al presente articolo.
Art. 75.
Condotte integranti illeciti amministrativi ((
1. Chiunque illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a
qualsiasi titolo o comunque detiene
sostanze stupefacenti o psicotrope fuori dalle ipotesi di cui
all'articolo 73, comma 1-bis, o
medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate
nella tabella II, sezioni B e C,
fuori delle condizioni di cui all'articolo 72, comma 2, e'
sottoposto, per un periodo non inferiore a
un mese e non superiore a un anno, a una o piu' delle seguenti
sanzioni amministrative:
a) sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla;
b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di
conseguirla;
c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente
o divieto di conseguirli;
d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o
divieto di conseguirlo se cittadino
extracomunitario.
2. L'interessato, inoltre, ricorrendone i presupposti, e' invitato a
seguire il programma terapeutico e
socio-riabilitativo di cui all'articolo 122 o ad altro programma
educativo e informativo
personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze,
predisposto dal servizio pubblico per le
tossicodipendenze competente per territorio analogamente a quanto
disposto al comma 13 o da una
struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116.
3. Accertati i fatti di cui al comma 1, gli organi di polizia
procedono alla contestazione immediata,
se possibile, e riferiscono senza ritardo e comunque entro dieci
giorni, con gli esiti degli esami
tossicologici sulle sostanze sequestrate effettuati presso le
strutture pubbliche di cui al comma 10, al
prefetto competente ai sensi del comma 13. Ove, al momento
dell'accertamento, l'interessato abbia
la diretta e immediata disponibilita' di veicoli a motore, gli
organi di polizia procedono altresi'
all'immediato ritiro della patente di guida. Qualora la
disponibilita' sia riferita ad un ciclomotore, gli
organi accertatori ritirano anche il certificato di idoneita'
tecnica, sottoponendo il veicolo a fermo
amministrativo. Il ritiro della patente di guida, nonche' del
certificato di idoneita' tecnica e il fermo
amministrativo del ciclomotore hanno durata di trenta giorni e ad
essi si estendono gli effetti di
quanto previsto al comma 4. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni degli articoli 214 e
216 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni. La patente di guida e
il certificato di idoneita' tecnica sono trasmessi al prefetto
competente ai sensi del comma 13. In
caso di guida di un veicolo durante il periodo in cui la patente sia
stata ritirata ovvero di
circolazione con il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, si
applicano rispettivamente le
sanzioni previste dagli articoli 216 e 214 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni.
4. Entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione della
segnalazione, il prefetto, se ritiene
fondato l'accertamento, adotta apposita ordinanza convocando, anche
a mezzo degli organi di
polizia, dinanzi a se' o a un suo delegato, la persona segnalata per
valutare, a seguito di colloquio, le
sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata nonche',
eventualmente, per formulare l'invito di
cui al comma 2. In tale attivita' il prefetto e' assistito dal
personale del nucleo operativo costituito
presso ogni prefettura-ufficio territoriale del Governo. Nel caso in
cui l'interessato si avvalga delle
facolta' previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n.
689, e successive modificazioni, e
non venga emessa ordinanza motivata di archiviazione degli atti, da
comunicare integralmente
all'organo che ha effettuato la segnalazione, contestualmente
all'ordinanza con cui viene ritenuto
fondato l'accertamento, da adottare entro centocinquanta giorni
dalla ricezione degli scritti difensivi
ovvero dallo svolgimento dell'audizione ove richiesta, il prefetto
convoca la persona segnalata ai
fini e con le modalita' indicate nel presente comma. La mancata
presentazione al colloquio
comporta l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma
1. Avverso l'ordinanza con cui il prefetto ritiene fondato
l'accertamento e convoca la persona
segnalata puo' essere proposta opposizione al giudice di pace, entro
il termine di dieci giorni dalla
notifica all'interessato. Nel caso di minore l'opposizione viene
proposta al Tribunale per i
minorenni. Valgono per la competenza territoriale in merito
all'opposizione gli stessi criteri indicati
al comma 13.
5. Se l'interessato e' persona minore di eta', il prefetto, qualora
cio' non contrasti con le esigenze
educative del medesimo, convoca i genitori o chi ne esercita la
potesta', li rende edotti delle
circostanze di fatto e da' loro notizia circa le strutture di cui al
comma 2.
6. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi da 1 a 5 puo'
essere fatto uso soltanto ai fini
dell'applicazione delle misure e delle sanzioni previste nel
presente articolo e nell'articolo 75-bis.
7. L'interessato puo' chiedere di prendere visione e di ottenere
copia degli atti di cui al presente
articolo che riguardino esclusivamente la sua persona. Nel caso in
cui gli atti riguardino piu'
persone, l'interessato puo' ottenere il rilascio di estratti delle
parti relative alla sua situazione.
8. Qualora la condotta di cui al comma 1 sia stata posta in essere
da straniero maggiorenne, gli
organi di polizia ne riferiscono altresi' al questore competente per
territorio in relazione al luogo,
come determinato al comma 13, per le valutazioni di competenza in
sede di rinnovo del permesso di
soggiorno.
9. Al decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al
comma 1 e eventualmente formula
l'invito di cui al comma 2, che ha effetto dal momento della
notifica all'interessato, puo' essere fatta
opposizione entro il termine di dieci giorni dalla notifica stessa,
davanti al giudice di pace, e nel
caso di minorenne al Tribunale per i minorenni, competente in
relazione al luogo come determinato
al comma 13. Copia del decreto e' contestualmente inviata al
questore di cui al comma 8.
10. Gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi sono
effettuati presso gli istituti di
medicina legale, i laboratori universitari di tossicologia forense,
le strutture delle Forze di polizia
ovvero presso le strutture pubbliche di base da individuare con
decreto del Ministero della salute.
11. Se risulta che l'interessato si sia sottoposto, con esito
positivo, al programma di cui al comma 2,
il prefetto adotta il provvedimento di revoca delle sanzioni,
dandone comunicazione al questore e al
giudice di pace competente.
12. Si applicano, in quanto compatibili, le norme della sezione II
del capo I e il secondo comma
dell'articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
13. Il prefetto competente per territorio in relazione al luogo di
residenza o, in mancanza, di
domicilio dell'interessato e, ove questi siano sconosciuti, in
relazione al luogo ove e' stato
commesso il fatto, applica le sanzioni di cui al comma 1 e formula
l'invito di cui al comma 2.
14. Se per i fatti previsti dal comma 1, nel caso di particolare
tenuita' della violazione, ricorrono
elementi tali da far presumere che la persona si asterra', per il
futuro, dal commetterli nuovamente,
in luogo della sanzione, e limitatamente alla prima volta, il
prefetto puo' definire il procedimento
con il formale invito a non fare piu' uso delle sostanze stesse,
avvertendo il soggetto delle
conseguenze a suo danno )).
Art. 75-bis Provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica ((
1. Qualora in relazione alle modalita' od alle circostanze dell'uso,
dalla condotta di cui al comma 1
dell'articolo 75 possa derivare pericolo per la sicurezza pubblica,
l'interessato che risulti gia'
condannato, anche non definitivamente, per reati contro la persona,
contro il patrimonio o per quelli
previsti dalle disposizioni del presente testo unico o dalle norme
sulla circolazione stradale, oppure
sanzionato per violazione delle norme del presente testo unico o
destinatario di misura di
prevenzione o di sicurezza, puo' essere inoltre sottoposto, per la
durata massima di due anni, ad una
o piu' delle seguenti misure:
a) obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il
locale ufficio della Polizia di Stato o
presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente
competente;
b) obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo
di privata dimora, entro una
determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;
c) divieto di frequentare determinati locali pubblici;
d) divieto di allontanarsi dal comune di residenza;
e) obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia
specificamente indicato, negli orari di
entrata ed uscita dagli istituti scolastici;
f) divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore.
2. Il questore, ricevuta copia del decreto con il quale e' stata
applicata una delle sanzioni di cui
all'articolo 75, quando la persona si trova nelle condizioni di cui
al comma 1, puo' disporre le
misure di cui al medesimo comma, con provvedimento motivato, che ha
effetto dalla notifica
all'interessato, recante l'avviso che lo stesso ha facolta' di
presentare, personalmente o a mezzo di
difensore, memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il
provvedimento e' comunicato entro
quarantotto ore dalla notifica al giudice di pace competente per
territorio in relazione al luogo di
residenza o, in mancanza, di domicilio dell'interessato. Il giudice,
se ricorrono i presupposti di cui al
comma 1, dispone con decreto la convalida nelle successive
quarantotto ore.
3. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore,
possono essere modificate o revocate dal
giudice di pace competente, qualora siano cessate o mutate le
condizioni che ne hanno giustificato
l'emissione. Le prescrizioni possono essere altresi' modificate, su
richiesta del questore, qualora
risultino aggravate le condizioni che ne hanno giustificato
l'emissione. In tal caso, con la richiesta di
modifica, il questore deve avvisare l'interessato della facolta'
prevista dal comma 2. Il ricorso per
cassazione contro il provvedimento di revoca o di modifica non ha
effetto sospensivo.
4. Il decreto di revoca dei provvedimenti di cui all'articolo 75,
adottato quando l'interessato risulta
essersi sottoposto con esito positivo al programma di cui al comma 2
dell'articolo 75, e' comunicato
al questore e al giudice ai fini della revoca dei provvedimenti
eventualmente emessi ai sensi del
presente articolo. Il giudice provvede senza formalita'.
5. Della sottoposizione con esito positivo al programma e' data
comunicazione al questore in
relazione al disposto di cui al comma 8 dell'articolo 75.
6. Il contravventore anche solo ad una delle disposizioni del comma
1 del presente articolo e' punito
con l'arresto da tre a diciotto mesi.
7. Qualora l'interessato sia minorenne, competente a provvedere ai
sensi dei commi da 2 a 4 e' il
tribunale per i minorenni, individuato in relazione al luogo di
residenza o, in mancanza, di domicilio
)).
Art. 76.
Provvedimenti dell'autorita' giudiziaria Sanzioni penali in caso di
inosservanza (Abrogato)
Art. 77.
Abbandono di siringhe
1. Chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero in un
luogo privato ma di comune o
altrui uso, getta o abbandona in modo da mettere a rischio l'incolumita'
altrui siringhe o altri
strumenti pericolosi utilizzati per l'assunzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila
a lire un milione.
Art. 78.
Quantificazione delle sostanze ((
1. Con decreto del Ministero della salute, emanato previo parere
dell'Istituto superiore di sanita' e
del Comitato scientifico di cui all'articolo 1-ter, e periodicamente
aggiornato in relazione
all'evoluzione delle conoscenze nel settore, sono determinate le
procedure diagnostiche, medico-
legali e tossicologico-forensi per accertare il tipo, il grado e l'intensita'
dell'abuso di sostanze
stupefacenti o psicotrope ai fini dell'applicazione delle
disposizioni di cui agli articoli 75 e 75-bis )).
2. (Abrogato).
Art. 79.
Agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope ((
1. Chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o
un circolo privato di qualsiasi
specie a luogo di convegno di persone che ivi si danno all'uso di
sostanze stupefacenti o psicotrope
e' punito, per questo solo fatto, con la reclusione da tre a dieci
anni e con la multa da euro 3.000 ad
euro 10.000 se l'uso riguarda le sostanze e i medicinali compresi
nelle tabelle I e II, sezione A,
previste dall'articolo 14, o con la reclusione da uno a quattro anni
e con la multa da euro 3.000 ad
euro 26.000 se l'uso riguarda i medicinali compresi nella tabella II,
sezione B, prevista dallo stesso
articolo 14 )).
2. Chiunque, avendo la disponibilita' di un immobile, di un ambiente
o di un veicolo a cio' idoneo,
lo adibisce o consente che altri lo adibisca a luogo di convegno
abituale di persone che ivi si diano
all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito con le
stesse pene previste nel comma
1.
3. La pena e' aumentata dalla meta' a due terzi se al convegno
partecipa persona di eta' minore.
4. Qualora si tratti di pubblici esercizi, la condanna importa la
chiusura dell'esercizio per un periodo
da due a cinque anni.
5. La chiusura del pubblico esercizio puo' essere disposta con
provvedimento motivato dall'autorita'
giudiziaria procedente.
6. La chiusura del pubblico esercizio puo' essere disposta con
provvedimento cautelare dal prefetto
territorialmente competente o dal Ministro della sanita', quando
l'esercizio e' aperto o condotto in
base a suo provvedimento, per un periodo non superiore ad un anno,
salve, in ogni caso, le
disposizioni dell'autorita' giudiziaria.
Art. 80.
Aggravanti specifiche
1. Le pene previste per i delitti di cui all'articolo 73 sono
aumentate da un terzo alla meta':
a) nei casi in cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono
consegnate o comunque destinate a
persona di eta' minore;
b) nei casi previsti dai numeri 2), 3) e 4) del primo comma
dell'articolo 112 del codice penale;
c) per chi ha indotto a commettere il reato, o a cooperare nella
commissione del reato, persona
dedita all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) se il fatto e' stato commesso da persona armata o travisata;
e) se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o
commiste ad altre in modo che ne risulti
accentuata la potenzialita' lesiva;
f) se l'offerta o la cessione e' finalizzata ad ottenere prestazioni
sessuali da parte di persona
tossicodipendente;
g) se l'offerta o la cessione e' effettuata all'interno o in
prossimita' di scuole di ogni ordine o grado,
comunita' giovanili, caserme, carceri, ospedali, strutture per la
cura e la riabilitazione dei
tossicodipendenti.
2. Se il fatto riguarda quantita' ingenti di sostanze stupefacenti o
psicotrope, le pene sono aumentate
dalla meta' a due terzi; la pena e' di trenta anni di reclusione
quando i fatti previsti dai commi 1, 2 e
3 dell'articolo 73 riguardano quantita' ingenti di sostanze
stupefacenti o psicotrope e ricorre
l'aggravante di cui alla lettera e) del comma 1.
3. Lo stesso aumento di pena si applica se il colpevole per
commettere il delitto o per conseguirne
per se' o per altri il profitto, il prezzo o l'impunita' ha fatto
uso di armi.
4. Si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 112
del codice penale.
5. (Abrogato).
Art. 81.
Prestazioni di soccorso in caso di pericolo di morte o lesioni
dell'assuntore
1. Quando l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope abbia
cagionato la morte o lesioni personali
dell'assuntore e taluno, per aver determinato o comunque agevolato
l'uso di sostanze, debba
risponderne ai sensi degli articoli 586, 589 o 590 del codice
penale, le pene stabilite da tali articoli,
nonche' quelle stabilite per i reati previsti dal presente testo
unico, eventualmente commessi nella
predetta attivita' di determinazione o agevolazione, sono ridotte
dalla meta' a due terzi se il
colpevole ha prestato assistenza alla persona offesa ed ha
tempestivamente informato l'autorita'
sanitaria o di polizia.
Art. 82.
Istigazione, proselitismo e induzione al reato di persona minore
1. Chiunque pubblicamente istiga all'uso illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope, ovvero
svolge, anche in privato, attivita' di proselitismo per tale uso
delle predette sostanze, ovvero induce
una persona all'uso medesimo, e' punito con la reclusione da uno a
sei anni e con la multa da lire
due milioni a lire dieci milioni.
2. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso nei confronti di
persone di eta' minore ovvero
all'interno o nelle adiacenze di scuole di ogni ordine e grado, di
comunita' giovanili o di caserme. La
pena e' altresi' aumentata se il fatto e' commesso all'interno di
carceri, di ospedali o di servizi sociali
e sanitari.
3. La pena e' raddoppiata se i fatti sono commessi nei confronti di
minore degli anni quattordici, di
persona palesemente incapace o di persona affidata al colpevole per
ragioni di cura, di educazione,
di istruzione, di vigilanza o di custodia.
4. Se il fatto riguarda (( i medicinali di cui alla tabella II,
sezione B, prevista )) dall'articolo 14 le
pene disposte dai commi 1, 2 e 3 sono diminuite da un terzo alla
meta'.
Art. 83.
Prescrizioni abusive
1. Le pene previste dall'articolo 73, commi 1, 4 e 5, si applicano
altresi' a carico del medico
chirurgo o del medico veterinario che rilascia prescrizioni delle
sostanze stupefacenti o psicotrope
ivi indicate per uso non terapeutico.
Art. 84.
Divieto di propaganda pubblicitaria
1. La propaganda pubblicitaria di sostanze o preparazioni comprese
nelle tabelle previste
dall'articolo 14, anche se effettuata in modo indiretto, e' vietata.
Non sono considerate propaganda
le opere dell'ingegno non destinate alla pubblicita', tutelate dalla
legge 22 aprile 1941, n. 633, sul
diritto d'autore.
2. Il contravventore e' punito con una sanzione amministrativa da
lire dieci milioni a lire cinquanta
milioni, sempre che non ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 82.
3. Le somme di denaro ricavate dall'applicazione delle sanzioni di
cui al comma 2 sono versate sul
Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui
all'articolo 127.
Art. 85.
Pene accessorie
1. Con la sentenza di condanna per uno dei fatti di cui agli
articoli 73, 74, 79 e 82, il giudice puo'
disporre il divieto di espatrio e il ritiro della patente di guida
per un periodo non superiore a tre anni.
2. Le stesse disposizioni si applicano nel caso di riconoscimento,
effettuato a norma dell'articolo 12
del codice penale, di sentenza penale straniera di condanna per uno
dei delitti sopra indicati.
3. Il provvedimento che applica le sanzioni amministrative, nonche'
quello che definisce o sospende
il procedimento ai sensi del presente testo unico, dispone comunque
la confisca delle sostanze.
Art. 86.
Espulsione dello straniero condannato
1. Lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli articoli
73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3, a
pena espiata deve essere espulso dallo Stato.
2. Lo stesso provvedimento di espulsione dallo Stato puo' essere
adottato nei confronti dello
straniero condannato per uno degli altri delitti previsti dal
presente testo unico.
3. Se ricorre lo stato di flagranza di cui all'articolo 382 del
codice di procedura penale in riferimento
ai delitti previsti dai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 73, il prefetto
dispone l'espulsione immediata e
l'accompagnamento alla frontiera dello straniero, previo nulla osta
dell'autorita' giudiziaria
procedente.
Capo II Disposizioni processuali e di esecuzione Art. 87.
Destinazione delle sostanze sequestrate dall'autorita' giudiziaria
1. L'autorita' che effettua il sequestro deve darne immediata
notizia al Servizio centrale antidroga
specificando l'entita' ed il tipo di sostanze sequestrate.
2. Quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro
effettuato dall'autorita' giudiziaria non
e' piu' assoggettabile al riesame, l'autorita' giudiziaria dispone
il prelievo di uno o piu' campioni,
determinandone l'entita', con l'osservanza delle formalita' di cui
all'articolo 364 del codice di
procedura penale e ordina la distruzione della residua parte di
sostanze.
3. Se la conservazione delle sostanze di cui al comma 2 sia
assolutamente necessaria per il
prosieguo delle indagini, l'autorita' giudiziaria dispone in tal
senso con provvedimento motivato.
4. In ogni caso l'autorita' giudiziaria ordina la distruzione delle
sostanze stupefacenti e psicotrope
confiscate.
5. Per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope l'autorita'
giudiziaria si avvale di idonea
struttura pubblica locale, ove esistente, o statale ed incarica la
polizia giudiziaria del regolare
svolgimento delle relative operazioni. Il verbale delle operazioni
e' trasmesso all'autorita' giudiziaria
procedente e al Ministero della sanita'.
6. La distruzione avviene secondo le modalita' tecniche determinate
con decreto del Ministro della
sanita' in data 19 luglio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 184 del 6 agosto 1985.
Art. 88.
Destinazione dei campioni delle sostanze sequestrate
1. Il Servizio centrale antidroga, istituito nell'ambito del
Dipartimento di pubblica sicurezza, puo'
chiedere all'autorita' giudiziaria la consegna di alcuni campioni
delle sostanze sequestrate. Altri
campioni possono essere motivatamente richiesti dalle singole forze
di polizia o dal Ministero della
sanita' tramite il Servizio centrale antidroga. L'autorita'
giudiziaria, se la quantita' delle sostanze
sequestrate lo consente, e se le richieste sono pervenute prima
della esecuzione dell'ordine di
distruzione, accoglie le richieste stesse dando la priorita' a
quelle del Servizio centrale antidroga e
determina le modalita' della consegna.
Art. 89.
Provvedimenti restrittivi nei confronti dei tossicodipendenti o
alcooldipendenti che abbiano in corso
programmi terapeutici.
((
1. Qualora ricorrano i presupposti per la custodia cautelare in
carcere il giudice, ove non sussistano
esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, dispone gli arresti
domiciliari quando imputata e' una
persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un
programma terapeutico di
recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai
tossicodipendenti, ovvero nell'ambito di una
struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116, e
l'interruzione del programma puo'
pregiudicare il recupero dell'imputato. Quando si procede per i
delitti di cui agli articoli 628, terzo
comma, o 629, secondo comma, del codice penale e comunque nel caso
sussistano particolari
esigenze cautelari, il provvedimento e' subordinato alla
prosecuzione del programma terapeutico in
una struttura residenziale. Con lo stesso provvedimento, o con altro
successivo, il giudice stabilisce
i controlli necessari per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente
prosegua il
programma di recupero ed indica gli orari ed i giorni nei quali lo
stesso puo' assentarsi per
l'attuazione del programma.
2. Se una persona tossicodipendente o alcooldipendente, che e' in
custodia cautelare in carcere,
intende sottoporsi ad un programma di recupero presso i servizi
pubblici per l'assistenza ai
tossicodipendenti, ovvero una struttura privata autorizzata ai sensi
dell'articolo 116, la misura
cautelare e' sostituita con quella degli arresti domiciliari ove non
ricorrano esigenze cautelari di
eccezionale rilevanza. La sostituzione e' concessa su istanza
dell'interessato; all'istanza e' allegata
certificazione, rilasciata da un servizio pubblico per le
tossicodipendenze o da una struttura privata
accreditata per l'attivita' di diagnosi prevista dal comma 2,
lettera d), dell'articolo 116, attestante lo
stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con
la quale e' stato accertato l'uso
abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, nonche'
la dichiarazione di disponibilita'
all'accoglimento rilasciata dalla struttura. Il servizio pubblico e'
comunque tenuto ad accogliere la
richiesta dell'interessato di sottoporsi a programma terapeutico. L'autorita'
giudiziaria, quando si
procede per i delitti di cui agli articoli 628, terzo comma, o 629,
secondo comma, del codice penale
e comunque nel caso sussistano particolari esigenze cautelari,
subordina l'accoglimento dell'istanza
all'individuazione di una struttura residenziale )).
3. Il giudice dispone la custodia cautelare in carcere o ne dispone
il ripristino quando accerta che la
persona ha interrotto l'esecuzione del programma, ovvero mantiene un
comportamento
incompatibile con la corretta esecuzione, o quando accerta che la
persona non ha collaborato alla
definizione del programma o ne ha rifiutato l'esecuzione.
(( 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando
si procede per uno dei delitti
previsti dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni, ad
eccezione di quelli di cui agli articoli 628, terzo comma, e 629,
secondo comma, del codice penale
purche' non siano ravvisabili elementi di collegamento con la
criminalita' organizzata od eversiva )).
5. Nei confronti delle persone di cui ai (( commi 1 e 2 )) si
applicano le disposizioni previste
dall'articolo 96, comma 6.
(( 5-bis. Il responsabile della struttura presso cui si svolge il
programma terapeutico di recupero e
socio-riabilitativo e' tenuto a segnalare all'autorita' giudiziaria
le violazioni commesse dalla persona
sottoposta al programma. Qualora tali violazioni integrino un reato,
in caso di omissione, l'autorita'
giudiziaria ne da' comunicazione alle autorita' competenti per la
sospensione o revoca
dell'autorizzazione di cui all'articolo 116 e dell'accreditamento di
cui all'articolo 117, ferma
restando l'adozione di misure idonee a tutelare i soggetti in
trattamento presso la struttura )).
Art. 90.
Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva ((
1. Nei confronti di persona che debba espiare una pena detentiva
inflitta per reati commessi in
relazione al proprio stato di tossicodipendente, il tribunale di
sorveglianza puo' sospendere
l'esecuzione della pena detentiva per cinque anni qualora, all'esito
dell'acquisizione della relazione
finale di cui all'articolo 123, accerti che la persona si e'
sottoposta con esito positivo ad un
programma terapeutico e socio-riabilitativo eseguito presso una
struttura sanitaria pubblica od una
struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116. Il
tribunale di sorveglianza, qualora
l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, puo'
altresi' sospendere anche l'esecuzione
della pena pecuniaria che non sia stata gia' riscossa. La
sospensione puo' essere concessa solo
quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e
congiunta a pena pecuniaria, non
superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo
esecutivo comprendente reato di cui
all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni )).
2. La sospensione della esecuzione non puo' essere concessa (( e la
relativa domanda e'
inammissibile )) se nel periodo compreso tra l'inizio del programma
e la pronuncia della
sospensione il condannato abbia commesso altro delitto non colposo
punibile con la reclusione.
(( 3. La sospensione dell'esecuzione della pena rende inapplicabili
le misure di sicurezza nonche' le
pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna, tranne
che si tratti della confisca. La
sospensione non si estende alle obbligazioni civili derivanti dal
reato )).
4. La sospensione della esecuzione della pena non puo' essere
concessa piu' di una volta.
(( 4-bis. Si applica, per quanto non diversamente stabilito ed ove
compatibile, la disciplina prevista
dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni )).
Art. 9
1.
Istanza per la sospensione dell'esecuzione
1. (Abrogato).
(( 2. All'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena e'
allegata, a pena di inammissibilita',
certificazione rilasciata da un servizio pubblico per le
tossicodipendenze o da una struttura privata
accreditata per l'attivita' di diagnosi prevista dal comma 2,
lettera d), dell'articolo 116 attestante, ai
sensi dell'articolo 123, la procedura con la quale e' stato
accertato l'uso abituale di sostanze
stupefacenti o psicotrope, il tipo di programma terapeutico e
socio-riabilitativo scelto, l'indicazione
della struttura ove il programma e' stato eseguito, le modalita' di
realizzazione ed i risultati
conseguiti a seguito del programma stesso )).
3. (Abrogato).
(( 4. Se l'ordine di carcerazione e' gia' stato eseguito la domanda
e' presentata al magistrato di
sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione, il
quale, se l'istanza e' ammissibile, se
sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei
presupposti per l'accoglimento della
domanda ed al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello
stato di detenzione, qualora non
vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza del pericolo
di fuga, puo' disporre l'applicazione
provvisoria del beneficio. Sino alla decisione del tribunale di
sorveglianza il magistrato di
sorveglianza e' competente a dichiarare la revoca di cui
all'articolo 93, comma 2. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4,
della legge 26 luglio 1975, n.
354 )).
Art. 92.
Procedimento innanzi alla sezione di sorveglianza
1. Il tribunale di sorveglianza, nominato un difensore al condannato
che ne sia privo, fissa senza
indugio la data della trattazione, dandone avviso al richiedente, al
difensore e al pubblico ministero
almeno cinque giorni prima. Se non e' possibile effettuare l'avviso
al condannato nel domicilio
indicato nella richiesta (( o all'atto della scarcerazione )) e lo
stesso non compare all'udienza, il
tribunale dichiara inammissibile la richiesta.
2. Ai fini della richiesta, il tribunale di sorveglianza puo'
acquisire copia degli atti del procedimento
e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma
terapeutico e socioriabilitativo
effettuato.
3. Dell'ordinanza che conclude il procedimento e' data immediata
comunicazione al pubblico
ministero competente per l'esecuzione, il quale, se la sospensione
non e' concessa, emette ordine di
carcerazione.
Art. 93.
Estinzione del reato. Revoca della sospensione ((
1. Se il condannato nei cinque anni successivi non commette un
delitto non colposo punibile con la
reclusione, le pene ed ogni altro effetto penale si estinguono.
2. La sospensione dell'esecuzione e' revocata di diritto se il
condannato, nel termine di cui al comma
1, commette un delitto non colposo per cui viene inflitta la pena
della reclusione. Il tribunale di
sorveglianza che ha disposto la sospensione e' competente alle
pronunce di cui al presente comma
ed al comma
1.
2-bis. Il termine di cinque anni di cui al comma 1 decorre dalla
data di presentazione dell'istanza in
seguito al provvedimento di sospensione adottato dal Pubblico
ministero ai sensi dell'articolo 656
del codice di procedura penale o della domanda di cui all'articolo
91, comma 4. Tuttavia il
tribunale, tenuto conto della durata delle limitazioni e
prescrizioni alle quali l'interessato si e'
spontaneamente sottoposto e del suo comportamento, puo' determinare
una diversa, piu' favorevole
data di decorrenza dell'esecuzione )).
Art. 94.
Affidamento in prova in casi particolari ((
1. Se la pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di
persona tossicodipendente o
alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che
ad esso intenda sottoporsi,
l'interessato puo' chiedere in ogni momento di essere affidato in
prova al servizio sociale per
proseguire o intraprendere l'attivita' terapeutica sulla base di un
programma da lui concordato con
una azienda unita' sanitaria locale o con una struttura privata
autorizzata ai sensi dell'articolo 116.
L'affidamento in prova in casi particolari puo' essere concesso solo
quando deve essere espiata una
pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non
superiore a sei anni od a quattro
anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui
all'articolo 4-bis della legge 26 luglio
1975, n. 354, e successive modificazioni. Alla domanda e' allegata,
a pena di inammissibilita',
certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da
una struttura privata accreditata per
l'attivita' di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d),
dell'articolo 116 attestante lo stato di
tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale
e' stato accertato l'uso abituale
di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, l'andamento del
programma concordato
eventualmente in corso e la sua idoneita', ai fini del recupero del
condannato. Affinche' il
trattamento sia eseguito a carico del Servizio sanitario nazionale,
la struttura interessata deve essere
in possesso dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo
8-quater del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ed aver stipulato
gli accordi contrattuali di cui
all'articolo 8-quinquies del citato decreto legislativo.
2. Se l'ordine di carcerazione e' stato eseguito, la domanda e'
presentata al magistrato di
sorveglianza il quale, se l'istanza e' ammissibile, se sono offerte
concrete indicazioni in ordine alla
sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda ed al
grave pregiudizio derivante dalla
protrazione dello stato di detenzione, qualora non vi siano elementi
tali da far ritenere la sussistenza
del pericolo di fuga, puo' disporre l'applicazione provvisoria della
misura alternativa. Si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 4. Sino alla
decisione del tribunale di
sorveglianza il magistrato di sorveglianza e' competente
all'adozione degli ulteriori provvedimenti
di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni
)).
3. Ai fini della decisione, il tribunale di sorveglianza puo' anche
acquisire copia degli atti del
procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al
programma terapeutico concordato;
deve altresi' accertare che lo stato di tossicodipendenza o
alcooldipendenza o l'esecuzione del
programma di recupero non siano preordinati al conseguimento del
beneficio. (( Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 92, commi 1 e 3 )).
(( 4. Il tribunale accoglie l'istanza se ritiene che il programma di
recupero, anche attraverso le altre
prescrizioni di cui al all'articolo 47, comma 5, della legge 26
luglio 1975, n. 354, contribuisce al
recupero del condannato ed assicura la prevenzione del pericolo che
egli commetta altri reati. Se il
tribunale di sorveglianza dispone l'affidamento, tra le prescrizioni
impartite devono essere comprese
quelle che determinano le modalita' di esecuzione del programma.
Sono altresi' stabilite le
prescrizioni e le forme di controllo per accertare che il
tossicodipendente o l'alcooldipendente inizi
immediatamente o prosegua il programma di recupero. L'esecuzione
della pena si considera iniziata
dalla data del verbale di affidamento, tuttavia qualora il programma
terapeutico al momento della
decisione risulti gia' positivamente in corso, il tribunale, tenuto
conto della durata delle limitazioni
alle quali l'interessato si e' spontaneamente sottoposto e del suo
comportamento, puo' determinare
una diversa, piu' favorevole data di decorrenza dell'esecuzione )).
5. L'affidamento in prova al servizio sociale non puo' essere
disposto, ai sensi del presente articolo,
piu' di due volte.
6. Si applica, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina
prevista dalla legge 26 luglio
1975, n. 354, come modificata dalla legge 10 giugno 1986, n. 663.
(( 6-bis. Qualora nel corso dell'affidamento disposto ai sensi del
presente articolo l'interessato abbia
positivamente terminato la parte terapeutica del programma, il
magistrato di sorveglianza, previa
rideterminazione delle prescrizioni, puo' disporne la prosecuzione
ai fini del reinserimento sociale
anche qualora la pena residua superi quella prevista per
l'affidamento ordinario di cui all'articolo 47
della legge 26 luglio 1975, n. 354.
6-ter. Il responsabile della struttura presso cui si svolge il
programma terapeutico di recupero e
socio-riabilitativo e' tenuto a segnalare all'autorita' giudiziaria
le violazioni commesse dalla persona
sottoposta al programma. Qualora tali violazioni integrino un reato,
in caso di omissione, l'autorita'
giudiziaria ne da' comunicazione alle autorita' competenti per la
sospensione o revoca
dell'autorizzazione di cui all'articolo 116 e dell'accreditamento di
cui all'articolo 117, ferma
restando l'adozione di misure idonee a tutelare i soggetti in
trattamento presso la struttura )).
Art. 94-bis.
Concessione dei benefici ai recidivi (Abrogato).
Art. 95.
Esecuzione della pena detentiva inflitta a persona tossicodipendente
1. La pena detentiva nei confronti di persona condannata per reati
commessi in relazione al proprio
stato di tossicodipendente deve essere scontata in istituti idonei
per lo svolgimento di programmi
terapeutici e socio-riabilitativi.
2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia si provvede
all'acquisizione di case mandamentali
ed alla loro destinazione per i tossicodipendenti condannati con
sentenza anche non definitiva.
Art. 96.
Prestazioni socio-sanitarie per tossicodipendenti detenuti
1. Chi si trova in stato di custodia cautelare o di espiazione di
pena per reati commessi in relazione
al proprio stato di tossicodipendenza o sia ritenuto dall'autorita'
sanitaria abitualmente dedito all'uso
di sostanze stupefacenti o psicotrope o che comunque abbia problemi
di tossicodipendenza ha
diritto di ricevere le cure mediche e l'assistenza necessaria
all'interno degli istituti carcerari a scopo
di riabilitazione.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al
tossicodipendente non ammesso, per
divieto di legge o a seguito di provvedimento dell'autorita'
giudiziaria, alle misure sostitutive
previste negli articoli 90 e 94 per la prosecuzione o l'esecuzione
del programma terapeutico al quale
risulta sottoposto o intende sottoporsi.
3. Le unita' sanitarie locali, d'intesa con gli istituti di
prevenzione e pena ed in collaborazione con i
servizi sanitari interni dei medesimi istituti, provvedono alla cura
e alla riabilitazione dei detenuti
tossicodipendenti o alcoolisti.
4. A tal fine il Ministro di grazia e giustizia organizza, con
proprio decreto, su basi territoriali,
reparti carcerari opportunamente attrezzati, provvedendo d'intesa
con le competenti autorita'
regionali e con i centri di cui all'articolo 115.
5. Le direzioni degli istituti carcerari sono tenute a segnalare ai
centri medici e di assistenza sociale
regionali competenti coloro che, liberati dal carcere, siano ancora
bisognevoli di cure e di
assistenza.
(( 6. Grava sull'amministrazione penitenziaria l'onere per il
mantenimento, la cura o l'assistenza
medica della persona sottoposta agli arresti domiciliari allorche'
tale misura sia eseguita presso una
struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116 e
convenzionata con il Ministero della
giustizia.
6-bis. Per i minori tossicodipendenti o tossicofili, anche portatori
di patologie psichiche correlate
all'uso di sostanze stupefacenti, sottoposti alle misure cautelari
non detentive, alla sospensione del
processo e messa alla prova, alle misure di sicurezza, nonche' alle
misure alternative alla
detenzione, alle sanzioni sostitutive, eseguite con provvedimenti
giudiziari di collocamento in
comunita' terapeutiche e socio-riabilitative, gli oneri per il
trattamento sanitario e socio-riabilitativo
sono a carico del Dipartimento giustizia minorile, fatti salvi gli
accordi con gli enti territoriali e,
nelle more della piena attuazione del trasferimento di dette
competenze, del Servizio sanitario
nazionale.
6-ter. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma,
determinato nella misura massima
di euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008,
nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2006, alla scopo parzialmente utilizzando per gli
anni 2006 e 2007
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e per l'anno 2008
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca )).
Capo III
Operazioni di polizia e destinazione di benie valori sequestrati o
confiscati
Art. 97.
Attivita' sotto copertura
((1. Fermo il disposto dell'articolo 51 del codice penale, non sono
punibili gli ufficiali di polizia
giudiziaria addetti alle unita' specializzate antidroga, i quali, al
solo fine di acquisire elementi di
prova in ordine ai delitti previsti dal presente testo unico ed in
esecuzione di operazioni anticrimine
specificatamente disposte dalla Direzione centrale per i servizi
antidroga o, sempre d'intesa con
questa, dal questore o dal comandante provinciale dei Carabinieri o
della Guardia di finanza o dal
comandante del nucleo di polizia tributaria o dal direttore della
Direzione investigativa antimafia di
cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 dicembre 1991, n.
410, anche per interposta persona, acquistano, ricevono,
sostituiscono od occultano sostanze
stupefacenti o psicotrope o compiono attivita' prodromiche e
strumentali.
2. Per le stesse indagini di cui al comma 1, gli ufficiali ed agenti
di polizia giudiziaria possono
utilizzare documenti, identita' o indicazioni di copertura anche per
attivare o entrare in contatto con
soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone il
pubblico ministero al piu' presto e
comunque entro le quarantotto ore successive all'inizio delle
attivita'.
3. Dell'esecuzione delle operazioni di cui al comma 1 e' data
immediata e dettagliata comunicazione
alla Direzione centrale per i servizi antidroga ed all'autorita'
giudiziaria, indicando, se necessario o
se richiesto, anche il nominativo dell'ufficiale di polizia
giudiziaria responsabile dell'operazione,
nonche' il nominativo delle eventuali interposte persone impiegate.
4. Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono avvalersi di
ausiliari ed interposte persone, ai quali si
estende la causa di non punibilita' di cui al presente articolo. Per
l'esecuzione delle operazioni puo'
essere autorizzata l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed
immobili, nonche' di documenti di
copertura secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il
Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati.
5. Chiunque, nel corso delle operazioni sotto copertura di cui al
comma 1, indebitamente rivela
ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia
giudiziaria che effettuano le operazioni
stesse, e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
con la reclusione da due a sei anni )).
Art. 98.
Ritardo o omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro
- Collaborazione internazionale
1. L'autorita' giudiziaria puo', con decreto motivato, ritardare
l'emissione o disporre che sia ritardata
l'esecuzione di provvedimenti di cattura, arresto o sequestro quando
sia necessario per acquisire
rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la
cattura dei responsabili dei delitti di cui
agli articoli 73 e 74.
2. Per gli stessi motivi gli ufficiali di polizia giudiziaria
addetti alle unita' specializzate antidroga,
nonche' le autorita' doganali, possono omettere o ritardare gli atti
di rispettiva competenza dandone
immediato avviso, anche telefonico, all'autorita' giudiziaria, che
puo' disporre diversamente, ed al
Servizio centrale antidroga per il necessario coordinamento anche in
ambito internazionale.
L'autorita' procedente trasmette motivato rapporto all'autorita'
giudiziaria entro quarantotto ore.
3. L'autorita' giudiziaria impartisce alla polizia giudiziaria le
disposizioni di massima per il
controllo degli sviluppi dell'attivita' criminosa, comunicando i
provvedimenti adottati all'autorita'
giudiziaria competente per il luogo in cui l'operazione deve
concludersi, ovvero per il luogo
attraverso il quale si prevede sia effettuato il transito in uscita
dal territorio dello Stato, ovvero
quello in entrata nel territorio dello Stato, delle sostanze
stupefacenti o psicotrope e di quelle di cui
all'articolo 70.
4. Nei casi di urgenza le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3
possono essere richieste od impartite
anche oralmente, ma il relativo provvedimento deve essere emesso
entro le successive ventiquattro
ore.
Art. 99.
Perquisizione e cattura di navi ed aeromobili sospetti di attendere
al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope.
1. La nave italiana da guerra o in servizio di polizia, che incontri
in mare territoriale o in alto mare
una nave nazionale, anche da diporto, che sia sospetta di essere
adibita al trasporto di sostanze
stupefacenti o psicotrope, puo' fermarla, sottoporla a visita ed a
perquisizione del carico, catturarla e
condurla in un porto dello Stato o nel porto estero piu' vicino, in
cui risieda una autorita' consolare.
2. Gli stessi poteri possono esplicarsi su navi non nazionali nelle
acque territoriali e, al di fuori di
queste, nei limiti previsti dalle norme dell'ordinamento
internazionale.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, in quanto
compatibili, anche agli aeromobili.
Art. 100.
Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di
operazioni antidroga
1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le
imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili
sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria antidroga
possono essere affidati
dall'autorita' giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli
organi di polizia che ne facciano
richiesta per l'impiego in attivita' di polizia antidroga; se vi
ostano esigenze processuali, l'autorita'
giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato.
2. Se risulta che i beni appartengono a terzi, i proprietari sono
convocati dall'autorita' giudiziaria
procedente per svolgere, anche con l'assistenza di un difensore, le
loro deduzioni e per chiedere
l'acquisizione di elementi utili ai fini della restituzione. Si
applicano, in quanto compatibili, le
norme del codice di procedura penale.
3. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione
obbligatoria dei veicoli, dei natanti e
degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario.
4. I beni mobili ed immobili acquisiti dallo Stato, a seguito di
provvedimento definitivo di confisca,
vengono assegnati, a richiesta dell'Amministrazione di appartenenza
degli organi di polizia che ne
abbiano avuto l'uso ai sensi dei commi 1, 2 e 3. Possono altresi'
essere assegnati, a richiesta anche
ad associazioni, comunita', od enti che si occupino del recupero dei
tossicodipendenti.
5. Le somme di denaro costituenti il ricavato della vendita dei beni
confiscati affluiscono ad
apposito capitolo delle entrate del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, in parti uguali, sulla
base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli degli stati di
previsione del Ministero dell'interno,
che provvede alle erogazioni di competenza ai sensi del
decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, e
del Ministero della sanita' con
vincolo di destinazione per le attivita' di recupero dei soggetti
tossicodipendenti.
Art. 10
1.
Destinazione dei valori confiscati a seguito di operazioni antidroga
1. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei
reati previsti dal presente testo
unico ovvero per il delitto di sostituzione di denaro o valori
provenienti da traffico illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope o da associazione finalizzata al
traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope sono destinate al potenziamento delle
attivita' di prevenzione e repressione
dei delitti contemplati dal presente testo unico, anche a livello
internazionale mediante interventi
finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa
con le forze di polizia dei Paesi
interessati.
2. A tal fine il Ministro dell'interno e' autorizzato ad attuare
piani annuali o frazioni di piani
pluriennali per il potenziamento delle attivita' del Servizio
centrale antidroga nonche' dei mezzi e
delle strutture tecnologiche della Amministrazione della pubblica
sicurezza, dell'Arma dei
carabinieri e della Guardia di finanza, impiegate per l'attivita' di
prevenzione e repressione dei
traffici illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.
3. I predetti piani di potenziamento sono formulati secondo una
coordinata e comune pianificazione
tra l'Amministrazione della pubblica sicurezza e le forze di polizia
di cui al comma 2 e sono
approvati con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Comitato
nazionale dell'ordine e della
sicurezza pubblica, di cui all'articolo 18 della legge 1° aprile
1981, n. 121, al quale e' chiamato a
partecipare il direttore del Servizio centrale antidroga.
4. Ai fini del presente articolo le somme di cui al comma 1
affluiscono ad apposito capitolo delle
entrate del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di
specifiche richieste, ai pertinenti
capitoli dello stato di Previsione del Ministero dell'interno -
rubrica «Sicurezza pubblica».
Art. 102.
Notizie di procedimenti penali
1. Il Ministro dell'interno, direttamente o per mezzo di ufficiali
di polizia giudiziaria, appositamente
delegati, puo' chiedere all'autorita' giudiziaria competente copie
di atti processuali e informazioni
scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per la
prevenzione o per il tempestivo
accertamento dei delitti previsti dal presente testo unico, nonche'
per la raccolta e per la
elaborazione dei dati da utilizzare in occasione delle indagini per
gli stessi delitti.
2. L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere le copie e le
informazioni di cui al comma 1 anche di
propria iniziativa; nel caso di richiesta provvede entro quarantotto
ore.
3. Le copie e le informazioni acquisite ai sensi dei commi 1 e 2
sono coperte dal segreto d'ufficio e
possono essere comunicate agli organi di polizia degli Stati esteri
con i quali siano raggiunte
specifiche intese per la lotta al traffico illecito delle sostanze
stupefacenti o psicotrope e alla
criminalita' organizzata.
4. Se l'autorita' giudiziaria ritiene di non poter derogare al
segreto di cui all'articolo 329 del codice
di procedura penale, dispone con decreto motivato che la
trasmissione sia procrastinata per il tempo
strettamente necessario.
Art. 103.
Controlli ed ispezioni
1. Al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni previste
dal presente testo unico, gli ufficiali
e sottufficiali della Guardia di finanza possono svolgere negli
spazi doganali le facolta' di visita,
ispezione e controllo previste dagli articoli 19 e 20 del testo
unico delle disposizioni legislative in
materia doganale, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43,
fermo restando il disposto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
o), della legge 10 ottobre 1989, n.
349.
2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti
di polizia giudiziaria, nel corso di
operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del
traffico illecito di sostanze stupefacenti
o psicotrope, possono procedere in ogni luogo al controllo e
all'ispezione dei mezzi di trasporto, dei
bagagli e degli effetti personali quando hanno fondato motivo di
ritenere che possano essere
rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope. Dell'esito dei
controlli e delle ispezioni e' redatto
processo verbale in appositi moduli, trasmessi entro quarantotto ore
al procuratore della Repubblica
il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida entro le
successive quarantotto ore. Ai fini
dell'applicazione del presente comma, saranno emanate, con decreto
del Ministro dell'interno di
concerto con i Ministri della difesa e delle finanze, le opportune
norme di coordinamento nel
rispetto delle competenze istituzionali.
3. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di
particolare necessita' ed urgenza
che non consentano di richiedere l'autorizzazione telefonica del
magistrato competente, possono
altresi' procedere a perquisizioni dandone notizia, senza ritardo e
comunque entro quarantotto ore,
al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i
presupposti, le convalida entro le
successive quarantotto ore.
4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno
proceduto al controllo, alle ispezioni e
alle perquisizioni ai sensi dei commi 2 e 3, sono tenuti a
rilasciare immediatamente all'interessato
copia del verbale di esito dell'atto compiuto.
Titolo IX
INTERVENTI INFORMATIVI ED EDUCATIVI
Capo I
Disposizioni relative al settore scolastico
Art. 104.
Promozione e coordinamento, a livello nazionale, delle attivita' di
educazione ed informazione
1. Il Ministero della pubblica istruzione promuove e coordina le
attivita' di educazione alla salute e
di informazione sui danni derivanti dall'alcoolismo, dal tabagismo,
dall'uso delle sostanze
stupefacenti o psicotrope, nonche' dalle patologie correlate.
2. Le attivita' di cui al comma 1 si inquadrano nello svolgimento
ordinario dell'attivita' educativa e
didattica, attraverso l'approfondimento di specifiche tematiche
nell'ambito delle discipline
curricolari.
3. Il Ministro della pubblica istruzione approva programmi annuali
differenziati per tipologie di
iniziative e relative metodologie di applicazione, per la promozione
di attivita' da realizzarsi nelle
scuole, sulla base delle proposte formulate da un apposito comitato
tecnico-scientifico da lui
costituito con decreto, composto da venticinque membri, di cui
diciotto esperti nel campo della
prevenzione, compreso almeno un esperto di mezzi di comunicazione
sociale, e rappresentanti delle
amministrazioni statali che si occupano, di prevenzione, repressione
e recupero nelle materie di cui
al comma 1 e sette esponenti di associazioni giovanili e dei
genitori.
4. Il comitato, che funziona sia unitariamente che attraverso gruppi
di lavoro individuati nel decreto
istitutivo, deve approfondire, nella formulazione dei programmi, le
tematiche:
a) della pedagogia preventiva;
b) dell'impiego degli strumenti didattici, con particolare
riferimento ai libri di testo, ai sussidi
audiovisivi, ai mezzi di comunicazione di massa;
c) dell'incentivazione di attivita' culturali, ricreative e
sportive, da svolgersi eventualmente anche
all'esterno della scuola;
d) del coordinamento con le iniziative promosse o attuate da altre
amministrazioni pubbliche con
particolare riguardo alla prevenzione primaria.
5. Alle riunioni del comitato, quando vengono trattati argomenti di
loro interesse, possono essere
invitati rappresentanti delle regioni, delle province autonome e dei
comuni.
6. In sede di formazione di piani di aggiornamento e formazione del
personale della scuola sara'
data priorita' alle iniziative in materia di educazione alla salute
e di prevenzione delle
tossicodipendenze.
Art. 105.
Promozione e coordinamento, a livello provinciale, delle iniziative
di educazione e di prevenzione.
Corsi di studio per insegnanti e corsi sperimentali di scuola media.
1. Il provveditore agli studi promuove e coordina, nell'ambito
provinciale, la realizzazione delle
iniziative previste nei programmi annuali e di quelle che possono
essere deliberate dalle istituzioni
scolastiche nell'esercizio della loro autonomia.
2. Nell'esercizio di tali compiti il provveditore si avvale di un
comitato tecnico provinciale o, in
relazione alle esigenze emergenti nell'ambito distrettuale o
interdistrettuale, di comitati distrettuali o
interdistrettuali, costituiti con suo decreto, i cui membri sono
scelti tra esperti nei campi
dell'educazione alla salute e della prevenzione e recupero dalle
tossicodipendenze nonche' tra
rappresentanti di associazioni familiari. Detti comitati sono
composti da sette membri.
3. Alle riunioni dei comitati possono essere invitati a partecipare
rappresentanti delle autorita' di
pubblica sicurezza, degli enti locali territoriali e delle unita'
sanitarie locali, nonche' esponenti di
associazioni giovanili.
4. All'attuazione delle iniziative concorrono gli organi collegiali
della scuola, nel rispetto
dell'autonomia ad essi riconosciuta dalle disposizioni in vigore. Le
istituzioni scolastiche interessate
possono avvalersi anche dell'assistenza del servizio ispettivo
tecnico.
5. Il provveditore agli studi, d'intesa con il consiglio provinciale
scolastico e sentito il comitato
tecnico provinciale, organizza corsi di studio per gli insegnanti
delle scuole di ogni ordine e grado
sulla educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani dall'uso
di sostanze stupefacenti o
psicotrope, nonche' sul fenomeno criminoso nel suo insieme, con il
supporto di mezzi audiovisivi
ed opuscoli. A tal fine puo' stipulare, con i fondi a sua
disposizione, apposite convenzioni con enti
locali, universita', istituti di ricerca ed enti, cooperative di
solidarieta' sociale e associazioni iscritti
all'albo regionale o provinciale da istituirsi a norma dell'articolo
116.
6. I corsi statali sperimentali di scuola media per lavoratori
possono essere istituiti anche presso gli
enti, le cooperative di solidarieta' sociale e le associazioni
iscritti nell'albo di cui all'articolo 116
entro i limiti numerici e con le modalita' di svolgimento di cui
alle vigenti disposizioni. I corsi
saranno finalizzati anche all'inserimento o al reinserimento dell'attivita'
lavorativa.
7. Le utilizzazioni del personale docente di ruolo di cui
all'articolo 14, decimo comma, della legge
20 maggio 1982, n. 270, possono essere disposte, nel limite massimo
di cento unita', ai fini del
recupero scolastico e dell'acquisizione di esperienze educative,
anche presso gli enti e le
associazioni iscritti nell'albo di cui all'articolo 116, a
condizione che tale personale abbia
documentatamente frequentato i corsi di cui al comma 5.
8. Il Ministro della pubblica istruzione assegna annualmente ai
provveditorati agli studi, in
proporzione alla popolazione scolastica di ciascuno, fondi per le
attivita' di educazione alla salute e
di prevenzione delle tossicodipendenze da ripartire tra le singole
scuole sulla base dei criteri
elaborati dai comitati provinciali, con particolare riguardo alle
iniziative di cui all'articolo 106.
9. L'onere derivante dal funzionamento del comitato
tecnico-scientifico di cui all'articolo 104 e dei
comitati di cui al presente articolo e' valutato in complessive lire
4 miliardi in ragione d'anno a
decorrere dall'anno 1990. Il Ministro della pubblica istruzione con
proprio decreto disciplina
l'istituzione e il funzionamento del comitato tecnico-scientifico e
dei comitati provinciali,
distrettuali e interdistrettuali e l'attribuzione dei compensi ai
componenti dei comitati stessi.
Art. 106.
Centri di informazione e consulenza nelle scuole Iniziative di
studenti animatori
1. I provveditori agli studi, di intesa con i consigli di istituto e
con i servizi pubblici per l'assistenza
socio-sanitaria ai tossicodipendenti, istituiscono centri di
informazione e consulenza rivolti agli
studenti all'interno delle scuole secondarie superiori.
2. I centri possono realizzare progetti di attivita' informativa e
di consulenza concordati dagli organi
collegiali della scuola con i servizi pubblici e con gli enti
ausiliari presenti sul territorio. Le
informazioni e le consulenze sono erogate nell'assoluto rispetto
dell'anonimato di chi si rivolge al
servizio.
3. Gruppi di almeno venti studenti anche di classi e di corsi
diversi, allo scopo di far fronte alle
esigenze di formazione, approfondimento ed orientamento sulle
tematiche relative all'educazione
alla salute ed alla prevenzione delle tossicodipendenze, possono
proporre iniziative da realizzare
nell'ambito dell'istituto con la collaborazione del personale
docente, che abbia dichiarato la propria
disponibilita'. Nel formulare le proposte i gruppi possono esprimere
loro preferenze in ordine ai
docenti chiamati a collaborare alle iniziative.
4. Le iniziative di cui al comma 3 rientrano tra quelle previste
dall'articolo 6, secondo comma,
lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1974, n. 416, e sono deliberate dal
consiglio di istituto, sentito, per gli aspetti didattici, il
collegio dei docenti.
5. La partecipazione degli studenti alle iniziative, che si svolgono
in orario aggiuntivo a quello delle
materie curricolari, e' volontaria.
Capo II
Disposizioni relative alle Forze armate
Art. 107.
Centri di formazione e di informazione
1. Il Ministero della difesa promuove corsi formativi di psicologia
e sociologia per tutti gli ufficiali
medici e per gli allievi delle scuole infermieri, nonche' per
ufficiali e sottufficiali di arma finalizzati
di addestrare personale esperto preposto alla tutela della salute
fisica e psichica dei giovani alle
armi. Promuove altresi' sessioni di studio sulla psicologia di
gruppo e su temi specifici di
sociologia, nonche' seminari sul disadattamento giovanile e sulle
tossicodipendenze da svolgere
periodicamente per la continua formazione e aggiornamento dei quadri
permanenti.
2. Il Ministero della difesa organizza presso accademie, scuole
militari, scuole di sanita' militare,
comandi ed enti militari, corsi di informazione sui danni derivanti
dall'uso di sostanze stupefacenti o
psicotrope, alcool e tabacco, inserendoli nel piu' ampio contesto
dell'azione di educazione civica e
sanitaria che viene svolta nei confronti dei giovani che prestano il
servizio militare di leva, nonche'
dando un'informazione complessiva sul fenomeno criminoso sul
traffico di sostanze stupefacenti o
psicotrope. Tale informazione e' attuata anche mediante periodiche
campagne basate su conferenze
di ufficiali medici ai militari di leva, con il supporto di mezzi
audiovisivi e opuscoli.
Art. 108.
Azione di prevenzione e accertamenti sanitari
1. Il Ministero della difesa tramite i consultori ed i servizi di
psicologia delle Forze armate svolge
azione di prevenzione contro le tossicodipendenze.
2. In occasione delle operazioni di selezione per la leva e per
l'arruolamento dei volontari, ove
venga individuato un caso di tossicodipendenza o tossicofilia, l'autorita'
militare, che presiede alla
visita medica e alle prove psicoattitudinali, dispone l'invio
dell'interessato all'ospedale militare per
gli opportuni accertamenti.
3. Analogamente provvede l'autorita' sanitaria militare nel corso di
visite mediche periodiche e di
idoneita' a particolari mansioni o categorie.
Art. 109.
Stato di tossicodipendenza degli iscritti e arruolati di leva,
nonche' dei militari gia' incorporati o in
ferma, rafferma e servizio permanente.
1. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva a cui sia
riscontrato dagli ospedali militari uno stato di
tossicodipendenza o di abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope
possono essere giudicati
rivedibili per un massimo di tre anni in deroga a quanto previsto
nelle avvertenze e negli articoli 40
e 41 dell'elenco approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 2 settembre 1985, n. 1008, e
nell'articolo 69, decreto del Presidente della Repubblica 14
febbraio 1964, n. 237.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono segnalati dalle autorita'
sanitarie militari alle competenti unita'
sanitarie locali al fine di facilitare il loro volontario avviamento
al trattamento di recupero sociale
presso il servizio pubblico per le tossicodipendenze.
3. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva, gia' riconosciuti
tossicodipendenti dalle autorita' sanitarie
civili e che hanno in corso un documentato trattamento di recupero
da parte di centri civili
autorizzati, possono essere giudicati rivedibili per un massimo di
tre anni, previo accertamento delle
competenti autorita' sanitarie militari.
4. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva riconosciuti idonei
al termine del periodo di rivedibilita'
previsto per il recupero dei soggetti tossicodipendenti possono, a
domanda, essere dispensati ai
sensi dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica
14 febbraio 1964, n. 237, quale
risulta sostituito dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n.
958, indipendentemente dall'ordine
di priorita' ivi previsto.
5. I militari di leva gia' incorporati che sono riconosciuti
tossicodipendenti dagli ospedali militari
vengono posti in licenza di convalescenza fino al termine del
congedamento della classe di
appartenenza e il periodo di licenza e' computato ai fini
dell'assolvimento degli obblighi di leva in
deroga a quanto previsto dall'articolo 24, comma 8, della legge 24
dicembre 1986, n. 958.
Detti militari vengono altresi' segnalati alle competenti unita'
sanitarie locali al fine di facilitare il
loro avvio volontario a programmi di recupero.
6. Il termine in ferma prolungata o rafferma o in servizio
permanente riconosciuto
tossicodipendente, che dichiari la sua disponibilita' a sottoporsi a
trattamenti di recupero socio-
sanitario, viene posto in licenza di convalescenza straordinaria e
successivamente, se del caso, in
aspettativa per il periodo massimo previsto dalla normativa in
vigore. Al termine del trattamento
viene sottoposto a controlli sanitari intesi a stabilire la sua
idoneita' al servizio militare.
7. Per i militari di cui al presente articolo riconosciuti
tossicofili, vengono realizzate attivita' di
sostegno di educazione sanitaria presso i consultori militari.
8. Le funzioni di polizia giudiziaria ai fini della prevenzione e
repressione dei reati previsti dal
presente testo unico, commessi da militari in luoghi militari,
spettano ai soli comandanti di corpo
con grado non inferiore ad ufficiale superiore.
9. Tutti gli interventi previsti nel capo II del titolo IX del
presente testo unico devono essere svolti
nel rispetto del diritto alla riservatezza dei soggetti interessati.
Art. 110.
Servizio civile
1. Il dipendente da sostanze stupefacenti o psicotrope che, al
termine del trattamento di recupero, e'
nelle condizioni di essere chiamato al servizio militare di leva
puo', su propria richiesta da
presentare all'ufficio territoriale di leva del distretto militare,
e su parere conforme della direzione
della comunita' terapeutica, continuare a prestare come servizio
civile la sua attivita' volontaria per
un periodo pari alla durata del servizio militare.
2. Il periodo di attivita' trascorso nella comunita' terapeutica o
presso il centro di accoglienza e di
orientamento dell'unita' sanitaria locale e' valido a tutti gli
effetti come servizio militare.
3. In caso di assenza ingiustificata, la direzione della comunita'
terapeutica o il responsabile del
centro di accoglienza e di orientamento dell'unita' sanitaria locale
devono dare comunicazione alle
competenti autorita' militari territoriali che provvedono alla
chiamata dell'interessato al servizio
militare di leva.
4. Le autorita' militari competenti del territorio possono, in
qualsiasi momento, accertare presso
comunita' terapeutiche o presso il centro di accoglienza e di
orientamento dell'unita' sanitaria locale
la presenza effettiva dell'interessato.
5. Al termine del periodo di attivita' nella comunita' terapeutica o
presso il centro di accoglienza e di
orientamento dell'unita' sanitaria locale, l'autorita' militare
rilascia all'interessato il congedo militare
illimitato.
Art. 111.
Rapporti con le strutture socio-sanitarie civili
1. I rapporti di collaborazione tra struttura sanitaria militare e
strutture sanitarie civili impegnate nel
settore delle tossicodipendenze sono volti ad assicurare, in ogni
caso, la continuita' dell'assistenza a
favorire il recupero socio-sanitario dell'interessato.
2. I dati statistici relativi all'andamento del fenomeno della
tossicodipendenza rilevati nell'ambito
militare, vengono trasmessi ogni dodici mesi ai Ministeri della
sanita' e dell'interno.
Art. 112.
Servizio sostitutivo civile presso associazioni ed enti di
assistenza socio-sanitaria
1. Gli obiettori di coscienza ammessi ai benefici della legge 15
dicembre 1972, n. 772, e successive
modificazioni ed integrazioni, possono chiedere di prestare servizio
sostitutivo civile presso centri
civili autorizzati e convenzionati con l'amministrazione della
difesa che provvedono all'assistenza
socio-sanitaria ed alla riabilitazione dei soggetti che fanno uso di
sostanze stupefacenti o psicotrope.
Titolo X
ATTRIBUZIONI REGIONALI, PROVINCIALI E LOCALI. SERVIZI PER
LETOSSICODIPENDENZE.
Art. 113.
Competenze delle regioni e delle province autonome
((1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
disciplinano l'attivita' di prevenzione,
cura e riabilitazione delle tossicodipendenze nel rispetto dei
principi di cui al presente testo unico,
ed in particolare dei seguenti principi:
a) le attivita' di prevenzione e di intervento contro l'uso di
sostanze stupefacenti o psicotrope siano
esercitate secondo uniformi condizioni di parita' dei servizi
pubblici per l'assistenza ai
tossicodipendenti e delle strutture private autorizzate dal Servizio
sanitario nazionale;
b) i servizi pubblici per le tossicodipendenze e le strutture
private che esercitano attivita' di
prevenzione, cura e riabilitazione nel settore, devono essere in
possesso dei requisiti strutturali,
tecnologici, organizzativi e funzionali di cui all'articolo 116;
c) la disciplina dell'accreditamento istituzionale dei servizi e
delle strutture, nel rispetto dei criteri di
cui all'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive
modificazioni, garantisce la parita' di accesso ai servizi ed alle
prestazioni erogate dai servizi
pubblici e dalle strutture private accreditate;
d) ai servizi e alle strutture autorizzate, pubbliche e private,
spettano, tra l'altro, le seguenti funzioni:
1) analisi delle condizioni cliniche, socio-sanitarie e psicologiche
del tossicodipendente anche nei
rapporti con la famiglia;
2) controlli clinici e di laboratorio necessari per accertare lo
stato di tossicodipendenza effettuati da
strutture pubbliche accreditate per tali tipologie di accertamento;
3) individuazione del programma farmacologico o delle terapie di
disintossicazione e diagnosi delle
patologie in atto, con particolare riguardo alla individuazione
precoce di quelle correlate allo stato
di tossicodipendenza;
4) elaborazione, attuazione e verifica di un programma terapeutico e
socio-riabilitativo, nel rispetto
della liberta' di scelta del luogo di trattamento di ogni singolo
utente;
5) progettazione ed esecuzione in forma diretta o indiretta di
interventi di informazione e
prevenzione )).
Art. 114.
Compiti di assistenza degli enti locali
1. Nell'ambito delle funzioni socio-assistenziali di propria
competenza i comuni e le comunita'
montane, avvalendosi ove possibile delle associazioni di cui
all'articolo 115, perseguono, anche
mediante loro consorzi, ovvero mediante appositi centri gestiti in
economia o a mezzo di loro
associazioni, senza fini di lucro, riconosciute o riconoscibili, i
seguenti obiettivi in tema di
prevenzione e recupero dei tossicodipendenti:
a) prevenzione della emarginazione e del disadattamento sociale
mediante la progettazione e
realizzazione, in forma diretta o indiretta, di interventi
programmati;
b) rilevazione ed analisi, anche in collaborazione con le autorita'
scolastiche, delle cause locali di
disagio familiare e sociale che favoriscono il disadattamento dei
giovani e la dispersione scolastica;
c) reinserimento scolastico, lavorativo e sociale del
tossicodipendente.
(( 2. Il perseguimento degli obiettivi previsti dal comma 1 puo'
essere affidato dai comuni e dalle
comunita' montane o dalle loro associazioni alle competenti aziende
unita' sanitarie locali o alle
strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116 )).
Art. 115.
Enti ausiliari
1. I comuni, le comunita' montane, i loro consorzi ed associazioni,
i servizi pubblici per le
tossicodipendenze costituiti dalle unita' sanitarie locali, singole
o associate, ed i centri previsti
dall'articolo 114 possono avvalersi della collaborazione di gruppi
di volontariato o degli enti di cui
all'articolo 116 che svolgono senza fine di lucro la loro attivita'
con finalita' di prevenzione del
disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e
reinserimento del tossicodipendente ovvero
di associazioni, di enti di loro emanazione con finalita' di
educazione dei giovani, di sviluppo socio-
culturale della personalita', di formazione professionale e di
orientamento al lavoro.
2. I responsabili dei servizi e dei centri di cui agli articoli 113
e 114 possono autorizzare persone
idonee a frequentare i servizi ed i centri medesimi allo scopo di
partecipare all'opera di prevenzione,
recupero e reinserimento sociale degli assistiti.
Art. 116.
Livelli essenziali relativi alla liberta' di scelta dell'utente e ai
requisiti per l'autorizzazione delle
strutture private ((1. Le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano assicurano, quale
livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117,
secondo comma, lettera m), della
Costituzione, la liberta' di scelta di ogni singolo utente
relativamente alla prevenzione, cura e
riabilitazione delle tossicodipendenze. La realizzazione di
strutture e l'esercizio di attivita' sanitaria
e socio-sanitaria a favore di soggetti tossicodipendenti o
alcooldipendenti e' soggetta ad
autorizzazione ai sensi dell'articolo 8-ter del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni.
2. L'autorizzazione alla specifica attivita' prescelta e' rilasciata
in presenza dei seguenti requisiti
minimi, che rappresentano livelli essenziali ai sensi dell'articolo
117, secondo comma, lettera m),
della Costituzione:
a) personalita' giuridica di diritto pubblico o privato o natura di
associazione riconosciuta o
riconoscibile ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice
civile;
b) disponibilita' di locali e attrezzature adeguate al tipo di
attivita' prescelta;
c) personale dotato di comprovata esperienza nel settore di
attivita' prescelto;
d) presenza di un'equipe multidisciplinare composta dalle figure
professionali del medico con
specializzazioni attinenti alle patologie correlate alla
tossicodipendenza o del medico formato e
perfezionato in materia di tossicodipendenza, dello psichiatra e/o
dello psicologo abilitato
all'esercizio della psicoterapia e dell'infermiere professionale,
qualora l'attivita' prescelta sia quella
di diagnosi della tossicodipendenza;
e) presenza numericamente adeguata di educatori, professionali e di
comunita', supportata dalle
figure professionali del medico, dello psicologo e delle ulteriori
figure richieste per la specifica
attivita' prescelta di cura e riabilitazione dei tossicodipendenti.
3. Il diniego di autorizzazione deve essere motivato con espresso
riferimento alle normative vigenti
o al possesso dei requisiti minimi di cui al comma 2.
4. Le regioni e le province autonome stabiliscono le modalita' di
accertamento e certificazione dei
requisiti indicati dal comma 2 e le cause che danno luogo alla
sospensione o alla revoca
dell'autorizzazione.
5. Il Governo attua le opportune iniziative in sede internazionale e
nei rapporti bilaterali per
stipulare accordi finalizzati a promuovere e supportare le attivita'
e il funzionamento dei servizi
istituiti da organizzazioni italiane in paesi esteri per il
trattamento e la riabilitazione dei
tossicodipendenti.
6. L'autorizzazione con indicazione delle attivita' prescelte e'
condizione necessaria oltre che per
l'ammissione all'accreditamento istituzionale e agli accordi
contrattuali di cui all'articolo 117, per:
a) lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 114;
b) l'accesso ai contributi di cui agli articoli 128 e 129;
c) la stipula con il Ministero della giustizia delle convenzioni di
cui all'articolo 96 aventi ad oggetto
l'esecuzione dell'attivita' per la quale e' stata rilasciata
l'autorizzazione.
7. Fino al rilascio delle autorizzazioni ai sensi del presente
articolo sono autorizzati all'attivita' gli
enti iscritti negli albi regionali e provinciali.
8. Presso il Ministero della giustizia e' tenuto l'elenco delle
strutture private autorizzate e
convenzionate, con indicazione dell'attivita' identificata quale
oggetto della convenzione. L'elenco e'
annualmente aggiornato e comunicato agli uffici giudiziari.
9. Per le finalita' indicate nel comma 1 dell'articolo 100 del testo
unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, le regioni e le province
autonome di cui al comma 1 sono abilitate a ricevere erogazioni
liberali fatte ai sensi del comma 2,
lettera a), del suddetto articolo. Le regioni e le province autonome
ripartiscono le somme percepite
tra gli enti di cui all'articolo 115, secondo i programmi da questi
presentati ed i criteri
predeterminati dalle rispettive assemblee )).
Art. 117.
Accreditamento istituzionale e accordi contrattuali
((1. Le regioni e le province autonome fissano gli ulteriori
specifici requisiti strutturali, tecnologici
e funzionali, necessari per l'accesso degli enti autorizzati
all'istituto dell'accreditamento istituzionale
per lo svolgimento di attivita' di prevenzione, cura, certificazione
attestante lo stato di
tossicodipendenza o di alcooldipendenza, recupero e riabilitazione
dei soggetti dipendenti da
sostanze stupefacenti e psicotrope, ai sensi dell'articolo 8-quater
del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni.
2. L'esercizio delle attivita' di prevenzione, cura, recupero e
riabilitazione dei soggetti dipendenti da
sostanze stupefacenti e psicotrope, con oneri a carico del Servizio
sanitario nazionale e' subordinato
alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo
8-quinquies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni )).
Art. 118.
Organizzazione dei servizi per le tossicodipendenze presso le unita'
sanitarie locali
1. In attesa di un riordino della normativa riguardante i servizi
sociali, il Ministro della sanita', di
concerto con il Ministro per gli affari sociali, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
determina con proprio decreto
l'organico e le caratteristiche organizzative e funzionali dei
servizi per le tossicodipendenze da
istituire presso ogni unita' sanitaria locale.
2. Il decreto dovra' uniformarsi ai seguenti criteri direttivi:
a) l'organico dei servizi deve prevedere le figure professionali del
medico, dello psicologo,
dell'assistente sociale, dell'infermiere, dell'educatore
professionale e di comunita' in numero
necessario a svolgere attivita' di prevenzione, di cura e di
riabilitazione, anche domiciliari e
ambulatoriali;
b) il servizio deve svolgere un'attivita' nell'arco completo delle
ventiquattro ore e deve coordinare
gli interventi relativi al trattamento della sieropositivita' nei
tossicodipendenti, anche in relazione
alle problematiche della sessualita', della procreazione e della
gravidanza, operando anche in
collegamento con i consultori familiari, con particolare riguardo
alla trasmissione madre-figlio della
infezione da HIV.
3. Entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma
1, in ogni unita' sanitaria
locale e' istituito almeno un servizio per le tossicodipendenze in
conformita' alle disposizioni del
citato decreto. Qualora le unita' sanitarie locali non provvedano
entro il termine indicato, il
presidente della giunta regionale nomina un commissario (( ad acta
)) il quale istituisce il servizio
reperendo il personale necessario anche in deroga alle normative
vigenti sulle assunzioni, sui
trasferimenti e sugli inquadramenti.
Qualora entro i successivi trenta giorni dal termine di cui al primo
periodo il presidente della giunta
regionale non abbia ancora nominato il commissario (( ad acta )),
quest'ultimo e' nominato con
decreto del Ministro della sanita'.
4. Per il finanziamento del potenziamento dei servizi pubblici per
le tossicodipendenze, valutato per
la fase di avvio in lire 30 miliardi per l'anno 1990 e in lire 240
miliardi e 600 milioni per ciascuno
degli anni 1991 e 1992, si provvede:
a) per l'anno 1990, mediante l'utilizzo del corrispondente importo a
valere sul Fondo nazionale di
intervento per la lotta alla droga di cui all'articolo 127;
b) per ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante corrispondenti
quote del Fondo sanitario
nazionale vincolate allo scopo ai sensi dell'articolo 17 della legge
22 dicembre 1984, n. 887.
Art. 119.
Assistenza ai tossicodipendenti italiani all'estero
1. Il Ministro della sanita' d'intesa con il Ministro degli affari
esteri, in base alle disposizioni
dell'articolo 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, assicura,
tramite convenzioni o accordi
bilaterali con i singoli paesi, ai tossicodipendenti italiani che si
trovano all'estero, il soccorso
immediato, l'assistenza sanitaria e la organizzazione, dietro il
loro assenso, del viaggio di rientro in
Italia fornendo apposita comunicazione alle competenti unita'
sanitarie locali per successivi
interventi.
Titolo XI
INTERVENTI PREVENTIVI, CURATIVI E RIABILITATIVI
Art. 120.
Terapia volontaria e anonimato
((1. Chiunque fa uso di sostanze stupefacenti e di sostanze
psicotrope puo' chiedere al servizio
pubblico per le tossicodipendenze o ad una struttura privata
autorizzata ai sensi dell'articolo 116 e
specificamente per l'attivita' di diagnosi, di cui al comma 2,
lettera d), del medesimo articolo di
essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e di eseguire un
programma terapeutico e socio-
riabilitativo )).
2. Qualora si tratti di persona minore di eta' o incapace di
intendere e di volere la richiesta di
intervento puo' essere fatta, oltre che personalmente
dall'interessato, da coloro che esercitano su di
lui la potesta' parentale o la tutela.
3. Gli interessati, a loro richiesta, possono beneficiare
dell'anonimato nei rapporti con i servizi, i
presidi e le strutture delle aziende unita' sanitarie locali, e con
le strutture private autorizzate ai sensi
dell'articolo 116 nonche' con i medici, gli assistenti sociali e
tutto il personale addetto o dipendente.
(( 4. Gli esercenti la professione medica che assistono persone
dedite all'uso di sostanze stupefacenti
e di sostanze psicotrope possono, in ogni tempo, avvalersi
dell'ausilio del servizio pubblico per le
tossicodipendenze e delle strutture private autorizzate ai sensi
dell'articolo 116 )).
5. (Abrogato).
6. Coloro che hanno chiesto l'anonimato hanno diritto a che la loro
scheda sanitaria non contenga le
generalita' ne' altri dati che valgano alla loro identificazione.
(( 7. Gli operatori del servizio pubblico per le tossicodipendenze e
delle strutture private autorizzate
ai sensi dell'articolo 116, salvo l'obbligo di segnalare
all'autorita' competente tutte le violazioni
commesse dalla persona sottoposta al programma terapeutico
alternativo a sanzioni amministrative
o ad esecuzione di pene detentive, non possono essere obbligati a
deporre su quanto hanno
conosciuto per ragione della propria professione, ne' davanti
all'autorita' giudiziaria ne' davanti ad
altra autorita'. Agli stessi si applicano le disposizioni
dell'articolo 200 del codice di procedura
penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle
disposizioni dell'articolo 103 del
codice di procedura penale in quanto applicabili )).
8. Ogni regione o provincia autonoma provvedera' ad elaborare un
modello unico regionale di
scheda sanitaria da distribuire, tramite l'ordine dei
medici-chirurghi e degli odontoiatri di ogni
provincia, ai singoli presidi sanitari ospedalieri ed ambulatoriali.
Le regioni e le province autonome
provvedono agli adempimenti di cui al presente comma.
9. Il modello di scheda sanitaria dovra' prevedere un sistema di
codifica atto a tutelare il diritto
all'anonimato del paziente e ad evitare duplicazioni di carteggio.
Art. 121.
Segnalazioni al servizio pubblico per le tossicodipendenze
1. (Abrogato).
2. L'autorita' giudiziaria o il prefetto nel corso del procedimento,
quando venga a conoscenza di
persone che facciano uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, deve
farne segnalazione al servizio
pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio.
3. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, nell'ipotesi di
cui al comma 2, ha l'obbligo di
chiamare la persona segnalata per la definizione di un programma
terapeutico e socio-riabilitativo.
Art. 122.
Definizione del programma terapeutico e socio-riabilitativo
((1. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze e le strutture
private autorizzate ai sensi
dell'articolo 116, compiuti i necessari accertamenti e sentito
l'interessato, che puo' farsi assistere da
un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli
accertamenti necessari, definiscono un
programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che puo'
prevedere, ove le condizioni
psicofisiche del tossicodipendente lo consentano, in collaborazione
con i centri di cui all'articolo
114 e avvalendosi delle cooperative di solidarieta' sociale e delle
associazioni di cui all'articolo 115,
iniziative volte ad un pieno inserimento sociale attraverso
l'orientamento e la formazione
professionale, attivita' di pubblica utilita' o di solidarieta'
sociale. Nell'ambito dei programmi
terapeutici che lo prevedono, possono adottare metodologie di
disassuefazione, nonche' trattamenti
psico-sociali e farmacologici adeguati. Il servizio per le
tossicodipendenze controlla l'attuazione del
programma da parte del tossicodipendente )).
2. Il programma viene formulato nel rispetto della dignita' della
persona, tenendo conto in ogni caso
delle esigenze di lavoro e di studio e delle condizioni di vita
familiare e sociale dell'assuntore.
3. Il programma e' attuato presso strutture del servizio pubblico o
presso strutture (( private
autorizzate ai sensi dell'articolo 116 ))
o, in alternativa, con l'assistenza del medico di fiducia.
(( 4. Quando l'interessato ritenga di attuare il programma presso
strutture private autorizzate ai sensi
dell'articolo 116 e specificamente per l'attivita' di diagnosi, di
cui al comma 2, lettera d), del
medesimo articolo, la scelta puo' cadere su qualsiasi struttura
situata nel territorio nazionale che si
dichiari di essere in condizioni di accoglierlo )).
5. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, destinatario delle
segnalazioni previste nell'articolo
121 ovvero del provvedimento di cui all'articolo 75, comma 9,
definisce, entro dieci giorni
decorrenti dalla data di ricezione della segnalazione o del
provvedimento suindicato, il programma
terapeutico e socio-riabilitativo.
Art. 122-bis.
Verifiche e controlli
((1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro da lui
delegato in materia di politiche
antidroga anche sulla base dei dati trasmessi dalle regioni ai sensi
dell'articolo 117, comma 4,
presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attivita'
svolta dal servizio pubblico per le
tossicodipendenze e dalle comunita' terapeutiche, con particolare
riferimento ai programmi
terapeutici definiti ed effettivamente eseguiti dai
tossicodipendenti e all'efficacia dei programmi
medesimi )).
Art. 123.
Verifica del trattamento in regime di sospensione di esecuzione
della pena, nonche' di affidamento
in prova in casi particolari.
((1. Ai fini dell'applicazione degli istituti di cui agli articoli
90 e 94, viene trasmessa dall'azienda
unita' sanitaria locale competente o dalla struttura privata
autorizzata ai sensi dell'articolo 116, su
richiesta dell'autorita' giudiziaria, una relazione secondo
modalita' definite con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro della giustizia,
relativamente alla procedura con la quale e'
stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti o
psicotrope, all'andamento del programma, al
comportamento del soggetto e ai risultati conseguiti a seguito del
programma stesso e della sua
eventuale ultimazione, in termini di cessazione di assunzione delle
sostanze e dei medicinali di cui
alle tabelle I e II, sezioni A, B e C, previste dall'articolo 14.
1-bis. Deve, altresi', essere comunicata all'autorita' giudiziaria
ogni nuova circostanza suscettibile di
rilievo in relazione al provvedimento adottato )).
Art. 124.
Lavoratori tossicodipendenti
1. I lavoratori di cui viene accertato lo stato di
tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai
programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari
delle unita' sanitarie locali o di altre
strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se
assunti a tempo indeterminato hanno
diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui
la sospensione delle prestazioni
lavorative e' dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e,
comunque, per un periodo non
superiore a tre anni.
2. I contratti collettivi di lavoro e gli accordi di lavoro per il
pubblico impiego possono determinare
specifiche modalita' per l'esercizio della facolta' di cui al comma
1. Salvo piu' favorevole disciplina
contrattuale, l'assenza di lungo periodo per il trattamento
terapeutico-riabilitativo e' considerata, ai
fini normativi, economici e previdenziali, come l'aspettativa senza
assegni degli impiegati civili
dello Stato e situazioni equiparate. I lavoratori, familiari di un
tossicodipendente, possono a loro
volta essere posti, a domanda, in aspettativa senza assegni per
concorrere al programma terapeutico
e socio-riabilitativo del tossicodipendente qualora il servizio per
le tossicodipendenze ne attesti la
necessita'.
3. Per la sostituzione dei lavoratori di cui al comma 1 e'
consentito il ricorso all'assunzione a tempo
determinato, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, lettera b),
della legge 18 aprile 1962, n. 230.
Nell'ambito del pubblico impiego i contratti a tempo determinato non
possono avere una durata
superiore ad un anno.
4. Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il
possesso di particolari requisiti psico-
fisici e attitudinali per l'accesso all'impiego, nonche' quelle che,
per il personale delle Forze armate
e di polizia, per quello che riveste la qualita' di agente di
pubblica sicurezza e per quello cui si
applicano i limiti previsti dall'articolo 2 della legge 13 dicembre
1986, n. 874, disciplinano la
sospensione e la destituzione dal servizio.
Art. 125.
Accertamenti di assenza di tossicodipendenza
1. Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a
mansioni che comportano rischi per la
sicurezza, la incolumita' e la salute dei terzi, individuate con
decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita', sono
sottoposti, a cura di strutture
pubbliche nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e a spese del
datore di lavoro, ad
accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione
in servizio e, successivamente,
ad accertamenti periodici.
2. Il decreto di cui al comma 1 determina anche la periodicita'
degli accertamenti e le relative
modalita'.
3. In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel
corso del rapporto di lavoro il datore
di lavoro e' tenuto a far cessare il lavoratore dall'espletamento
della mansione che comporta rischi
per la sicurezza, la incolumita' e la salute dei terzi.
4. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3,
il datore di lavoro e' punito con
l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire dieci
milioni a lire cinquanta milioni.
Art. 126.
Accompagnamento del tossicodipendente in affidamento
1. Durante il periodo di affidamento di cui all'articolo 94 e
all'articolo 4-sexies del decreto-legge 22
aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 1985, n. 297, il
responsabile della comunita' puo' accompagnare o far accompagnare da
persona di sua fiducia il
tossicodipendente fuori della comunita' in casi di necessita' o di
urgenza dipendenti da ragioni di
assistenza sanitaria o da gravi motivi familiari dandone immediata
comunicazione all'autorita'
giudiziaria.
Titolo XII
DISPOSIZIONI FINALI
Capo I
Finanziamento di progetti, concessione di contributi e agevolazioni
Art. 127.
Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga
1. Il decreto del Ministro per la solidarieta' sociale di cui
all'articolo 59, comma 46, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, in sede di ripartizione del Fondo per le
politiche sociali, individua,
nell'ambito della quota destinata al Fondo nazionale di intervento
per la lotta alla droga, le risorse
destinate al finanziamento dei progetti triennali finalizzati alla
prevenzione e al recupero dalle
tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata, secondo le
modalita' stabilite dal presente
articolo. Le dotazioni del Fondo nazionale di intervento per la
lotta alla droga individuate ai sensi
del presente comma non possono essere inferiori a quelle dell'anno
precedente, salvo in presenza di
dati statistici inequivocabili che documentino la diminuzione
dell'incidenza della
tossicodipendenza.
2. La quota del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla
droga di cui al comma 1 e' ripartita tra
le regioni in misura pari al 75 per cento delle sue disponibilita'.
Alla ripartizione si provvede
annualmente con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale
tenuto conto, per ciascuna regione,
del numero degli abitanti e della diffusione delle
tossicodipendenze, sulla base dei dati raccolti
dall'Osservatorio permanente, ai sensi dell'articolo 1, comma 7.
3. Le province, i comuni e i loro consorzi, le comunita' montane, le
aziende unita' sanitarie locali,
gli enti di cui agli articoli 115 e 116, le organizzazioni di
volontariato di cui alla legge 11 agosto
1991, n. 266, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera b), della legge 8 novembre
1991, n. 381, e loro consorzi, possono presentare alle regioni
progetti finalizzati alla prevenzione e
al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata
e al reinserimento lavorativo
dei tossicodipendenti, da finanziare a valere sulle disponibilita'
del Fondo nazionale di cui al comma
1, nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna regione.
4. Le regioni, sentiti gli enti locali, ai sensi dell'articolo 3,
comma 6, della legge 8 giugno 1990, n.
142, nonche' le organizzazioni rappresentative degli enti ausiliari,
delle organizzazioni del
volontariato e delle cooperative sociali che operano sul territorio,
come previsto dall'atto di
indirizzo e coordinamento di cui al comma 7 del presente articolo,
stabiliscono le modalita', i criteri
e i termini per la presentazione delle domande, nonche' la procedura
per la erogazione dei
finanziamenti, dispongono i controlli sulla destinazione dei
finanziamenti assegnati e prevedono
strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi realizzati,
con particolare riferimento ai progetti
volti alla riduzione del danno nei quali siano utilizzati i farmaci
sostitutivi. Le regioni provvedono
altresi' ad inviare una relazione al Ministro per la solidarieta'
sociale sugli interventi realizzati ai
sensi del presente testo unico, anche ai fini previsti dall'articolo
131.
5. Il 25 per cento delle disponibilita' del Fondo nazionale di cui
al comma 1 e' destinato al
finanziamento dei progetti finalizzati alla prevenzione e al
recupero dalle tossicodipendenze e
dall'alcoldipendenza correlata promossi e coordinati dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per gli affari sociali, d'intesa con i Ministeri
dell'interno, di grazia e giustizia, della
difesa, della pubblica istruzione, della sanita' e del lavoro e
della previdenza sociale. I progetti
presentati ai sensi del presente comma sono finalizzati:
a) alla promozione di programmi sperimentali di prevenzione sul
territorio nazionale;
b) alla realizzazione di iniziative di razionalizzazione dei sistemi
di rilevazione e di valutazione dei
dati;
c) alla elaborazione di efficaci collegamenti con le iniziative
assunte dall'Unione europea;
d) allo sviluppo di iniziative di informazione e di
sensibilizzazione;
e) alla formazione del personale nei settori di specifica
competenza;
f) alla realizzazione di programmi di educazione alla salute;
g) al trasferimento dei dati tra amministrazioni centrali e locali.
6. Per la valutazione e la verifica delle spese connesse ai progetti
di cui al comma 5 possono essere
disposte le visite ispettive previste dall'articolo 65, commi 5 e 6,
del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni.
7. Con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio
dei Ministri, su proposta del
Ministro per la solidarieta' sociale, previo parere delle
commissioni parlamentari competenti, sentite
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e la
Consulta degli esperti e degli operatori sociali di cui all'articolo
132, sono stabiliti i criteri generali
per la valutazione e il finanziamento dei progetti di cui al comma
3.
Tali criteri devono rispettare le seguenti finalita':
a) realizzazione di progetti integrati sul territorio di prevenzione
primaria, secondaria e terziaria,
compresi quelli volti alla riduzione del danno purche' finalizzati
al recupero psico-fisico della
persona;
b) promozione di progetti personalizzati adeguati al reinserimento
lavorativo dei tossicodipendenti;
c) diffusione sul territorio di servizi sociali e sanitari di primo
intervento, come le unita' di strada, i
servizi a bassa soglia ed i servizi di consulenza e di orientamento
telefonico;
d) individuazione di indicatori per la verifica della qualita' degli
interventi e dei risultati relativi al
recupero dei tossicodipendenti;
e) in particolare, trasferimento dei dati tra assessorati alle
politiche sociali, responsabili dei centri di
ascolto, responsabili degli istituti scolastici e amministrazioni
centrali;
f) trasferimento e trasmissione dei dati tra i soggetti che operano
nel settore della tossicodipendenza
a livello regionale;
g) realizzazione coordinata di programmi e di progetti sulle
tossicodipendenze e
sull'alcoldipendenza correlata, orientati alla strutturazione di
sistemi territoriali di intervento a rete;
h) educazione alla salute.
(( 8. I progetti di cui alle lettere a) e c) del comma 7 non possono
prevedere la somministrazione
delle sostanze stupefacenti o psicotrope incluse nella tabella I di
cui all'articolo 14 e delle sostanze
non inserite nella Farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso dei
medicinali oppioidi prescrivibili,
purche' i dosaggi somministrati e la durata del trattamento abbiano
l'esclusiva finalita' clinico-
terapeutica di avviare gli utenti a successivi programmi
riabilitativi )).
9. Il Ministro della sanita', d'intesa con il Ministro per la
solidarieta' sociale, promuove, sentite le
competenti commissioni parlamentari, l'elaborazione di linee guida
per la verifica dei progetti di
riduzione del danno di cui al comma 7, lettera a).
10. Qualora le regioni non provvedano entro la chiusura di ciascun
anno finanziario ad adottare i
provvedimenti di cui al comma 4 e all'impegno contabile delle quote
del Fondo nazionale di cui al
comma 1 ad esse assegnate, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112.
11. Per l'esame istruttorio dei progetti presentati dalle
amministrazioni indicate al comma 5 e per
l'attivita' di supporto tecnico-scientifico al Comitato nazionale di
coordinamento per l'azione
antidroga, e' istituita, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, una commissione
presieduta da un esperto o da un dirigente generale in servizio
presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri designato dal Ministro per la solidarieta' sociale e
composta da nove esperti nei campi
della prevenzione e del recupero dalle tossicodipendenze, nei
seguenti settori:
sanitario-infettivologico, farmaco-tossicologico, psicologico,
sociale, sociologico, riabilitativo,
pedagogico, giuridico e della comunicazione. All'ufficio di
segreteria della commissione e' preposto
un funzionario della carriera direttiva dei ruoli della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
Gli oneri per il funzionamento della commissione sono valutati in
lire 200 milioni annue.
12. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato nazionale di
coordinamento per l'azione
antidroga sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri. L'attuazione
amministrativa delle decisioni del Comitato e' coordinata dalla
Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari sociali attraverso
un'apposita conferenza dei dirigenti generali
delle amministrazioni interessate, disciplinata con il medesimo
decreto.
Art. 128.
Contributi
1. Per la costruzione, l'ampliamento o il recupero di immobili
destinati a sedi di comunita'
terapeutiche il comitato esecutivo del Comitato per l'edilizia
residenziale (CER), integrato per tali
circostanze da un rappresentante del Ministro per gli affari
sociali, puo' concedere agli enti di cui
all'articolo 11 un contributo in conto capitale fino alla totale
copertura della spesa necessaria.
2. La concessione di detto contributo, secondo le procedure dei
programmi straordinari attivati dal
CER ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera q), della legge 5
agosto 1978, n. 457, comporta
un vincolo decennale di destinazione dell'immobile a sede di
comunita' terapeutica residenziale o
diurna per tossicodipendenti ed e' subordinata alla previa
autorizzazione alla realizzazione
dell'opera.
3. I contributi sono ripartiti tra le regioni in proporzione al
numero di tossicodipendenti assistiti
sulla base delle rilevazioni dell'Osservatorio permanente di cui
all'articolo 132 e, in ogni caso, sono
destinati in percentuale non inferiore al 40 per cento al
Mezzogiorno a norma dell'articolo 1 del
testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato
con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
valutato in lire 100 miliardi per ciascuno
degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante l'utilizzo delle
disponibilita' della sezione
autonoma della Cassa depositi e prestiti istituita ai sensi
dell'articolo 10 della legge 5 agosto 1978,
n. 457.
Art. 129.
Concessione di strutture appartenenti allo Stato
1. Agli enti locali, alle unita' sanitarie locali e ai centri
privati autorizzati e convenzionati, possono
essere dati in uso, con convenzione per una durata almeno decennale,
con decreto del Ministro delle
finanze, emanato di concerto con il Ministro per gli affari sociali,
edifici, strutture e aree
appartenenti al demanio o al patrimonio e dello Stato, al fine di
destinarli a centri di cura recupero
di tossicodipendenti, nonche' per realizzare centri e case di lavoro
per i riabilitati.
2. Gli enti o i centri di cui al comma 1 possono effettuare opere di
ricostruzione, restauro e
manutenzione per l'adattamento delle strutture attingendo ai
finanziamenti di cui all'articolo 128 e
nel rispetto dei vincoli posti sui beni stessi.
3. Agli enti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni
dell'articolo 1, comma 1, 4, 5 e 6,
dell'articolo 2 della legge 11 luglio 1986, n. 390.
Art. 130.
Concessione delle strutture degli enti locali
1. Le regioni, le province autonome, gli enti locali, nonche' i loro
enti strumentali e ausiliari
possono concedere in uso gratuito agli enti ausiliari di cui
all'articolo 115, anche se in possesso dei
soli requisiti di cui alle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo
116, beni immobili di loro proprieta'
con vincolo di destinazione alle attivita' di prevenzione, recupero
e reinserimento anche lavorativo
dei tossicodipendenti, disciplinate dal presente testo unico.
2. L'uso e' disciplinato con apposita convenzione che ne fissa la
durata, stabilisce le modalita' di
controllo sulla utilizzazione del bene e le cause di risoluzione del
rapporto, e disciplina le modalita'
di autorizzazione ad apportare modificazioni o addizioni al bene,
anche mediante utilizzazione dei
contributi di cui all'articolo 128.
Art. 131.
Relazione al Parlamento
1. Il Ministro per la solidarieta' sociale, anche sulla base dei
dati allo scopo acquisiti dalle regioni,
presenta entro il 30 giugno di ciascun anno una relazione al
Parlamento sui dati relativi allo stato
delle tossicodipendenze in Italia, sulle strategie e sugli obiettivi
raggiunti, sugli indirizzi che
saranno seguiti nonche' sull'attivita' relativa alla erogazione dei
contributi finalizzati al sostegno
delle attivita' di prevenzione, riabilitazione, reinserimento e
recupero dei tossicodipendenti.
Art. 132.
Consulta degli esperti e degli operatori sociali
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli affari sociali e' istituita la
Consulta degli esperti e degli operatori sociali sulle
tossicodipendenze composta da 70 membri.
2. La Consulta e' nominata con decreto del Ministro per la
solidarieta' sociale tra gli esperti di
comprovata professionalita' e gli operatori dei servizi pubblici e
del privato sociale ed e' convocata
periodicamente dallo stesso Ministro in seduta plenaria o in
sessioni di lavoro per argomenti al fine
di esaminare temi e problemi connessi alla prevenzione e al recupero
dalle tossicodipendenze e
contribuire alle decisioni del Comitato nazionale di coordinamento
per l'azione antidroga.
3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a
lire 400 milioni annue, sono a
carico del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di
cui all'articolo 127.
Art. 133.
Province autonome di Trento e Bolzano
1. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, nell'ambito
delle proprie competenze,
alle finalita' di cui all'articolo 131 secondo le modalita'
stabilite dai rispettivi ordinamenti.
Art. 134.
Progetti per l'occupazione di tossicodipendenti
1. I contributi di cui all'articolo 132 sono destinati, nella misura
del 40 per cento, al finanziamento
di progetti per l'occupazione di tossicodipendenti che abbiano
completato il programma terapeutico
e debbano inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro.
2. I progetti possono essere elaborati dalle comunita' terapeutiche
e dalle cooperative operanti per
l'inserimento lavorativo tanto autonomamente quanto in
collaborazione con imprese pubbliche e
private e con cooperative e con il concorso, anche in veste
propositiva, delle agenzie per l'impiego. I
progetti sono inviati al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale che, entro sessanta giorni
dalla loro ricezione, esprime alla Commissione di cui all'articolo
134 un parere sulla fattibilita' e
sulla congruita' economico-finanziaria, nonche' sulla validita' del
progetto con riferimento alle
esigenze del mercato del lavoro. I progetti possono prevedere una
prima fase di formazione del
personale e possono realizzare l'occupazione anche in forma
cooperativistica.
3. La Commissione, acquisito il parere del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, autorizza
la realizzazione del progetto e l'anticipazione dei fondi necessari.
Art. 135.
Programmi finalizzati alla prevenzione ed alla cura dell'AIDS
1. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri
della sanita' e per gli affari sociali,
approva uno o piu' programmi finalizzati alla prevenzione ed alla
cura dell'AIDS, al trattamento
socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei
tossicodipendenti detenuti.
2. Il Ministro di grazia e giustizia puo' realizzare i suddetti
programmi, anche avvalendosi di
strutture esterne, mediante apposite convenzioni, tanto per i
detenuti in espiazione di pena, quanto
per i detenuti in attesa di giudizio.
3. Il Ministero di grazia e giustizia dovra' attivare corsi di
addestramento e riqualificazione del
personale dell'amministrazione penitenziaria.
4. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo e'
determinato in lire 20.000 milioni per gli
anni 1990, 1991 e 1992.
Capo II
Abrogazioni
Art. 136.
Abrogazioni
1. Sono abrogati la legge 22 ottobre 1954, n. 1041, ad eccezione
dell'articolo 1, per quanto concerne
l'Ufficio centrale stupefacenti, gli articoli 447 e 729 del codice
penale e ogni altra forma in
contrasto con il presente testo unico.
2. Sono abrogati gli articoli 2, 8, 9, 75, 80, 80-bis, 82 e 83 della
legge 22 dicembre 1975, n. 685.
3. Sono abrogati gli articoli 227 e 228 del decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale.
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