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Ministero dell'Interno

Legislazione Vigente                                       Disegno Di Legge "Fini"


Dopo l'entrata della nuova legge sullo spaccio e la detenzione di sostanze stupefacenti, sono state rese note le quantità massime consentite per il cosiddetto "uso personale": si tratta di cinquecento milligrammi di cannabis, 750 milligrammi di cocaina, 250 milligrammi di eroina, 750 milligrammi di ecstasy, 500 milligrammi amfetamina e 150 microgrammi di Lsd.

Cinquecento milligrammi di cannabis, 750 milligrammi di cocaina, 250 milligrammi di eroina, 750 milligrammi di ecstasy, 500 milligrammi di amfetamina e 150 microgrammi di Lsd: sono queste, secondo quanto anticipato, le quantità massime consentite per il consumo personale, stabilite dal governo.

Viene così fatta ufficialmente luce su una legge che aveva scatenato forti polemiche per la sua presunta durezza nei confronti del singolo consumatore di stupefacenti. In realtà, in base alle tabelle pubblicate, le quantità massime consentite ora sono decisamente superiori alle "modiche quantità giornaliere" stabilite dalla precedente legge, la Iervolino-Vassalli, e anche a quanto prevedeva il ddl Fini, poi modificato fino alla legge attuale.

La Iervolino-Vassalli consentiva infatti un massimo di 100 milligrammi di eroina, 150 di cocaina, mezzo grammo di cannabis, mezzo grammo di Mdma, altrettanto di amfetamina e 50 microgrammi di Lsd. Il ddl Fini, invece, prevedeva una soglia quantitativa di 200 mg di eroina, 500 mg di cocaina, 250 mg di cannabis, 300 mg di Mdma. Per amfetamina e Lsd le quantità erano le stesse della Iervolino-Vassalli.

Ddl droga, ecco cosa prevede
Droghe tutte uguali
Niente più distinzione tra droghe pesanti e leggere. E pene da 6 a 20 anni se si "importa, esporta, acquista, riceve o detiene" una sostanza stupefacente per un uso "non esclusivamente personale" (ma le quantità sono da definire). In caso contrario, sanzioni amministrative. Sono queste alcune delle novità previste dallo stralcio del ddl Fini sulle droghe inserito come emendamento al decreto sulla sicurezza per le Olimpiadi

Cosa cambia
In pratica si prevede che sia sempre punibile "con la reclusione da 6 a 20 anni e con la multa da 26mila a 260mila euro" chi "coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze psicotrope" segnalate in un'apposita tabella già presente nel provvedimento e nella quale, appunto, non vi è distinzione tra droghe leggere o pesanti. Quando invece si parla di importazione, esportazione, acquisto o detenzione subentra il concetto di "uso personale". Ossia si rischia la pena da 6 a 20 anni di reclusione solo se si supera un tot di quantitativo. E' questo è uno dei punti maggiormente contestati dall'opposizione, perché la definizione del suddetto quantitativo viene rinviata a un successivo "decreto del ministero della salute emanato di concerto con il ministro della Giustizia sentita la presidenza del Consiglio - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga".

Chi invece detiene un quantitativo inferiore a quello che verrà indicato e per il quale sia provato l'uso personale, potrà essere sottoposto a una serie di sanzioni amministrative. Ossia, "sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla", "sospensione della licenza di porto d'armi o divieto do conseguirla", "sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli" o ancora "sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario".

Se tuttavia, anche in questo secondo caso, si configurasse una condotta da cui "possa derivare pericolo per la sicurezza pubblica" l'interessato può essere sottoposto, per la durata massima di due anni, a uno o più delle seguenti misure: obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente, obbligo di rientrare nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata, divieto di frequentare determinati locali pubblici, divieto di allontanarsi dal comune di residenza, obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato, negli orari di entrata e uscita dagli istituti scolastici, divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore.

C'è poi un 'blocco' di norme che incide sul processo penale e di esecuzione penale e che punta ad incrementare la funzione riabilitativa e di recupero di indagati, imputati o condannati tossicodipendenti. Per esempio, non è più prevista la custodia cautelare in carcere ma solo gli arresti domiciliari (salvo casi eccezionali) per indagati che siano dipendenti da alcool o doghe. Viene inoltre prevista una regolamentazione della facoltà di essere ammessi a strutture di recupero pubbliche o private, che vengono sostanzialmente parificate. La certificazione dello stato di tossicodipendenza e la definizione del programma terapeutico può essere fatto ricorrendo a strutture private, senza filtro di quelle pubbliche.


 

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