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Il vicepremier Fini: “Quella che il governo propone è un’altra via”.
                    Parere Personale : “È una legge degna di uno Stato totalitario”.


Il disegno di legge proposto da Fini e approvato il 13 novembre 2003 dal Consiglio dei Ministri un effetto lo ha già ottenuto, non stupefacente, certo: quello di dividere nettamente maggioranza e opposizione. Ma, esattamente, in che modo tale disegno di Legge inasprisce le sanzioni nei confronti sia degli spacciatori, sia dei consumatori? Vediamolo insieme.

Droghe leggere e pesanti vengono accorpate in un’unica tabella, senza distinzione.

Per dosi inferiori ai 500 mg di cocaina, 200 mg di eroina, 0,05 mg di lsd, 300 mg di mdma, 200 mg di metadone, 200 mg di morfina/oppio, 150 mg di cannabis e derivati, 50 mg di anfetamina viene contestato il consumo illecito e scattano sanzioni amministrative, per dosi superiori viene contestato il reato di spaccio e vengono applicate sanzioni penali.

Inasprite le sanzioni amministrative che si allungano da quattro mesi a un anno, e, ai fatti, consistono nel ritiro della patente di guida, del passaporto, del porto d’armi, del permesso di soggiorno turistico (per gli extracomunitari). Il periodo massimo di fermo dei ciclomotori si estende da un mese a un anno.

Recividi e pregiudicati possono essere colpiti per un massimo di due anni da ulteriori inasprimenti: obbligo di firma bisettimanale presso carabinieri o polizia, obbligo di rientro e permanenza nella propria abitazione in orari prefissati, divieto di frequentare determinati locali o persone, divieto di allontanarsi dal comune di residenza, divieto di condurre veicoli a motore. 

Sanzioni penali: vanno da sei a venti anni. Scatta l’arresto da 3 a 18 mesi per l’inosservanza delle sanzioni e misure disposte dal prefetto.

La pena allungata da quattro a sei anni, può essere venire in presenza di un programma terapeutico.

Le comunità di recupero hanno nuove responsabilità: verranno istituiti albi regionali, a cui potranno iscriversi le comunità che abbiano determinati requisiti. Queste otterranno un’abilitazione a stipulare convenzioni con le regioni e il Ministero di Grazia e Giustizia, potranno certificare la dipendenza da droga e predisporre il piano terapeutico.


 
 

 

Consumo e spaccio diventano la stessa cosa.

Droga, si cambia. Il consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge firmato dal vicepremier Gianfranco Fini che cancella la modica quantità e dice stop alla "fuorviante" distinzione tra spinelli e droghe pesanti. "Questo ddl - dice Fini - si colloca al di fuori della contrapposizione fra proibizionisti e antiproibizionisti. Quella che il governo propone è una via diversa". In tre parole: "prevenzione, repressione e recupero".

La novità più significativa è l'equiparazione tra consumo e spaccio di droga. Fino ad ora la punibilità scattava solo nel secondo caso. Il ddl Fini invece cambia le regole: "Il nuovo articolo 72 - avverte il vicepremier - contiene la chiara affermazione di principio del divieto di uso e di impiego di sostanze stupefacenti". Ciò significa che il testo licenziato dal consiglio dei ministri "reintroduce la punizione della detenzione di droga e fissa la linea di confine - insiste il vicepremier - fra la detenzione che rappresenta illecito amministrativo e la detenzione che costituisce illecito penale". Salta, insomma, la modica quantità o la dose media giornaliera. D'ora in poi sarà punito anche l'uso. Il tetto è fissato in 250 mg di cannabis e derivati, 500 mg di anfetamina. Fino a queste quantità scatta solo la sanzione amministrativa, oltre quella penale. Si tenta di fissare un limite quantitativo di 300 mg anche per le droghe sintetiche (ecstasy e pasticche). Infine cade la distinzione tra droghe leggere e pesanti.

Il governo dice di "puntare con fiducia" sulle pene alternative. In presenza di un programma terapeutico l'esecuzione della pena è sospesa, ma "mentre oggi il limite di pena che consente la sospensione è di 4 anni di reclusione, il nuovo limite - afferma Fini - viene elevato a 6 anni".

Infine, le novità sul fronte delle comunità di recupero. A partire dalla "possibilità, che per la prima volta - rivendica Fini - è riconosciuta alle comunità, di certificare la dipendenza da droga e di predisporre il piano terapeutico" risolvendo ritardi e contrasti con i sert. Poi, l'istituzione di albi regionali, ai quali le comunità che abbiano determinati requisiti si iscrivono ottenendo l'abilitazione a stipulare convenzioni con le regioni e con il ministero della giustizia.

Mentre il Consiglio dei ministri approvava il disegno di legge di Fini contro la droga, il centrosinistra alla Camera presentava la sua proposta alternativa, firmata da deputati che vanno dalla Margherita a Rifondazione comunista. "Tre i capisaldi della proposta - spiegano i promotori - la depenalizzazione per il consumo, le misure alternative alla detenzione, la riduzione del danno". Durissimi i radicali: "Quella del governo è una proposta degna di un paese totalitario".


revisione del Decreto del Presidente della Repubblica  9 ottobre 1990, n. 309 

Testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

BOZZA DI DISEGNO DI LEGGE  (versione del 13 novembre 2003)

 

 
 

SANZIONI - Punto centrale del decreto è la sanzione dell'uso personale di stupefacenti. «Viene fissato un limite oggettivo. Al di sotto del quale è prevista una sanzione amministrativa, al di sopra una sanzione penale».

Questi i principali punti del Ddl:

DROGHE LEGGERE/PESANTI: Cade la distinzione: le sanzioni per uso e spaccio saranno identiche per hashish, ecstasy, cocaina, eroina.

DOSE MEDIA: ripristinato il concetto di dose media giornaliera, abolito con il referendum del 1993. La soglia sotto la quale le sanzioni saranno solo amministrative è di 50 milligrammi per l'anfetamina, 150 per cannabis e derivati, 200 per l'eroina, 300 per le droghe sintetiche (ecstasy e pasticche), 500 per la cocaina. Oltre questa soglia scatta la sanzione penale.

PENE E RECUPERO: abolita l'ammonizione del prefetto per il primo fermo, i possessori di droghe dovranno seguire programmi di recupero presso strutture pubbliche o private. Si allungano anche i tempi delle sanzioni amministrative: la sospensione dei documenti passa da un massimo di 4 mesi a un massimo di 1 anno.

PERICOLOSITÀ: il prefetto può disporre misure di sicurezza nei confronti di persone condannate anche non in via definitiva, laddove si possa ipotizzare la loro pericolositá sociale. Tra le misure previste, l'obbligo di presentarsi con scadenze costanti da polizia o carabinieri, l'obbligo di rientro nella propria abitazione a un'ora precisa, il divieto di frequentare alcuni locali pubblici o di lasciare il comune di residenza. Per chi trasgredisce a queste disposizioni scatta l'arresto da 3 a 18 mesi, ma i provvedimenti possono essere revocati se il soggetto ha seguito con successo programmi riabilitativi.

 
 

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