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Dopo
l'entrata della nuova legge sullo spaccio e la detenzione di
sostanze stupefacenti, sono state rese note le quantità
massime consentite per il cosiddetto "uso personale": si
tratta di cinquecento milligrammi di cannabis, 750 milligrammi
di cocaina, 250 milligrammi di eroina, 750 milligrammi di
ecstasy, 500 milligrammi amfetamina e 150 microgrammi di Lsd.
Cinquecento milligrammi di cannabis, 750 milligrammi di
cocaina, 250 milligrammi di eroina, 750 milligrammi di
ecstasy, 500 milligrammi di amfetamina e 150 microgrammi di
Lsd: sono queste, secondo quanto anticipato, le quantità
massime consentite per il consumo personale, stabilite dal
governo.
Viene così fatta ufficialmente luce su una legge che aveva
scatenato forti polemiche per la sua presunta durezza nei
confronti del singolo consumatore di stupefacenti. In realtà,
in base alle tabelle pubblicate, le quantità massime
consentite ora sono decisamente superiori alle "modiche
quantità giornaliere" stabilite dalla precedente legge, la
Iervolino-Vassalli, e anche a quanto prevedeva il ddl Fini,
poi modificato fino alla legge attuale.
La Iervolino-Vassalli consentiva infatti un massimo di 100
milligrammi di eroina, 150 di cocaina, mezzo grammo di
cannabis, mezzo grammo di Mdma, altrettanto di amfetamina e 50
microgrammi di Lsd. Il ddl Fini, invece, prevedeva una soglia
quantitativa di 200 mg di eroina, 500 mg di cocaina, 250 mg di
cannabis, 300 mg di Mdma. Per amfetamina e Lsd le quantità
erano le stesse della Iervolino-Vassalli.
Ddl droga, ecco cosa prevede
Droghe tutte uguali
Niente più distinzione tra droghe pesanti e leggere. E pene da
6 a 20 anni se si "importa, esporta, acquista, riceve o
detiene" una sostanza stupefacente per un uso "non
esclusivamente personale" (ma le quantità sono da definire).
In caso contrario, sanzioni amministrative. Sono queste alcune
delle novità previste dallo stralcio del ddl Fini sulle droghe
inserito come emendamento al decreto sulla sicurezza per le
Olimpiadi
Cosa cambia
In pratica si prevede che sia sempre punibile "con la
reclusione da 6 a 20 anni e con la multa da 26mila a 260mila
euro" chi "coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende,
offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia,
trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in
transito, consegna per qualunque scopo sostanze psicotrope"
segnalate in un'apposita tabella già presente nel
provvedimento e nella quale, appunto, non vi è distinzione tra
droghe leggere o pesanti. Quando invece si parla di
importazione, esportazione, acquisto o detenzione subentra il
concetto di "uso personale". Ossia si rischia la pena da 6 a
20 anni di reclusione solo se si supera un tot di
quantitativo. E' questo è uno dei punti maggiormente
contestati dall'opposizione, perché la definizione del
suddetto quantitativo viene rinviata a un successivo "decreto
del ministero della salute emanato di concerto con il ministro
della Giustizia sentita la presidenza del Consiglio -
Dipartimento nazionale per le politiche antidroga".
Chi invece detiene un quantitativo inferiore a quello che
verrà indicato e per il quale sia provato l'uso personale,
potrà essere sottoposto a una serie di sanzioni
amministrative. Ossia, "sospensione della patente di guida o
divieto di conseguirla", "sospensione della licenza di porto
d'armi o divieto do conseguirla", "sospensione del passaporto
e di ogni altro documento equipollente o divieto di
conseguirli" o ancora "sospensione del permesso di soggiorno
per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino
extracomunitario".
Se tuttavia, anche in questo secondo caso, si configurasse una
condotta da cui "possa derivare pericolo per la sicurezza
pubblica" l'interessato può essere sottoposto, per la durata
massima di due anni, a uno o più delle seguenti misure:
obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il
locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando
dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente, obbligo
di rientrare nella propria abitazione o in altro luogo di
privata dimora entro una determinata ora e di non uscirne
prima di altra ora prefissata, divieto di frequentare
determinati locali pubblici, divieto di allontanarsi dal
comune di residenza, obbligo di comparire in un ufficio o
comando di polizia specificamente indicato, negli orari di
entrata e uscita dagli istituti scolastici, divieto di
condurre qualsiasi veicolo a motore.
C'è poi un 'blocco' di norme che incide sul processo penale e
di esecuzione penale e che punta ad incrementare la funzione
riabilitativa e di recupero di indagati, imputati o condannati
tossicodipendenti. Per esempio, non è più prevista la custodia
cautelare in carcere ma solo gli arresti domiciliari (salvo
casi eccezionali) per indagati che siano dipendenti da alcool
o doghe. Viene inoltre prevista una regolamentazione della
facoltà di essere ammessi a strutture di recupero pubbliche o
private, che vengono sostanzialmente parificate. La
certificazione dello stato di tossicodipendenza e la
definizione del programma terapeutico può essere fatto
ricorrendo a strutture private, senza filtro di quelle
pubbliche.
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