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E' in vigore la "nuova legge sulla droga".

E' entrata in vigore la nuova normativa sulla droga che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27-2-2006 Suppl. Ordinario n.45 come legge n. 49/2006. Le nuove norme hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione. Proseguono presso il Ministero della Salute i lavori della commissione di esperti per la definizione delle tabelle che definiranno, per ogni droga, la quantità massima di sostanza considerabile per il consumo personale. E' una definizione importante perchè il superamento della soglia corrisponde a un indizio di possesso per spaccio che è punito con una pena compresa tra i 6 ed i 20 anni di carcere. Attenzione perchè, sebbene le tabelle non ci siano ancora, la nuova normativa è in vigore a tutti gli effetti e ciò comporta un ampio margine di discrezionalità dei magistrati nella sua possibile applicazione. A questo proposito c'è chi consiglia ai consumatori di droghe (anche "leggere") di evitare assolutamente di detenerne anche in minima quantità.

 

RCG 28.2.2006

 

  Il testo completo della nuova legge sulla droga 

 

Legge 21 febbraio 2006, n. 49

attenzione: la "nuova legge" è, in realtà, una modifica del precedente DPR 309/90  cui vengono fatti continui riferimenti.  Esiste un testo aggiornato con le correzioni apportate al DPR 309/90 dalla nuova legge pubblicato sulla GU n. 62 del 15-3-2006- Suppl. Ordinario n.62.  

Testo aggiornato del D.P.R. 309/90 (con le modifiche della legge 49/2006)  

Tabelle (con i limiti massimi di principio attivo)

N.B. Le tabelle, pubblicate sulla  GU n.95 del 24/4/2006 entreranno in vigore dal 9 maggio 2006

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Le tabelle fissano i limiti di possesso personale di principio attivo di ciascuna sostanza oltrepassati i quali esiste indizio di spaccio e serio rischio di sanzione penale. Ecco alcuni  dosaggi definiti in tabella con alcune APPROSSIMATIVE equivalenze (Fonte Vita)

  • 500 milligrammi di principio attivo, pari a 5 grammi di sostanza lorda (principio attivo 10%) equivalenti a 15/20 spinelli per la cannabis
     
  • 750 milligrammi di principio attivo, pari a 1,6 grammi di sostanza lorda (pa 45%) pari a 5 assunzioni per la cocaina
     
  • 250 milligrammi di principio attivo, pari a 1,7 grammi di sostanza lorda (pa 15%) pari a 10 assunzioni per l'eroina

sarebbero state definite, inoltre, dosi massime pari a cinque compresse di ecstasy, cinque di amfetamine ed a tre francobolli di LSD 

 

 

 
 
 
 
 

SEGNALAZIONI ALLE PREFETTURE PER DETENZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI PER USO PERSONALE

Il Prefetto è competente ad applicare la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, della licenza di porto d'armi, del passaporto e di ogni altro documento equipollente o del divieto di conseguire tali documenti, nei confronti di coloro che sono stati colti dagli Organi di Polizia in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.
Presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - è costituito il Nucleo Operativo Tossicodipendenze (N.O.T.) che, a seguito della segnalazione degli Organi di Pubblica Sicurezza, convoca per un colloquio la persona trovata in possesso di sostanza stupefacente, per accertare le ragioni della violazione.
Se dal colloquio emergono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà per il futuro dal consumo di stupefacenti e la sostanza sequestratagli è compresa nella II° o IV° Tabella, il Prefetto, per una sola volta, definisce il procedimento con il formale invito a non fare più uso di sostanze stupefacenti, omettendo l'applicazione delle sanzioni previste.
Nel corso del colloquio viene illustrata la possibilità, in alternativa alla applicazione della sanzione amministrativa, di intraprendere un percorso terapeutico presso il Servizio per le Tossicodipendenze (Ser.T.) della A.S.L. competente per territorio. In tal caso, il N.O.T. verifica periodicamente, con gli operatori del Ser.T. , l'andamento del programma terapeutico fino alla conclusione, a seguito della quale viene disposta l'archiviazione del procedimento.
Qualora l'interessato non si presenti al colloquio o non intenda seguire un percorso terapeutico oppure, lo interrompa più volte, si procede all'applicazione della sanzione amministrativa per un periodo massimo di 4 mesi.
Il soggetto segnalato dalle Forze di Polizia ha la possibilità di presentare alla Prefettura memorie e scritti difensivi entro 30 giorni dalla notifica del verbale di contestazione dell'illecito amministrativo.
I dati relativi alle varie fasi del procedimento amministrativo ai sensi dell'art.75 del D.P.R. 309/90 a seguito delle segnalazioni al Prefetto da parte delle Forze dell'Ordine concernente i soggetti segnalati per consumo personale di sostanze stupefacenti vengono trasmessi, per fini statistici, alla Direzione Centrale per la Documentazione e la Statistica del Ministero dell'Interno che gestisce:
 

· l'archivio storico per l'inserimento nel programma Statistico Nazionale (SISTAN) sul monitoraggio della popolazione tossicodipendente con informazioni anagrafiche, stato civile, titolo di studio, professione, sostanza stupefacente sequestrata, esito colloqui, sanzioni applicate, provvedimenti di sospensione e archiviazione, segnalazioni ai Ser.T.).

L'accesso è riservato ai soli operatori addetti ed è coperto dalla tutela della privacy.

 

Attività
L'attività svolta dal Nucleo Operativo Tossicodipendenza(N.O.T.) risponde alle finalità previste dalla normativa vigente in materia di tossicodipendenza, la legge 162 del 26/06/90 approvata dal T.U. D.P.R. 309/90 che, pur definendo con chiarezza il principio di illiceità derivante dall'uso di sostanze stupefacenti, è ispirata a motivazioni sociali e tende a promuovere una vasta azione di prevenzione, riabilitazione e recupero, mirando a:
- prevenire l'uso da parte di coloro che non sono assuntori di droga;
- impedire o ridurre l'uso da parte di quanti sono abituali consumatori;
- favorire il recupero di consumatori abituali e di tossicodipendenti;
- sanzionare la condotta illecita.
Il N.O.T. ha i seguenti compiti:
- coordinamento dei Ser.T. della Provincia, regolato con Protocollo d'intesa;
- partecipa con l'ente Regione all'approvazione di progetti finalizzati alla prevenzione delle tossicodipendenze finanziati dalla Presidenza del Consiglio a valere sul Fondo Nazionale di Intervento per la Lotta alla droga (art.127 e successive modifiche L.n.45 del 18/02/99);
- partecipa con il Provveditorato agli Studi alla promozione e coordinamento a livello provinciale delle iniziative di educazione e di prevenzione (art.105 D.P.R. 309/90).
 

Iter del procedimento amministrativo a carico dei detentori di sostanze stupefacenti per uso personale.

Il soggetto che, dalle Forze dell'Ordine, viene trovato in possesso di sostanze stupefacenti, nel caso di detenzione per uso personale (il concetto di modica quantità è stato abolito con D.P.R. 171/93) viene segnalato al Prefetto territorialmente competente. (art. 75 D.P.R. 309/90).
La sostanza stupefacente sequestrata viene sottoposta ad analisi qualitative e quantitative, presupposto necessario per accertare la sussistenza del fatto illecito. Sulla persona segnalata viene istruito un procedimento amministrativo che è rigorosamente vincolato alla tutela della riservatezza e al segreto professionale; degli accertamenti e degli atti può essere fatto uso solo ai fini delle misure e delle sanzioni previste (art.75 comma 13), pertanto non pregiudica la partecipazione a concorsi.
La persona segnalata viene così invitata presso il N.O.T. della Prefettura -U.T.G. - per l'effettuazione di un colloquio che avverrà con l'ausilio dell'esperienza professionale dell'assistenza sociale. Il colloquio avrà come scopo, oltre che accertare le ragioni della violazione, quello di individuare accorgimenti utili a prevenire ulteriori violazioni. Il soggetto, residente in provincia diversa da quella dove è avvenuto il sequestro della sostanza stupefacente, può essere autorizzato a svolgere il previsto colloquio presso la Prefettura - U.T.G.- di residenza o di domicilio, a seguito di istanza da inviare al Prefetto competente. Ai sensi della legge 24/11/81 n. 689, è possibile produrre, entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, documenti e scritti difensivi.

Il procedimento amministrativo può avere diversi sviluppi:
a) Nel caso di prima segnalazione e solo per uso di sostanze di tipo leggero (hashish, marijuana) se ricorrono i presupposti che per il futuro il soggetto si astenga dal farne uso, il procedimento viene archiviato con un formale invito a non fare più uso di sostanze stupefacenti. Il nominativo resta comunque inserito presso l'archivio della Direzione Centrale per la Documentazione(ex Osservatorio Permanente sul fenomeno droga) del Ministero dell'Interno, il cui accesso è riservato solo agli Uffici N.O.T. delle Prefetture, a livello nazionale.
b) Nel caso di seconda segnalazione per sostanze di tipo leggero, o di prima segnalazione per sostanze di tipo pesante (eroina, cocaina, anfetamine, ecstasy, LSD, ecc.), e in particolari casi anche solo per uso di sostanze leggere se ricorrono situazioni di disagio e comunque a rischio, si propone l'affidamento al Servizio per le Tossicodipendenze dell'A.S.L. di residenza (Ser.T.) per l'effettuazione di programmi terapeutici socio-riabilitativi, che si precisa devono scaturire da una scelta volontaria del soggetto segnalato; i predetti programmi prevedono oltre a controlli periodici dei cataboliti urinari, colloqui psicologici e/o sociali, se necessario interventi farmacologici e, nei casi particolarmente gravi, anche l'inserimento presso comunità terapeutiche. Una volta comunicata la conclusione del programma terapeutico il procedimento amministrativo a carico del soggetto verrà archiviato.
c) Se il soggetto non si presenta al colloquio previsto, o rifiuta, dove se ne avvisa l'opportunità, di effettuare il programma terapeutico, o lo interrompe senza giustificate motivazioni vengono applicate le sanzioni previste dall'art. 75 del D.P.R. 309/90 che prevedono la sospensione, da 1 a 4 mesi, della patente di guida, carta d'identità ai fini della validità per l'espatrio, passaporto e porto d'armi. E' prevista anche la segnalazione per consumo personale sia da parte delle Forze dell'Ordine che da altro soggetto pubblico o privato(es: medici), in tal caso il N.O.T. ne darà comunicazione al Ser.T. competente per territorio. (art.121 D.P.R. 309/90)
 

Progetti di prevenzione delle tossicodipendenze
Il N.O.T. elabora progetti finalizzati alla prevenzione delle Tossicodipendenze finanziati dalla Presidenza del Consiglio a valere sul Fondo Nazionale di Intervento per la Lotta alla droga (art.127 D.P.R. 309/90 e successive modifiche L.n.45 del 18/02/99).

Normativa di riferimento
· Legge 24/11/81 n.689
· Legge 26 giugno 1990 n.162
· T.U. D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 (ART.75 - ART.105 - ART.121 - ART.122 - ART.127)
· Decreto 12 luglio 1990 n.186
· D.P.R. 5 giugno n.171
· Legge 18 febbraio 1999 n.45
 

 
 
 

Ministero dell'Interno

 

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Ultimo aggiornamento 22/12/2006 20.55.46
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