| Fissati i “limiti
soglia” massimi delle sostanze stupefacenti che
costituiscono il discrimine fra l' ''uso personale'' e lo ''spaccio''.
E' quanto previsto dal decreto 11
aprile 2006 del Ministero della Salute che contiene le
tabelle attuative della c.d. Legge Fini sulle droghe (D.L.
272/2006 convertita con l. n. 49/2006) elaborate dalla
Commissione tecnica all'uopo istituita.
(Altalex, 11 aprile 2006. Si
rimanda al
commento dell'avv. Carlo Alberto Zaina)
MINISTERO DELLA
SALUTE
DECRETO 11
aprile 2006
Indicazione dei limiti
quantitativi massimi delle sostanze stupefacenti e
psicotrope, riferibili ad un uso esclusivamente personale
delle sostanze elencate nella tabella I del Testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, come modificato dalla legge 21 febbraio 2006,
n. 49, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis.
(G.U. n. 95 del 24-4-2006)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO
DELLA GIUSTIZIA
Visto l'art. 73, comma 1-bis
del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura
e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, come modificato dalla legge 21 febbraio 2006,
n. 49, il quale prevede che, con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
nazionale per le politiche antidroga, siano indicati i
limiti quantitativi massimi riferibili ad un uso
esclusivamente personale delle sostanze elencate nella
tabella I dello stesso Testo unico;
Visto il documento reso dalla Commissione istituita con
decreti del Ministro della salute, datati 11 febbraio e 10
marzo 2006, avente il compito, fra l'altro, di definire, per
ciascuna delle sostanze stupefacenti o psicotrope descritte
nella tabella I allegata al citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 309/1990, i limiti quantitativi massimi
di principio attivo riferibili ad un consumo esclusivamente
personale, nonche' di individuare le procedure diagnostiche,
medico-legali e tossicologico-forensi per accertare il tipo,
il grado e l'intensita' dell'abuso di sostanze stupefacenti
e psicotrope;
Rilevato che la Commissione ha fornito, per le sostanze
della citata tabella I, per le quali risultavano disponibili
dati sufficienti, vari parametri, fra i quali la dose media
singola, intesa come la quantita' di principio attivo per
singola assunzione idonea a produrre in un soggetto
tollerante e dipendente un effetto stupefacente e
psicotropo, la frequenza media giornaliera delle assunzioni,
la quantita' di principio attivo assunta giornalmente, la
dose media settimanale, il potere di indurre alterazioni
comportamentali e scadimento delle capacita' psicomotorie;
Preso atto che la stessa Commissione ha osservato che i
valori relativi alla dose media singola efficace sono
espressione di evidenza scientifica, mentre permangono
margini di incertezza nei valori relativi alla frequenza di
assunzioni nell'arco della giornata che, a giudizio della
stessa Commissione, richiedono ulteriori approfondimenti.
Ritenuto, conseguentemente, che allo stato, ai fini
dell'attuazione del disposto dell'art. 73, comma 1-bis del
Testo unico citato, appare opportuno utilizzare i valori
relativi alla dose media singola efficace, incrementati in
base ad un moltiplicatore variabile in relazione alle
caratteristiche di ciascuna sostanza, con particolare
riferimento al potere di indurre alterazioni comportamentali
e scadimento delle capacita' psicomotorie;
Sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento nazionale per le politiche antidroga.
Decreta:
Art. 1.
1. I limiti massimi di cui
alla lettera a) del comma 1bis dell'art. 73 del Testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come
modificato da ultimo dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49,
sono quelli indicati nell'ultima colonna dell'elenco
allegato al presente decreto, costituente parte integrante
dello stesso.
2. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 aprile 2006 |