Generalità
La produzione,
circolazione e
vendita dei tabacchi
lavorati è
regolamentata da
norme nazionali e
comunitarie, nonché
convenzioni
internazionali. A
livello nazionale,
il settore è
disciplinato da
norme primarie con
leggi, decreti legge
e decreti
legislativi e, a
livello secondario,
con regolamenti,
decreti
ministeriali,
decreti direttoriali
e circolari
esplicative. A
livello comunitario,
vengono invece
delineate le linee
normative mirate a
ravvicinare le
disposizioni tra i
vari Stati membri,
per creare una base
giuridica uniforme
all’interno del
mercato unico.
La produzione
legislativa
comunitaria si
delinea attraverso:
• Regolamenti
obbligatori in tutti
i loro elementi e
direttamente
applicabili in
ciascuno degli Stati
membri per le
disposizioni in essi
contenute;
• Direttive
vincolano lo Stato
membro cui sono
rivolte per quanto
riguarda il
risultato da
raggiungere e devono
essere recepite nel
diritto interno dei
singoli Stati
membri; in Italia,
per lo più, tramite
decreti legislativi;
• Raccomandazioni
che non hanno
efficacia
vincolante, ma
costituiscono un
invito rivolto agli
Stati membri
all’introduzione
delle disposizioni
in esse inserite, la
cui adozione non è
tuttavia, come
detto, vincolante.
Anche in campo
internazionale, vi è
una importante
novità: quattro anni
di negoziati hanno
portato alla
definizione della
Convenzione Quadro
dell’Organizzazione
Mondiale della
Sanità (OMS) per la
lotta al tabagismo.
La Convenzione
Quadro
dell'Organizzazione
Mondiale della
Sanità sul Controllo
del Tabacco (Framework
Convention on
Tobacco Control -
FCTC) è entrata in
vigore alla fine di
febbraio 2005.
La Convenzione si
pone in una
prospettiva ben più
ampia rispetto alle
attuali
regolamentazioni del
settore in quanto,
per la prima volta,
viene adottato un
atto cogente a
livello
internazionale che
obbligherà i Paesi
aderenti a
realizzare nei
prossimi anni una
serie di misure
volte a ridurre il
consumo del tabacco.
La Convenzione
quadro fornirà linee
guida globali ai
Paesi che vi
aderiranno per poter
affrontare le
questioni inerenti
il tabacco a livello
locale. I governi
valuteranno nel
tempo se aggiornare
la normativa
nazionale sulla base
della loro
interpretazione
della Convenzione
quadro e delle
peculiarità e
priorità del Paese.
Di fatto, la
Convenzione quadro è
uno strumento per
estendere a livello
internazionale gran
parte della
legislazione
comunitaria più
stringente, già
adottata nel mercato
interno.
Principali
normative in Italia
La disciplina che
regola il settore
del tabacco in
Italia è molto vasta
ed articolata. Per
orientarsi in modo
più agevole
riportiamo nel
seguito le
principali norme di
riferimento relative
alla
regolamentazione del
settore dei tabacchi
lavorati in Italia.
Pubblicità
La principale norma
di riferimento.
Legge n. 165 del 10
aprile 1962 e
successive
modificazioni.
La legge prevede un
divieto totale della
pubblicità diretta
ed indiretta dei
prodotti del
tabacco.
Il
Confezionamento e il
prodotto
Decreto legislativo
n. 184 del 24 giugno
2003.
Il Decreto ha
recepito la
direttiva 2001/37/CE
relativa
all’etichettatura,
produzione e vendita
dei prodotti del
tabacco ha
introdotto nuove e
più ampie avvertenze
sanitarie sui
pacchetti dei
prodotti del
tabacco, limiti ad
alcuni contenuti
nelle sigarette, la
comunicazione degli
ingredienti
utilizzati nella
fabbricazione,
l’eliminazione dei
termini light, mild,
ecc.
Il Decreto
Legislativo ha fatto
propri i contenuti
della direttiva
2001/37/CE relativi
a:
-
le dimensioni delle
avvertenze sanitarie
(30% front e 40%back
del packaging);
-
i livelli massimi
dei contenuti nelle
sigarette (che
devono ricoprire
almeno il 20 % della
superficie laterale
del pacchetto);
-
le due avvertenze
generali (“Il fumo
uccide” e “il fumo
danneggia gravemente
te e chi ti sta
intorno”) alla
rotazione di otto
(su 14) avvertenze
supplementari;
-
la comunicazione al
Ministero della
Salute ed al
Ministero
dell’Economia, da
parte dei produttori
ed importatori,
dell’elenco di tutti
gli ingredienti
utilizzati nella
fabbricazione con le
relative quantità,
suddivisi in base
alla marca ed al
tipo;
-
il divieto dell’uso
sulla confezione dei
tabacchi lavorati di
diciture (quali
“light”, “ultra
light”, “mild”),
marchi, immagini ed
altri elementi
figurativi o simboli
suscettibili di
suggerire che un
particolare prodotto
del tabacco sia meno
nocivo di altri;
-
la possibilità di
effettuare ulteriori
analisi per
determinare il
tenore di altre
sostanze nocive
(diverse da catrame,
nicotina e di
monossido di
carbonio) contenute
nelle sigarette
-
la possibilità di
introdurre in futuro
fotografie a colori
sui pacchetti,
illustrative degli
effetti del fumo
sulla salute.
Sono, infine,
previste sanzioni
amministrative
pecuniarie da 10.000
a 50.000 euro (salvo
che il fatto non
costituisca reato),
per chiunque
fabbrica, immette
sul mercato, importa
od esporta prodotti
non conformi a
quanto prescritto.
Tassazione
Le principali norme
di riferimento.
Legge n. 825 del 13
luglio 1965 e
successive
modificazioni, che
disciplina le
tabelle di vendita
al pubblico,
l’iscrizione in
tariffa dei
prodotti, le
richieste di
variazione prezzi da
parte dei produttori
e/o importatori. La
normativa prevede,
inoltre, che le
richieste di
variazione prezzi
debbano essere
corredate da una
scheda
rappresentativa
degli effetti
economico-finanziari
conseguenti la
variazione
richiesta, in
relazione ai volumi
di vendita di
ciascun prodotto.
Legge n. 76 del 7
marzo 1985, e
successive
modificazioni - sul
sistema di
imposizione fiscale:
I tabacchi lavorati
destinati alla
vendita al pubblico
nel territorio
soggetti a monopolio
sono gravati
dall’imposta di
consumo (Accisa) e
dall’IVA.
Decreto Legge n. 331
del 30 agosto 1993 -
sull’armonizzazione
delle disposizioni
in materia di
imposte sui tabacchi
lavorati e in
materia di IVA.
Decreto Legge n. 24
del 30 gennaio 2004
- Art. 4 -
coordinato con la
Legge di conversione
31 marzo 2004, n. 87
- che ha introdotto
tra l’altro l’accisa
minima.
Decreto Legge n. 168
del 12 luglio 2004 -
Art. 2, commi 6, 7 e
8 convertito con
modifiche dalla
legge 30 luglio
2004, n. 91 - che ha
introdotto la
revisione semestrale
della MPPC (Most
Popular Price
Class).
Il regime
dei depositi fiscali
e della circolazione
dei tabacchi
lavorati
Le regole che
disciplinano la
commercializzazione
di tabacchi
lavorati, discendono
da un sistema
normativo,
armonizzato a
livello comunitario,
che regola la
circolazione delle
merci nella UE
abolendo i controlli
alle frontiere tra
gli Stati membri
(Dir. 92/12/CE e
successive
modificazioni).
La disciplina, che
si riferisce anche
al regime di
accertamento e
versamento delle
imposte sui tabacchi
lavorati (IVA+Accisa),
incide in modo
rilevante
sull’attività di
distribuzione e
vendita che, per
garantire la sicura
riscossione del
gettito fiscale
derivante dalla
commercializzazione
dei prodotti in
questione, viene
svolta sotto il
costante controllo
delle Autorità
fiscali degli Stati
membri.
In Italia,
l’attività di
controllo sulla
produzione,
distribuzione e
vendita dei tabacchi
lavorati è svolta
dall’Amministrazione
Autonoma dei
Monopoli di Stato
(AAMS) che ha
mantenuto le proprie
funzioni di organo
di controllo della
riscossione e del
versamento delle
imposte gravanti sui
tabacchi lavorati in
qualità di Organo
del Ministero
dell’Economia (D.M.
67/1999).
L’AAMS svolge le
proprie funzioni di
controllo fiscale
attraverso la
vigilanza permanente
esercitata da propri
funzionari
all’interno di tutti
i depositi fiscali
di fabbricazione dei
prodotti da fumo
presenti in Italia e
nei depositi fiscali
di distribuzione che
movimentano un
volume di tabacchi
lavorati superiore a
10 milioni di Kg
l’anno.
L’AAMS,
nell’esercitare
l’attività di
vigilanza
permanente, si
avvale anche della
collaborazione della
Guardia di Finanza,
con funzioni di
polizia fiscale in
Italia.
In Italia, la
commercializzazione
dei tabacchi
lavorati è
sottoposta al
controllo preventivo
da parte di AAMS.
In particolare, i
prodotti del tabacco
prima di essere
immessi in consumo
devono essere
iscritti nella
tariffa di vendita
al pubblico.
I prezzi di vendita
al pubblico e le
relative variazioni
sono richiesti dai
produttori.
I produttori
richiedono
l’iscrizione in
tariffa all’AAMS che
ne controlla sia
l’esatta descrizione
del prodotto,
verificandone la
corretta
classificazione
(sigaretta, sigaro,
trinciati, ecc.) al
fine
dell’applicazione
dell’aliquota
fiscale
corrispondente, sia
che il prodotto
rispetti le norme in
materia di
etichettatura
(avvertenze
sanitarie) dei
contenuti per le
sigarette.
Le richieste di
variazione prezzi
devono essere
correlate da una
scheda tecnica
rappresentativa
degli effetti
economici derivanti
dalla variazione di
prezzo richiesta.
Dall’avvio del
procedimento, l’AAMS
ha 120 giorni per
accettare o
rigettare la
richiesta. Se
l’esito del
controllo è positivo
l’iscrizione in
tariffa viene
sancita da decreto
direttoriale
pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale.
Soltanto a
conclusione di tale
procedimento il
nuovo prodotto potrà
essere messo in
commercio.
L’autorizzazione
preventiva è
necessaria, inoltre,
anche per eventuali
modifiche al
packaging dei
prodotti e per le
variazioni dei
livelli dei tenori
di nicotina, catrame
e monossido di
carbonio per le
sigarette.
La Legge
Sirchia e
Limitazioni del fumo
nei luoghi pubblici
in Italia
Legge n. 3 del 16
gennaio 2003 - Art.
51 “Divieto di fumo
esteso ai locali
aperti al pubblico”
e successive
modificazioni e
provvedimento
attuativo D.P.C.M.
del 23 dicembre
2003.
La cosiddetta Legge
Sirchia, che
regolamenta il fumo
nei locali pubblici
e privati aperti al
pubblico, al fine di
tutelare la salute
dei non fumatori, ha
esteso il divieto di
fumo, già previsto
per i luoghi
pubblici (ospedali,
cinema, teatri e
uffici della
Pubblica
Amministrazione
aperti al pubblico),
anche ai locali
aperti al pubblico
(bar, ristoranti),
oltreché ai luoghi
di lavoro ed alle
carceri, ad
eccezione dei locali
privati non aperti
al pubblico e di
quelli riservati ai
fumatori.
E’ prevista la
costituzione,
all’interno degli
stessi, di apposite
aree riservate ai
fumatori, che
dovranno essere
materialmente
separate dalle aree
riservate ai non
fumatori, dotate di
idonei sistemi di
ventilazione per
garantire un
adeguato ricambio
d’aria e segnalate
con idonea
cartellonistica.
Dove tali
prescrizioni non
saranno realizzabili
vigerà il divieto di
fumo totale. Il
divieto entrerà in
vigore dal 10
gennaio 2005.
Le Direttive
UE
Il legislatore
comunitario ha dato
vita alle seguenti
direttive:
Direttiva in materia
di etichettatura
La Direttiva
2001/37/CE ha
introdotto nuove
disposizioni
armonizzative in
materia di
etichettatura,
produzione e vendita
dei prodotti del
tabacco.
In particolare, la
direttiva prevede:
-
un notevole aumento
delle dimensioni
delle avvertenze
sanitarie: 30% front
e 40% back sul
packaging dei
prodotti del
tabacco;
-
l’abolizione dei
termini light, mild,
ecc.;
-
la comunicazione
degli ingredienti
utilizzati nella
fabbricazione;
-
la rotazione di 2
avvertenze generali
e 14 avvertenze
sanitarie
supplementari;
-
la possibilità di
introdurre immagini
(foto a colori c.d.
pittogrammi)
abbinate alle
avvertenze sanitarie
supplementari e
finalizzate alla
descrizione visiva
degli effetti del
fumo sulla salute;
-
la riduzione a 10 mg
del limite massimo
di catrame per le
sigarette
-
l’introduzione, per
la prima volta, dei
limiti massimi anche
per il monossido di
carbonio con 10
mg/sigaretta e per
la nicotina con un
valore non superiore
a 1 mg/sigaretta.
Direttiva sul
controllo del
tabacco
Direttiva 2001/37/CE
- La direttiva ha lo
scopo di ravvicinare
le leggi, i
regolamenti e le
disposizioni
amministrative degli
stati membri della
UE in materia di:
-
contenuto massimo di
catrame, nicotina e
monossido di
carbonio delle
sigarette;
-
di avvertenze
sanitarie e di altra
natura, stampate sui
pacchetti;
-
di alcune misure
relative agli
ingredienti;
-
divieto dell’uso
delle diciture quali
light, mild, ecc.,
suscettibili di
suggerire che un
particolare prodotto
del tabacco sia meno
nocivo di altri.
Con una sentenza del
10 dicembre 2002, la
COGE (Corte di
Giustizia Europea)
ha deciso per la
validità della
Direttiva, fatta
eccezione per un
punto (relativo
all’uso delle
diciture ligth, mild,
ecc., sui tabacchi
lavorati destinati
all’esportazione,
cioè
commercializzati al
di fuori della U.E.).
Direttive sulla
pubblicità dei
tabacchi
Già la direttiva
89/552/CEE,
cosiddetta
“televisione senza
frontiere”, aveva
vietato in
precedenza qualsiasi
forma di pubblicità
dei tabacchi
lavorati su tale
mezzo di
comunicazione.
Successivamente, era
intervenuta la
direttiva 98/43/CE
che introduceva, in
pratica, un divieto
generale di
qualsiasi pubblicità
diretta ed indiretta
dei prodotti del
tabacco nell’area
comunitaria. La
Corte di Giustizia
l’aveva annullata,
con sentenza del 5
ottobre 2000, in
quanto lesiva della
libera circolazione
dei beni e dei
servizi nel mercato
della U.E.
Questa sentenza ha
stabilito
chiaramente che il
legislatore non ha
l'autorità di
armonizzare
legislazioni
nazionali
riguardanti prassi
pubblicitarie che
non esercitino
effetti al di là
delle frontiere di
uno Stato membro.
La nuova
direttiva 2003/33/CE
in materia di
pubblicità
e
sponsorizzazione dei
tabacchi
Tale direttiva
2003/33/CE, adottata
il 26 giugno 2003, è
volta a ravvicinare
le disposizioni
legislative,
regolamentari e
amministrative degli
Stati membri in
materia di
pubblicità e di
sponsorizzazione a
favore dei prodotti
del tabacco.
La direttiva
costituisce un
ulteriore passo
verso la restrizione
in ambito
comunitario della
possibilità di
promuovere i
prodotti del tabacco
ed è stata
giustificata dalla
Commissione UE con
l'intento di
armonizzare le
legislazioni
introdotte nel
settore a livello
nazionale dei
diversi Stati
membri.
La direttiva
prevede, tra
l’altro, le seguenti
disposizioni:
-
divieto di
sponsorizzare eventi
o attività che
coinvolgano più
stati membri o
abbiano luogo in più
stati membri o che
producano effetti
oltre le frontiere
di un Paese;
-
divieto di
pubblicizzare marche
di tabacchi
attraverso la radio
e Internet (questo
genere di pubblicità
è già vietata in
televisione da vari
anni ai sensi della
Direttiva 97/36/CE
che ha modificato la
direttiva
89/552/CEE);
-
divieto di
distribuire
gratuitamente
tabacchi nel corso
di eventi
sponsorizzati che
coinvolgano più
Stati membri;
-
l’applicazione di
sanzioni alle
violazioni di queste
norme, in forme che
dotino
implicitamente i
singoli cittadini e
le organizzazioni
nazionali "aventi
causa" del diritto
di intentare azioni
giudiziarie.
Sostanzialmente, gli
unici ambiti in cui
la pubblicità sarà
consentita sono le
pubblicazioni ed
informazioni
commerciali
esclusivamente
destinate agli
operatori del
settore, quelle
prodotte o stampate
in Paesi terzi che
non siano
principalmente
destinate al mercato
comunitario, nonché
le sponsorizzazioni
a carattere locale,
laddove, secondo la
normativa locale,
siano ammissibili.
In merito, si rileva
che con Decreto
Legge n. 10 del 15
febbraio 2007, il
Governo italiano ha
recepito le
osservazioni della
Commissione Europea,
abrogando la norma
che consentiva
eventi che, pur
avendo implicazioni
transfrontaliere (ad
es. via TV), si
svolgevano
esclusivamente sul
territorio
nazionale.