Articolo 1
1.Le indennità di
funzione per i sindaci e i presidenti delle province e
i gettoni di presenza per i consiglieri comunali e
provinciali per la partecipazione a consigli e
commissioni sono fissati in relazione alle categorie
di amministratori e alla dimensione demografica nelle
misure riportate nella tabella A, allegata al presente
decreto.
2.In ogni caso
l’importo dell’indennità di funzione del presidente
della provincia e quello del sindaco del comune
capoluogo della provincia stessa devono essere
equivalenti, prendendo come riferimento l’importo tra
i due che, come determinato ai sensi del presente
decreto, risulti maggiore, salvo quanto previsto dal
successivo articolo 3, comma 5.
Articolo 2
1.Gli importi risultanti dalla tabella A sono
maggiorati:
a)del 5% per i comuni
caratterizzati da fluttuazioni stagionali della
popolazione, tali da alterare, incrementandolo del
30%, il parametro della popolazione
dimorante-l’incremento, verificabile anche attraverso
i consumi idrici ed altri dati univoci ed
obiettivamente rilevabili, dovrà essere attestato
dall’ente interessato;
b)del 3% per gli enti
la cui percentuale di entrate proprie rispetto al
totale delle entrate, risultante dall’ultimo conto del
bilancio approvato, sia superiore alla media regionale
per fasce demografiche di cui alle tabelle B e B1
allegate;
c)del 2% per gli enti
la cui spesa corrente pro-capite risultante
dall’ultimo conto del bilancio approvato sia superiore
alla media regionale per fasce demografiche di cui
alle tabelle C e C1.
2.Le maggiorazioni di
cui sopra sono cumulabili.
3.Le tabelle B, B1, C e
C1 sono aggiornate periodicamente con decreto adottato
ai sensi dell’articolo 23, comma 9, della legge 3
agosto 1999, n. 265.
Articolo 3
1.Ai sindaci di comuni
capoluogo di provincia con popolazione fino a 50.000
abitanti è corrisposta l’indennità di funzione
prevista per i sindaci di comuni con popolazione da
50.001 a 100.000 abitanti.
2.Ai sindaci di comuni
capoluogo di provincia con popolazione da 50.001 a
100.000 abitanti è corrisposta l’indennità di funzione
prevista per i sindaci di comuni con popolazione da
100.001 a 250.000 abitanti.
3.Ai sindaci di comuni
capoluogo di provincia con popolazione da 100.001 a
250.000 abitanti è corrisposta l’indennità di funzione
prevista per i sindaci di comuni con popolazione da
250.001 a 500.000 abitanti.
4.Ai sindaci di comuni
capoluogo di regione e di comuni di cui all’articolo
17 legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato
dall’articolo 16 della legge 3 agosto 1999, n. 265,
con popolazione superiore a 250.000 abitanti è
corrisposta l’indennità di funzione prevista per i
sindaci di comuni con popolazione superiore a 500.000
abitanti.
5.Ai presidenti delle
province che ricomprendono i comuni di cui
all’articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
come modificato dall’articolo 16 della legge 3 agosto
1999, n. 265, è corrisposta l’indennità di funzione
stabilita dal presente decreto per i presidenti delle
province con popolazione superiore a 1.000.000 di
abitanti.
6.Le indennità di
funzione dei vice sindaci e degli assessori dei comuni
di cui ai precedenti commi sono parametrate
sull’importo delle indennità dei rispettivi sindaci.
Articolo 4
1.Al vicesindaco di
comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti è
corrisposta un’indennità mensile di funzione pari al
15% di quella prevista per il sindaco.
2.Al vicesindaco di
comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a
5.000 abitanti, è corrisposta un’indennità mensile di
funzione pari al 20% di quella prevista per il sindaco.
3.Al vicesindaco di
comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a
10.000 abitanti, è corrisposta un’indennità mensile di
funzione pari al 50% di quella prevista per il sindaco.
4.Al vicesindaco di
comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a
50.000 abitanti, è corrisposta un’indennità mensile di
funzione pari al 55% di quella prevista per il sindaco.
5.Al vicesindaco di
comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti è
corrisposta un’indennità mensile di funzione pari al
75% di quella prevista per il sindaco.
6.Agli assessori di
comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti è
corrisposta un’indennità mensile di funzione pari al
10% di quella prevista per il sindaco.
7.Agli assessori di
comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a
5.000 abitanti è corrisposta un’indennità mensile di
funzione pari al 15% di quella prevista per il sindaco.
8.Agli assessori di
comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a
50.000 abitanti è corrisposta un’indennità mensile di
funzione pari al 45% di quella prevista per il sindaco.
9.Agli assessori di
comuni con popolazione fra i 50.000 e i 250.000
abitanti è corrisposta un’indennità mensile di
funzione pari al 60% di quella prevista per il sindaco.
10.Agli assessori di
comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è
corrisposta un’indennità mensile di funzione pari al
65% di quella prevista per il sindaco.
Articolo 5
1.Ai presidenti dei
consigli dei comuni con popolazione fino a 1.000
abitanti è corrisposta un’indennità mensile di
funzione pari al 5% di quella prevista per il sindaco.
2.Ai presidenti dei
consigli di comuni con popolazione superiore a 1.000 e
fino a 15.000 abitanti è corrisposta un’indennità
mensile di funzione pari al 10% di quella prevista per
il sindaco.
3.Ai presidenti dei
consigli di comuni superiori a 15.000 abitanti è
corrisposta un’indennità mensile di funzione pari a
quella degli assessori di comuni della stessa classe
demografica.
Articolo 6
1.Ai vice presidenti
delle province è corrisposta un’indennità mensile di
funzione pari al 75% di quella prevista per il
presidente.
2.Agli assessori
provinciali e ai presidenti dei consigli provinciali è
corrisposta un’indennità mensile di funzione pari al
65% di quella prevista per il presidente.
Articolo 7
1.Al presidente e agli
assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra
enti locali e delle comunità montane sono attribuite
le indennità di funzione nella misura prevista per un
comune avente popolazione pari alla popolazione
dell’unione dei comuni, del consorzio fra enti locali
o alla popolazione montana della comunità montana.
2. La spesa complessiva
delle indennità di funzione attribuite agli assessori
dei su indicati enti non può superare quella
determinata per gli assessori del comune di
riferimento.
3.Ai presidenti dei
consigli circoscrizionali che esercitano funzioni
amministrative decentrate in base a norme statutarie o
regolamentari è attribuita una indennità mensile di
funzione pari al 60% di quella spettante agli
assessori dell’ente in cui è costituita la
circoscrizione.
Articolo 8
1.Ai consiglieri
circoscrizionali, alle cui circoscrizioni sono
assegnate funzioni amministrative decentrate in base a
norme statutarie e regolamentari, è attribuito per
l’effettiva partecipazione alle riunioni dei consigli
e delle commissioni circoscrizionali, formalmente
convocate, un gettone di presenza pari al 50% di
quello attribuito ai consiglieri dell’ente in cui è
costituita la circoscrizione.
2.Ai consiglieri delle
comunità montane è attribuito un gettone di presenza,
per l’effettiva partecipazione alle riunioni dei
consigli e delle commissioni comunitarie formalmente
convocate, nella misura prevista per un comune avente
popolazione pari alla popolazione montana della
comunità montana.
3.Ai componenti dei
consigli delle unioni dei comuni, ove previsti dai
relativi statuti, e ai componenti degli organi
assembleari dei consorzi tra enti locali è attribuito
un gettone di presenza per l’effettiva partecipazione
alle riunioni degli organi di cui fanno parte, nella
misura prevista per un comune avente popolazione pari
alla popolazione dell’unione di comuni o del consorzio
tra enti locali.
Articolo 9
1.Gli amministratori
delle città metropolitane avranno diritto ad una
speciale indennità di funzione che sarà definita in
apposito decreto in relazione alle particolari
funzioni assegnate alle città metropolitane.
Articolo 10
1.A fine mandato,
l’indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia
è integrata con una somma pari ad una indennità
mensile spettante per 12 mesi di mandato,
proporzionalmente ridotto per periodi inferiori
all’anno.
Articolo 11
1.Fermi restando i
soggetti aventi diritto all’indennità ed ai gettoni di
presenza, gli importi delle indennità e dei gettoni di
presenza, fissati dal presente decreto, possono essere
aumentati o diminuiti secondo le modalità previste
dall’articolo 23, comma 11 della legge 3 agosto 1999,
n. 265.
2.Gli aumenti e le
diminuzioni degli importi delle indennità e dei
gettoni di presenza potranno anche determinare una
differenziazione nei rapporti percentuali previsti per
categorie di amministratori dal presente decreto agli
articoli 4, 5, 6, 7 e 8, salva l’equiparazione del
trattamento all’interno di ciascuna categoria di
amministratori. .In ogni caso l’incremento dei
suddetti benefici economici non deve superare la
percentuale di aumento, indicata per classi
demografiche di enti nell’allegata tabella D,
dell’incidenza delle spese per indennità di funzione e
gettoni di presenza determinate in applicazione del
presente decreto sulle spese correnti stanziate in
bilancio.
Articolo 12
1.Le parametrazioni percentuali disposte nel
presente decreto si riferiscono in ogni caso agli
importi delle indennità di funzione del sindaco e del
presidente della provincia determinati sempre ai sensi
del presente decreto, senza tener conto dell’indennità
in concreto fissata, in eventuale aumento o riduzione.