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SEGNALAZIONI ALLE PREFETTURE
PER DETENZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI PER USO PERSONALE
Il Prefetto è competente ad applicare la sanzione
amministrativa della sospensione della patente di guida, della licenza
di porto d'armi, del passaporto e di ogni altro documento equipollente
o del divieto di conseguire tali documenti, nei confronti di coloro
che sono stati colti dagli Organi di Polizia in possesso di sostanze
stupefacenti per uso personale.
Presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - è costituito
il Nucleo Operativo Tossicodipendenze (N.O.T.) che, a seguito della
segnalazione degli Organi di Pubblica Sicurezza, convoca per un
colloquio la persona trovata in possesso di sostanza stupefacente, per
accertare le ragioni della violazione.
Se dal colloquio emergono elementi tali da far presumere che la
persona si asterrà per il futuro dal consumo di stupefacenti e la
sostanza sequestratagli è compresa nella II° o IV° Tabella, il
Prefetto, per una sola volta, definisce il procedimento con il formale
invito a non fare più uso di sostanze stupefacenti, omettendo
l'applicazione delle sanzioni previste.
Nel corso del colloquio viene illustrata la possibilità, in
alternativa alla applicazione della sanzione amministrativa, di
intraprendere un percorso terapeutico presso il Servizio per le
Tossicodipendenze (Ser.T.) della A.S.L. competente per territorio. In
tal caso, il N.O.T. verifica periodicamente, con gli operatori del
Ser.T. , l'andamento del programma terapeutico fino alla conclusione,
a seguito della quale viene disposta l'archiviazione del procedimento.
Qualora l'interessato non si presenti al colloquio o non intenda
seguire un percorso terapeutico oppure, lo interrompa più volte, si
procede all'applicazione della sanzione amministrativa per un periodo
massimo di 4 mesi.
Il soggetto segnalato dalle Forze di Polizia ha la possibilità di
presentare alla Prefettura memorie e scritti difensivi entro 30 giorni
dalla notifica del verbale di contestazione dell'illecito
amministrativo.
I dati relativi alle varie fasi del procedimento amministrativo ai
sensi dell'art.75 del D.P.R. 309/90 a seguito delle segnalazioni al
Prefetto da parte delle Forze dell'Ordine concernente i soggetti
segnalati per consumo personale di sostanze stupefacenti vengono
trasmessi, per fini statistici, alla
Direzione Centrale per la Documentazione e la Statistica del Ministero
dell'Interno che gestisce:
· l'archivio storico per l'inserimento nel
programma Statistico Nazionale (SISTAN) sul monitoraggio della
popolazione tossicodipendente con informazioni anagrafiche, stato
civile, titolo di studio, professione, sostanza stupefacente
sequestrata, esito colloqui, sanzioni applicate, provvedimenti di
sospensione e archiviazione, segnalazioni ai Ser.T.).
L'accesso è riservato ai soli operatori addetti ed
è coperto dalla tutela della privacy.
Attività
L'attività svolta dal Nucleo Operativo Tossicodipendenza(N.O.T.)
risponde alle finalità previste dalla normativa vigente in materia di
tossicodipendenza, la legge 162 del 26/06/90 approvata dal T.U. D.P.R.
309/90 che, pur definendo con chiarezza il principio di illiceità
derivante dall'uso di sostanze stupefacenti, è ispirata a motivazioni
sociali e tende a promuovere una vasta azione di prevenzione,
riabilitazione e recupero, mirando a:
- prevenire l'uso da parte di coloro che non sono assuntori di
droga;
- impedire o ridurre l'uso da parte di quanti sono abituali
consumatori;
- favorire il recupero di consumatori abituali e di tossicodipendenti;
- sanzionare la condotta illecita.
Il N.O.T. ha i seguenti compiti:
- coordinamento dei Ser.T. della Provincia, regolato con Protocollo
d'intesa;
- partecipa con l'ente Regione all'approvazione di progetti
finalizzati alla prevenzione delle tossicodipendenze finanziati dalla
Presidenza del Consiglio a valere sul Fondo Nazionale di Intervento
per la Lotta alla droga (art.127 e
successive modifiche L.n.45 del 18/02/99);
- partecipa con il Provveditorato agli Studi alla promozione e
coordinamento a livello provinciale delle iniziative di educazione e
di prevenzione (art.105 D.P.R. 309/90).
Iter del procedimento amministrativo a carico
dei detentori di sostanze stupefacenti per uso personale.
Il soggetto che, dalle Forze dell'Ordine, viene trovato in possesso di
sostanze stupefacenti, nel caso di detenzione per uso personale (il
concetto di modica quantità è stato abolito con D.P.R. 171/93) viene
segnalato al Prefetto territorialmente competente. (art. 75 D.P.R.
309/90).
La sostanza stupefacente sequestrata viene sottoposta ad analisi
qualitative e quantitative, presupposto necessario per accertare la
sussistenza del fatto illecito. Sulla persona segnalata viene
istruito un procedimento amministrativo che è rigorosamente vincolato
alla tutela della riservatezza e al segreto professionale; degli
accertamenti e degli atti può essere fatto uso solo ai fini delle
misure e delle sanzioni previste (art.75 comma 13), pertanto non
pregiudica la partecipazione a concorsi.
La persona segnalata viene così invitata presso il N.O.T. della
Prefettura -U.T.G. - per l'effettuazione di un colloquio che avverrà
con l'ausilio dell'esperienza professionale dell'assistenza sociale.
Il colloquio avrà come scopo, oltre che accertare le ragioni della
violazione, quello di individuare accorgimenti utili a prevenire
ulteriori violazioni. Il soggetto, residente in provincia diversa da
quella dove è avvenuto il sequestro della sostanza stupefacente, può
essere autorizzato a svolgere il previsto colloquio presso la
Prefettura - U.T.G.- di residenza o di domicilio, a seguito di istanza
da inviare al Prefetto competente. Ai sensi della legge 24/11/81 n.
689, è possibile produrre, entro 30 giorni dalla data di contestazione
o notificazione della violazione, documenti e scritti difensivi.
Il procedimento amministrativo può avere diversi
sviluppi:
a) Nel caso di prima segnalazione e solo per uso di sostanze di tipo
leggero (hashish, marijuana) se ricorrono i presupposti che per il
futuro il soggetto si astenga dal farne uso, il procedimento viene
archiviato con un formale invito a non fare più uso di sostanze
stupefacenti. Il nominativo resta comunque inserito presso l'archivio
della Direzione Centrale per la Documentazione(ex Osservatorio
Permanente sul fenomeno droga) del
Ministero dell'Interno, il cui accesso è riservato solo agli Uffici
N.O.T. delle Prefetture, a livello nazionale.
b) Nel caso di seconda segnalazione per sostanze di tipo leggero, o di
prima segnalazione per sostanze di tipo pesante (eroina, cocaina,
anfetamine, ecstasy, LSD, ecc.), e in particolari casi anche solo per
uso di sostanze leggere se ricorrono situazioni di disagio e comunque
a rischio, si propone l'affidamento al Servizio per le
Tossicodipendenze dell'A.S.L. di residenza (Ser.T.) per
l'effettuazione di programmi terapeutici socio-riabilitativi, che si
precisa devono scaturire da una scelta volontaria del soggetto
segnalato; i predetti programmi prevedono oltre a controlli periodici
dei cataboliti urinari, colloqui psicologici e/o sociali, se
necessario interventi farmacologici e, nei casi particolarmente gravi,
anche l'inserimento presso comunità terapeutiche. Una volta comunicata
la conclusione del programma terapeutico il procedimento
amministrativo a carico del soggetto verrà archiviato.
c) Se il soggetto non si presenta al colloquio previsto, o rifiuta,
dove se ne avvisa l'opportunità, di effettuare il programma
terapeutico, o lo interrompe senza giustificate motivazioni vengono
applicate le sanzioni previste dall'art. 75 del D.P.R. 309/90 che
prevedono la sospensione, da 1 a 4 mesi, della patente di guida, carta
d'identità ai fini della validità per l'espatrio, passaporto e porto
d'armi. E' prevista anche la segnalazione per consumo personale sia da
parte delle Forze dell'Ordine che da altro soggetto pubblico o
privato(es: medici), in tal caso il N.O.T. ne darà comunicazione al
Ser.T. competente per territorio. (art.121 D.P.R. 309/90)
Progetti di prevenzione delle tossicodipendenze
Il N.O.T. elabora progetti finalizzati alla prevenzione delle
Tossicodipendenze finanziati dalla Presidenza del Consiglio a valere
sul Fondo Nazionale di Intervento per la Lotta alla
droga (art.127 D.P.R. 309/90 e successive
modifiche L.n.45 del 18/02/99).
Normativa di riferimento
· Legge 24/11/81 n.689
· Legge 26 giugno 1990 n.162
· T.U. D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 (ART.75 - ART.105 - ART.121 - ART.122
- ART.127)
· Decreto 12 luglio 1990 n.186
· D.P.R. 5 giugno n.171
· Legge 18 febbraio 1999 n.45
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