L'indennità parlamentare è regolata da una legge del 1965 ed è agganciata, allo stipendio di un magistrato presidente di sezione di Cassazione con 35 anni di anzianità. Cioè chi è appena stato eletto prende lo stesso stipendio di un magistrato a fine carriera.
Lo stipendio dei deputati in Pratica viene calcolato in base allo scaglione più alto dello stipendio più alto dei magistrati, cioè del magistrato di Cassazione che quindi è il magistrato con tantissimi anni di carriera,
Stipendi Parlamentari Italiani
Deputati
Una media approssimativa di € 15.000,00 Mensili escluso tutte le varie aggiuntive e tutti i vari enormi Benefici e Privilegi
Senatori
Una media approssimativa di € 17.000,00 Mensili escluso tutte le varie aggiuntive e tutti i vari enormi Benefici e Privilegi
Consiglieri Regionali
Un Mensile parificato a quello dei Deputati, ma anche Variabile da Regione e Regione,
Quanto sopra, Calcolato approssimativamente su quanto riportato da
Molto, troppo, a giudicare dal contenuto di un e-mail che circola
da tempo nella rete. Forse vecchia, forse
nuova. Che le cifre siano tutte vere, o qualcuna meno,
poco importa. Ciò che conta è che, comunque, il messaggio
non è altro che fotografia di una realtà: quella della
disparità dei trattamenti. Una volta, un pensionato "sociale",
che aveva letto un articolo in cui si parlava dei milioni
che i personaggi pubblici, politici compresi, spendono per
la cura del proprio corpo, disse che era "una
vergogna", che i giornali disquisissero su questioni
simili, quando c'è gente che muore di fame. "Come si fa -
scrisse - a preoccuparsi se tale presentatrice spende un
milione al giorno al centro di bellezza, e tale ministro
solo ottocento mila lire, quando io, e tanti come me, non
le prendono neanche in un mese, ottocento mila lire?". Già,
come si fa. Ce lo chiediamo anche noi e di seguito
riportiamo ( Per
Pura Informazione ) gli
Stipendi dei Ns.
Parlamentari, da Loro Stessi
Stabiliti Legiferando appunto in Materia; è una forma di Democrazia molto strana.
Pubblicata
nella
Gazz.
Uff. 20
novembre
1965, n.
290
Articolo 1
L'indennità
spettante ai
membri del
Parlamento a
norma
dell'art. 69
della
Costituzione
per
garantire il
libero
svolgimento
del mandato
è regolata
dalla
presente
legge ed è
costituita
da quote
mensili
comprensive
anche del
rimborso di
spese di
segreteria e
di
rappresentanza.
Gli Uffici
di
Presidenza
delle due
Camere
determinano
l'ammontare
di dette
quote in
misura tale
che non
superino il
dodicesimo
del
trattamento
complessivo
massimo
annuo lordo
dei
magistrati
con funzioni
di
presidente
di Sezione
della Corte
di
cassazione
ed
equiparate.
Articolo 2
Ai membri
del
Parlamento è
corrisposta
inoltre una
diaria a
titolo di
rimborso
delle spese
di soggiorno
a Roma. Gli
Uffici di
Presidenza
delle due
Camere ne
determinano
l'ammontare
sulla base
di 15 giorni
di presenza
per ogni
mese ed in
misura non
superiore
all'indennità
di missione
giornaliera
prevista per
i magistrati
con funzioni
di
presidente
di Sezione
della Corte
di
cassazione
ed
equiparate;
possono
altresì
stabilire le
modalità per
le ritenute
da
effettuarsi
per ogni
assenza
dalle sedute
dell'Assemblea
e delle
Commissioni.
Articolo 3
Con
l'indennità
parlamentare
non possono
cumularsi
assegni o
indennità
medaglie o
gettoni di
presenza
comunque
derivanti da
incarichi di
carattere
amministrativo,
conferiti
dallo Stato,
da Enti
pubblici, da
banche di
diritto
pubblico, da
enti privati
concessionari
di pubblici
servizi, da
enti privati
con
azionariato
statale e da
enti privati
aventi
rapporti di
affari con
lo Stato, le
Regioni, le
Province ed
i Comuni.
L'indennità
di cui
all'art. 1,
fino alla
concorrenza
dei quattro
decimi del
suo
ammontare,
detratti i
contributi
per la Cassa
di
previdenza
dei
parlamentari
della
Repubblica,
non è
cumulabile
con
stipendi,
assegni o
indennità
derivanti da
rapporti di
pubblico
impiego,
secondo
quanto
disposto dal
successivo
art. 4. Le
disposizioni
di cui al
comma
precedente
si applicano
anche alle
indennità e
agli assegni
derivanti da
incarichi
accademici,
quando i
rispettivi
titolari
siano stati
posti in
aspettativa.
Restano in
ogni caso
escluse dal
divieto di
cumulo le
indennità
per
partecipazione
a
Commissioni
giudicatrici
di concorso,
a missioni a
Commissioni
di studio e
a
Commissioni
d'inchiesta.
>Articolo 4
(1)
I commi
primo e
secondo
dell'art. 88
del testo
unico delle
leggi per
l'elezione
della Camera
dei
deputati,
approvato
con decreto
del
Presidente
della
Repubblica
30 marzo
1957, n.
361, sono
sostituiti
dai
seguenti: "I
dipendenti
dello Stato
e di altre
pubbliche
Amministrazioni
nonché i
dipendenti
degli Enti
ed Istituti
di diritto
pubblico
sottoposti
alla
vigilanza
dello Stato,
che siano
eletti
deputati o
senatori,
sono
collocati
d'ufficio in
aspettativa
per tutta la
durata del
mandato
parlamentare.
Qualora il
loro
trattamento
netto di
attività,
escluse le
quote di
aggiunta di
famiglia,
risulti
superiore ai
quattro
decimi
dell'ammontare
dell'indennità
parlamentare,
detratti i
contributi
per la Cassa
di
previdenza
per i
parlamentari
della
Repubblica e
detratte
altresì
l'imposta
unica
sostitutiva
di quelle di
ricchezza
mobile,
complementare
e relative
addizionali
e l'imposta
sostitutiva
dell'imposta
di famiglia,
è loro
corrisposta,
a carico
dell'Amministrazione
presso cui
erano in
servizio al
momento del
collocamento
in
aspettativa,
la parte
eccedente.
Sono
comunque
sempre
corrisposte
dall'Amministrazione
le quote di
aggiunta di
famiglia.
Il
dipendente
collocato in
aspettativa
per mandato
parlamentare
non può, per
tutta la
durata del
mandato
stesso,
conseguire
promozioni
se non per
anzianità.
Allo stesso
sono
regolarmente
attribuiti,
alla
scadenza
normale, gli
aumenti
periodici di
stipendio.
Nei
confronti
del
parlamentare
dipendente o
pensionato
che non ha
potuto
conseguire
promozioni
di merito a
causa del
divieto di
cui al comma
precedente,
è adottato,
all'atto
della
cessazione,
per
qualsiasi
motivo, dal
mandato
parlamentare,
provvedimento
di
ricostruzione
di carriera
con
inquadramento
anche in
soprannumero.
Il periodo
trascorso in
aspettativa
per mandato
parlamentare
è
considerato
a tutti gli
effetti
periodo di
attività di
servizio ed
e computato
per intero
ai fini
della
progressione
in carriera,
dell'attribuzione
degli
aumenti
periodici di
stipendio e
del
trattamento
di
quiescenza e
di
previdenza.
Durante tale
periodo il
dipendente
conserva
inoltre, per
sé e per i
propri
familiari a
carico, il
diritto
all'assistenza
sanitaria e
alle altre
forme di
assicurazione
previdenziale
di cui
avrebbe
fruito se
avesse
effettivamente
prestato
servizio".
Articolo 5
L'indennità
mensile
prevista
dall'art. 1
della
presente
legge,
limitatamente
ai quattro
decimi del
suo
ammontare e
detratti i
contributi
per la Cassa
di
previdenza
dei
parlamentari
della
Repubblica,
è soggetta
ad una
imposta
unica,
sostitutiva
di quelle di
ricchezza
mobile,
complementare
e relative
addizionali,
con aliquota
globale pari
al 16 per
cento alla
cui
riscossione
si provvede
mediante
ritenuta
diretta.
L'indennità
mensile è
altresì
assoggettata,
nei limiti e
con le
detrazioni
di cui al
comma
precedente,
ad una
imposta
sostitutiva
dell'imposta
di famiglia
per la quota
di reddito
imponibile
corrispondente
al suo
ammontare
netto, alla
cui
riscossione
si provvede
mediante
ritenuta
diretta, con
aliquota
forfettaria
pari all'8
per cento;
l'importo
corrispondente
è devoluto
ai Comuni
presso i
quali
ciascun
membro del
Parlamento
ha la
residenza.
L'indennità
mensile e la
diaria per
il rimborso
delle spese
di soggiorno
prevista
dall'art. 2
sono esenti
da ogni
tributo e
non possono
comunque
essere
computate
agli effetti
dell'accertamento
del reddito
imponibile e
della
determinazione
dell'aliquota
per
qualsiasi
imposta o
tributo
dovuti sia
allo Stato
che ad altri
Enti, o a
qualsiasi
altro
effetto.
L'indennità
mensile e la
diaria non
possono
essere
sequestrate
o pignorate.
Articolo 6
Il
trattamento
tributario
previsto
dall'art. 5
della
presente
legge si
applica, per
quanto
compatibile,
alle
indennità ed
agli assegni
spettanti ai
consiglieri
delle
Regioni a
statuto
speciale.
Articolo 7
La legge 9
agosto 1948,
n. 1102, è
abrogata.
Articolo 8
Le somme
necessarie
all'esecuzione
della
presente
legge a
decorrere
dal 1luglio
1965 sono
iscritte nei
capitoli
dello stato
di
previsione
della spesa
del
Ministero
del tesoro
relativi
alla
dotazione
dei due rami
del
Parlamento
per l'anno
1965.
All'eventuale
onere
derivante
dall'applicazione
della
presente
legge per
l'anno 1965
si farà
fronte con
riduzione
del capitolo
3522 dello
stato di
previsione
della spesa
del
Ministero
del tesoro
per l'anno
medesimo,
concernente
il fondo di
riserva per
le spese
impreviste.
Il Ministro
per il
tesoro è
autorizzato
ad
apportare,
con propri
decreti, le
occorrenti
variazioni
di bilancio.
Articolo 9
La presente
legge entra
in vigore il
giorno
successivo a
quello della
sua
pubblicazione
nella
Gazzetta
Ufficiale
della
Repubblica.
Note
(1)
Successivamente,
l'articolo
unico,
L. 21
novembre
1967, n.
1148
(Gazz. Uff.
12 dicembre
1967, n.
309), ha
così
disposto:
Articolo
unico. «Il
disposto di
cui
all'ultimo
comma
dell'art. 4
della L.
31 ottobre
1965, n.
1261,
deve
intendersi
operante,
con effetti
positivi,
anche ai
fini del
superamento
del periodo
di prova e
della
maturazione
dell'anzianità
utile per
l'ammissione
a futuri
concorsi».
La prima voce è l’indennità, quella che nel
linguaggio comune è definita "stipendio",
seguono la diaria e i rimborsi: per le "spese
inerenti al rapporto tra eletto ed elettori",
per le spese accessorie di viaggio e per i
viaggi all’estero, per le spese telefoniche.
Completano la scheda le voci sull'assegno di
fine mandato, le prestazioni previdenziali e
sanitarie e sui trasporti.
Indennità parlamentare
L'indennità, prevista dalla Costituzione
all'art.
69, è determinata in base alla legge n. 1261 del 31 ottobre 1965. È
fissata in misura non superiore al trattamento
complessivo massimo annuo lordo dei magistrati
con funzioni di presidente di Sezione della
Corte di Cassazione ed equiparate.
L’indennità è corrisposta per 12 mensilità.
L'importo mensile è pari a 5.941,91 euro, al
netto delle ritenute previdenziali (€ 833,10)
e assistenziali (€ 559,54) della quota
contributiva per l’assegno vitalizio (€
1.069,35) e della ritenuta fiscale (€
4.030,42).
Diaria
Viene riconosciuta, a titolo di rimborso delle
spese di soggiorno a Roma, sulla base della
stessa legge n. 1261 del 1965.
La diaria ammonta a 4.003,11 euro mensili.
Tale somma viene ridotta di 206,58 euro per
ogni giorno di assenza del deputato da quelle
sedute dell'Assemblea in cui si svolgono
votazioni, che avvengono con il procedimento
elettronico.
È considerato presente il deputato che
partecipa almeno al 30 per cento delle
votazioni effettuate nell'arco della giornata.
Rimborso per spese inerenti al rapporto
tra eletto ed elettori
A titolo di rimborso forfetario per le spese
inerenti al rapporto tra eletto ed elettori,
al deputato è attribuita una somma mensile di
4.190 euro, che viene erogata tramite il
gruppo parlamentare di appartenenza.
Ai deputati non è riconosciuto alcun rimborso
per le spese postali a decorrere dal 1990.
Spese di trasporto e spese di viaggio
I deputati usufruiscono di tessere per la
libera circolazione autostradale, ferroviaria,
marittima ed aerea per i trasferimenti sul
territorio nazionale.
Per i trasferimenti dal luogo di residenza
all'aeroporto più vicino e tra l'aeroporto di
Roma-Fiumicino e Montecitorio, è previsto un
rimborso spese trimestrale pari a 3.323,70
euro, per il deputato che deve percorrere fino
a 100 km per raggiungere l'aeroporto più
vicino al luogo di residenza, ed a 3.995,10
euro se la distanza da percorrere è superiore
a 100 km.
I deputati, qualora si rechino all’estero per
ragioni di studio o connesse all’attività
parlamentare, possono richiedere un rimborso
per le spese sostenute entro un limite massimo
annuo di 3.100,00 euro.
Spese telefoniche
I deputati dispongono di una somma annua di
3.098,74 euro per le spese telefoniche. La
Camera non fornisce ai deputati telefoni
cellulari.
Assistenza sanitaria
Il deputato versa mensilmente, in un apposito
fondo, una quota del 4,5 per cento della
propria indennità lorda, pari a 559,54 euro,
destinata al sistema di assistenza sanitaria
integrativa che eroga rimborsi secondo quanto
previsto da un tariffario.
Assegno di fine mandato
Il deputato versa mensilmente, in un apposito
fondo, una quota del 6,7 per cento della
propria indennità lorda, pari a 833,10 euro.
Al termine del mandato parlamentare, il
deputato riceve l'assegno di fine mandato, che
è pari all'80 per cento dell'importo mensile
lordo dell'indennità, per ogni anno di mandato
effettivo (o frazione non inferiore ai sei
mesi).
Assegno vitalizio
Anche in questo caso, il deputato versa
mensilmente una quota - l'8,6 per cento, pari
a 1.069,35 euro - della propria indennità
lorda, che viene accantonata per il pagamento
degli assegni vitalizi, come previsto da un
apposito Regolamento approvato dall'Ufficio di
Presidenza il 30 luglio 1997.
In base alle norme contenute in tale
Regolamento, il deputato riceve il vitalizio a
partire dal 65° anno di età. Il limite di età
diminuisce fino al 60° anno di età in
relazione agli anni di mandato parlamentare
svolti.
Lo stesso Regolamento prevede la sospensione
del pagamento del vitalizio qualora il
deputato sia rieletto al Parlamento nazionale
ovvero sia eletto al Parlamento europeo o ad
un Consiglio regionale.
L'importo dell'assegno varia da un minimo del
25 per cento a un massimo dell'80 per cento
dell'indennità parlamentare, a seconda degli
anni di mandato parlamentare.
Sommando
approssimativamente le
varie cifre, otteniamo un
Compenso Totale di circa
€ 15.000,00
Mensili (
Perchè
così
Tanti
???????????????????????????????
)
apparte
l'Assegno di
Fine Mandata,
l'Assegno
Vitalizio
e Tanti altri
Vantaggi e
Privilegi
La prima voce è l'indennità, quella che nel
linguaggio comune è definita "stipendio",
seguono la diaria e i rimborsi: per le "spese
inerenti al rapporto tra eletto ed elettori",
per le spese accessorie di viaggio e per i
viaggi all'estero, per le spese telefoniche.
Completano la scheda le voci sull'assegno di
fine mandato, le prestazioni previdenziali e
sanitarie e sui trasporti.
Indennità parlamentare
L'indennità, prevista dalla
Costituzione all'art. 69, è determinata
in base alla legge n. 1261 del 31
ottobre 1965. È fissata in misura non
superiore al trattamento complessivo massimo
annuo lordo dei magistrati con funzioni di
presidente di Sezione della Corte di Cassazione
ed equiparate. Tale misura è stata rideterminata
in riduzione dall'art. 1, comma 52, della legge
23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per
il 2006).
L'indennità è corrisposta per 12 mensilità.
L'importo mensile - che, a seguito della
delibera dell'Ufficio di Presidenza del 17
gennaio 2006, è stato ridotto del 10% - è pari a
5.486,58 euro, al netto delle ritenute
previdenziali (€ 784,14) e assistenziali (€
526,66) della quota contributiva per l'assegno
vitalizio (€ 1.006,51) e della ritenuta fiscale
(€ 3.899,75).
Diaria
Viene riconosciuta, a titolo di rimborso
delle spese di soggiorno a Roma, sulla base
della stessa legge n.1261 del 1965.
La diaria ammonta a 4.003,11 euro mensili.
Tale somma viene ridotta di 206,58 euro per ogni
giorno di assenza del deputato da quelle sedute
dell'Assemblea in cui si svolgono votazioni, che
avvengono con il procedimento elettronico.
È considerato presente il deputato che
partecipa almeno al 30 per cento delle votazioni
effettuate nell'arco della giornata.
Rimborso per spese inerenti al rapporto tra
eletto ed elettori
A titolo di rimborso forfetario per le spese
inerenti al rapporto tra eletto ed elettori, al
deputato è attribuita una somma mensile di 4.190
euro, che viene erogata tramite il gruppo
parlamentare di appartenenza.
Ai deputati non è riconosciuto alcun rimborso
per le spese postali a decorrere dal 1990.
Spese di trasporto e spese di viaggio
I deputati usufruiscono di tessere per la
libera circolazione autostradale, ferroviaria,
marittima ed aerea per i trasferimenti sul
territorio nazionale.
Per i trasferimenti dal luogo di residenza
all'aeroporto più vicino e tra l'aeroporto di
Roma-Fiumicino e Montecitorio, è previsto un
rimborso spese trimestrale pari a 3.323,70 euro,
per il deputato che deve percorrere fino a 100
km per raggiungere l'aeroporto più vicino al
luogo di residenza, ed a 3.995,10 euro se la
distanza da percorrere è superiore a 100 km.
I deputati, qualora si rechino all'estero per
ragioni di studio o connesse all'attività
parlamentare, possono richiedere un rimborso per
le spese sostenute entro un limite massimo annuo
di 3.100,00 euro.
Soppressione dei rimborsi
per i viaggi di studio all'estero Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza
del 23 luglio 2007 il rimborso delle spese
sostenute dai deputati per viaggi all'estero
per ragioni di studio o connesse all'attività
parlamentare è stato soppresso a decorrere dal
1° gennaio 2008.
Spese telefoniche
I deputati dispongono di una somma annua di
3.098,74 euro per le spese telefoniche. La
Camera non fornisce ai deputati telefoni
cellulari.
Assistenza sanitaria
Il deputato versa mensilmente, in un apposito
fondo, una quota del 4,5 per cento della propria
indennità lorda, pari a 526,66 euro, destinata
al sistema di assistenza sanitaria integrativa
che eroga rimborsi secondo quanto previsto da un
tariffario.
Assegno di fine mandato
Il deputato versa mensilmente, in un apposito
fondo, una quota del 6,7 per cento della propria
indennità lorda, pari a 784,14 euro. Al termine
del mandato parlamentare, il deputato riceve
l'assegno di fine mandato, che è pari all'80 per
cento dell'importo mensile lordo dell'indennità,
per ogni anno di mandato effettivo (o frazione
non inferiore ai sei mesi).
Assegno vitalizio
Il deputato versa mensilmente una quota -
l'8,6 per cento, pari a 1.006,51 euro - della
propria indennità lorda, che viene accantonata
per il pagamento degli assegni vitalizi, come
previsto da un apposito Regolamento approvato
dall'Ufficio di Presidenza il 30 luglio 1997.
In base alle norme contenute in tale
Regolamento, il deputato riceve il vitalizio a
partire dal 65° anno di età. Il limite di età
diminuisce fino al 60° anno di età in relazione
agli anni di mandato parlamentare svolti.
L'importo dell'assegno varia da un minimo del
25 per cento a un massimo dell'80 per cento
dell'indennità parlamentare, a seconda degli
anni di mandato parlamentare.
Il Regolamento prevede infine la sospensione
del pagamento del vitalizio qualora il deputato
sia rieletto al Parlamento nazionale ovvero sia
eletto al Parlamento europeo o ad un Consiglio
regionale.
Modifiche alla disciplina
dell'assegno vitalizio
(Deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza del 23 luglio 2007)
1) Per i deputati eletti per la prima volta a
decorrere dalla XVI legislatura l'importo
dell'assegno vitalizio varierà da un minimo
del 20 per cento ad un massimo del 60 per
cento.
2) A decorrere dalla XVI legislatura è stata
soppressa la facoltà per il deputato di
riscattare, mediante contribuzione volontaria,
gli anni di mandato non esercitati in caso di
legislature incomplete. A seguito di tale
soppressione i periodi di versamento dei
contributi coincidono necessariamente con gli
anni effettivi di mandato.
3) La sospensione del pagamento dell'assegno
vitalizio è stata estesa al caso in cui il
titolare del vitalizio assuma successivamente
al 1° gennaio 2008
cariche pubbliche che prevedano una
indennità il cui importo sia pari o superiore
al 40 per cento dell'indennità parlamentare;
alla sospensione non si procede qualora
l'interessato opti per l'assegno vitalizio in
luogo dell'indennità.
La prima voce delle competenze spettanti al parlamentare è l'indennità,
quella che nel linguaggio comune è definita "stipendio".
Seguono la diaria e i rimborsi: per le spese
inerenti i supporti per lo svolgimento del mandato
parlamentare, per le spese accessorie di viaggio e
per i viaggi all'estero, per le spese telefoniche.
Completano la scheda le voci sull'assegno di
solidarietà (di fine mandato), sulle prestazioni
previdenziali e sanitarie e sui trasporti.
Indennità parlamentare
L'indennità, prevista dalla Costituzione all'art.
69, è determinata, in base alla legge
n. 1261 del 31 ottobre 1965, in misura non
superiore al trattamento complessivo massimo annuo
lordo dei magistrati con funzioni di presidente di
Sezione della Corte di Cassazione ed equiparate.
Con delibera del 1993 il Consiglio di presidenza
del Senato ha stabilito che tale misura fosse
ridotta al 96% del predetto trattamento dei
magistrati.
L'indennità è corrisposta per 12 mensilità.
L'importo mensile è pari a 5.941,91 euro, al netto
delle ritenute previdenziali (€ 833,10) e
assistenziali (€ 559,54) della quota contributiva
per l'assegno vitalizio (€ 1.069,35) e della
ritenuta fiscale (€ 4.030,42).
Diaria
Viene riconosciuta, a titolo di rimborso delle
spese di soggiorno a Roma, sulla base della stessa
legge n. 1261 del 1965.
La diaria ammonta a 4.003,11 euro mensili. Tale
somma viene ridotta di 258,23 euro per ogni giorno
di assenza del Senatore dalle sedute
dell'Assemblea in cui si svolgono votazioni
qualificate e verifiche del numero legale.
È considerato presente il Senatore che
partecipa almeno al 30 per cento delle votazioni
effettuate nell'arco della giornata.
Rimborso per spese inerenti
i supporti per lo svolgimento del mandato
parlamentare
A titolo di rimborso forfettario per le spese
sostenute per retribuire i propri collaboratori e
per quelle necessarie a svolgere, anche nel
collegio elettorale, il mandato parlamentare, al
Senatore è attribuita una somma mensile di
4.678,36 euro, in parte (35% pari a 1.637,43 euro)
erogata direttamente al Senatore medesimo ed in
parte (65% pari a 3.040,93 euro) erogata al Gruppo
parlamentare di appartenenza. Ai Senatori non è
riconosciuto alcun rimborso per le spese postali.
Spese di trasporto e spese
di viaggio
I Senatori usufruiscono di tessere per la
libera circolazione autostradale, ferroviaria,
marittima ed aerea per i trasferimenti sul
territorio nazionale.
Per i trasferimenti dal luogo di residenza a
Roma, è previsto un rimborso spese annuo pari a
13.293,60 euro, per il Senatore che deve
percorrere fino a 100 km per raggiungere
l'aeroporto o la stazione ferroviaria più vicina
al luogo di residenza, ed a 15.979,18 euro se la
distanza da percorrere è superiore a 100 km. Per i
Senatori residenti a Roma ed eletti in collegi del
Comune di Roma, il rimborso è corrisposto nella
misura di 6.646,80 euro.
Ad ogni Senatore è corrisposta, a titolo di
rimborso, una somma forfettaria annua di 3.100
euro, a fronte delle spese sostenute per viaggi
internazionali di aggiornamento.
Spese telefoniche
I Senatori dispongono di una somma annua di
4.150 euro per le spese telefoniche.
Assistenza sanitaria
integrativa
E' previsto il rimborso delle spese sanitarie
ai Senatori (anche cessati dal mandato ovvero ai
titolari di trattamento di reversibilità, nonché
ai rispettivi familiari) iscritti al servizio di
Assistenza Sanitaria Integrativa nei limiti
dell'apposito Regolamento, approvato dal Consiglio
di Presidenza. Gli iscritti versano un contributo
commisurato alle competenze mensili lorde (4,5%
per i Senatori in carica; 4,7% gli altri) e quote
aggiuntive per i familiari.
Assegno di solidarietà (a
fine mandato)
Il Senatore versa mensilmente, ad un apposito
Fondo, una quota pari al 6,7 per cento della
propria indennità lorda, pari ora a 833,10 euro.
Al termine del mandato parlamentare, il Senatore
riceve l'assegno di solidarietà (anche denominato
"di fine mandato"), che è pari all'80 per cento
dell'importo mensile lordo dell'indennità, per
ogni anno di mandato effettivo (o frazione non
inferiore ai sei mesi).
Assegno vitalizio
Anche in questo caso, il Senatore versa
mensilmente una quota - l'8,6 per cento, pari ora
a 1.069,35 euro, più il 2,15 per cento, come quota
aggiuntiva per la reversibilità, pari a 267,34
euro - della propria indennità lorda, che viene
accantonata per il pagamento degli assegni
vitalizi, come previsto da un apposito Regolamento
approvato dal Consiglio di Presidenza.
In base alle norme contenute in tale
Regolamento, il Senatore riceve il vitalizio a
partire dal 65° anno di età. Il limite di età è
ridotto al 60° anno ove siano state svolte più
legislature.
Lo stesso Regolamento prevede la sospensione
del pagamento del vitalizio qualora il Senatore
sia rieletto al Parlamento nazionale ovvero sia
eletto al Parlamento europeo o ad un Consiglio
regionale.
L'importo dell'assegno vitalizio varia da un
minimo del 25 per cento ad un massimo dell'80 per
cento dell'indennità parlamentare, a seconda degli
anni di mandato parlamentare.
Sommando
approssimativamente
le varie cifre,
otteniamo un
Compenso Totale di
circa
€ 17.000,00
Mensili
Naturalmente
apparte
l'Assegno di
Solidarietà,
l'Assegno
Vitalizio
e Tanti altri
Vantaggi e
Privilegi
La
principale voce delle competenze
spettanti al parlamentare è
l'indennità, quella che nel
linguaggio comune è definita
"stipendio". Seguono la diaria e i
rimborsi: per le spese inerenti lo
svolgimento del mandato
parlamentare, per le spese
accessorie di viaggio e per le spese
telefoniche.
Completano la scheda le voci
sull'assegno di solidarietà (cioè il
trattamento di fine mandato), sulle
prestazioni previdenziali e
sanitarie e sui trasporti.
Indennità parlamentare
L'indennità, prevista dalla
Costituzione all'art.
69, è determinata, in base alla
legge n. 1261 del 31 ottobre 1965,
in misura non superiore al
trattamento complessivo massimo
annuo lordo dei magistrati con
funzioni di presidente di Sezione
della Corte di Cassazione ed
equiparate. Con delibera del 1993 il
Consiglio di presidenza del Senato
ha stabilito che tale misura fosse
ridotta al 96% del predetto
trattamento (analoga decisione è
stata adottata alla Camera dei
deputati).
Per effetto delle disposizioni
contenute nella
legge finanziaria 2006,
l'importo lordo dell'indennità ha
subito inoltre una riduzione pari al
10 per cento.
L'indennità è corrisposta per 12
mensilità. L'importo mensile
spettante dal 2007 e destinato a
rimanere invariato fino al 2012,
secondo quanto disposto dalla
legge finanziaria 2008, è pari a
5.613,59 euro al netto della
ritenuta fiscale (€ 4.015,18),
nonché delle quote contributive per
l'assegno vitalizio, per l'assegno
di solidarietà e per l'assistenza
sanitaria. Nel caso in cui il
Senatore versi anche la quota
aggiuntiva per la reversibilità
dell'assegno vitalizio, l'importo
netto dell'indennità scende a
5.355,46 euro.
Diaria
Viene
riconosciuta, a titolo di rimborso
delle spese di soggiorno a Roma,
sulla base della stessa legge n.
1261 del 1965.
La diaria ammonta a 4.003,11 euro
mensili. Tale somma viene ridotta di
258,23 euro per ogni giorno in cui
si svolga almeno una seduta
dell'Assemblea con votazioni
qualificate e verifiche del numero
legale, se il Senatore non partecipa
almeno al 30 per cento delle
votazioni effettuate nell'arco della
giornata.
Rimborso delle spese per lo
svolgimento del mandato parlamentare
A titolo
di rimborso forfettario per le spese
sostenute per le attività e i
compiti connessi con lo svolgimento
del mandato parlamentare, è previsto
un contributo mensile di 4.678,36
euro, in parte (35% pari a 1.637,43
euro) erogato direttamente al
Senatore ed in parte (65% pari a
3.040,93 euro) erogato al Gruppo
parlamentare di appartenenza.
Spese di trasporto e spese di
viaggio
I
Senatori usufruiscono di tessere per
la libera circolazione autostradale,
ferroviaria, marittima ed aerea per
i trasferimenti sul territorio
nazionale.
Per i trasferimenti dal luogo di
residenza a Roma, è previsto un
rimborso spese forfettario, il cui
ammontare annuo è pari a 15.379,37
euro, per il Senatore che deve
percorrere fino a 100 km per
raggiungere l'aeroporto o la
stazione ferroviaria più vicina al
luogo di residenza, ed a 18.486,31
euro se la distanza da percorrere è
superiore a 100 km. Per i Senatori
residenti a Roma ed eletti in
collegi del Lazio, il rimborso è
corrisposto nella misura di 7.689,68
euro.
Spese telefoniche
I
Senatori dispongono di una somma
annua di 4.150 euro per le spese
telefoniche, inclusi i servizi di
connettività.
Assistenza sanitaria integrativa
E'
previsto il rimborso delle spese
sanitarie ai Senatori (anche cessati
dal mandato ovvero ai titolari di
trattamento di reversibilità, nonché
ai rispettivi familiari) iscritti al
servizio di Assistenza Sanitaria
Integrativa, nei limiti fissati dal
Regolamento e dal Tariffario che
disciplinano tale Assistenza. Gli
iscritti versano un contributo
commisurato alle competenze mensili
lorde (i Senatori in carica il 4,5%
pari a euro 540,27; i titolari di
assegni vitalizi il 4,7%
dell'importo lordo) e quote
aggiuntive per i familiari.
Assegno di solidarietà (a fine
mandato)
Il
Senatore versa mensilmente al Fondo
di solidarietà il 6,7 per cento
della propria indennità lorda, pari
ora a 804,40 euro. Al termine del
mandato parlamentare, il Senatore
riceve l'assegno di solidarietà
(anche denominato "di fine
mandato"), che è pari all'80 per
cento dell'importo mensile lordo
dell'indennità, moltiplicato per il
numero degli anni di mandato
effettivo (o frazione non inferiore
ai sei mesi).
Assegno vitalizio
Anche in
questo caso, il Senatore versa
mensilmente una quota - l'8,6 per
cento, pari ora a 1.032,51 euro, piu
il 2,15 per cento, come quota
aggiuntiva per la reversibilità,
pari a 258,13 euro - della propria
indennità lorda, che viene
accantonata per il pagamento degli
assegni vitalizi, come previsto da
un apposito Regolamento approvato
dal Consiglio di Presidenza.
In base alle norme contenute in tale
Regolamento, recentemente
modificato, il Senatore cessato dal
mandato riceve il vitalizio a
partire dal 65° anno di età, purché
abbia svolto il mandato parlamentare
per almeno 5 anni. Il limite di età
è ridotto di 1 anno per ogni anno di
mandato oltre il quinto, fino al
limite inderogabile di 60 anni.
Lo stesso Regolamento prevede la
sospensione del pagamento del
vitalizio qualora il Senatore sia
rieletto al Parlamento nazionale
ovvero sia eletto al Parlamento
europeo o ad un Consiglio regionale.
Tale sospensione è stata estesa - a
partire dal 1° gennaio 2008 - a
tutti gli incarichi incompatibili
con lo status di parlamentare, agli
incarichi di Governo e a tutte le
cariche di nomina governativa,
parlamentare o di competenza degli
enti territoriali, purché comportino
un'indennità pari almeno al 40 per
cento dell'indennità parlamentare.
E' stata altresì approvata una nuova
disposizione sulla misura degli
assegni vitalizi, che si applicherà
ai Senatori eletti per la prima
volta a partire dalla prossima
legislatura. Per effetto di tale
disposizione regolamentare,
l'importo dell'assegno vitalizio
varia da un minimo del 20 per cento
a un massimo del 60 per cento
dell'indennità parlamentare, a
seconda degli anni di mandato
parlamentare.