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Legge finanziaria 2008, indennità degli amministratori locali e divieto di cumulo


 

 

BUSTE PAGA – I MINISTRI TECNICI INFURIATI CON SINISCALCO CHE HA TAGLIATO LORO 4 MILA EURO MENSILI E ACCUSANO IL MINISTRO DELL’ECONOMIA DI GODERE UN DOPPIO COMPENSO (E’ ANCHE DIRETTORE GENERALE DI VIA XX SETTEMBRE…)

Poveri ministri tecnici dimezzati economicamente da un altro ministro tecnico, Domenico Siniscalco. Come narra qui di seguito l’articolo di Mario Sensini, Lor Signori non riscuotono più in busta paga la quota relativa alla diaria, pari a 4.003,11 euro mensili esentasse. Dunque, è una decisione che, a rigor di logica, va a penalizzare anche il conto corrente del ministro dell’Economia che ha sostituito Giulietto Tremonti. Eppure, lungo il Transatlantico di Montecitorio, si levano voci avvelenate nei riguardi di Siniscalco.

Il motivo dell’ira dei tecnici “dimezzati” è, in breve, riassumibile così: Siniscalco se ne impipa di perdere i quattro mila euro avendo in tasca ogni mese un doppio stipendio: quello di ministro e l’altro di direttore generale del Tesoro. Quest’ultimo non è un sacchetto di noccioline: il Mimmo di XX Settembre godrebbe di un contratto annuale di 750 mila euro (più “variabili”).

Del resto, una volta ministro, Siniscalco si è ben guardato di nominare un suo successore alla poltrona di direttore generale e nel contempo ha sommato le due cariche appellandosi allo status ricoperto all’epoca da Mario Sarcinelli (direttore generale e ministro del commercio estero, governo Fanfani 1987). Ma – fanno notare i tecnici infuriati – Siniscalco è a contratto, non in pianta stabile nell’Amministrazione, come all’epoca Sarcinelli.

IL TAGLIA-SPESE DI SINISCALCO
Mario Sensini per il Corriere della sera


Quasi mezzo stipendio in meno. E dicono pure che i ministri tecnici sono dei privilegiati perché hanno gli onori e non pagano lo scotto delle urne. Spiegatelo a Pietro Lunardi, Girolamo Sirchia o Letizia Moratti, che da mesi non riceverebbero più i 4 mila euro «variabili» della loro indennità mensile, equiparata per legge a quella dei parlamentari eletti ma, nel loro caso, ferma a 5.522,30 euro netti.

Il perché bisognerebbe chiederlo al ministro dell’Economia, Domenico Siniscalco o, al limite, a quello della Funzione Pubblica, Luigi Mazzella. Se non fosse che anche loro sono ministri tecnici, e in quanto tali, accomunati da uno stesso beffardo destino. Come il viceministro dell’Economia, Mario Baldassarri, e una dozzina di sottosegretari.

Tutti tecnici e tutti, parrebbe, a stecchetto da mesi. Gianluigi Magri all’Economia, Maurizio Sacconi e Alberto Brambilla al Welfare, Paolo Mammola e Paolo Uggè ai Trasporti, Antonio Guidi alla Salute, Maurizio Balocchi agli Interni, Stefano Caldoro all’Università, Francesco Nucara agli Affari Regionali.

Chi da dicembre, chi dalla primavera scorsa, non riscuote più in busta paga la quota relativa alla diaria, pari a 4.003,11 euro mensili esentasse, che arrotonda lo stipendio base dei parlamentari e dei tecnici di governo, pari a 11.579 euro lordi mensili (che diventano 5.522 e spiccioli detratti i 4.107 euro di tasse, gli 804 di contributi previdenziali, i 540 per l’assistenza e i 1.032 euro per il contributo agli assegni vitalizi di cui godranno in seguito).

Resta da capire il motivo del taglio. E qui viene il bello, perché a tutti hanno detto, più o meno, una cosa diversa. A alcuni è stato spiegato di essere stati nominati «in soprannumero» rispetto agli stanziamenti a disposizione, ipotesi non molto verosimile, se non altro perché gli ultimi sono stati nominati due anni fa, e nel frattempo qualche altro sottosegretario ha lasciato il governo.

Ad altri hanno detto semplicemente che non ci sono più fondi. Alcuni sospettano che la decurtazione dello stipendio sia uno dei frutti perversi del «taglia-spese», che ha frenato le uscite discrezionali e costretto a pescare nei fondi per le spese obbligatorie che ora sono finiti. A tutti, indistintamente, hanno comunque assicurato che «presto si provvederà».


Dagospia 20 Ottobre 2004

Incrementi dal 20 per cento fino al 50 per cento dei sindaci
Amministratori locali, aumentano gli stipendi  
(Dm Interni)
   
   

Aumentano gli stipendi degli amministratori degli enti locali. Gli aumenti partono dal 20% per arrivare al 50% nel caso dei sindaci. A prevedere le nuove indennità è il decreto dei ministri dell’Interno e del Tesoro varato in attuazione della legge di riforma degli enti locali dello scorso anno. In tutti i casi gli aumenti verranno deciso autonomamente dalle singole amministrazioni interessate, ma dovranno comunque esser contenuti entro il tetto massimo previsto e rapportato al numero degli abitanti. Sulla base di questa scaletta, ad esempio, i sindaci delle grandi città, ossia quelle con oltre 500.000 abitanti - avranno diritto ad un’indennità di funzione mensile di 15.100.000 lire. All’altro capo si sindaci dei comuni più piccoli, fino a 1000 abitanti, con uno "stipendio" di 2.500.000 lire. Cambiano anche le indennità di funzione per il prescindente della Provincia e i gettoni di presenza per i consiglieri. Inoltre possono essere previsti aumenti in casi particolari, comuni turisti e comuni con entrate e spese superiori alla media, in base a quanto prevede la legge. (21 marzo 2000)

 


Decreto del ministro dell’Interno, di concerto con il ministro del Tesoro, che fissa i nuovi limiti delle indennità di funzione degli amministratori locali, in attuazione dell’articolo 23, comma 9, della legge 3 agosto 1999, n. 265

 

 

Articolo 1

1.Le indennità di funzione per i sindaci e i presidenti delle province e i gettoni di presenza per i consiglieri comunali e provinciali per la partecipazione a consigli e commissioni sono fissati in relazione alle categorie di amministratori e alla dimensione demografica nelle misure riportate nella tabella A, allegata al presente decreto.

2.In ogni caso l’importo dell’indennità di funzione del presidente della provincia e quello del sindaco del comune capoluogo della provincia stessa devono essere equivalenti, prendendo come riferimento l’importo tra i due che, come determinato ai sensi del presente decreto, risulti maggiore, salvo quanto previsto dal successivo articolo 3, comma 5.

Articolo 2

1.Gli importi risultanti dalla tabella A sono maggiorati:

a)del 5% per i comuni caratterizzati da fluttuazioni stagionali della popolazione, tali da alterare, incrementandolo del 30%, il parametro della popolazione dimorante-l’incremento, verificabile anche attraverso i consumi idrici ed altri dati univoci ed obiettivamente rilevabili, dovrà essere attestato dall’ente interessato;

b)del 3% per gli enti la cui percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall’ultimo conto del bilancio approvato, sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle B e B1 allegate;

c)del 2% per gli enti la cui spesa corrente pro-capite risultante dall’ultimo conto del bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle C e C1.

2.Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili.

3.Le tabelle B, B1, C e C1 sono aggiornate periodicamente con decreto adottato ai sensi dell’articolo 23, comma 9, della legge 3 agosto 1999, n. 265.

Articolo 3

1.Ai sindaci di comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 50.000 abitanti è corrisposta l’indennità di funzione prevista per i sindaci di comuni con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti.

2.Ai sindaci di comuni capoluogo di provincia con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti è corrisposta l’indennità di funzione prevista per i sindaci di comuni con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti.

3.Ai sindaci di comuni capoluogo di provincia con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti è corrisposta l’indennità di funzione prevista per i sindaci di comuni con popolazione da 250.001 a 500.000 abitanti.

4.Ai sindaci di comuni capoluogo di regione e di comuni di cui all’articolo 17 legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall’articolo 16 della legge 3 agosto 1999, n. 265, con popolazione superiore a 250.000 abitanti è corrisposta l’indennità di funzione prevista per i sindaci di comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti.

5.Ai presidenti delle province che ricomprendono i comuni di cui all’articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall’articolo 16 della legge 3 agosto 1999, n. 265, è corrisposta l’indennità di funzione stabilita dal presente decreto per i presidenti delle province con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti.

6.Le indennità di funzione dei vice sindaci e degli assessori dei comuni di cui ai precedenti commi sono parametrate sull’importo delle indennità dei rispettivi sindaci.

Articolo 4

1.Al vicesindaco di comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti è corrisposta un’indennità mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il sindaco.

2.Al vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, è corrisposta un’indennità mensile di funzione pari al 20% di quella prevista per il sindaco.

3.Al vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, è corrisposta un’indennità mensile di funzione pari al 50% di quella prevista per il sindaco.

4.Al vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 50.000 abitanti, è corrisposta un’indennità mensile di funzione pari al 55% di quella prevista per il sindaco.

5.Al vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti è corrisposta un’indennità mensile di funzione pari al 75% di quella prevista per il sindaco.

6.Agli assessori di comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti è corrisposta un’indennità mensile di funzione pari al 10% di quella prevista per il sindaco.

7.Agli assessori di comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti è corrisposta un’indennità mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il sindaco.

8.Agli assessori di comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti è corrisposta un’indennità mensile di funzione pari al 45% di quella prevista per il sindaco.

9.Agli assessori di comuni con popolazione fra i 50.000 e i 250.000 abitanti è corrisposta un’indennità mensile di funzione pari al 60% di quella prevista per il sindaco.

10.Agli assessori di comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è corrisposta un’indennità mensile di funzione pari al 65% di quella prevista per il sindaco.

Articolo 5

1.Ai presidenti dei consigli dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti è corrisposta un’indennità mensile di funzione pari al 5% di quella prevista per il sindaco.

2.Ai presidenti dei consigli di comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 15.000 abitanti è corrisposta un’indennità mensile di funzione pari al 10% di quella prevista per il sindaco.

3.Ai presidenti dei consigli di comuni superiori a 15.000 abitanti è corrisposta un’indennità mensile di funzione pari a quella degli assessori di comuni della stessa classe demografica.

Articolo 6

1.Ai vice presidenti delle province è corrisposta un’indennità mensile di funzione pari al 75% di quella prevista per il presidente.

2.Agli assessori provinciali e ai presidenti dei consigli provinciali è corrisposta un’indennità mensile di funzione pari al 65% di quella prevista per il presidente.

 

Articolo 7

1.Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell’unione dei comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana.

2. La spesa complessiva delle indennità di funzione attribuite agli assessori dei su indicati enti non può superare quella determinata per gli assessori del comune di riferimento.

3.Ai presidenti dei consigli circoscrizionali che esercitano funzioni amministrative decentrate in base a norme statutarie o regolamentari è attribuita una indennità mensile di funzione pari al 60% di quella spettante agli assessori dell’ente in cui è costituita la circoscrizione.

Articolo 8

1.Ai consiglieri circoscrizionali, alle cui circoscrizioni sono assegnate funzioni amministrative decentrate in base a norme statutarie e regolamentari, è attribuito per l’effettiva partecipazione alle riunioni dei consigli e delle commissioni circoscrizionali, formalmente convocate, un gettone di presenza pari al 50% di quello attribuito ai consiglieri dell’ente in cui è costituita la circoscrizione.

2.Ai consiglieri delle comunità montane è attribuito un gettone di presenza, per l’effettiva partecipazione alle riunioni dei consigli e delle commissioni comunitarie formalmente convocate, nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione montana della comunità montana.

3.Ai componenti dei consigli delle unioni dei comuni, ove previsti dai relativi statuti, e ai componenti degli organi assembleari dei consorzi tra enti locali è attribuito un gettone di presenza per l’effettiva partecipazione alle riunioni degli organi di cui fanno parte, nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell’unione di comuni o del consorzio tra enti locali.

 

Articolo 9

1.Gli amministratori delle città metropolitane avranno diritto ad una speciale indennità di funzione che sarà definita in apposito decreto in relazione alle particolari funzioni assegnate alle città metropolitane.

Articolo 10

1.A fine mandato, l’indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia è integrata con una somma pari ad una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all’anno.

Articolo 11

1.Fermi restando i soggetti aventi diritto all’indennità ed ai gettoni di presenza, gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza, fissati dal presente decreto, possono essere aumentati o diminuiti secondo le modalità previste dall’articolo 23, comma 11 della legge 3 agosto 1999, n. 265.

2.Gli aumenti e le diminuzioni degli importi delle indennità e dei gettoni di presenza potranno anche determinare una differenziazione nei rapporti percentuali previsti per categorie di amministratori dal presente decreto agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8, salva l’equiparazione del trattamento all’interno di ciascuna categoria di amministratori. .In ogni caso l’incremento dei suddetti benefici economici non deve superare la percentuale di aumento, indicata per classi demografiche di enti nell’allegata tabella D, dell’incidenza delle spese per indennità di funzione e gettoni di presenza determinate in applicazione del presente decreto sulle spese correnti stanziate in bilancio.

Articolo 12

1.Le parametrazioni percentuali disposte nel presente decreto si riferiscono in ogni caso agli importi delle indennità di funzione del sindaco e del presidente della provincia determinati sempre ai sensi del presente decreto, senza tener conto dell’indennità in concreto fissata, in eventuale aumento o riduzione.

 
 
 

SINDACI A LIBRO PAGA

 

Quanto percepiscono di stipendio i sindaci per il servizio che svolgono? Dipende. Dal numero di abitanti del paese che amministrano, dalla professione che esercitano, dall'andamento del bilancio comunale rispetto alla media regionale e da altri parametri. Le nuove norme sono state definite dal Ministero dell'Interno in accordo con il Tesoro e sono contenute nel Decreto 4 Aprile 2000 n° 119 in applicazione della famosa legge Bassanini, la n° 265 del 3 agosto 1999 che ha fissato le nuove regole in materia di autonomia e di ordinamento degli enti locali. Il dato preponderante rimane comunque il numero di cittadini del comune in cui i sindaci svolgono la loro funzione, così come riportato dalla tabella.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
(13/05/2000)
 

Indennità di funzione mensile dei sindaci

Comuni fino a 1000        abitanti €  2.500.000
Comuni da 1.001 a 3.000 abitanti 2.800.000
Comuni da 3.001 a 5.000 abitanti 4.200.000
Comuni da 5.001 a 10.000 abitanti 5.400.000
Comuni da 10.001 a 30.000 abitanti 6.000.000
Comuni da 30.001 a 50.000 abitanti 6.700.000
Comuni da 50.001 a 100.000 abitanti 8.000.000
Comuni da 100.001 a 250.000 abitanti

9.700.000

Comuni da 250.001 a 500.000 abitanti 11.200.000
Comuni oltre 500.001     abitanti 15.100.000

Come dicevamo, oltre al numero degli abitanti, anche la professione esercitata dal primo cittadino influenza la sua "busta paga". Se il sindaco è un lavoratore dipendente o un pensionato l'importo riportato in tabella deve essere dimezzato, a meno che non richieda l'aspettativa per tutta la durata del mandato. I liberi professionisti al contrario percepiscono l'indennità piena, perchè ritenuti più penalizzati per effetto degli oneri fiscali e previdenziali impliciti nel reddito d'impresa. Altre variabili che incidono sulla quantificazione dell'indennità di carica sono:
1) Se la percentuale di entrate proprie del bilancio comunale risultanti dall'ultimo rendiconto è superiore alla media regionale, calcolato per fasce di numero di abitanti, scatta una maggiorazione del 3 per cento.
2) Se la spesa corrente pro capite dell'ultimo bilancio approvato è superiore alla media regionale, calcolata sempre per fasce di popolazione, scatta un incremento del 2 per cento sull'importo in tabella. E' prevista la facoltà di introdurre ulteriori incrementi fino al 15 per cento dell'importo fissato dalla legge previa assunzione di delibera motivata. Ma è possibile anche ridurre o addirittura rinunciare al compenso. Eugenio Mascheroni, sindaco di Montevecchia dal 1967, spiega nel commento le motivazioni della rinuncia allo stipendio. Ragioni su cui vale davvero la pena di riflettere.

Il Decreto 4 aprile 2000 n° 119 fissa anche il compenso dei vicesindaci e degli assessori. Ai consiglieri comunali invece si attribuiscono i cosiddetti gettoni di presenza, una sorta di indennità di presenza in aula. Ai vicesindaci e agli assessori è corrisposto un compenso mensile pari a una percentuale dello stipendio del sindaco, sempre in base al numero di cittadini del comune. Anche il gettone di presenza dei consiglieri comunali  varia  a seconda del numero di abitanti del comune in cui sono stati eletti.

 INDENNITA' DEI VICESINDACI 

Ai vicesindaci di comuni con popolazione compresa tra mille e cinquemila abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 20 per cento di quella prevista per i sindaci. A quelli con popolazione superiore alle cinquemila unità e  fino a 10.000 è corrisposto uno stipendio mensile pari al 50. Ai vicesindaci di cittadine con oltre 10mila abitanti l'indennità è pari al 55 per cento. 

  INDENNITA' DEGLI ASSESSORI 

Agli assessori di comuni con popolazione superiore a mille e fino a cinquemila abitanti è corrisposta un'indennità mensile pari al 15 per cento di quella prevista per i sindaci. Agli assessori di comuni con popolazione superiore a cinquemila unità e fino a 50.000 è corrisposto un compenso pari al 45 per cento.
Anche per i vicesindaci e gli assessori l'indennità è dimezzata se sono lavoratori dipendenti o pensionati.

  GETTONI DI PRESENZA PER I CONSIGLIERI COMUNALI 

In sintesi, nei comuni da 1.001 a 10.000 abitanti, 35mila lire a seduta; da 10.001 a 30.000 abitanti, 43mila lire; da 30.001 a 250.000 abitanti, 70mila lire per ciascuna presenza in aula.


Testo Unico delle Leggi Ordinamento Enti Locali

 
  Legge finanziaria 2008, indennità degli amministratori locali e divieto di cumulo
di Giancarlo Ciricugno


In materia di cumulo delle indennità la legge finanziaria 2008 ha modificato il sistema definito nel Capo IV del Titolo III del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico enti locali) relativo allo status degli amministratori degli enti locali (articoli da 77 a 87). A seguito delle suddette modifiche, sono sorte questioni interpretative in ordine:

1. al cumulo dell’indennità di funzione con i gettoni di presenza dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti dalla stessa persona;
2. all’esclusione del compenso “per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate”. Per sgomberare il campo dai dubbi interpretativi, è necessario evidenziare che la materia delle indennità degli amministratori degli enti locali, disciplinata dall’articolo 82, distingue due tipologie:
a. l’indennità di funzione, conosciuta nel regime della legge 816/85 come indennità di carica, connessa al
mandato ricoperto, a prescindere da ogni effettiva partecipazione a sedute di organi collegiali (comma1);
b. il gettone di presenza, correlato alla effettiva partecipazione alle sedute di consigli e commissioni (comma 3).


La suddetta norma conferma il principio della gratuità dell’impegno pubblico nel senso che l’indennità non rappresenta una retribuzione, ossia un compenso per le funzioni espletate, bensì lo strumento per rendere effettivo il principio dell’articolo 51 della Costituzione in virtù del quale tutti i cittadini possono accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza.
Prendendo le mosse da tale principio, sarà più agevole interpretare la reale portata delle modifiche introdotte nella materia dalla legge finanziaria 2008, al fine del contenimento della spesa pubblica derivante dalla rappresentanza istituzionale negli enti locali.
Va, innanzitutto, rilevato che nella normativa previgente la legge finanziaria, la materia del cumulo delle indennità spettanti agli amministratori locali, trovava normazione nei commi 5, 6 e 7 dell’articolo 82.
La legge finanziaria 2008 ha abrogato -con il punto b) del comma 25, articolo 2- i commi 4 e 6 dell’articolo 82 del t.u.e.l. relativi al regime della trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione.
Con l’abrogazione del 4° comma è stata soppressa la norma che assegnava all’autonomia statutaria e regolamentare la facoltà di prevedere il diritto del consigliere di richiedere la “trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione”.
Alla soppressione del 4° comma dell’articolo 82, si è unita l’abrogazione del 6° comma, che sanciva il cumulo delle indennità di funzione con i gettoni di presenza nel caso di “mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti dalla stessa persona”, seguita dal successivo riferimento ai “consiglieri che hanno optato per tale indennità” contenuto nella originaria lettera c), 8° comma.
Sarebbe erroneo ritenere che dall’abrogazione del richiamato 6° comma discenda l’impossibilità di cumulare l’indennità di funzione con i gettoni di presenza quando siano dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti dalla stessa persona.
Infatti, partendo dal fatto che l’abrogazione dei commi 4 e 6 dell’articolo82 del t.u.e.l. è stata effettuata contestualmente con il punto b) del comma 25 dell’articolo 2 della legge finanziaria, si suppone che l’abrogazione del 6° comma sia stata introdotta come conseguenza della soppressa facoltà di trasformazione del gettone di presenza di cui al precedente 4° comma.
A conferma che il novellato articolo 82 non esclude il cumulo dell’ indennità di funzione con i gettoni di presenza, si richiama il 5° comma dello stesso articolo che, nel caso delle indennità di funzione, consente all’interessato di optare “per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna”.
La contraria ipotesi interpretativa si scontrerebbe con l’assenza di una analoga norma disciplinante l’esercizio dell’opzione tra indennità di funzione e gettoni di presenza dovuti per mandati elettivi in enti diversi.
Infatti, conformemente a quanto previsto dal 5° comma dell’articolo 82 in materia di indennità di funzione, una disposizione che prevedesse il divieto di cumulo tra indennità di funzione e gettone di presenza, necessariamente, avrebbe dovuto contenere tale previsione di scelta tra le due previste tipologie di indennità .
Pertanto, si può logicamente concludere- in ossequio al principio ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit- che dalla soppressione del 6° comma dell’articolo 82 del testo unico non deriva alcun divieto di cumulo fra indennità di funzione e gettoni di presenza dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti dalla stessa persona.
Alla disciplina delle indennità dell’articolo 82, il legislatore (con la norma del comma 26 dell’articolo 2 della legge finanziaria) ha aggiunto il “divieto di cumulo”, trasfuso nel 2° comma dell’articolo 83 del testo unico, ai sensi del quale gli amministratori locali di cui all’articolo 77, comma 2, non possono percepire alcun compenso per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominati, se tale partecipazione è connessa all’esercizio delle proprie funzioni pubbliche.
Nel merito, preliminarmente, è necessario chiarire che la lettura sistematica dei due articoli depone nel senso che, mentre l’articolo 82 disciplina l’intera materia delle indennità (indennità di funzione e gettone di presenza) spettanti agli amministratori locali, l’articolo 83 disciplina il diverso sistema del divieto di cumulo fra le indennità degli amministratori locali ed altre indennità e/o compensi.
E’ utile evidenziare che il 2° comma dell’articolo 83 include tutte le figure istituzionali previste dal 2° comma dell’articolo 77, cioè sia coloro che percepiscono l’indennità di funzione sia i fruitori del gettone di presenza.
E’ proprio il riferimento al 2° comma dell’articolo77 che indirizza ad escludere categoricamente ogni riferimento della norma in esame a gettoni di presenza per partecipazione a consigli e commissioni rientranti nelle fattispecie previste dal 3° comma dell’articolo 79 (1) del t.u.e.l.
Tale interpretazione, fra l’altro, contrasterebbe con il dettato normativo del 2° comma dell’articolo 82 che riconosce ai consiglieri il diritto di percepire, nei limiti fissati dal capo IV, “un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni”.
Inoltre, tale interpretazione duplicherebbe la materia del divieto di cumulo tra indennità di funzione e gettone di presenza disciplinato dal comma 7 del precedente articolo 82.
Le suesposte riflessioni aiutano a comprendere il senso dell’espressione “compenso” utilizzato nell’articolo 83, che, in alcun modo, può essere riconducibile all’istituto delle indennità disciplinato dal precedente articolo 82.
A supporto, si rammenta che la originaria formulazione del capo IV del testo unico, in passato, è stato oggetto di contrastanti interpretazioni circa la possibilità di riconoscere all’amministratore locale la corresponsione, per lo svolgimento di compiti comunque afferenti l'ufficio, di compensi ulteriori rispetto a quelli esplicitamente indicati dalla norma.
A dirimere la questione è venuta in soccorso la giurisprudenza che, pronunciandosi a favore del principio dell’ omnicomprensività dell’indennità di carica, è risultata concorde nel ritenere che, anche in mancanza di una specifica norma, all’amministratore locale non competa alcun compenso per la partecipazione a commissioni che rientrino “in senso lato tra i compiti inerenti l'ufficio da lui ricoperto” (2).
E’ da ritenere che il richiamato principio giurisprudenziale sia stato recepito dal legislatore con la norma del 2° comma dell’articolo 83.
L’ulteriore novità introdotta dalla legge finanziaria riguarda il divieto di cumulo di cui al 1° comma dell’articolo83 che stabilisce che “ i parlamentari nazionali ed europei, nonché i consiglieri regionali non possono percepire i gettoni di presenza”.
Non abbisogna di commento il comma 3 dell’articolo 83 con cui il legislatore dispone che, in presenza di cariche incompatibili, non si cumulano le indennità di funzione, prevedendo che l’indennità spettante per la carica sopraggiunta (che si è cioè sommata – in modo incompatibile – a quella già esercitata) non viene corrisposta, fino al momento dell’esercizio dell’opzione o, comunque, sino alla rimozione della condizione di incompatibilità.
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(1) Cfr, Giustizia Amministrativa-on line Articoli e Note n. 7-2005 - Giancarlo Ciricugno, Individuazione
delle commissioni che concorrono alla determinazione dell’ammontare mensile del gettone di presenza.
(2) Cfr, Cons. .Stato,V, 8maggio 2002, n. 2492

 

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