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dalla pagina  Stupefacenti: la tabella dei limiti quantitavi massimi previsti dalla nuova legge


Limiti massimi previsti dall'art.73, co.1 bis del D.P.R. n. 309/1990, modificato dalla legge n. 49/2006


Fissati i “limiti soglia” massimi delle sostanze stupefacenti che costituiscono il discrimine fra l' ''uso personale'' e lo ''spaccio''.

E' quanto previsto dal decreto 11 aprile 2006 del Ministero della Salute che contiene le tabelle attuative della c.d. Legge Fini sulle droghe (D.L. 272/2006 convertita con l. n. 49/2006) elaborate dalla Commissione tecnica all'uopo istituita.

(Altalex, 11 aprile 2006. Si rimanda al commento dell'avv. Carlo Alberto Zaina)


MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 aprile 2006

Indicazione dei limiti quantitativi massimi delle sostanze stupefacenti e psicotrope, riferibili ad un uso esclusivamente personale delle sostanze elencate nella tabella I del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis.

(G.U. n. 95 del 24-4-2006)


IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 73, comma 1-bis del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, il quale prevede che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, siano indicati i limiti quantitativi massimi riferibili ad un uso esclusivamente personale delle sostanze elencate nella tabella I dello stesso Testo unico;
Visto il documento reso dalla Commissione istituita con decreti del Ministro della salute, datati 11 febbraio e 10 marzo 2006, avente il compito, fra l'altro, di definire, per ciascuna delle sostanze stupefacenti o psicotrope descritte nella tabella I allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, i limiti quantitativi massimi di principio attivo riferibili ad un consumo esclusivamente personale, nonche' di individuare le procedure diagnostiche, medico-legali e tossicologico-forensi per accertare il tipo, il grado e l'intensita' dell'abuso di sostanze stupefacenti e psicotrope;
Rilevato che la Commissione ha fornito, per le sostanze della citata tabella I, per le quali risultavano disponibili dati sufficienti, vari parametri, fra i quali la dose media singola, intesa come la quantita' di principio attivo per singola assunzione idonea a produrre in un soggetto tollerante e dipendente un effetto stupefacente e psicotropo, la frequenza media giornaliera delle assunzioni, la quantita' di principio attivo assunta giornalmente, la dose media settimanale, il potere di indurre alterazioni comportamentali e scadimento delle capacita' psicomotorie;
Preso atto che la stessa Commissione ha osservato che i valori relativi alla dose media singola efficace sono espressione di evidenza scientifica, mentre permangono margini di incertezza nei valori relativi alla frequenza di assunzioni nell'arco della giornata che, a giudizio della stessa Commissione, richiedono ulteriori approfondimenti.
Ritenuto, conseguentemente, che allo stato, ai fini dell'attuazione del disposto dell'art. 73, comma 1-bis del Testo unico citato, appare opportuno utilizzare i valori relativi alla dose media singola efficace, incrementati in base ad un moltiplicatore variabile in relazione alle caratteristiche di ciascuna sostanza, con particolare riferimento al potere di indurre alterazioni comportamentali e scadimento delle capacita' psicomotorie;
Sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga.

Decreta:

Art. 1.

1. I limiti massimi di cui alla lettera a) del comma 1bis dell'art. 73 del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato da ultimo dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, sono quelli indicati nell'ultima colonna dell'elenco allegato al presente decreto, costituente parte integrante dello stesso.
2. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2006

 

LA LISTA DEI FARMACI IL CUI IMPIEGO Č CONSIDERATO DOPING

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 42 del 20 febbraio 2004 č stato pubblicato il Decreto del Ministero della Salute 16 gennaio 2004, concernente modifiche al Decreto Ministeriale 15/10/2002, recante "Approvazione della lista dei farmaci, sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego č considerato doping". (1.3.04)

 


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