Per
le violazioni commesse entro i primi cinque anni dal
rilascio della patente di guida, i punti riportati nella
presente tabella, per ogni singola violazione, sono
raddoppiati.
All’articolo 1 sono premessi i
seguenti:
«Art. 01. (Modifiche alle
disposizioni generali). – 1. All’articolo 2
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 2, dopo la lettera
F, è aggiunta la seguente:
"F-bis. Itinerari ciclopedonali";
b) al comma 3, dopo la lettera
F, è aggiunta la seguente:
"F-bis. Itinerario
ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o
vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza
pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza
intrinseca a tutela dell’utenza debole della strada".
2. All’articolo 3 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, il numero 2) è
sostituito dal seguente:
"2) Area pedonale: zona
interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli
in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al
servizio di persone con limitate o impedite capacità
motorie, nonchè eventuali deroghe per i veicoli ad
emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter
essere assimilati ai velocipedi. In particolari
situazioni i comuni possono introdurre, attraverso
apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla
circolazione su aree pedonali";
b) al comma 1, dopo il numero 34),
è inserito il seguente:
"34-bis) Parcheggio scambiatore:
parcheggio situato in prossimità di stazioni o fermate
del trasporto pubblico locale o del trasporto
ferroviario, per agevolare l’intermodalità";
c) al comma 1, dopo il numero 53),
è inserito il seguente:
"53-bis) Utente debole della
strada: pedoni, disabili in carrozzella, ciclisti e
tutti coloro i quali meritino una tutela particolare dai
pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade".
Art. 02. (Disposizioni per la
disciplina del traffico nei centri abitati). – 1.
Al comma 14 dell’articolo 7 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La violazione
del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai
mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle
zone a traffico limitato è soggetta alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25
a euro 275,10".
2. Dopo il comma 15 dell’articolo
7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
"15-bis. Salvo che il fatto
costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente,
anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano
altri ad esercitare abusivamente l’attività di
parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 652 a euro 2.620. Se nell’attività sono impiegati
minori la somma è raddoppiata. Si applica, in ogni caso,
la sanzione accessoria della confisca delle somme
percepite, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI".
Art. 03. (Modifiche alle
disposizioni sanzionatorie in materia di competizioni
non autorizzate in velocità). – 1. Al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all’articolo 9, il comma 8-bis
è abrogato;
b) dopo l’articolo 9 sono inseriti
i seguenti:
"Art. 9-bis. (Organizzazione di
competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a
motore e partecipazione alle gare). –
1. Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, chiunque organizza,
promuove, dirige o comunque agevola una competizione
sportiva in velocità con veicoli a motore senza esserne
autorizzato ai sensi dell’articolo 9 è punito con la
reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro
25.000 a euro 100.000. La stessa pena si applica a
chiunque prende parte alla competizione non autorizzata.
2. Se dallo svolgimento della
competizione deriva, comunque, la morte di una o più
persone, si applica la pena della reclusione da sei a
dodici anni; se ne deriva una lesione personale la pena
è della reclusione da tre a sei anni.
3. Le pene indicate ai commi 1 e 2
sono aumentate fino ad un anno se le manifestazioni sono
organizzate a fine di lucro o al fine di esercitare o di
consentire scommesse clandestine, ovvero se alla
competizione partecipano minori di anni diciotto.
4. Chiunque effettua scommesse
sulle gare di cui al comma 1 è punito con la reclusione
da tre mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a
euro 25.000.
5. Nei confronti di coloro che
hanno preso parte alla competizione, all’accertamento
del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente da uno a tre anni ai
sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.
La patente è sempre revocata se dallo
svolgimento della competizione sono derivate lesioni
personali gravi o gravissime o la morte di una o più
persone. Con la sentenza di condanna è s empre disposta
la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che
appartengano a persona estranea al reato, e che questa
non li abbia affidati a questo scopo.
6. In ogni caso l’autorità
amministrativa dispone l’immediato divieto di effettuare
la competizione, secondo le norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI.
Art. 9-ter. (Divieto di gareggiare
in velocità con veicoli a motore). – 1. Fuori dei
casi previsti dall’articolo 9-bis, chiunque
gareggia in velocità con veicoli a motore è punito con
la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da
euro 5.000 a euro 20.000.
2. Se dallo svolgimento della
competizione deriva, comunque, la morte di una o più
persone, si applica la pena della reclusione da sei a
dieci anni; se ne deriva una lesione personale la pena è
della reclusione da due a cinque anni.
3. All’accertamento del reato
consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del
capo II, sezione II, del titolo VI. La patente è sempre
revocata se dallo svolgimento della competizione sono
derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte
di una o più persone. Con la sentenza di condanna è
sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti,
salvo che appartengano a persona estranea al reato e che
questa non li abbia affidati a questo scopo";
c) al comma 4 dell’articolo 79 è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La misura della
sanzione è da euro 1.000 a euro 10.000 se il veicolo è
utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis
e 9-ter";
d) al comma 9, primo periodo,
dell’articolo 141, sono premesse le parole: "Salvo
quanto previsto dagli articoli 9- bis e 9-ter,";
il secondo e il terzo periodo del medesimo comma 9 sono
soppressi».
All’articolo 1:
nella rubrica, dopo le parole: «la
costruzione» sono inserite le seguenti: «e la
tutela» e dopo le parole: «delle strade» sono
inserite le seguenti: «, le norme sui veicoli»;
al comma 1, lettera a), le
parole: «e relativamente alle strade di competenza,
fatti salvi gli accordi tra gli enti locali» sono
soppresse;
dopo il comma 1, sono inseriti i
seguenti:
«1-bis. Dopo il comma 3
dell’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, è inserito il
seguente:
"3-bis. I servizi di scorta per
la sicurezza della circolazione, nonchè i conseguenti
servizi diretti a regolare il traffico, di cui
all’articolo 11, comma 1, lettere c) e d),
possono inoltre essere effettuati da personale abilitato
a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai
trasporti in condizione di eccezionalità, limitatamente
ai percorsi autorizzati con il rispetto delle
prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade
nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle
richieste dagli altri organi di polizia stradale di cui
al comma 1";
1-ter. Al comma 5 dell’articolo 12
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, dopo le parole: "nel presente
articolo" sono inserite le seguenti: ", eccetto quelli
di cui al comma 3-bis,"; dopo il comma 2, sono
inseriti i seguenti:
«2-bis. Al comma 13-bis
dell’articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Chiunque viola le prescrizioni
indicate al presente comma e al comma 7 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 4.000 a euro 16.000; nel caso in cui non sia
possibile individuare l’autore della violazione, alla
stessa sanzione amministrativa è soggetto chi utilizza
gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione".
2-ter. Dopo il comma 2
dell’articolo 37 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, è inserito il
seguente:
"2-bis. Gli enti di cui al
comma 1 possono utilizzare, nei segnali di
localizzazione territoriale del confine del comune,
lingue regionali o idiomi locali presenti nella zona di
riferimento, in aggiunta alla denominazione nella lingua
italiana".
2-quater. Il comma 4
dell’articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
"4. Rientrano nella categoria
dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e
collezionistico tutti quelli di cui risulti l’iscrizione
in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia,
Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI".
2-quinquies. Al comma 5
dell’articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, le parole: "ai sensi
del comma 4" sono soppresse»;
al comma 3, alinea, le parole: «è
inserito il seguente» sono sostituite dalle seguenti:
«sono inseriti i seguenti»;
al comma 3, capoverso 2-bis, dopo
le parole:
«o per trasporti specifici,» sono
inserite le seguenti: «immatricolati in Italia e»
ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
caratteristiche tecniche di tali strisce sono definite
con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal
regolamento internazionale ECE/ONU n. 104»;
al comma 3, dopo il capoverso 2-bis, è
aggiunto il seguente:
«2-ter. Durante la circolazione,
gli autoveicoli, i rimorchi e i semirimorchi adibiti al
trasporto di cose o di persone, con massa complessiva a
pieno carico superiore a 7t, devono essere equipaggiati
con dispositivi atti a ridurre la nebulizzazione
dell’acqua in caso di precipitazioni. A decorrere dal 1º
gennaio 2005, chiunque viola le disposizioni di cui al
presente comma è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10»;
dopo il comma 3 sono aggiunti i
seguenti:
«3-bis. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono
individuati e omologati dispositivi di rilevamento a
distanza di situazioni di rischio o di emergenza di cui
possono essere dotati gli autoveicoli.
3-ter. I trenini turistici
classificati quali veicoli atipici ai sensi
dell’articolo 47, comma 1, lettera n), del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, ai fini di quanto disposto dall’articolo
2, comma 1, lettera z), della legge 22 marzo
2001, n. 85, possono trainare fino a tre rimorchi».
All’articolo 2:
al comma 1 sono premessi i seguenti:
«01. Al comma 4 dell’articolo
85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, dopo le parole: "destinato a
tale uso" sono inserite le seguenti: "ovvero, pur
essendo munito di autorizzazione, guida un’autovettura
adibita al servizio di noleggio con conducente senza
ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni
di cui all’autorizzazione,".
02. Dopo il comma 4 dell’articolo
85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
"4-bis. Chiunque, pur essendo
munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al
comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero
alle condizioni di cui all’autorizzazione medesima è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 70 a euro 280. Dalla violazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria del
ritiro della carta di circolazione e dell’autorizzazione,
ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI".
03. Il comma 2 dell’articolo 86
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"2. Chiunque, senza avere
ottenuto la licenza prevista dall’articolo 8 della legge
15 gennaio 1992, n. 21, adibisce un veicolo a servizio
di piazza con conducente o a taxi è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 1.500 a euro 6.000. Dalla violazione conseguono le
sanzioni amministrative accessorie della confisca del
veicolo e della sospensione della patente di guida da
quattro a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al
capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso
soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale
violazione per almeno due volte, all’ultima di esse
consegue la sanzione accessoria della revoca della
patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai
quali è stata sospesa o revocata la licenza".
04. Il comma 3 dell’articolo 86
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"3. Chiunque, pur essendo
munito di licenza, guida un taxi senza ottemperare alle
norme in vigore ovvero alle condizioni di cui alla
licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 70 a euro 280".
05. All’articolo 95 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella rubrica, dopo le parole:
"Carta provvisoria di circolazione", è inserita la
seguente: ", duplicato";
b) dopo il comma 1, è inserito il
seguente:
"1-bis. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, con decreto dirigenziale,
stabilisce il procedimento per il rilascio, attraverso
il proprio sistema informatico, del duplicato delle
carte di circolazione, con l’obiettivo della massima
semplificazione amministrativa, anche con il
coinvolgimento dei soggetti di cui alla legge 8 agosto
1991, n. 264".
06. Al comma 2 dell’articolo 97
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, le parole:
"a soggetti terzi" sono sostituite
dalle seguenti: "ai soggetti di cui alla legge 8 agosto
1991, n. 264"»;
al comma 1, alla lettera a) è
premessa la seguente:
«0a) dopo il comma 1-bis,
è inserito il seguente:
"1-ter. A decorrere dal 1º
luglio 2005 l’obbligo di conseguire il certificato di
idoneità per la guida di ciclomotori è esteso anche ai
maggiorenni che non siano già titolari di patente di
guida"»;
al comma 1, lettera a), la
parola: «motocarrozzetta» è sostituita dalla
seguente: «motocarrozzette»;
al comma 1, lettera b),
capoverso 8-bis, le parole: «, lettera c)»
sono soppresse;
al comma 1, dopo la lettera b)
è aggiunta la seguente:
«b-bis) al comma 13-bis,
le parole: "Chiunque, non essendo titolare di patente"
sono sostituite dalle seguenti: "Il minore che, non
munito di patente"»;
al comma 7, lettera a),
capoverso 1-bis , sono aggiunte, in fine, le
parole: «o presso uno dei soggetti di cui alla legge
8 agosto 1991, n. 264»;
dopo il comma 7, sono aggiunti i
seguenti:
«7-bis. Dopo il comma 12
dell’articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto il
seguente:
"12-bis. I soggetti muniti di
patente militare o di servizio rilasciata ai sensi
dell’articolo 139 possono guidare veicoli delle
corrispondenti categorie immatricolati con targa civile
purchè i veicoli stessi siano adibiti ai servizi
istituzionali dell’amministrazione dello Stato".
7-ter. L’articolo 139 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 139. (Patente di servizio per
il personale abilitato allo svolgimento di compiti di
polizia stradale). – 1. Ai soggetti
già in possesso di patente di guida e
abilitati allo svolgimento di compiti di polizia
stradale indicati dai commi 1 e 3, lettera a),
dell’articolo 12 è rilasciata apposita patente di
servizio la cui validità è limitata alla guida di
veicoli adibitiall’espletamento di compiti istituzionali
dell’amministrazione di appartenenza.
2. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell’interno, sono stabiliti i requisiti e le
modalità per il rilascio della patente di cui al comma
1"».
All’articolo 3:
al comma 4, lettera d), le
parole: «alla sanzione amministrativa», ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle
seguenti: «la sanzione
amministrativa è»; al comma 4, lettera e), le
parole: «è sostituito dal seguente» sono
sostituite dalle seguenti: «è sostituito dai
seguenti»;
al comma 6, lettera a),
capoverso 1, dopo le parole: «veicoli a motore»
sono inserite le seguenti: «, ad eccezione dei
veicoli iscritti nei registri ASI, Storico Lancia,
Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI,»;
al comma 6, lettera b), le
parole: «sono soppressi» sono sostituite dalle
seguenti: «sono abrogati»;
dopo il comma 8, sono inseriti i
seguenti:
«8-bis. Al comma 5
dell’articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le
parole: "del comma 1" sono inserite le seguenti: "e
delle lettere d), g) e h) del comma 2".
8-ter. Dopo il comma 5
dell’articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto il
seguente:
"5-bis. Nelle aree portuali e
marittime come definite dalla legge 28 gennaio 1994, n.
84, è autorizzato il sequestro conservativo degli
automezzi in sosta vietata che ostacolano la regolare
circolazione viaria e ferroviaria o l’operatività delle
strutture portuali"»;
il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Dopo il comma 4
dell’articolo 162 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono inseriti
i seguenti:
"4-bis. Nei casi indicati al
comma 1 durante le operazioni di presegnalazione con il
segnale mobile di pericolo devono essere utilizzati
dispositivi retroriflettenti di protezione individuale
per rendere visibile il soggetto che opera. Con decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono
stabilite le caratteristiche tecniche e le modalità di
approvazione di tali dispositivi.
4-ter. A decorrere dal 1º
gennaio 2004, nei casi indicati al comma 1 è fatto
divieto al conducente di scendere dal veicolo e
circolare sulla strada senza avere indossato giubbotto o
bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. Tale
obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle
corsie di emergenza o sulle piazzole di sosta. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da emanare entro il 31 ottobre 2003, sono
stabilite le caratteristiche dei giubbotti e delle
bretelle"»;
dopo il comma 9, è inserito il
seguente:
«9-bis. All’articolo 168 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 9 è sostituito dal
seguente:
"9. Chiunque viola le
prescrizioni fissate o recepite con i decreti
ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di
trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative all’idoneità
tecnica dei veicoli o delle cisterne che trasportano
merci pericolose, ai dispositivi di equipaggiamento e
protezione dei veicoli, alla presenza o alla corretta
sistemazione dei pannelli di segnalazione e alle
etichette di pericolo collocate sui veicoli, sulle
cisterne, sui contenitori e sui colli che contengono
merci pericolose, ovvero che le hanno contenute se non
ancora bonificati, alla sosta dei veicoli, alle
operazioni di carico, scarico e trasporto in comune
delle merci pericolose, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35
a euro 1.376,55. A tale violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida e della carta di circolazione da due a
sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo
VI";
b) dopo il comma 9 sono inseriti i
seguenti:
"9-bis. Chiunque viola le
prescrizioni fissate o recepite con i decreti
ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di
trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative ai dispositivi
di equipaggiamento e protezione dei conducenti o
dell’equipaggio, alla compilazione e tenuta dei
documenti di trasporto o delle istruzioni di sicurezza,
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55.
9-ter. Chiunque, fuori dai casi
previsti dai commi 8, 9 e 9-bis, viola le altre
prescrizioni fissate o recepite con i decreti
ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di
trasporto di cui ai commi 3 e 4, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 137,55 a euro 550,20 "»;
al comma 10, lettera a),
capoverso 2, dopo le parole: «certificato di
circolazione» sono aggiunte le seguenti: « e che
il conducente abbia un’età superiore a diciotto anni.
Con regolamento emanato con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti le
modalità e i tempi per l’aggiornamento, ai fini del
presente comma, della carta di circolazione dei
ciclomotori omologati anteriormente alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del decreto-legge
27 giugno 2003, n. 151»;
al comma 14, la lettera c) è
soppressa;
al comma 14, lettera d), il
capoverso 7-bis è sostituito dal seguente:
«7-bis. Nei casi previsti dai
commi 4, 5 e 6 l’organo accertatore, oltre
all’applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non
proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato i
prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che,
con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo
idoneo per la sosta ove dovrà permanere per il periodo
necessario. Della intimazione è fatta menzione nel
verbale di contestazione delle violazioni accertate e
nello stesso viene altresì indicata l’ora alla quale il
conducente può riprendere la circolazione. Chiunque
circola durante il periodo in cui è stato intimato di
non proseguire il viaggio è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro
1.626,45 a euro 6.506,85, nonchè con il ritiro immediato
della carta di circolazione e della patente di guida.
Trascorso il necessario periodo di riposo, la
restituzione dei documenti ritirati deve essere
richiesta al comando da cui dipende l’organo accertatore
o ad altro ufficio indicato dall’organo stesso, che vi
provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere
ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal
presente articolo»;
al comma 14, la lettera e) è
soppressa;
al comma 15, la lettera b) è
soppressa;
al comma 15, lettera d), il
capoverso 4-bis è sostituito dal seguente:
«4-bis. Nei casi previsti dal
comma 3 l’organo accertatore, oltre all’applicazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al
conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se
non dopo avere effettuato i prescritti periodi di pausa
o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il
veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove
dovrà permanere per il periodo necessario.
Dell’intimazione è fatta menzione nel verbale di
contestazione delle violazioni accertate e nello stesso
viene altresì indicata l’ora alla quale il conducente
può riprendere la circolazione. Chiunque circola durante
il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il
viaggio è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 1.626,45 a euro 6.506,85,
nonchè con il ritiro immediato della carta di
circolazione e della patente di guida. Trascorso il
necessario periodo di riposo, la restituzione dei
documenti ritirati deve essere richiesta al comando da
cui dipende l’organo accertatore o ad altro ufficio
indicato dall’organo stesso, che vi provvede dopo la
constatazione che il viaggio può essere ripreso nel
rispetto delle condizioni richieste dal presente
articolo»;
al comma 15, la lettera e) è
soppressa;
al comma 16, lettera d),
capoverso 3, le parole: «ovvero con limitatore di
velocità o di cronotachigrafo manomesso» sono
sostituite dalle seguenti: «ovvero con limitatore di
velocità o cronotachigrafo manomesso»;
al comma 16, lettera f), le
parole: «mancante o manomesso», ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti:
«mancante, manomesso o non funzionante»;
al comma 16, lettera g), le
parole: «Alle violazioni di cui al comma 2» sono
sostituite dalle seguenti: «Alla violazione di cui
al comma 2»;
il comma 17 è sostituito dal seguente:
«17. All’articolo 180 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Per i veicoli adibiti a
servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli
adibiti a locazione senza conducente la carta di
circolazione può essere sostituita da fotocopia
autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione
del medesimo";
b) il comma 6 è sostituito dal
seguente:
"6. Il conducente di
ciclomotore deve avere con sè il certificato di
circolazione del veicolo, il certificato di idoneità
alla guida ove previsto e un documento di riconoscimento";
c) al comma 8 è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Alla violazione di cui al presente
comma consegue
l’applicazione, da parte dell’ufficio
dal quale dipende l’organo accertatore, della sanzione
prevista per la mancanza del documento da presentare,
con decorrenza dei termini per la notificazione dal
giorno successivo a quello stabilito per la
presentazione dei documenti"»;
al comma 19, la lettera a) è
sostituita dalla seguente:
«a) al comma 3 sono aggiunti,
in fine, i seguenti periodi: "La sanzione amministrativa
di cui al comma 2 è altresì ridotta ad un quarto quando
l’interessato entro trenta giorni dalla contestazione
della violazione, previa autorizzazione dell’organo
accertatore, esprime la volontà e provvede alla
demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo.
In tale caso l’interessato ha la disponibilità del
veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le
operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo
previo versamento presso l’organo accertatore di una
cauzione pari all’importo della sanzione minima edittale
previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione
certificata a norma di legge, l’organo accertatore
restituisce la cauzione, decurtata dell’importo previsto
a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria"»;
al comma 19, lettera b), il
capoverso 4 è sostituito dal seguente:
«4. Si applica l’articolo 13,
terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
L’organo accertatore ordina che la circolazione sulla
strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e
che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato,
trasportato e depositato in luogo non soggetto a
pubblico passaggio, individuato in via ordinaria
dall’organo accertatore o, in caso di particolari
condizioni, concordato con il trasgressore. Quando
l’interessato effettua il pagamento della sanzione in
misura ridotta ai sensi dell’articolo 202, corrisponde
il premio di assicurazione per almeno sei mesi e
garantisce il pagamento delle spese di prelievo,
trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro,
l’organo di polizia che ha accertato la violazione
dispone la restituzione del veicolo all’avente diritto,
dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini
previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto
il pagamento in misura ridotta, l’ufficio o comando da
cui dipende l’organo accertatore invia il verbale al
prefetto. Il verbale stesso cos tituisce titolo
esecutivo ai sensi dell’articolo 203, comma 3, e il
veicolo è confiscato ai sensi dell’articolo 213».
All’articolo 4:
al comma 1, lettera a), primo
periodo, le parole: «presso una persona fisica
residente in Italia» sono soppresse; al secondo
periodo, la parola: «precedente» è soppressa;
al comma 1, lettera b), alinea,
le parole: «è inserito il seguente» sono
sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti»;
al comma 1, lettera b),
capoverso 1-bis, lettera f), le parole:
«come modificato dall’articolo 7, comma 9» sono
sostituite dalle seguenti: «e successive
modificazioni»;
al comma 1, lettera b), le
parole da: «In altri casi» fino a: «apparecchiature
debitamente omologate» sono soppresse;
al comma 1, lettera b), dopo il
capoverso 1-bis è aggiunto il seguente:
«1-ter. Nei casi diversi da
quelli di cui al comma 1-bis nei quali non è
avvenuta la contestazione immediata, il verbale
notificato agli interessati deve contenere anche
l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la
contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere
b), f) e g) del comma 1-bis non è
necessaria la presenza degli organi di polizia qualora
l’accertamento avvenga mediante rilievo con apposite
apparecchiature debitamente omologate»;
al comma 1, dopo la lettera c),
è aggiunta la seguente: «c-bis) dopo il comma
5 è aggiunto il seguente:
"5-bis. Nel caso di
accertamento di violazione per divieto di fermata e di
sosta ovvero di violazione del divieto di accesso o
transito nelle zone a traffico limitato, nelle aree
pedonali o in zone interdette alla circolazione,
mediante apparecchi di rilevamento a distanza, quando
dal pubblico registro automobilistico o dal registro
della motorizzazione il veicolo risulta intestato a
soggetto pubblico istituzionale, individuato con decreto
del Ministro dell’interno, il comando o l’ufficio che
procede interrompe la procedura sanzionatoria per
comunicare al soggetto intestatario del veicolo l’inizio
del procedimento al fine di conoscere, tramite il
responsabile dell’ufficio da cui dipende il conducente
del veicolo, se lo stesso, in occasione della commessa
violazione, si trovava in una delle condizioni previste
dall’articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In
caso di sussistenza dell’esclusione della responsabilità,
il comando o l’ufficio procedente trasmette gli atti al
prefetto ai sensi dell’articolo 203 per l’archiviazione.
In caso contrario, si procede alla notifica del verbale
al soggetto interessato ai sensi dell’articolo 196,
comma 1; dall’interruzione della procedura fino alla
risposta del soggetto intestatario del veicolo rimangono
sospesi i termini per la notifica"»;
dopo il comma 1, sono inseriti i
seguenti:
«1-bis. Dopo il comma 1
dell’articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il
seguente:
"1-bis. Il ricorso di cui al
comma 1 può essere presentato direttamente al prefetto
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto
trasmette all’ufficio o comando cui appartiene l’organo
accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati
dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua
ricezione".
1-ter. Il comma 2 dell’articolo
203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"2. Il responsabile
dell’ufficio o del comando cui appartiene l’organo
accertatore, è tenuto a trasmettere gli atti al prefetto
nel termine di sessanta giorni dal deposito o dal
ricevimento del ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal
ricevimento degli atti da parte del prefetto nei casi di
cui al comma 1-bis. Gli atti, corredati dalla
prova della avvenuta contestazione o notificazione,
devono essere altresì corredati dalle deduzioni tecniche
dell’organo accertatore utili a confutare o confermare
le risultanze del ricorso".
1-quater. Al comma 1
dell’articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "emette,
entro sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "adotta,
entro centoventi giorni decorrenti dalla data di
ricezione degli atti da parte dell’ufficio accertatore,
secondo quanto stabilito al comma 2 dell’articolo 203".
1-quinquies. Dopo il comma 1
dell’articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono inseriti
i seguenti:
"1-bis. I termini di cui ai
commi 1-bis e 2 dell’articolo 203 e al comma 1
del presente articolo sono perentori e si cumulano tra
loro ai fini della considerazione di tempestività
dell’adozione dell’ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti
termini senza che sia stata adottata l’ordinanza del
prefetto, il ricorso si intende accolto.
1-ter. Quando il ricorrente ha
fatto richiesta di audizione personale, il termine di
cui al comma 1 si interrompe con la notifica dell’invito
al ricorrente per la presentazione all’audizione. Detto
termine resta sospeso fino alla data di espletamento
dell’audizione o, in caso di mancata presentazione del
ricorrente, comunque fino alla data fissata per
l’audizione stessa. Se il ricorrente non si presenta
alla data fissata per l’audizione, senza allegare
giustificazione della sua assenza, il prefetto decide
sul ricorso, senza ulteriori formalità".
1-sexies. Al comma 2
dell’articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "L’ordinanza-ingiunzione
di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria
deve essere notificata nelle forme previste
dall’articolo 201" sono sostituite dalle seguenti: "L’ordinanza-ingiunzione
di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria
deve essere notificata, nel termine di centocinquanta
giorni dalla sua adozione, nelle forme previste
dall’articolo 201".
1-septies. Dopo l’articolo 204
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, è inserito il seguente:
"Art. 204-bis. (Ricorso al giudice
di pace). – 1. Alternativamente alla proposizione
del ricorso di cui all’articolo 203, il trasgressore o
gli altri soggetti indicati nell’articolo 196, qualora
non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta
nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso
al giudice di pace competente per il territorio del
luogo in cui è stata commessa la violazione, nel termine
di sessanta giorni dalla data di contestazione o di
notificazione.
2. Il ricorso è proposto secondo
le modalità stabilite dall’articolo 22 della legge 24
novembre 1981, n. 689, e secondo il procedimento fissato
dall’articolo 23 della medesima legge n. 689 del 1981,
fatte salve le deroghe previste dal presente articolo, e
si estende anche alle sanzioni accessorie.
3. All’atto del deposito del
ricorso, il ricorrente deve versare presso la
cancelleria del giudice di pace, a pena di
inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà
del massimo edittale della sanzione inflitta dall’organo
accertatore. Detta somma, in caso di accoglimento del
ricorso, è restituita al ricorrente.
4. Il ricorso è, del pari,
inammissibile qualora sia stato previamente presentato
il ricorso di cui all’articolo 203.
5. In caso di rigetto del ricorso,
il giudice di pace, nella determinazione dell’importo
della sanzione, assegna, con sentenza immediatamente
eseguibile, all’amministrazione cui appartiene l’organo
accertatore, la somma determinata, autorizzandone il
prelievo dalla cauzione prestata dal ricorrente in caso
di sua capienza; l’amministrazione cui appartiene
l’organo accertatore provvede a destinare detta somma
secondo quanto prescritto dall’articolo 208. La
eventuale somma residua è restituita al ricorrente.
6. La sentenza con cui viene
rigettato il ricorso costituisce titolo esecutivo per la
riscossione coatta delle somme inflitte dal giudice di
pace che superino l’importo della cauzione prestata
all’atto del deposito del ricorso.
7. Fermo restando il principio del
libero convincimento, nella determinazione della
sanzione, il giudice di pace non può applicare una
sanzione inferiore al minimo edittale stabilito dalla
legge per la violazione accertata.
8. In caso di rigetto del ricorso,
il giudice di pace non può escludere l’applicazione
delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti
dalla patente di guida.
9. Le disposizioni di cui ai commi
2, 5, 6 e 7 si applicano anche nei casi di cui
all’articolo 205".
1-octies. Il comma 3
dell’articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito
dal seguente:
"3. Il prefetto, legittimato
passivo nel giudizio di opposizione, può delegare la
tutela giudiziaria all’amministrazione cui appartiene
l’organo accertatore laddove questa sia anche
destinataria dei proventi, secondo quanto stabilito
dall’articolo 208"»;
al comma 2, lettera a), le
parole: «il secondo periodo è abrogato» sono
sostituite dalle seguenti: «il secondo periodo è
soppresso»;
al comma 2, dopo la lettera c),
è aggiunta la seguente:
«c-bis) dopo il comma 4 è
aggiunto il seguente:
"4-bis. Le disposizioni del
presente articolo si applicano anche ai veicoli
immatricolati in Italia che siano guidati da conducenti
in possesso di patente di guida rilasciata da uno Stato
non facente parte dell’Unione europea"»;
dopo il comma 2, sono inseriti i
seguenti:
«2-bis. Al comma 1
dell’articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "certificato
di idoneità tecnica" sono sostituite dalle seguenti: "certificato
di circolazione"; al medesimo comma 1 è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Nel caso di fermo
amministrativo di veicolo diverso dal ciclomotore la
carta di circolazione è ritirata e custodita, per tutto
il periodo di durata del fermo, presso l’amministrazione
cui appartiene l’organo accertatore; del ritiro è fatta
menzione nel verbale di contestazione".
2-ter. Al comma 2 dell’articolo
214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, le parole: "il veicolo è
restituito all’avente titolo" sono sostituite dalle
seguenti: "il veicolo è affidato in custodia all’avente
diritto".
2-quater. Il comma 8
dell’articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito
dal seguente:
"8. Chiunque circola con un
veicolo sottoposto al fermo amministrativo, salva
l’applicazione delle sanzioni penali per la violazione
degli obblighi posti in capo al custode, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 656,25 a euro 2.628,15. È disposta, inoltre, la
custodia del veicolo in un deposito autorizzato"»;
dopo il comma 3, è aggiunto il
seguente:
«3-bis. Dopo il comma 2
dell’articolo 230 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto il
seguente:
"2-bis. Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti predispone annualmente un
programma informativo sulla sicurezza stradale,
sottoponendolo al parere delle Commissioni parlamentari
competenti alle quali riferisce sui risultati ottenuti"».
All’articolo 5:
al comma 1, capoverso Art. 186, comma
2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:
«Per l’irrogazione della pena è competente il tribunale».
Dopo l’articolo 6, sono inseririti i
seguenti:
«Art. 6-bis. (Divieto di
somministrazione di bevande superalcoliche sulle
autostrade). – 1. Negli esercizi commerciali e nei
locali pubblici con accesso sulle strade classificate
del tipo A di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, è vietata la somministrazione di bevande
superalcoliche.
Art. 6-ter. (Disposizioni
concernenti i titolari di patente rilasciata da uno
Stato estero). – 1. Per i titolari di patente
rilasciata da uno Stato estero nel quale non vige il
sistema della patente a punti, che commettono sul
territorio italiano violazioni di norme del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, è istituita presso il Centro elaborazione
dati (CED) del Dipartimento per i trasporti terrestri
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una
banca dati che è progressivamente alimentata con i dati
anagrafici dei conducenti che hanno commesso le
infrazioni, associando a ciascuno di essi i punti di
penalizzazione secondo le modalità previste dal medesimo
decreto legislativo n. 285 del 1992. Le infrazioni sono
comunicate allo stesso CED dagli organi di polizia di
cui all’articolo 12 del citato decreto legislativo n.
285 del 1992.
2. Ai soggetti di cui al comma 1
che hanno commesso nell’arco di un anno violazioni per
un totale di almeno venti punti è inibita la guida di
veicoli a motore sul territorio italiano per un periodo
di due anni. Ove il totale di almeno venti punti sia
raggiunto nell’arco di due anni, l’inibizione alla guida
è limitata ad un anno. Ove il totale di almeno venti
punti sia raggiunto in un periodo di tempo compreso tra
i due e i tre anni, l’inibizione alla guida è limitata a
sei mesi.
3. Presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti è istituito il registro
degli abilitati alla guida di nazionalità straniera, al
fine di rendere omogenea l’applicazione delle norme e
delle sanzioni previste dal presente decreto».
All’articolo 7:
al comma 3, alinea, dopo le parole:
«All’articolo 7, comma 1,» sono inserite le
seguenti: «capoverso Art. 126-
bis,»;
al comma 3, dopo la lettera a),
è inserita la seguente:
«a-bis) dopo il comma 1, è
inserito il seguente:
"1-bis. Qualora vengano
accertate contemporaneamente più violazioni delle norme
di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di
quindici punti. Le disposizioni del presente comma non
si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o
la revoca della patente"»;
al comma 3, la lettera b) è
sostituita dalla seguente:
«b) al comma 2, l’ultimo
periodo è sostituito dai seguenti: "La comunicazione
deve essere effettuata a carico del conducente quale
responsabile della violazione; nel caso di mancata
identificazione di questi, la segnalazione deve essere
effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo
che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla
richiesta, all’organo di polizia che procede, i dati
personali e della patente del conducente al momento
della commessa violazione. Se il proprietario del
veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale
rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli
stessi dati, entro lo stesso termine, all’organo di
polizia che procede. Se il proprietario del veicolo
omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione
prevista dall’articolo 180, comma 8. La comunicazione al
Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via
telematica"»;
al comma 3, lettera c), le
parole: «nonchè di patente» sono sostituite dalle
seguenti: «e unitamente di patente B,»;
al comma 3, dopo la lettera c),
è aggiunta la seguente:
«c-bis) al comma 5, le parole:
"tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni";
ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i
titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza,
per il periodo di due anni, della violazione di una
norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del
punteggio, determina l’attribuzione di un credito di due
punti, fino a un massimo di dieci punti"»;
dopo il comma 5, è inserito il
seguente:
«5-bis. Le disposizioni del
comma 2-bis dell’articolo 72 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto
dall’articolo 1, comma 3, del presente decreto, hanno
effetto a decorrere dal 1º luglio 2004»;
al comma 6, le parole: «ed
integrazioni» sono soppresse;
dopo il comma 8, è inserito il
seguente:
«8-bis. Il comma 5
dell’articolo 327 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è
abrogato»;
al comma 9, le parole: «12 giugno
2002» sono sostituite dalle seguenti: «20 giugno
2002» e le parole: «del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285», ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: «dello stesso decreto
legislativo»;
al comma 10, le parole: «decreto
legislativo 20 aprile 1992, n. 285» sono sostituite
dalle seguenti: «decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285».