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vedi anche Le Principali Normative in Italia


Generalità

 

La produzione, circolazione e vendita dei tabacchi lavorati è regolamentata da norme nazionali e comunitarie, nonché convenzioni internazionali. A livello nazionale, il settore è disciplinato da norme primarie con leggi, decreti legge e decreti legislativi e, a livello secondario, con regolamenti, decreti ministeriali, decreti direttoriali e circolari esplicative. A livello comunitario, vengono invece delineate le linee normative mirate a ravvicinare le disposizioni tra i vari Stati membri, per creare una base giuridica uniforme all’interno del mercato unico.

 

La produzione legislativa comunitaria si delinea attraverso:
• Regolamenti obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri per le disposizioni in essi contenute;

 

• Direttive
vincolano lo Stato membro cui sono rivolte per quanto riguarda il risultato da raggiungere e devono essere recepite nel diritto interno dei singoli Stati membri; in Italia, per lo più, tramite decreti legislativi;

 

• Raccomandazioni
che non hanno efficacia vincolante, ma costituiscono un invito rivolto agli Stati membri all’introduzione delle disposizioni in esse inserite, la cui adozione non è tuttavia, come detto, vincolante.
Anche in campo internazionale, vi è una importante novità: quattro anni di negoziati hanno portato alla definizione della Convenzione Quadro dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per la lotta al tabagismo.
La Convenzione Quadro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sul Controllo del Tabacco (Framework Convention on Tobacco Control - FCTC) è entrata in vigore alla fine di febbraio 2005.
La Convenzione si pone in una prospettiva ben più ampia rispetto alle attuali regolamentazioni del settore in quanto, per la prima volta, viene adottato un atto cogente a livello internazionale che obbligherà i Paesi aderenti a realizzare nei prossimi anni una serie di misure volte a ridurre il consumo del tabacco.
La Convenzione quadro fornirà linee guida globali ai Paesi che vi aderiranno per poter affrontare le questioni inerenti il tabacco a livello locale. I governi valuteranno nel tempo se aggiornare la normativa nazionale sulla base della loro interpretazione della Convenzione quadro e delle peculiarità e priorità del Paese.
Di fatto, la Convenzione quadro è uno strumento per estendere a livello internazionale gran parte della legislazione comunitaria più stringente, già adottata nel mercato interno.

 

Principali normative in Italia
La disciplina che regola il settore del tabacco in Italia è molto vasta ed articolata. Per orientarsi in modo più agevole riportiamo nel seguito le principali norme di riferimento relative alla regolamentazione del settore dei tabacchi lavorati in Italia.

 

Pubblicità
La principale norma di riferimento.
Legge n. 165 del 10 aprile 1962 e successive modificazioni.
La legge prevede un divieto totale della pubblicità diretta ed indiretta dei prodotti del tabacco.

 

Il Confezionamento e il prodotto
Decreto legislativo n. 184 del 24 giugno 2003.
Il Decreto ha recepito la direttiva 2001/37/CE relativa all’etichettatura, produzione e vendita dei prodotti del tabacco ha introdotto nuove e più ampie avvertenze sanitarie sui pacchetti dei prodotti del tabacco, limiti ad alcuni contenuti nelle sigarette, la comunicazione degli ingredienti utilizzati nella fabbricazione, l’eliminazione dei termini light, mild, ecc.
Il Decreto Legislativo ha fatto propri i contenuti della direttiva 2001/37/CE relativi a:
  • le dimensioni delle avvertenze sanitarie (30% front e 40%back del packaging);
  • i livelli massimi dei contenuti nelle sigarette (che devono ricoprire almeno il 20 % della superficie laterale del pacchetto);
  • le due avvertenze generali (“Il fumo uccide” e “il fumo danneggia gravemente te e chi ti sta intorno”) alla rotazione di otto (su 14) avvertenze supplementari;
  • la comunicazione al Ministero della Salute ed al Ministero dell’Economia, da parte dei produttori ed importatori, dell’elenco di tutti gli ingredienti utilizzati nella fabbricazione con le relative quantità, suddivisi in base alla marca ed al tipo;
  • il divieto dell’uso sulla confezione dei tabacchi lavorati di diciture (quali “light”, “ultra light”, “mild”), marchi, immagini ed altri elementi figurativi o simboli suscettibili di suggerire che un particolare prodotto del tabacco sia meno nocivo di altri;
  • la possibilità di effettuare ulteriori analisi per determinare il tenore di altre sostanze nocive (diverse da catrame, nicotina e di monossido di carbonio) contenute nelle sigarette
  • la possibilità di introdurre in futuro fotografie a colori sui pacchetti, illustrative degli effetti del fumo sulla salute.
Sono, infine, previste sanzioni amministrative pecuniarie da 10.000 a 50.000 euro (salvo che il fatto non costituisca reato), per chiunque fabbrica, immette sul mercato, importa od esporta prodotti non conformi a quanto prescritto.

 

Tassazione
Le principali norme di riferimento.
Legge n. 825 del 13 luglio 1965 e successive modificazioni, che disciplina le tabelle di vendita al pubblico, l’iscrizione in tariffa dei prodotti, le richieste di variazione prezzi da parte dei produttori e/o importatori. La normativa prevede, inoltre, che le richieste di variazione prezzi debbano essere corredate da una scheda rappresentativa degli effetti economico-finanziari conseguenti la variazione richiesta, in relazione ai volumi di vendita di ciascun prodotto.
Legge n. 76 del 7 marzo 1985, e successive modificazioni - sul sistema di imposizione fiscale:
I tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetti a monopolio sono gravati dall’imposta di consumo (Accisa) e dall’IVA.
Decreto Legge n. 331 del 30 agosto 1993 - sull’armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sui tabacchi lavorati e in materia di IVA.
Decreto Legge n. 24 del 30 gennaio 2004 - Art. 4 - coordinato con la Legge di conversione 31 marzo 2004, n. 87 - che ha introdotto tra l’altro l’accisa minima.
Decreto Legge n. 168 del 12 luglio 2004 - Art. 2, commi 6, 7 e 8 convertito con modifiche dalla legge 30 luglio 2004, n. 91 - che ha introdotto la revisione semestrale della MPPC (Most Popular Price Class).

 

Il regime dei depositi fiscali e della circolazione dei tabacchi lavorati
Le regole che disciplinano la commercializzazione di tabacchi lavorati, discendono da un sistema normativo, armonizzato a livello comunitario, che regola la circolazione delle merci nella UE abolendo i controlli alle frontiere tra gli Stati membri (Dir. 92/12/CE e successive modificazioni).
La disciplina, che si riferisce anche al regime di accertamento e versamento delle imposte sui tabacchi lavorati (IVA+Accisa), incide in modo rilevante sull’attività di distribuzione e vendita che, per garantire la sicura riscossione del gettito fiscale derivante dalla commercializzazione dei prodotti in questione, viene svolta sotto il costante controllo delle Autorità fiscali degli Stati membri.
In Italia, l’attività di controllo sulla produzione, distribuzione e vendita dei tabacchi lavorati è svolta dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) che ha mantenuto le proprie funzioni di organo di controllo della riscossione e del versamento delle imposte gravanti sui tabacchi lavorati in qualità di Organo del Ministero dell’Economia (D.M. 67/1999).
L’AAMS svolge le proprie funzioni di controllo fiscale attraverso la vigilanza permanente esercitata da propri funzionari all’interno di tutti i depositi fiscali di fabbricazione dei prodotti da fumo presenti in Italia e nei depositi fiscali di distribuzione che movimentano un volume di tabacchi lavorati superiore a 10 milioni di Kg l’anno.
L’AAMS, nell’esercitare l’attività di vigilanza permanente, si avvale anche della collaborazione della Guardia di Finanza, con funzioni di polizia fiscale in Italia.
In Italia, la commercializzazione dei tabacchi lavorati è sottoposta al controllo preventivo da parte di AAMS.
In particolare, i prodotti del tabacco prima di essere immessi in consumo devono essere iscritti nella tariffa di vendita al pubblico.
I prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni sono richiesti dai produttori.
I produttori richiedono l’iscrizione in tariffa all’AAMS che ne controlla sia l’esatta descrizione del prodotto, verificandone la corretta classificazione (sigaretta, sigaro, trinciati, ecc.) al fine dell’applicazione dell’aliquota fiscale corrispondente, sia che il prodotto rispetti le norme in materia di etichettatura (avvertenze sanitarie) dei contenuti per le sigarette.
Le richieste di variazione prezzi devono essere correlate da una scheda tecnica rappresentativa degli effetti economici derivanti dalla variazione di prezzo richiesta.
Dall’avvio del procedimento, l’AAMS ha 120 giorni per accettare o rigettare la richiesta. Se l’esito del controllo è positivo l’iscrizione in tariffa viene sancita da decreto direttoriale pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. Soltanto a conclusione di tale procedimento il nuovo prodotto potrà essere messo in commercio.
L’autorizzazione preventiva è necessaria, inoltre, anche per eventuali modifiche al packaging dei prodotti e per le variazioni dei livelli dei tenori di nicotina, catrame e monossido di carbonio per le sigarette.

 

La Legge Sirchia e Limitazioni del fumo nei luoghi pubblici in Italia
Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 - Art. 51 “Divieto di fumo esteso ai locali aperti al pubblico” e successive modificazioni e provvedimento attuativo D.P.C.M. del 23 dicembre 2003.
La cosiddetta Legge Sirchia, che regolamenta il fumo nei locali pubblici e privati aperti al pubblico, al fine di tutelare la salute dei non fumatori, ha esteso il divieto di fumo, già previsto per i luoghi pubblici (ospedali, cinema, teatri e uffici della Pubblica Amministrazione aperti al pubblico), anche ai locali aperti al pubblico (bar, ristoranti), oltreché ai luoghi di lavoro ed alle carceri, ad eccezione dei locali privati non aperti al pubblico e di quelli riservati ai fumatori.
E’ prevista la costituzione, all’interno degli stessi, di apposite aree riservate ai fumatori, che dovranno essere materialmente separate dalle aree riservate ai non fumatori, dotate di idonei sistemi di ventilazione per garantire un adeguato ricambio d’aria e segnalate con idonea cartellonistica. Dove tali prescrizioni non saranno realizzabili vigerà il divieto di fumo totale. Il divieto entrerà in vigore dal 10 gennaio 2005.

 

Le Direttive UE
Il legislatore comunitario ha dato vita alle seguenti direttive:

 

Direttiva in materia di etichettatura
La Direttiva 2001/37/CE ha introdotto nuove disposizioni armonizzative in materia di etichettatura, produzione e vendita dei prodotti del tabacco.
In particolare, la direttiva prevede:
  • un notevole aumento delle dimensioni delle avvertenze sanitarie: 30% front e 40% back sul packaging dei prodotti del tabacco;
  • l’abolizione dei termini light, mild, ecc.;
  • la comunicazione degli ingredienti utilizzati nella fabbricazione;
  • la rotazione di 2 avvertenze generali e 14 avvertenze sanitarie supplementari;
  • la possibilità di introdurre immagini (foto a colori c.d. pittogrammi) abbinate alle avvertenze sanitarie supplementari e finalizzate alla descrizione visiva degli effetti del fumo sulla salute;
  • la riduzione a 10 mg del limite massimo di catrame per le sigarette
  • l’introduzione, per la prima volta, dei limiti massimi anche per il monossido di carbonio con 10 mg/sigaretta e per la nicotina con un valore non superiore a 1 mg/sigaretta.
Direttiva sul controllo del tabacco
Direttiva 2001/37/CE - La direttiva ha lo scopo di ravvicinare le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative degli stati membri della UE in materia di:
  • contenuto massimo di catrame, nicotina e monossido di carbonio delle sigarette;
  • di avvertenze sanitarie e di altra natura, stampate sui pacchetti;
  • di alcune misure relative agli ingredienti;
  • divieto dell’uso delle diciture quali light, mild, ecc., suscettibili di suggerire che un particolare prodotto del tabacco sia meno nocivo di altri.
Con una sentenza del 10 dicembre 2002, la COGE (Corte di Giustizia Europea) ha deciso per la validità della Direttiva, fatta eccezione per un punto (relativo all’uso delle diciture ligth, mild, ecc., sui tabacchi lavorati destinati all’esportazione, cioè commercializzati al di fuori della U.E.).

 

Direttive sulla pubblicità dei tabacchi
Già la direttiva 89/552/CEE, cosiddetta “televisione senza frontiere”, aveva vietato in precedenza qualsiasi forma di pubblicità dei tabacchi lavorati su tale mezzo di comunicazione.
Successivamente, era intervenuta la direttiva 98/43/CE che introduceva, in pratica, un divieto generale di qualsiasi pubblicità diretta ed indiretta dei prodotti del tabacco nell’area comunitaria. La Corte di Giustizia l’aveva annullata, con sentenza del 5 ottobre 2000, in quanto lesiva della libera circolazione dei beni e dei servizi nel mercato della U.E.
Questa sentenza ha stabilito chiaramente che il legislatore non ha l'autorità di armonizzare legislazioni nazionali riguardanti prassi pubblicitarie che non esercitino effetti al di là delle frontiere di uno Stato membro.

 

La nuova direttiva 2003/33/CE in materia di pubblicità e sponsorizzazione dei tabacchi
Tale direttiva 2003/33/CE, adottata il 26 giugno 2003, è volta a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco.
La direttiva costituisce un ulteriore passo verso la restrizione in ambito comunitario della possibilità di promuovere i prodotti del tabacco ed è stata giustificata dalla Commissione UE con l'intento di armonizzare le legislazioni introdotte nel settore a livello nazionale dei diversi Stati membri.
La direttiva prevede, tra l’altro, le seguenti disposizioni:
  • divieto di sponsorizzare eventi o attività che coinvolgano più stati membri o abbiano luogo in più stati membri o che producano effetti oltre le frontiere di un Paese;
  • divieto di pubblicizzare marche di tabacchi attraverso la radio e Internet (questo genere di pubblicità è già vietata in televisione da vari anni ai sensi della Direttiva 97/36/CE che ha modificato la direttiva 89/552/CEE);
  • divieto di distribuire gratuitamente tabacchi nel corso di eventi sponsorizzati che coinvolgano più Stati membri;
  • l’applicazione di sanzioni alle violazioni di queste norme, in forme che dotino implicitamente i singoli cittadini e le organizzazioni nazionali "aventi causa" del diritto di intentare azioni giudiziarie.
Sostanzialmente, gli unici ambiti in cui la pubblicità sarà consentita sono le pubblicazioni ed informazioni commerciali esclusivamente destinate agli operatori del settore, quelle prodotte o stampate in Paesi terzi che non siano principalmente destinate al mercato comunitario, nonché le sponsorizzazioni a carattere locale, laddove, secondo la normativa locale, siano ammissibili. In merito, si rileva che con Decreto Legge n. 10 del 15 febbraio 2007, il Governo italiano ha recepito le osservazioni della Commissione Europea, abrogando la norma che consentiva eventi che, pur avendo implicazioni transfrontaliere (ad es. via TV), si svolgevano esclusivamente sul territorio nazionale.


 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2003

Attuazione  dell'art.  51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3,come  modificato  dall'art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, inmateria di «tutela della salute dei non fumatori».

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29-12-2003 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'art.  51,  comma  2  della  legge 16 gennaio 2003, n. 3, esuccessive  modificazioni, in materia di «tutela della salute dei non fumatori»;
  Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella  seduta  del  24  luglio  2003  sullo  schema  di  decreto  del Presidente   della  Repubblica  recante  «Regolamento  di  attuazione dell'art. 51, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;   Visto  l'accordo tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano  sulla  tutela della salute dei non fumatori, di cui all'art. 51, comma  2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sancito nella seduta della  Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra Stato, regioni e province autonome del 24 luglio 2003;   Sulla  proposta  del  Ministro  della  salute,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  Il  presente  decreto  recepisce l'Accordo tra Stato, regioni e province  autonome  di Trento e Bolzano sulla tutela della salute dei non  fumatori, sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome del 24 luglio 2003.

     

                               Art. 2.
  1.  Sono definiti nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del  presente  decreto,  i requisiti tecnici dei locali per fumatori, dei  relativi  impianti  di  ventilazione  e di ricambio d'aria e dei modelli dei cartelli connessi al divieto di fumare.
    Roma, 23 dicembre 2003



             p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Letta

                      Il Ministro della salute   Sirchia

              Il Ministro dell'economia e delle finanze    Tremonti



                         Allegato 1

REQUISITI  TECNICI  DEI LOCALI PER FUMATORI, DEI RELATIVI IMPIANTI DI VENTILAZIONE E DI RICAMBIO D'ARIA E DEI MODELLI DEI CARTELLI CONNESSI  AL DIVIETO DI FUMO.

    1.  I  locali riservati ai fumatori, di cui all'art. 51, comma 1, lettera b)   della   legge  16  gennaio  2003,  n.  3  devono  essere contrassegnati   come   tali   e  realizzati  in  modo  da  risultare adeguatamente  separati  da altri ambienti limitrofi, dove e' vietato fumare. A tal fine i locali per fumatori devono rispettare i seguenti requisiti strutturali:


      a) essere delimitati da pareti a tutta altezza su quattro lati;


      b) essere  dotati  di ingresso con porta a chiusura automatica, abitualmente in posizione di chiusura;


      c) essere  forniti  di  adeguata segnaletica, conforme a quanto previsto dai successivi punti 9 e 10;


      d) non rappresentare un locale obbligato di passaggio per i non fumatori.


    2.  I  locali  per  fumatori devono essere dotati di idonei mezzi meccanici  di  ventilazione forzata, in modo da garantire una portata d'aria  di ricambio supplementare esterna o immessa per trasferimento da  altri  ambienti  limitrofi  dove  e'  vietato  fumare.  L'aria di ricambio supplementare deve essere adeguatamente filtrata. La portata di aria supplementare minima da assicurare e' pari a 30 litri/secondo per  ogni  persona che puo' essere ospitata nei locali in conformita'
della normativa vigente, sulla base di un indice di affollamento pari allo  0,7  persone/mq.  All'ingresso dei locali e' indicato il numero massimo di persone ammissibili, in base alla portata dell'impianto.


    3.  I  locali per fumatori devono essere mantenuti in depressione non inferiore a 5 Pa. (Pascal) rispetto alle zone circostanti.


    4.   La  superficie  destinata  ai  fumatori  negli  esercizi  di ristorazione,  ai  sensi dell'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3,  deve  comunque  essere  inferiore  alla  meta'  della  superficie  complessiva di somministrazione dell'esercizio.


    5. L'aria proveniente dai locali per fumatori non e' riciclabile, ma  deve  essere  espulsa all'esterno  attraverso  idonei impianti e funzionali  aperture, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in  tema  di  emissioni in atmosfera esterna, nonche' dai regolamenti comunali di igiene ed edilizi.


    6.  La  progettazione,  l'installazione,  la  manutenzione  ed il collaudo  dei  sistemi  di ventilazione  devono essere conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in tema di sicurezza e  di  risparmio  energetico, come pure alle norme tecniche dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI).   I   soggetti  abilitati  sono  tenuti  a  rilasciare  idonea dichiarazione  della  messa in opera degli impianti secondo le regole dell'arte  ed  in conformita' dei medesimi alla normativa vigente. Ai fini   del  necessario  controllo,  i  certificati  di  installazione comprensivi dell'idoneita' del sistema di espulsione, e i certificati
annuali  di verifica e di manutenzione degli impianti di ventilazione devono essere conservati a disposizione dell'autorita' competente.


    7.  Nei  locali  in cui e' vietato fumare sono collocati appositi cartelli,  adeguatamente  visibili,  che evidenziano tale divieto. Ai fini   della   omogeneita'  sul  territorio  nazionale,  tecnicamente
opportuna,  tali  cartelli devono recare la scritta «VIETATO FUMARE», integrata  dalle  indicazioni  della  relativa prescrizione di legge, delle  sanzioni  applicabili  ai  contravventori  e  dei soggetti cui spetta  vigilare  sull'osservanza del divieto e cui compete accertare le infrazioni.


    8.  Nelle strutture con piu' locali, oltre al modello di cartello riportato  al punto 7, da situare nei luoghi di accesso o comunque di particolare  evidenza,  sono  adottabili cartelli con la sola scritta
«VIETATO FUMARE».


    9.   I  locali  per  fumatori  sono  contrassegnati  da  appositi cartelli,  con  l'indicazione  luminosa contenente, per le ragioni di omogeneita' di cui al punto 7, la scritta «AREA PER FUMATORI».


    10. I cartelli di cui al punto 9 sono comunque integrati da altri cartelli  luminosi  recanti,  per le ragioni di omogeneita' di cui al punto 7,  la  dizione:  «VIETATO  FUMARE  PER  GUASTO ALL'IMPIANTO DI VENTILAZIONE»,  che si accendono automaticamente in caso di mancato o
inadeguato    funzionamento    degli    impianti    di   ventilazione supplementare,  determinando  la contestuale esclusione della scritta indicativa dell'area riservata.


  11.  Il  locale  non rispondente, anche temporaneamente, a tutte le caratteristiche  tecniche  di  cui  ai punti precedenti non e' idoneo all'applicazione  della  normativa  di cui all'art. 51 della legge 16
gennaio 2003, n. 3.

 


Divieto di Fumo nei locali chiusi

    Legge di riferimento Area Disposizione sul fumo
Uso privato Non aperto al pubblico o ad utenti L2/2003 a 51 c. 1a   Ammesso
Aperto al pubblico o ad utenti L2/2003 a 51 c. 1a Non riservata ai fumatori Vietato
L2/2003 a 51 c. 1b Riservata ai fumatori Ammesso solo con impianto di ventilazione (L 3/2003 a 51 c.2) e adeguati ricambi d'aria
Uso non privato, luoghi di lavoro, esercizi pubblici, ristoranti… Non riservata ai fumatori L2/2003 a 51 c. 1b Non riservata ai fumatori Vietato
Riservata ai fumatori L2/2003 a 51 c. 1b c.2 c.3 Luoghi di lavoro ed esercizi pubblici Ammesso solo con impianto di ventilazione (L 3/2003 a 51 c.2) e adeguati ricambi d'aria. Superficie non fumatori >della superficie totale
L2/2003 a 51 c. 1b c.2 Altri luoghi Ammesso
Ospedali   L. 584/1975   Vietato
Aule di scuola di ogni ordine e grado   L. 584/1975   Vietato
Locali chiusi adibiti a pubblica riunione, ambienti in cui si effettua un servizio di P.A.   L. 584/1975   Vietato
Locali chiusi adibiti a pubblica riunionesale chiuse cinema teatro sale da ballo sale corse…   L. 584/1975   Ammesso solo con impianto di ventilazione (L 587/1975 e DM 18/5/1976) e adeguati ricambi d'aria.
Musei Biblioteche sale lettura aperte al pubblico   L. 584/1975   Ammesso solo con impianto di ventilazione (L 587/1975 e DM 18/5/1976) e adeguati ricambi d'aria.
Metropolitane, sale attesa stazioni ferroviarie autofilotranviarie…   L. 584/1975   Vietato

 

Legge n.3, Art. 51 del 16 Gennaio 2003, (Tutela della salute dei non fumatori)
pubblicata sulla GU n°15 del 20 Gennaio 2003, supplemento ordinario n°5

nota: La legge entra in vigore il 29 Dicembre 2004.

 

riassunto: La legge vieta il fumo in TUTTI i locali chiusi, ad eccezione di quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico, e quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati. In Bar, ristoranti, discoteche, istituzioni ecc.. sarà vietato fumare , se non in apposite aree esplicitamente segnalate e ventilate. Tali aree saranno sempre previste per i luoghi di permanenza non volontaria (per es: carceri) .


1. E' vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:

a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;
b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.

2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera b), devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti. Al fine di garantire i livelli essenziali del diritto alla salute, le caratteristiche tecniche degli impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria sono definite, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute. Con lo stesso regolamento sono definiti i locali riservati ai fumatori nonche' i modelli dei cartelli connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. Negli esercizi di ristorazione, ai sensi del comma 1, lettera b), devono essere adibiti ai non fumatori uno o piu' locali di superficie prevalente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.

4. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, possono essere individuati eventuali ulteriori luoghi chiusi nei quali sia consentito fumare, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3. Tale regolamento deve prevedere che in tutte le strutture in cui le persone sono costrette a soggiornare non volontariamente devono essere previsti locali adibiti ai fumatori.

5. Alle infrazioni al divieto previsto dal presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, come sostituito dall'articolo 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

6. Al fine di consentire una adeguata attivita' di informazione, da attivare d'intesa con le organizzazioni di categoria piu' rappresentative, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, primo periodo, 3 e 5 entrano in vigore decorso un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2.

7. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono ridefinite le procedure per l'accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni nonche' l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e di quelli deputati a irrogare le relative sanzioni.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

9. Rimangono in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della legge 11 novembre 1975, n. 584.

10. Restano ferme le disposizioni che disciplinano il divieto di fumo nei locali delle pubbliche amministrazioni.


RIASSUNTO del Regolamento Attuativo:

( Il regolamento, per le sale adibite al fumo, prevede che: i sistemi di aereazione forniscano almeno 22 litri di aria pulita al secondo per ogni persona, l'indice di affollamento non potrà superare il tetto di 0,7 individui per metro quadro, l'aria proveniente dai locali per fumatori non è riciclabile, ma deve essere espulsa all'esterno, attraverso apparecchiature idonee. La progettazione, la messa in opera, la manutenzione ed il collaudo dei sistemi di ventilazione dovrà essere conforme alle norme in materia di sicurezza e di risparmio energetico. Le ditte che provvedono all'installazione delle apparecchiature di ventilazione forzata devono rilasciare il certificato tecnico di conformità, ed ogni anno l'esercente dovrà verificare il corretto funzionamento degli impianti e provvedere alla manutenzione. Nei locali riservati ai non fumatori dovranno essere esposti cartelli che evidenziano il divieto con la scritta "Vietato fumare", assieme alle sanzioni per i trasgressori. Le aree disponibili agli aficionados delle sigarette saranno segnalate dalla scritta "area per fumatori". )


 

DECRETO-LEGGE 3 marzo 2003, n.32

Disposizioni   urgenti  per  contrastare  gli  illeciti  nel  settore sanitario

 

Pubblicato sulla G.U. n. 52 del 4 marzo 2003

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  per  una  piu'  incisiva repressione degli illeciti nel
settore  sanitario,  la  cui  recente  recrudescenza ha causato grave
turbamento e giustificate preoccupazioni nei cittadini;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 febbraio 2003;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  della  salute,  di  concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze, della giustizia e per gli affari regionali;


                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:


                               Art. 1.
             Inosservanza di doveri in materia sanitaria


  1.  L'Autorita'  amministrativa  competente,  salvo  che  il  fatto costituisca  reato, commina, sulla base anche della sola colpa grave, una  sanzione  amministrativa  pecuniaria, non inferiore nel minimo a 50.000  euro e non superiore nel massimo ad un ammontare pari a venti volte il prodotto, il profitto o il prezzo della violazione commessa,ai   professionisti   sanitari   dipendenti  dal  Servizio  sanitario nazionale  o  con  esso convenzionati,  ovvero  ai  responsabili  di strutture  sanitarie  accreditate  per  l'erogazione  di  prestazioni
clinico-diagnostiche  i quali, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, effettuano prescrizioni, farmaceutiche o diagno-stiche, non pertinenti  per tipologia o quantita' con la patologia di riferimento
ovvero  in  violazione  di norme di legge o di regolamento richiedono rimborsi    inappropriati,    determinano   ingiustificati   ricoveri ospedalieri   o   assumono   impegni   contrattuali  e  obbligazioni, cagionando  danno alle aziende unita' sanitarie locali e ospedaliere. Nei  casi  previsti dal presente articolo non e' ammesso il pagamento in misura ridotta. E' inoltre disposta la confisca amministrativa dei beni  e  delle  cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione  e di quelli che ne costituiscono il prodotto, il profitto
o   il  prezzo,  salvo  che  appartengano  a  persona  estranea  alla violazione.


  2. Con regolamento del Ministro della salute, da adottare entro 120 giorni  dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge ai sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono  individuati  gli  uffici gestionali competenti alla irrogazione delle  sanzioni,  nonche' le concrete modalita' di accertamento delle violazioni, ivi compreso l'eventuale ricorso ad accertamenti tecnici.
Le  somme  incassate  a  titolo  di  sanzione affluiscono in apposito capitolo  di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nei limiti dell'ottanta per cento, alle regioni nel cui territorio e' stato  commesso l'illecito, con obbligo di destinare dette somme alla riduzione delle liste d'attesa.


  3.  Il  provvedimento  che  conclude  il  procedimento  deve essere comunicato   al   competente   ordine  o  collegio  professionale  di appartenenza,  che,  valutati  gli atti, puo' disporre la sospensione dall'esercizio della professione o la radiazione dall'Albo.

     

                               Art. 2.
         Modifiche al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541

  1.  Il  quinto  comma dell'articolo 201 del testo unico delle leggi sanitarie,  approvato  con  regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e'
sostituito   dal   seguente:  "Il  contravventore  alle  disposizioni contenute  nel  primo  e  terzo  comma  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 30.000.".

  2.  La  violazione delle disposizioni previste dall'articolo 15 del decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  541, sulla pubblicita'
presso gli operatori sanitari, comporta la irrogazione delle sanzioni amministrative  pecuniarie previste dall'articolo 201 del testo unico
delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificato dal comma 1.    
                               Art. 3.
            Modifiche all'articolo 640 del codice penale

  1.  All'articolo  640  del  codice penale dopo il secondo comma e',inserito il seguente:
    "Se il fatto e' commesso a danno del Servizio sanitario nazionale da  professionisti  sanitari  dipendenti  dal medesimo Servizio o con
esso   convenzionati,  ovvero  responsabili  di  strutture  sanitarie accreditate  per l'erogazione di prestazioni clinico-diagnostiche, la
pena  pecuniaria  di  cui  al secondo comma e' decuplicata. E' sempre ordinata  la  confisca  delle cose che servirono o furono destinate a
commettere  il  reato  o  delle  cose  che  ne  sono il prodotto o il profitto.  Il  provvedimento  che  definisce  il giudizio deve essere
comunicato   al   competente   ordine  o  collegio  professionale  di appartenenza  che,  valutati  gli  atti,  dispone la radiazione dalla
professione del responsabile.".      
                               Art. 4.
                         Attivita' ispettive

  1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  30  giugno  1993, n. 266, con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  e' individuato presso il
Ministero  della salute, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello  Stato,  un  corpo  di  specialisti  appartenenti  ai ruoli del
medesimo  Ministero che, anche su segnalazione delle regioni, possono coadiuvare i carabinieri del Comando carabinieri per la sanita' nello
svolgimento  dell'attivita'  di controllo finalizzata al rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza ed il Corpo della guardia di finanza
nella  prevenzione  e nell'accertamento delle violazioni economiche e finanziarie  a  danno del Servizio sanitario nazionale, nonche' nella
verifica  della  corretta rappresentazione dei DRG (Diagnosis Related Groups)  alle regioni da parte degli ospedali pubblici, accreditati o
comunque finanziati dal Servizio sanitario nazionale.      
                               Art. 5.
            Norme procedimentali in materia disciplinare

  1.  Entro  il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto, gli ordini e i collegi professionali sanitari
provvedono  alla  modifica dei rispettivi regolamenti stabilendo che,
ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la durata del procedimento disciplinare non puo' superare i giorni 60.      
                               Art. 6.
           Sanzioni per la violazione del divieto di fumo

  1.  All'articolo  7  della  legge  11  novembre  1975, n. 584, come sostituito  dal  comma 20  dell'articolo  52  della legge 28 dicembre
2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole: "da euro 25 a euro 250" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 50 a euro 500";
    b) al  comma 2,  le  parole:  "da  euro  200  a  euro  2000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 300 a euro 3000".     
                               Art. 7.
                          Entrata in vigore

  Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.   Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 3 marzo 2003

                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consigliodei Ministri
                              Sirchia, Ministro della salute  Tremonti,   Ministro   dell'economia  e  delle finanze
                              Castelli, Ministro della giustizia     La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli

Ministero della Sanità - Circolare 28 marzo 2001, n. 4

 Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo.

G. U. 85 del 11 aprile 2001.

 

Il fumo di sigaretta, com'è noto dai dati riportati dalla letteratura scientifica mondiale, è causa di una molteplicità di patologie. II tumore polmonare, ad esempio, in circa il 90% dei casi, è causato dal fumo di sigaretta. L'Organizzazione mondiale di sanità ha più volte richiamato l'attenzione dei Governi su quella che è stata definita «nuova epidemia» (90 mila morti in Italia ogni anno, 3 milioni nel mondo). Occorre da parte di tutti uno sforzo per porre rimedio ad una abitudine o, meglio, dipendenza che danneggia chi la pone in essere e chi, soprattutto, passivamente la subisce. L'ordinamento giuridico italiano contiene varie norme dirette a tutelare la salute, come sancito all'art. 32 della Costituzione, dai rischi connessi all'esposizione anche passiva al fumo, alcune delle quali, vigenti già da un ventennio, non sono adeguatamente applicate, sia per una sottovalutazione dei rischi del fumo, sia a causa di dubbi interpretativi ed applicativi. In relazione ai quesiti posti da vari soggetti interessati sull'applicazione della legge 11 novembre 1975, n. 584, e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995, questo Ministero ritiene opportuno precisare quanto segue.

 

NORMATIVA VIGENTE IN TEMA DI LIMITAZIONE E DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI APERTI AL PUBBLICO

Regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, art. 25. «Testo unico delle leggi sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia». «.... chi vende o somministra tabacco a persona minore degli anni 16 è punito con la sanzione amministrativa fino a L. 40.000. È vietato ai minori degli anni 16 di fumare in luogo pubblico sotto pena della sanzione amministrativa di L. 4.000.» Legge 11 novembre 1975, n. 584. «Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico».

La legge persegue scopi di tutela della salute pubblica. Consapevole dei danni che alla salute può arrecare il fumo cal. passivo, il legislatore ha posto un generico ed assoluto divieto di fumo nei seguenti locali: corsie d'ospedale; aule delle scuole di ogni ordine e grado; autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per trasporto collettivo di persone; metropolitane; sale d'attesa di stazioni ferroviarie, autofilotranviarie, portuali-marittime, aeroportuali; compartimenti ferroviari per non fumatori delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie date in concessione ai privati; compartimenti a cuccette e carrozze letto, durante il servizio di notte, se occupati da più di una persona; locali chiusi adibiti a pubblica riunione (ogni ambiente aperto al pubblico ove si eroga un servizio dell'amministrazione o per suo conto (vedi ultra, T.A.R. Lazio, sentenza n. 462/1995; direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995); sale chiuse di cinema e teatro; sale chiuse da ballo; sale-corse; sale riunioni di accademie; musei; biblioteche; sale di lettura aperte al pubblico; pinacoteche e gallerie d'arte pubbliche o aperte al pubblico.

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995. «Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici».

La direttiva è stata emanata in seguito a due pronunce dei giudici amministrativi che hanno interpretato estensivamente le norme della legge n. 584/1975.

Essa ha quali suoi destinatari tutte le amministrazioni pubbliche. Per amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si intendono: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

La direttiva prevede che le amministrazioni pubbliche attuino il divieto di fumo comminato dalla legge n. 584 del 1975, esercitando poteri amministrativi regolamentari e disciplinari nonché poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sulle aziende ed istituzioni da esse dipendenti e sulle aziende private in concessione o in appalto.

 

La direttiva fornisce, inoltre, i seguenti criteri interpretativi per l'individuazione dei locali in cui si applica il divieto:

I. per locale aperto al pubblico si deve intendere quello in cui la generalità degli amministrati e degli utenti accede, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti;

2. tutti i locali utilizzati, a qualunque titolo, dalla p.a. e dalle aziende pubbliche per esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che i locali siano aperti al pubblico;

3. tutti i locali utilizzati, a qualunque titolo, da privati esercenti servizi pubblici, sempre che i locali siano aperti al pubblico;

4. i luoghi indicati dall'art. 1 della legge 11 novembre 1975, n. 584, anche se non si tratta di «locali aperti al pubblico» nel senso precisato dalla direttiva (es. aule scolastiche: fra le aule delle scuole di ogni ordine e grado si intendono ricomprese anche le aule universitarie).

La direttiva precisa, inoltre, che le amministrazioni e gli enti possono comunque, in virtù della propria autonomia regolamentare e disciplinare, estendere il divieto a luoghi diversi da quelli previsti dalla legge n. 584 del 1975. Nei locali in cui si applica il divieto vige l'obbligo di apporre cartelli con indicazione del divieto di fumo.

Elenco esemplificativo dei locali in cui si applica il divieto di fumo.

Premesso che il divieto di fumo si applica nei luoghi nominativamente indicati nell'art. 1 della legge n. 584 del 1975, ancorché non si tratti di locali «aperti al pubblico» nel senso di locali in cui una generalità di amministrati e di utenti accede senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti, si fornisce un elenco esemplificativo dei locali che rientrano nella generica espressione usata dalla legge n.584/1975, così come interpretata dalla sentenza n. 462/1995 del T.A.R. del Lazio, «locali chiusi adibiti a pubblica riunione» in cui vige il divieto di fumo, allo scopo di agevolare la corretta applicazione della normativa:
ospedali ed altre strutture sanitarie (corsie, corridoi, stanze per l'accettazione, sale d'aspetto e più in generale locali in cui gli utenti richiedono un servizio -pagamento ticket, richieste di analisi, ecc ...);

  • scuole di ogni ordine e grado, comprese le università (aule, corridoi, segreterie studenti, biblioteche, sale di lettura, bagni, ecc ...);

  • uffici degli enti territoriali quali regioni, province e comuni; uffici di altre amministrazioni a livello territoriale: uffici del catasto, uffici collocamento ecc..;

  • uffici postali (locali di accesso agli sportelli, corridoi, ecc.); distretti militari ed altri uffici dell'amministrazione

  • della difesa aperti al pubblico (uffici di certificazione, uffici informazioni e relazioni con il pubblico); uffici I.V.A., uffici del registro;

  • uffici di prefetture, questure e commissariati, uffici giudiziari;

  • uffici delle società erogatrici di servizi pubblici (compagnie telefoniche, società erogatrici di gas, corrente elettrica, ecc.);

  • banche, relativamente ai locali in cui si svolgono servizi per conto della pubblica amministrazione (riscossione imposte e sanzioni pecuniarie, tesoreria per enti pubblici).

 

Competenze dei dirigenti in ordine all'applicazione del divieto di fumo.

I dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio ovvero il responsabile della struttura privata, sono tenuti ad individuare, con atto formale, i locali della struttura cui sovrintendono, dove, ai sensi dei criteri prima citati, devono essere apposti i cartelli di divieto.

Spetta ad essi, quindi, predisporre o far predisporre i cartelli di divieto completi delle indicazioni fissate dalla direttiva: divieto di fumo;

indicazione della norma che impone il divieto (legge n. 584/1975); sanzioni applicabili;

soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e ad accertare le infrazioni (nominativo del funzionario/i preposto/i dal dirigente, con atto formale, alla vigilanza sul divieto di fumo nonché all'accertamento dell'infrazione nei locali ove è posto il cartello di divieto, o, ove non si sia proceduto a nomina specifica, il nome del dirigente responsabile della struttura pubblica ai sensi di legge e dei regolamenti).

Spetta ai dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio, come anticipato, individuare in ciascuna di esse, con atto formale, i funzionari incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto, di procedere alla contestazione delle infrazioni e di verbalizzarle.

Detti funzionari, ove non ricevano riscontro dell'avvenuto pagamento da parte del trasgressore, hanno l'obbligo di fare rapporto all'autorità competente, che, come si è detto, è, nella maggior parte dei casi, il prefetto, affinché irroghi la sanzione.

Nei locali privati, ove si svolge comunque un servizio per conto dell'amministrazione pubblica (concessionari di pubblici servizi) i soggetti obbligati a vigilare sul rispetto del divieto e ad accertarne la violazione sono coloro cui spetta per legge, regolamento o disposizioni d'autorità assicurare l'ordine all'interno dei locali.

Nei locali privati nominativamente citati dall'art. 1 della legge n. 584 del 1975 (es. nei teatri, nei cinema, nelle sale da ballo, ecc.) tali figure si identificano nei conduttori dei locali individuati nella lettera b) dell'art. 1 della legge citata.

Sanzioni.

La sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 della legge n. 584/ 1975 per il trasgressore è quella del pagamento di una somma di danaro da L. 1.000 a L. 10.000.

Per effetto degli articoli 10 e 114 della legge n. 689/ 1981 le sanzioni amministrative non possono essere inferiori quanto al minimo a L. 4.000, e quanto al massimo a L. 10.000.

Per effetto dell'art.96 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 «Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205», l'art. 10 della legge n. 689/1981 è così modificato: «La sanzione amministrativa pecuniaria consisté nel pagamento di una somma non inferiore a lire dodicimila e non superiore a lire ventimilioni . ... Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può per ciascuna violazione superare il decuplo del minimo.».

L'art. 16 della legge n. 689/ 1981 ammette il pagamento in misura ridotta della sanzione se il versamento viene effettuato entro sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata dalla notificazione degli estremi della violazione.

In forza di tale norma il trasgressore può pagare 1 /3 del massimo o il doppio del minimo se più favorevole. Nel caso della sanzione relativa al divieto di fumo, per quanto detto sopra, è più favorevole il pagamento del doppio del minimo, pari a L. 24.000.

Va precisato in proposito che ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni preliminari al codice civile, per incompatibilità, resta abrogato l'art. 8 della legge n. 584/1975 in quanto disciplina una materia successivamente modificata da apposita legge, appunto la legge n. 689/ 1981 e che altre norme dispongono il divieto di maneggiare danaro da parte dei pubblici funzionari (e quindi di riscuotere direttamente la sanzione dal trasgressore).

Per completare il quadro sanzionatorio occorre ricordare che l'art. 7 della legge n. 584/1975 prevede una sanzione anche per coloro che sono tenuti a far osservare il divieto e vengono meno a questo loro dovere; la sanzione per questi va da L. 20.000 a L. 100.000.

Applicazione della sanzione.

1) Come si accerta l'infrazione:

a) negli uffici pubblici: il funzionario preposto alla vigilanza e all'accertamento dell'infrazione, deve essere dotato degli appositi moduli di contestazione. In caso di trasgressione, questi procederà a compilare il modulo e a darne copia al trasgressore.

Trascorso inutilmente il termine per il pagamento in misura ridotta, sessanta giorni, il funzionario che ha accertato la violazione presenterà rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni (ex art. 17, legge n. 689/ 1981), al prefetto (competente ex art. 9, legge n. 584/ 1975). b) nei locali condotti da privati:

il responsabile della struttura, ovvero il dipendente o il collaboratore da lui incaricato richiamerà i trasgressori all'osservanza del divieto e curerà che le infrazioni siano segnalate ai pubblici ufficiali ed agenti competenti a norma dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 4, lettera c) della direttiva 14 dicembre 1995).

2) Come si paga la contravvenzione: il modulo di contestazione deve riportare le indicazioni sul pagamento della contravvenzione, ove non sia diversamente individuato da specifiche normative regionali si applica quanto segue: a) si può pagare direttamente al concessionario del servizio di riscossione dell'ente in cui è stata accertata l'infrazione, compilando apposito modulo.

Il codice tributo da indicare è il 131 T, che corrisponde alla voce «sanzioni amministrative diverse da I.V.A.» (V. decreto legislativo n. 237/ 1997 e relativo allegato).

Va però inserito anche il codice «ufficio». Si tratta di un codice che ogni amministrazione pubblica deve avere e che dovrà essere stampato sul verbale di contestazione. b) si può delegare la propria banca al pagamento sempre utilizzando lo stesso modulo; c) si può pagare presso gli uffici postali con bollettino di conto corrente postale intestato a servizio riscossione tributi - concessione di ....

Si rammenta che il funzionario che ha accertato l'infrazione non può ricevere direttamente il pagamento dal trasgressore ai sensi delle vigenti leggi.

Ai sensi dell'art. 18 della legge n.689/1991, entro trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità. L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti, se ritiene fondato l'accertamento, determina con sentenza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento; in caso contrario emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti. In base alla normativa vigente, a chi è stata contestata la violazione è data facoltà di ricorrere contro la stessa al giudice ordinario territorialmente competente, sia nel caso in cui non abbia fatto ricorso all'autorità competente, sia qualora quest'ultima abbia emanato l'ingiunzione di pagamento della sanzione.

3) Autorità competente a ricevere il rapporto.

Un aspetto problematico è correlato alla identificazione della autorità competente a ricevere il rapporto sulle violazioni accertate. Ove non sia diversamente individuato da specifiche normative regionali si applica quanto segue.

L'art. 9 della legge n. 584 del 1975, nella sua formulazione testuale, dispone che i soggetti legittimati ad accertare le infrazioni presentino il rapporto al prefetto.

Tale disposizione, tuttavia, deve oggi essere applicata in maniera conforme ai sopravvenuti indirizzi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 1034 del 27 ottobre 1988.

Il giudice delle leggi ha, infatti, affermato che non spetta allo Stato indicare gli uffici competenti a ricevere il rapporto ex lege n. 689/ 1981 quando le violazioni siano attinenti a materie di competenza regionale.

In particolare, relativamente al divieto di fumo sui mezzi di trasporto tranviario e delle ferrovie in concessione, nonché nei locali adibiti allo stesso servizio di trasporto, la sentenza ha precisato che, quando l'infrazione inerisce attività affidate, a titolo proprio o di delega alle regioni, a norma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n.616/1977, la competenza a ricevere il rapporto deve essere imputata agli organi dalle stesse individuati.

Lo stesso principio è stato affermato dalla Corte con riguardo al divieto di fumo nei locali chiusi di cui all'art. 1 della legge n. 584, «quando la proibizione di fumare si riferisce a luoghi, locali o mezzi sui quali si esercita la competenza regionale (come ad esempio, le strutture del Servizio sanitario nazionale, i musei e le biblioteche affidate alle regioni)...».

Ne consegue che il rapporto va presentato alla regione quando la violazione sia stata rilevata:

a) nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico rientranti nella competenza regionale;

b) nell'ambito di luoghi, locali o mezzi sui quali le regioni esercitano competenze proprie o delegate;

c) nell'ambito degli uffici o delle strutture della regione o delle aziende o istituzioni da essa dipendenti.

Il rapporto va presentato all'ufficio provinciale della M.C.T.C. competente per territorio (art. 1, comma 1, voce Ministero dei trasporti, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 571 / 1982), quando le violazioni siano state rilevate nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico rientranti nella competenza statale, ad esclusione delle violazioni accertate negli ambiti di competenza delle Ferrovie dello Stato per le quali occorre aver riguardo a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.

Il rapporto va presentato all'ufficio di sanità marittima aerea e di frontiera e all'ufficio veterinario di confine, di porto, aeroporto e di dogana interna quando le violazioni siano state rilevate negli ambiti di rispettiva competenza (art. 1, comma 1, voce Ministero della sanità, del decreto del Presidente della Repubblica n. 571 / 1982).

Il rapporto, infine, va presentato al prefetto in tutti i restanti casi.


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