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Servizi antidroga e
tabelle degli stupefacenti
D.P.R. 9 ottobre 1990 n° 309
Titolo I - Degli organi e delle tabelle (artt. 7 -
16)
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Articolo 7
Obbligo di esibizione di documenti
1. Ai fini della
vigilanza e dei controlli previsti dagli articoli 5
e 6 i titolari delle autorizzazioni, nonché i
titolari o i direttori delle farmacie, sono tenuti
ad esibire ai funzionari del Ministero della sanità
ed agli appartenenti alle forze di polizia tutti i
documenti inerenti all'autorizzazione, alla gestione
della coltivazione e vendita dei prodotti, alla
fabbricazione, all'impiego, al commercio delle
sostanze stupefacenti o psicotrope.
Articolo 8
Opposizione alle ispezioni. Sanzioni
1. Salvo che il
fatto costituisca più grave reato, è punito con
l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire un
milione a lire dieci milioni chiunque:
a) indebitamente
impedisce od ostacola lo svolgimento delle ispezioni
previste dall'articolo 6;
b) rivela o
preannuncia l'ispezione qualora questa debba essere
improvvisa o comunque non preannunciata;
c) indebitamente
impedisce od ostacola i controlli, gli accessi o gli
altri atti previsti dall'articolo 29, oppure si
sottrae all'obbligo di esibire i documenti di cui
all'articolo 7.
Articolo 9
Attribuzioni del Ministro dell'interno
1. Il Ministro
dell'interno, nell'ambito delle proprie competenze:
a) esplica le
funzioni di alta direzione dei servizi di polizia
per la prevenzione e la repressione del traffico
illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di
coordinamento generale in materia dei compiti e
delle attività delle forze di polizia; promuove
altresì, d'intesa con il Ministro degli affari
esteri e con il Ministro di grazia e giustizia,
accordi internazionali di collaborazione con i
competenti organismi esteri;
b) partecipa,
sul piano internazionale, salve le attribuzioni dei
Ministri degli affari esteri e della sanità,
rapporti con il Fondo delle Nazioni Unite per il
controllo dell'abuso delle droghe (UNFDAC), con i
competenti organismi della Comunità economica
europea e con qualsiasi altra organizzazione avente
competenza nella materia di cui al presente testo
unico.
Articolo 10
Servizio centrale antidroga
1. Per
l'attuazione dei compiti del Ministro dell'interno
in materia di coordinamento e di pianificazione
delle forze di polizia e di alta direzione dei
servizi di polizia per la prevenzione e la
repressione del traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope, il capo della polizia -
direttore generale della pubblica sicurezza si
avvale del Servizio centrale antidroga, già
istituito nell'ambito del Dipartimento della
pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 35 della
legge 10 aprile 1981, n. 121.
2. Ai fini della
necessaria cooperazione internazionale nella
prevenzione e repressione del traffico illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope, il Servizio
mantiene e sviluppa i rapporti con i corrispondenti
servizi delle polizie estere, avvalendosi anche
dell'Organizzazione internazionale della polizia
criminale (OIPC-Interpol), nonché con gli organi
tecnici dei Governi dei Paesi esteri operanti in
Italia.
3. Il Servizio
cura, altresì, i rapporti con gli organismi
internazionali interessati alla cooperazione nelle
attività di polizia antidroga.
4. Il servizio
prestato dagli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e
della Guardia di finanza nell'ambito del Servizio
centrale antidroga è equivalente, agli effetti dello
sviluppo della carriera, al periodo di
comando, nei
rispettivi gradi, presso i Corpi di appartenenza.
5. Per le
attività del Servizio centrale antidroga, nonché per
gli oneri di cui all'articolo 100 e per l'avvio del
potenziamento di cui all'articolo 101, comma 2, sono
stanziati, per il triennio 1990-1992,
6.800 milioni di
lire in ragione d'anno.
Articolo 11
Uffici antidroga all'estero
1. Il
Dipartimento della pubblica sicurezza può destinare,
fuori del territorio nazionale, secondo quanto
disposto dall'articolo 168 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e
successive modificazioni, personale appartenente al
Servizio centrale antidroga, che opererà presso le
rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari
in qualità di esperti, per lo svolgimento di
attività di studio, osservazione, consulenza e
informazione in vista della promozione della
cooperazione contro il traffico della droga.
2. A tali fini
il contingente previsto dall'articolo 168 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, è aumentato di una quota di venti unità,
riservata agli esperti del Servizio centrale
antidroga.
3. Per
l'assolvimento dei compiti di cooperazione
internazionale nella prevenzione e repressione del
traffico illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope, il Servizio centrale antidroga può
costituire uffici operanti fuori del territorio
nazionale, nel quadro di specifici accordi di
cooperazione stipulati con i Governi interessati.
Tali accordi stabiliranno la condizione giuridica
dei predetti uffici nei confronti delle autorità
locali.
4. Agli uffici
di cui al comma 3 è destinato personale del Servizio
centrale antidroga, nominato con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri
degli affari esteri e del tesoro.
5. L'onere
derivante dall'attuazione del presente articolo è
valutato in lire 4 miliardi in ragione d'anno a
decorrere dal 1990 per le spese riguardanti il
personale e in lire un miliardo per le spese di
carattere funzionale relativamente al 1990.
Articolo 12
Consultazione e raccordo tra lo Stato le
regioni e le province autonome
1. I compiti di
consultazione e raccordo, su tutto il territorio
della Repubblica, delle attività di prevenzione, di
cura e di recupero socio-sanitari delle
tossicodipendenze e per la lotta contro l'uso delle
sostanze stupefacenti o psicotrope sono svolti dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, secondo le modalità previste dall'articolo
12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Quando al
l'ordine del giorno della Conferenza sono in
discussione le problematiche attinenti alla materia
di cui al presente test unico è obbligatoria la
presenza del Ministro per gli affari sociali.
Articolo 13
Tabelle delle sostanze soggette a
controllo
1. Le sostanze
stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza
ed al controllo del Ministero della Sanità sono,
raggruppate, in conformità ai criteri di cui
all'articolo 14, in sei tabelle da approvarsi con
decreto del Ministro della sanità, di concerto con
il Ministro di grazia e giustizia, sentito
l'Istituto superiore di sanità e il Consiglio
superiore di sanità.
2. Le tabelle di
cui al comma 1 devono contenere l'elenco di tutte le
sostanze e dei preparati indicati nelle convenzioni
e negli accordi internazionali e sono aggiornate
tempestivamente anche in base a quanto previsto
dalle convenzioni e accordi medesimi ovvero a nuove
acquisizioni scientifiche.
3. Le variazioni
sono apportate con le stesse modalità indicate dal
comma 1.
4. Il decreto è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e inserito nella successiva edizione della
Farmacopea ufficiale.
5. Il Ministro
della sanità con proprio decreto, con le stesse
modalità adottate per l'inserimento nelle tabelle,
dispone in accordo con le convenzioni internazionali
in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope,
l'esclusione da una o da alcune misure di controllo
di quelle preparazioni che per la loro composizione
qualitativa e quantitativa non possono trovare un
uso diverso da quello cui sono destinate.
Articolo 14
Criteri per la formazione delle tabelle
1. La inclusione
delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle
tabelle di cui all'articolo 13 deve essere
effettuata in base ai criteri seguenti:
a) nella tabella
I devono essere indicati:
1) l'oppio e i
materiali da cui possono essere ottenute le sostanze
oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero;
gli alcaloidi ad azione narcotico-analgesica da esso
estraibili; le sostanze ottenute
per
trasformazione chimica di quelle prima indicate; le
sostanze ottenibili per sintesi che siano
riconducibili, per struttura chimica o per effetti,
a quelle oppiacee precedentemente indicate;
eventuali importanti intermedi per la loro sintesi;
2) le foglie di
coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema
nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze
ad azione analoga ottenute per trasformazione
chimica degli alcaloidi sopra indicati oppure per
sintesi;
3) le sostanze
di tipo anfetaminico ad azione eccitante sul sistema
nervoso centrale;
4) ogni altra
sostanza che produca effetti sul sistema nervoso
centrale ed abbia capacità di determinare dipendenza
fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine
superiore a quelle precedentemente indicate;
5) gli indolici,
siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i
derivati feniletilamminici, che abbiano effetti
allucinogeni o che possano provocare distorsioni
sensoriali;
6) i
tetraidrocannabinoli e i loro analoghi;
7) ogni altra
sostanza naturale o sintetica che possa provocare
allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali;
8) le
preparazioni contenenti le sostanze di cui alla
presente lettera;
b) nella tabella
II devono essere indicate:
1) la cannabis
indica, i prodotti da essa ottenuti, le sostanze
ottenibili per sintesi o semisintesi che siano ad
essi riconducibili per struttura chimica o per
effetto farmacologico, ad eccezione di quelle
previste nel numero 6) della tabella I;
2) le
preparazioni contenenti le sostanze di cui al numero
1);
c) nella tabella
III devono essere indicate:
1) le sostanze
di tipo barbiturico che abbiano notevole capacità di
indurre dipendenza fisica o psichica o ambedue,
nonché altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo
ad esse assimilabili. Sono pertanto esclusi i
barbiturici a lunga durata e di accertato effetto
entiepilettico e i barbiturici a breve durata
d'impiego quali anestetici generali, sempreché tutte
le dette sostanze non comportino i pericoli di
dipendenza innanzi indicati;
2) le
preparazioni contenenti le sostanze di cui al n. 1;
d) nella tabella
IV devono essere indicate:
1) le sostanze
di corrente impiego terapeutico, per le quali sono
stati accertati concreti pericoli di induzione di
dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità
minori di quelli prodotti dalle sostanze elencate
nelle tabelle I e III, 2) le preparazioni contenenti
le sostanze di cui al numero 1);
e) nella tabella
V devono essere indicate le preparazioni contenenti
le sostanze elencate nelle tabelle di cui alle
lettere a), b), c) e d) quando queste preparazioni,
per la loro composizione qualitativa
e quantitativa e
per le modalità del loro uso, non presentino rischi
di abuso e pertanto non vengano assoggettate alla
disciplina delle sostanze che entrano a far parte
della loro composizione;
f) nella tabella
VI devono essere indicati i prodotti d'azione
ansiolitica, antidepressiva o psicostimolante che
possono dar luogo al pericolo di abuso e alla
possibilità di farmacodipendenza.
2. Nelle tabelle
debbono essere compresi, ai fini della applicazione
del presente testo unico, tutti gli isomeri, gli
esteri, gli eteri, ed i sali anche relativi agli
isomeri, esteri ed eteri, nonché gli stereoisomeri
nei casi in cui possono essere prodotti, relativi
alle sostanze ed ai preparati inclusi nelle tabelle,
salvo sia fatta espressa eccezione.
3. Le sostanze
incluse nelle tabelle debbono essere indicate con la
denominazione comune internazionale e il nome
chimico, se esistenti, e con la denominazione comune
ed usuale italiana o con quella propria del prodotto
farmaceutico oggetto di commercio. È tuttavia
ritenuto sufficiente, ai fini della applicazione del
presente testo unico che nelle tabelle sia indicata
una qualsiasi delle denominazioni della sostanza o
del prodotto purché sia idonea ad identificarlo.
Articolo 15
Adempimenti del Ministero della sanità e
delle regioni
1. Il Ministero
della sanità provvede alla pubblicazione periodica
ed alla diffusione mediante trasmissione alle
regioni ed alle autorità sanitarie locali dei dati
aggiornati concernenti le sostanze indicate nelle
tabelle di cui all'articolo 14, i loro effetti, i
metodi di cura delle tossicodipendenze, l'elenco dei
presidi sanitari specializzati e dei centri sociali
abilitati alla prevenzione ed alla cura delle
tossicomanie.
2. Gli uffici
regionali competenti provvedono a comunicare le
notizie di cui al comma 1 ai singoli medici
esercenti la professione sanitaria.
Articolo 16
Elenco delle imprese autorizzate
1. L'elenco
aggiornato degli enti e delle imprese autorizzati
alla coltivazione e produzione, alla fabbricazione,
all'impiego e al commercio all'ingrosso di sostanze
stupefacenti o psicotrope, con gli estremi di
ciascuna autorizzazione e con la specificazione
delle attività autorizzate, è pubblicato annualmente,
a cura del Ministero della sanità, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Autorizzazione, sequestro e distruzione di sostanze
stupefacenti e psicotrope
D.P.R. 9 ottobre 1990 n° 309
Titolo II - Delle autorizzazioni (artt. 17 - 25)
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Articolo 17
Obbligo di autorizzazione
1. Chiunque
intenda coltivare, produrre, fabbricare impiegare,
importare, esportare, ricevere per transito,
commerciare a qualsiasi titolo o comunque detenere
per il commercio sostanze stupefacenti o psicotrope,
comprese nelle tabelle di cui all'articolo 14 deve
munirsi dell'autorizzazione del Ministero della
sanità.
2. Dall'obbligo
dell'autorizzazione sono escluse le farmacie, per
quanto riguarda l'acquisto di sostanze stupefacenti
o psicotrope e per l'acquisto, la vendita o la
cessione di dette sostanze in dose e forma di
medicamenti.
3.
L'importazione, il transito e l'esportazione di
sostanze stupefacenti o psicotrope da parte di chi è
munito dell'autorizzazione di cui al comma 1, sono
subordinati alla concessione di un permesso
rilasciato dal Ministro della sanità in conformità
delle convenzioni internazionali e delle
disposizioni di cui al titolo V del presente testo
unico.
4. Nella domanda
di autorizzazione, gli enti e le imprese interessati
devono indicare la carica o l'ufficio i cui titolari
sono responsabili della tenuta dei registri e
dell'osservanza degli altri obblighi imposti dalle
disposizioni dei titoli VI e VII del presente testo
unico.
5. Il Ministro
della sanità, nel concedere l'autorizzazione,
determina, caso per caso, le condizioni e le
garanzie alle quali essa è subordinata, sentito il
Comando generale della Guardia di Finanza nonché,
quando trattasi di coltivazione, il Ministero
dell'agricoltura e delle foreste.
6. Il decreto di
autorizzazione ha durata biennale ed è soggetto alla
tassa di concessione governativa.
7. [L'autorizzazione
prevista nel comma 1 è altresì necessaria per il
compimento delle attività di cui al comma 2
dell'articolo 70. Si applicano le disposizioni
contenute nei commi da 2 a 6] (1).
(1) Comma
abrogato dall'art. 1, D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 258.
Articolo 18
Comunicazione dei decreti di
autorizzazione
1. I decreti
ministeriali di autorizzazione sono comunicati al
Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno, al Comando generale della Guardia di
finanza e al Comando generale dell'Arma i
carabinieri che impartiscono ai dipendenti organi
periferici le istruzioni necessarie per la vigilanza.
2. Uguale
comunicazione è effettuata al Servizio centrale
antidroga.
Articolo 19
Requisiti soggettivi per l'autorizzazione
1. Le
autorizzazioni previste dal comma 1 dell'articolo 17
sono personali e non possono essere cedute, né
comunque utilizzate da altri a qualsiasi titolo ed
in qualsiasi forma.
2. Le
autorizzazioni medesime possono essere accordate
soltanto ad enti o imprese il cui titolare o legale
rappresentante, se trattasi di società, sia di buona
condotta e offra garanzie morali e professionali.
Gli stessi requisiti deve possedere il direttore
tecnico dell'azienda.
3. Nel caso di
enti o imprese che abbiano più filiali o de siti è
necessaria l'autorizzazione per ciascuna filiale o
deposito. I requisiti previsti dal comma 2 devono
essere posseduti anche dalla persona preposta alla
filiale o al deposito.
4. Nel caso di
cessazione dell'attività autorizzata o di cessazione
dell'azienda, di mutamento della denominazione o
della ragione sociale, di morte o di sostituzione
del titolare dell'impresa o del legale
rappresentante dell'ente, l'autorizzazione decade di
diritto, senza necessità di apposito provvedimento.
5. Tuttavia nel
caso di morte o di sostituzione del titolare
dell'impresa o del legale rappresentante dell'ente,
il Ministero della sanità può consentire in via
provvisoria, per non oltre il termine perentorio di
tre mesi, la prosecuzione dell'attività autorizzata
sotto la responsabilità del direttore tecnico.
Articolo 20
Rinnovo delle autorizzazioni
1. La domanda
per ottenere il rinnovo delle autorizzazioni deve
essere presentata, almeno tre mesi prima della
scadenza, con la procedura stabilita per il rilascio
delle singole autorizzazioni.
2. Nei casi di
decadenza di cui al comma 4 dell'articolo 19, ai
fini del rilascio della nuova autorizzazione, può
essere ritenuta valida la documentazione relativa ai
requisiti obiettivi rimasti invariati.
Articolo 21
Revoca e sospensione dell'autorizzazione
1. In caso di
accertate irregolarità durante il corso della
coltivazione, della raccolta, della fabbricazione,
trasformazione, sintesi, impiego, custodia,
commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, o
quando vengono a mancare in tutto o in parte i
requisiti prescritti dalla legge per il titolare o
per il legale rappresentante o per il direttore
tecnico, il Ministro della sanità procede alla
revoca dell'autorizzazione.
2. Il Ministro
della sanità può procedere alla revoca anche in caso
di incidente tecnico, di furto, di deterioramento di
sostanze stupefacenti o psicotrope o di altre
irregolarità verificatesi anche per colpa del
personale addetto.
3. Nei casi
previsti dai commi 1 e 2, qualora il fatto risulti
di lieve entità, può essere adottato un
provvedimento di sospensione dell'autorizzazione
fino a sei mesi.4. Il provvedimento di revoca o di
sospensione deve essere motivato ed è notificato
agli interessati tramite il sindaco e comunicato
all'autorità sanitaria regionale, alla questura
competente per territorio e, ove occorra, al Comando
generale della Guardia di finanza.
5. Nel caso che
le irregolarità indicate nel comma 1 concernano
esclusivamente le prescrizioni tecnico-agrarie, il
Ministro della sanità adotta i provvedimenti
opportuni, sentito il Ministero dell'agricoltura e
delle foreste.
Articolo 22
Provvedimenti in caso di cessazione delle
attività autorizzate
1. Nei casi di
decadenza, di revoca o di sospensione
dell'autorizzazione, il Ministro della sanità, salvo
quanto previsto dall'articolo 23, adotta i
provvedimenti ritenuti opportuni nei riguardi delle
eventuali giacenze di sostanze stupefacenti o
psicotrope e provvede al ritiro del bollettario e
dei registri previsti dal presente testo unico,
nonché al ritiro del decreto di autorizzazione.
Articolo 23
Cessione o distruzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope
1.
Nell'esercizio delle facoltà previste dall'articolo
22, il Ministro della sanità può consentire, su
richiesta dell'interessato, la cessione delle
giacenze di sostanze stupefacenti o psicotrope ai
relativi fornitori ovvero ad altri enti o imprese
autorizzati o a farmacie, nominativamente indicati.
2. Qualora nel
termine di un anno non sia stato possibile
realizzare alcuna destinazione delle sostanze
stupefacenti o psicotrope, queste vengono acquisite
dallo Stato ed utilizzate con le procedure e
modalità di cui all'articolo 24.
3. Le sostanze
deteriorate non utilizzabili farmacologicamente
devono essere distrutte, osservando le modalità di
cui all'articolo 25.
4. Dell'avvenuta
esecuzione dei provvedimenti adottati a norma del
presente articolo deve essere redatto apposito
verbale.
Articolo 24
Sostanze stupefacenti o psicotrope
confiscate o acquisite
1. Le sostanze
stupefacenti o psicotrope confiscate o comunque
acquisite dallo Stato ai sensi dell'articolo 23 sono
poste a disposizione del Ministero della sanità che
effettuate, se necessario, le analisi provvede alla
loro utilizzazione o distruzione.
2. Nel caso di
vendita, qualora non sia stata disposta confisca, il
ricavato, dedotte le spese sostenute dallo Stato, è
versato al proprietario. Le somme relative ai
recuperi delle spese sostenute dallo Stato sono
versate con imputazione ad apposito capitolo dello
stato di previsione delle entrate statali.
Articolo 25
Distruzione delle sostanze consegnate o
messe a disposizione del Ministero della sanità
1. La
distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope
nei casi previsti dagli articoli 23 e 24 è disposta
con decreto del Ministro della sanità che ne
stabilisce le modalità di attuazione e si avvale di
idonee strutture pubbliche locali, ove esistenti, o
nazionali.
2. In tali casi
il Ministro della sanità può, altresì, richiedere ai
prefetti delle province interessate che venga
assicurata adeguata assistenza da parte delle forze
di polizia alle operazioni di distruzione.
3. Il verbale
relativo alle operazioni di cui al comma 2 è
trasmesso al Ministero della sanità.
Coltivazione, commercio,
produzione, fabbricazione e impiego di sostanze
stupefacenti e psicotrope
D.P.R.
9 ottobre 1990 n° 309
Titolo III - Disposizioni relative alla coltivazione
e produzione, alla fabbricazione, all'impiego ed al
commercio
all'ingrosso delle sostanze stupefacenti o
psicotrope (artt. 26 - 37)
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Capo I - Della coltivazione e produzione
Articolo 26
Coltivazioni e produzioni vietate
1. Salvo quanto
stabilito nel comma 2, è vietata nel territorio
dello Stato la coltivazione di piante di coca di
qualsiasi specie, di piante di canapa Indiana, di
funghi allucinogeni e delle specie di papavero (papaver
somniferum) da cui si ricava oppio grezzo. In
apposite sezioni delle tabelle I, II e III, di cui
all'articolo 14, debbono essere indicate altre
piante da cui possono ricavarsi sostanze
stupefacenti e psicotrope la cui coltivazione deve
essere vietata nel territorio dello Stato.
2. Il Ministro
della sanità può autorizzare istituti universitari e
laboratori pubblici aventi fini istituzionali di
ricerca, alla coltivazione delle piante sopra
indicate per scopi scientifici, sperimentali o
didattici.
Articolo 27
Autorizzazione alla coltivazione
1. La richiesta
di autorizzazione alla coltivazione, avanzata dai
soggetti di cui agli articoli 16 e 17 del presente
testo unico deve contenere il nome del richiedente
coltivatore responsabile, l'indicazione del luogo,
delle particelle catastali e della superficie di
terreno sulla quale sarà effettuata la coltivazione,
nonché la specie di coltivazione e i prodotti che si
intende ottenere. Il richiedente deve indicare
l'esatta ubicazione dei locali destinati alla
custodia dei prodotti ottenuti.
2. Sia la
richiesta che l'eventuale decreto ministeriale di
autorizzazione sono trasmessi alla competente unità
sanitaria locale e agli organi di cui all'articolo
29 ai quali spetta l'esercizio della vigilanza e del
controllo di tutte le fasi della coltivazione fino
all'avvenuta cessione del prodotto.
3.
L'autorizzazione è valida oltre che per la
coltivazione, anche per la raccolta, la detenzione e
la vendita dei prodotti ottenuti, da effettuarsi
esclusivamente alle ditte titolari di autorizzazione
per la fabbricazione e l'impiego di sostanze
stupefacenti.
Articolo 28
Sanzioni
1. Chiunque,
senza essere autorizzato, coltiva le piante indicate
nell'articolo 26, è assoggettato a sanzioni penali
ed amministrative stabilite fabbricazione illecita
delle sostanze stesse.
2. Chiunque non
osserva le prescrizioni e le garanzie cui
l'autorizzazione è subordinata, è punito, salvo che
il fatto costituisca reato più grave, con l'arresto
sino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a
lire quattro milioni.
3. In ogni caso
le piante illegalmente coltivate sono sequestrate e
confiscate. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 86.
Articolo 29
Vigilanza sulla coltivazione raccolta e
produzione di stupefacenti
1. Ai fini della
vigilanza sulle attività di coltivazione, raccolta e
produzione di stupefacenti, i militari della Guardia
di finanza svolgono controlli periodici delle
coltivazioni autorizzate per accertare l'osservanza
delle condizioni imposte e la sussistenza delle
garanzie richieste dal provvedimento autorizzativo.
La periodicità dei controlli è concordata tra il
Ministero della sanità, il Comando generale della
Guardia di finanza e il Ministero dell'agricoltura e
delle foreste, in relazione alla ubicazione ed
estensione del terreno coltivato, all natura e alla
durata del ciclo agrario.
2.
Indipendentemente dalle ispezioni previste dal comma
1, i militari della Guardia di finanza possono
eseguire controlli a carattere straordinario in caso
di sospetto di frode.
3. Per
l'espletamento dei predetti compiti i militari della
Guardia di finanza hanno facoltà di accedere in
qualunque tempo alle coltivazioni, nonché nei locali
di custodia dei prodotti ottenuti, ove effettuano
riscontri sulle giacenze.
4. Le operazioni
concernenti la raccolta delle piante o parti di esse,
dell'oppio grezzo o di altre droghe
debbono essere
effettuate alla presenza dei predetti militari.
5. Fuori delle
coltivazioni autorizzate, e specialmente nelle
immediate vicinanze di esse, i militari della
Guardia di finanza esercitano attiva vigilanza al
fine di prevenire e reprimere qualsiasi tentativo di
abusiva sottrazione dei prodotti. Ove accertino
l'esistenza di coltivazioni abusive, provvedono alla
conta delle piante coltivate ed alla distruzione
delle stesse dopo averne repertato appositi campioni.
Articolo 30
Eccedenze di produzione
1. Sono
tollerate eventuali eccedenze di produzione non
superiori al 10 per cento sulle quantità consentite
purché siano denunciate al Ministero della sanità
entro quindici giorni dal momento in cui sono
accertate.
2. Le eccedenze
sono computate nei quantitativi da prodursi
nell'anno successivo.
3. Chiunque per
colpa produce sostanze stupefacenti o psicotrope in
quantità superiore a quelle consentite o tollerate è
punito con la reclusione sino ad un anno o con la
multa fino a lire venti milioni.
Capo II -
Della fabbricazione
Articolo 31
Quote di fabbricazione
1. Il Ministro
della sanità, entro il mese di novembre di ogni anno,
tenuto conto degli impegni derivanti dalle
convenzioni internazionali, stabilisce con proprio
decreto le quantità delle varie sostanze
stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I,
II, III, IV e V di cui all'articolo 14, che possono
essere fabbricate e messe in vendita, in Italia o
all'estero, nel corso dell'anno successivo, da
ciascun ente o impresa autorizzati alla
fabbricazione.
2. I limiti
quantitativi stabiliti nel provvedimento di cui al
comma 1 possono essere aumentati, ove necessario,
nel corso dell'anno al quale si riferiscono.
3. I
provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Sono
tollerate eventuali eccedenze di fabbricazione non
superiori al 10 per cento sulle quantità consentite
purché siano denunciate al Ministero della sanità
entro quindici giorni dal momento in cui sono
accertate. Le eccedenze sono computate nei
quantitativi da fabbricarsi nell'anno successivo.
5. Chiunque per
colpa fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope in
quantità superiori a quelle consentite o tollerate è
punito con la reclusione fino ad un anno o con la
multa fino a lire venti milioni.
Articolo 32
Autorizzazione alla fabbricazione
1. Chiunque
intenda ottenere l'autorizzazione per estrarre
alcaloidi dalla pianta di papavero sonnifero o
dall'oppio dalle foglie o dalla pasta di coca o da
altre piante contenenti sostanze stupefacenti,
ovvero fabbricarli per sintesi, deve presentare
domanda al Ministero della sanità, entro il 31
ottobre di ciascun anno.
2. Analoga
domanda deve essere presentata, nel termine indicato
nel comma 1, da chi intenda estrarre, trasformare
ovvero produrre per sintesi sostanze psicotrope
3. La domanda
deve essere corredata dal certificato di iscrizione
all'albo professionale del direttore tecnico, che
deve essere munito di laurea in chimica o in
farmacia o in altra disciplina affine.
4. La domanda,
corredata del certificato di iscrizione alla camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura
deve contenere:
a) le generalità
del richiedente: titolare dell'impresa o legale
rappresentanza dell'ente che avrà la responsabilità
per quanto riguarda l'osservanza delle norme di
legge;
b) la sede,
l'ubicazione e, la descrizione dell'ente o
dell'impresa di fabbricazione con descrizione
grafica dei locali adibiti alla lavorazione e al
deposito della merce lavorata o da porsi in
lavorazione;
c) le generalità
del direttore tecnico che assume la responsabilità
con il titolare dell'impresa o il legale
rappresentante dell'ente;
d) la qualità e
i quantitativi delle materie prime richieste per la
lavorazione;
e) le sostanze
che si intende fabbricare, nonché i procedimenti di
estrazione che si intende applicare, con
l'indicazione presumibile delle rese di lavorazione.
5.
L'autorizzazione è valida, oltre che per la
fabbricazione di sostanze stupefacenti e psicotrope,
anche per
l'acquisto delle relative materie prime, nonché per
la vendita dei prodotti ottenuti.
Articolo 33
Idoneità dell'officina ai fini della
fabbricazione
1. Ogni officina
deve essere provvista di locali adibiti
esclusivamente alla fabbricazione delle sostanze
stupefacenti o psicotrope, di apparecchi e mezzi
adeguati allo scopo, nonché di locali idonei alla
custodia dei prodotti finiti e delle materie prime
occorrenti per la fabbricazione.
2. Il Ministero
della sanità accerta la sussistenza dei requisiti di
cui al comma 1.
3. Qualora il
richiedente non sia autorizzato all'esercizio di
officina farmaceutica, deve munirsi della relativa
autorizzazione.
4. Il Ministero
della sanità accerta, mediante ispezione, l'idoneità
dell'officina anche ai sensi dell'articolo 144 del
testo unico delle leggi sanitarie, approvato con
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive
modificazioni.
5. Le spese
relative a tali accertamenti sono a carico del
richiedente ed i relativi recuperi sono versati con
imputazione ad apposito capitolo dello stato di
previsione delle entrate statali.
Articolo 34
Controllo sui cicli di lavorazione
1. Presso
ciascun ente o impresa, autorizzati alla
fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope,
comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui
all'articolo 14, devono essere dislocati uno o più
sottufficiali o militari di truppa della Guardia di
finanza per il controllo dell'entrata e dell'uscita
delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché per
la sorveglianza a carattere continuativo durante i
cicli di lavorazione.
2. La vigilanza
può essere disposta, su richiesta del Ministero alla
sanità, previa intesa con il Comando generale della
Guardia di finanza, anche presso singoli enti o
imprese autorizzati all'impiego
di dette
sostanze.
3. Le istruzioni
di servizio sono impartite dal Comando generale
della Guardia di finanza in conformità alle
disposizioni di massima concertate, anche ai fini
del coordinamento, col Ministero della sanità.
4. Le aziende,
che fabbricano sostanze stupefacenti o psicotrope,
hanno l'obbligo di mettere a disposizione dei
militari addetti alla vigilanza presso lo
stabilimento i locali idonei per lo svolgimento
delle operazioni di controllo, adeguatamente
attrezzati per i turni di riposo, quando la
lavorazione si svolga durante la notte.
Articolo 35
Controllo sulle materie prime
1. Il Ministero
della sanità esercita il controllo sulle quantità di
materie prime ad azione stupefacente, sulle quantità
di sostanze stupefacenti psicotrope comprese nelle
tabelle I, II, III, IV e VI di cui all'articolo 14,
fabbricate o comunque in possesso di ciascuna
officina e sulla loro destinazione, con particolare
riguardo alla ripartizione quantitativa sul mercato.
2. Il Ministro
della sanità può limitare o vietare, in qualsiasi
momento, ove particolari circostanze lo richiedano,
la fabbricazione di singole sostanze stupefacenti o
psicotrope.
3. Gli organi
specializzati di controllo sono tenuti ad effettuare
saltuarie ed improvvise azioni di controllo sia di
iniziativa propria che su richiesta del Ministero
della sanità.
Capo
III - Dell'impiego
Articolo 36
Autorizzazione all'impiego
1. Chiunque
intende ottenere l'autorizzazione all'impiego di
sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle
tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14,
purché regolarmente autorizzato all'esercizio di
officina farmaceutica, deve presentare domanda al
Ministero della sanità, secondo le modalità previste
dal comma 4 dell'articolo 32, in quanto applicabili.
2. Il Ministero
della sanità accerta se i locali siano idonei alla
preparazione, all'impiego ed alla custodia delle
materie prime e dei prodotti.
3. Il decreto di
autorizzazione è valido per l'acquisto e per
l'impiego delle sostanze sottoposte a controllo,
nonché per la vendita delle preparazioni ottenute.
4. Le spese
relative agli accertamenti di cui al comma 2 sono a
carico del richiedente ed i relativi recuperi sono
versati con imputazione ad apposito capitolo dello
stato di previsione delle entrate statali.
Capo
IV - Del commercio all'ingrosso
Articolo 37
Autorizzazione al commercio all'ingrosso
1. Chiunque
intende ottenere l'autorizzazione al commercio
all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope
deve presentare domanda al Ministero della sanità,
separatamente per ciascun deposito o filiale.
2. Il Ministero
della sanità accerta l'idoneità dei locali adibiti
alla conservazione e alla custodia delle sostanze e
dei prodotti.
3. Le spese
relative a tali accertamenti sono a carico del
richiedente ed i relativi recuperi sono versati con
imputazione ad apposito capitolo dello stato di
previsione delle entrate statali.
4. La domanda
corredata da certificato di iscrizione della camera
di commercio, industria, artigianato ed agricoltura
deve indicare:
a) la generalità
del titolare o la denominazione dell'impresa
commerciale con l'indicazione del legale
rappresentante;
b) la generalità
della persona responsabile del funzionamento
dell'esercizio e l'indicazione dei requisiti
previsti dall'articolo 188-bis del testo unico delle
leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27
luglio 1934, n.1265;
c) l'ubicazione
delle sedi, delle filiali, dei depositi o magazzini
nei quali il commercio viene esercito con
l'indicazione dei locali riservati alla ricezione,
alla detenzione e alla spedizione o consegna dei
prodotti di cui al comma 1, con la indicazione delle
misure di sicurezza adottate per i predetti locali;
d) le sostanze,
i prodotti e le specialità medicinali che si intende
commerciare.
5. Il Ministro
della sanità, previ gli opportuni accertamenti,
rilascia l'autorizzazione al commercio determinando,
ove necessario, le condizioni e le garanzie.
Vendita, acquisto, cessione e somministrazione di
sostanze stupefacenti e psicotrope
D.P.R. 9 ottobre 1990 n° 309
Titolo IV - Disposizioni relative alla distribuzione
(artt. 38 - 49)
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Capo I - Della vendita dell'acquisto e della
somministrazione
Articolo 38
Vendita o cessione di sostanze
stupefacenti o psicotrope
1. La vendita o
cessione, a qualsiasi titolo, di sostanze
stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I,
II, III, IV e V di cui all'articolo 14 deve essere
fatta alle persone autorizzate a norma del presente
testo unico e a titolari e/o direttori di farmacie
aperte al pubblico e/o ospedaliere, in base a
richiesta scritta da staccarsi da apposito
bollettario "buoni acquisto" conforme a modello
predisposto e distribuito dal Ministero della sanità.
La richiesta scritta non è necessaria per la vendita
o cessione a qualsiasi titolo ai titolari o
direttori di farmacie, per quanto attiene alle
preparazione comprese nella tabella V di cui
all'articolo 14 acquistate presso le imprese
autorizzate al commercio all'ingrosso.
2. In caso di
perdita, anche parziale, del bollettario "buoni
acquisto", deve essere fatta, entro ventiquattro ore
dalla scoperta, denuncia scritta all'autorità di
pubblica sicurezza. Chiunque viola tale disposizione
è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento della somma da lire duecentomila a lire
quattro milioni.
3. I produttori
di specialità medicinali contenenti sostanze
stupefacenti o psicotrope sono autorizzati, nei
limiti e secondo le norme stabilite dal Ministero
della sanità, a spedire ai medici chirurghi e ai
medici veterinari campioni di tali specialità.
4. È vietata
comunque la fornitura ai medici chirurghi e ai
medici veterinari di campioni delle sostanze
stupefacenti o psicotrope elencate nelle tabelle I,
II e III di cui all'articolo 14.
5. Salvo che il
fatto costituisca reato, chiunque viola la
disposizione di cui al comma 4 è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento della somma da
lire duecentomila a lire un milione.
6. L'invio delle
specialità medicinali di cui al comma 4 è
subordinato alla richiesta datata e firmata dal
sanitario, che si impegna alla somministrazione
sotto la propria responsabilità.
7. Chiunque cede
buoni acquisto a qualsiasi titolo è punito salvo che
il fatto costituisca più grave reato, con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da
lire cinque milioni a lire trenta milioni.
Articolo 39
Buoni acquisto
1. Ogni buono
acquisto deve essere utilizzato per la richiesta di
una sola sostanza o preparazione.
2. 2. Esso è
diviso in tre sezioni. La sezione prima costituisce
la matrice e rimane in possesso del
richiedente. Ad
essa deve essere allegata la fattura di vendita,
rilasciata dal fornitore, recante gli estremi del
buono acquisto al quale si riferisce. La sezione
seconda è consegnata al fornitore che deve allegarla
alla copia della fattura di vendita.
3. Le sezioni
prima e seconda devono essere conservate quali
documenti giustificativi dell'operazione.
4. La sezione
terza deve essere inviata a cura del venditore al
Ministero della sanità. Quando l'acquirente titolare
o direttore di farmacia, la sezione stessa deve
essere inviata all'autorità sanitaria regionale
nella cui circoscrizione ha sede la farmacia.
Articolo 40
Confezioni per la vendita
1. Il Ministro
della sanità, sentito l'Istituto superiore di sanità,
al momento dell'autorizzazione, determina, in
rapporto alla loro composizione, indicazione
terapeutica e posologia, le confezioni delle
preparazioni contenenti sostanze stupefacenti o
psicotrope, che possono essere messe in commercio.
2. Composizione,
indicazioni terapeutiche, posologia ed eventuali
controindicazioni devono essere riportate in modo
inequivoco nel foglio illustrativo che accompagna la
confezione.
Articolo 41
Modalità di consegna
1. La consegna
di sostanze sottoposte a controllo, da parte degli
enti o delle imprese autorizzati a commerciarle,
deve essere fatta:
a) personalmente
all'intestatario dell'autorizzazione al commercio o
al farmacista, previo accertamento della sua
identità, qualora la consegna sia effettuata presso
la sede dell'ente o dell'impresa, e annotando i dati
del documento di riconoscimento in calce al buono
acquisto;
b) a mezzo di un
qualunque dipendente dell'ente o dell'impresa,
debitamente autorizzato, direttamente al domicilio
dell'acquirente, previo accertamento della identità
di quest'ultimo e annotando i dati del documento di
riconoscimento in calce al buono acquisto;
c) a mezzo pacco
postale assicurato;
d) mediante
agenzia di trasporto o corriere privato. In questo
caso, ove si tratti di sostanze stupefacenti o
psicotrope indicate nelle tabelle I e II previste
dall'articolo 14 e il cui quantitativo sia superiore
ai cento grammi, il trasporto deve essere effettuato
previa comunicazione, a cura del mittente, al più
vicino ufficio di Polizia di Stato o comando dei
carabinieri o della Guardia di finanza.
2. La
comunicazione, di cui al comma 1, lettera d),
compilata in triplice copia, deve indicare il
mittente ed il destinatario, il giorno in cui si
effettua il trasporto, la natura e la quantità degli
stupefacenti trasportati. Una delle copie è
trattenuta dall'ufficio o comando predetti; la
seconda è da questo inviata al corrispondente
ufficio o comando della giurisdizione del
destinatario, per la opportuna azione di vigilanza;
la terza, timbrata e vistata dall'ufficio o comando
di cui sopra, deve accompagnare la merce ed essere
restituita dal destinatario al mittente.
3. Chiunque
consegni o trasporti sostanze stupefacenti o
psicotrope non ottemperando alle disposizioni del
presente articolo è punito con l'arresto fino ad un
anno e con l'ammenda da lire un milione a lire venti
milioni.
4. Chi vende o
cede sostanze sottoposte a controllo, deve
conservare la copia della fattura, il relativo buono
acquisto, nonché, ove la consegna avvenga a mezzo
posta o corriere, la ricevuta postale o dell'agenzia
di trasporto o del corriere privato, relativa alla
spedizione della merce. La inosservanza delle
disposizioni del presente comma è punita con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma
fino a lire un milione.
Articolo 42
Acquisto di preparazioni di sostanze
stupefacenti o psicotrope da parte di medici
chirurghi
1. I direttori
sanitari di ospedali, ambulatori, istituti e case di
cura in genere, sprovvisti di servizio di farmacia
interna, e titolari di gabinetto per l'esercizio
delle professioni sanitarie possono acquistare dalle
farmacie preparazioni comprese nelle tabelle I, II,
III e IV di cui all'articolo 14, nella quantità
occorrente per le normali necessità degli ospedali,
ambulatori, istituti, case di cura e gabinetti
predetti.
La richiesta per
l'acquisto di dette preparazioni deve essere fatta
in triplice copia. La prima delle predette copie
rimane per documentazione al richiedente; le altre
due devono essere rimesse al farmacista, il quale ne
trattiene una per il proprio discarico e trasmette
l'altra alla competente autorità sanitaria.
2. Salvo che il
fatto costituisca reato, l'acquisto delle predette
preparazioni in misura eccedente in modo
apprezzabile quelle occorrenti per le normali
necessità è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire duecentomila a
lire un milione.
3. I direttori
sanitari ed i titolari di gabinetto di cui al comma
1 debbono tenere un registro di carico e scarico
delle preparazioni acquistate, nel quale devono
specificare l'impiego delle preparazioni stesse.
4. Detto
registro deve essere vidimato e firmato in ciascuna
pagina dall'autorità sanitaria locale.
Articolo 43
Obblighi dei medici chirurghi e dei
medici veterinari
1. I medici
chirurghi ed i medici veterinari, che prescrivono
preparazioni di cui alle tabelle I, II e III
previste dall'articolo 14, debbono indicare
chiaramente nelle ricette previste dal comma 2, che
devono essere scritte con mezzo indelebile, il
cognome, il nome e la residenza dell'ammalato al
quale le rilasciano ovvero del proprietario
dell'animale ammalato; segnarvi in tutte lettere la
dose prescritta e l'indicazione del modo e dei tempi
di somministrazione; apporre sulla prescrizione
stessa la data e la firma.
2. Le ricette
per le prescrizioni delle preparazioni indicate nel
comma 1 debbono essere staccate da un ricettario a
madre-figlia e di tipo unico, predisposto dal
Ministero della sanità e distribuito, a richiesta
dei medici chirurghi e dei medici veterinari, dai
rispettivi ordini professionali, che, all'atto della
consegna devono far firmare ciascuna ricetta dal
sanitario, il quale è tenuto a ripetere la propria
firma all'atto della consegna al richiedente.
3. Ciascuna
prescrizione deve essere limitata a una sola
preparazione o ad un dosaggio per cura di durata non
superiore ad otto giorni, ridotta a giorni tre per
le prescrizioni ad uso veterinario. La ricetta deve
contenere, inoltre, l'indicazione del domicilio e
del numero telefonico del medico chirurgo o del
medico veterinario da cui è rilasciata.
4. Di ciascuna
prescrizione, il medico chirurgo o il medico
veterinario deve conservare, per la durata di due
anni dalla data del rilascio, una copia recante ben
visibile la dicitura: "copia per documentazione".
5. Salvo che il
fatto costituisca reato, chiunque viola una o più
delle disposizioni del presente articolo è punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire duecentomila a un milione.
6. Le
prescrizioni a persone assistite dal Servizio
sanitario nazionale debbono essere rilasciate in
originale e copia. Su tale copia il medico deve
apporre in caratteri chiari ed indelebili la
dicitura: "copia per l'unità sanitaria locale".
Articolo 44
Divieto di consegna a persona minore o
inferma di mente
1. È fatto
divieto di consegnare sostanze e preparazioni di cui
alle tabelle previste dall'articolo 14 a persona
minore o manifestamente inferma di mente.
2. Salvo che il
fatto costituisca reato, chiunque viola la
disposizione del comma 1 è punito con una sanzione
amministrativa, del pagamento di una somma fino a
lire due milioni.
Articolo 45
Obblighi del farmacista
1. La vendita
dei farmaci e delle preparazioni di cui alle tabelle
I, II e III previste dall'articolo 14 deve essere
effettuata dal farmacista con l'obbligo di
accertarsi dell'identità dell'acquirente e di
prendere nota degli estremi del documento di
riconoscimento in calce alla ricetta.
2. Il farmacista
deve vendere i farmaci e le preparazioni predette
soltanto su presentazione di prescrizione medica
sulle ricette previste dal comma 2 dell'articolo 43
e nella quantità e forma prescritta.
3. Il farmacista
ha l'obbligo di accertare che la ricetta sia stata
redatta secondo le disposizioni stabilite
nell'articolo 43, di annotare sulla ricetta la data
di spedizione e di conservare la ricetta stessa
tenendone conto ai fini del discarico ai sensi
dell'articolo 62.
4. Scaduti dieci
giorni dalla data del rilascio la prescrizione non
può essere più spedita.
5. Il
contravventore alle disposizioni del presente
articolo è punito con l'arresto fino a due anni o
con l'ammenda da lire centomila a lire quattro
milioni, sempre che il fatto non costituisca più
grave reato.
6. Il Ministro
della sanità è delegato a stabilire, con proprio
decreto, la forma ed il contenuto dei moduli idonei
al controllo del movimento delle sostanze
stupefacenti e psicotrope tra le farmacie interne
degli ospedali e singoli reparti.
Capo II - Disciplina per i casi di
approvvigionamento obbligatorio
Articolo 46
Approvvigionamento e somministrazione a
bordo delle navi mercantili
1. La richiesta
per l'acquisto delle preparazioni indicate nelle
tabelle I, II, III, IV e V previste dall'articolo
14, di cui devono essere provviste le navi
mercantili a norma della legge 16 giugno 1939, n.
1045, è fatta in triplice copia, nei limiti
stabiliti dalle tabelle allegate alla legge medesima,
dal medico di bordo o, qualora questi manchi, da un
medico fiduciario dell'armatore.
Essa deve
precisare il nome o il numero del natante, nonché il
luogo ove ha sede l'ufficio di iscrizione della nave
per la quale viene rilasciata; inoltre deve essere
vistata dal medico di porto del luogo ove trovasi il
natante.
2. La prima
delle predette copie rimane per documentazione al
richiedente; le altre due devono essere rimesse al
farmacista, il quale ne trattiene una per il proprio
discarico e trasmette l'altra al medico di porto
annotandovi la dicitura: "spedita il giorno...".
3. Salvo che il
fatto costituisca reato, chiunque viola una o più
delle disposizioni del presente articolo è punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire duecentomila a lire un milione.
4. Il medico di
bordo o, quando questi manchi, il capitano della
nave, è consegnatario delle preparazioni e deve
annotare in apposito registro il carico e lo scarico.
5. Il registro
di cui al comma 4 è vidimato e firmato in ciascuna
pagina dal medico di porto del luogo ove è iscritta
la nave.
6. Esso deve
essere conservato a bordo della nave per la durata
di due anni a datare dal giorno dell'ultima
registrazione.
Articolo 47
Approvvigionamento e somministrazione nei
cantieri di lavoro
1. La richiesta
per l'acquisto delle preparazioni indicate nelle
tabelle I, II, III, IV e V previste dall'articolo
14, di cui devono essere provviste le aziende
industriali, commerciali e agricole, a norma del
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo,
1956, 303, è fatta in triplice copia, nei limiti
stabiliti nelle disposizioni previste dal decreto
medesimo, dal medico fiduciario dell'azienda. Essa
deve precisare il nome dell'azienda e il luogo ove è
ubicato il cantiere per il quale è rilasciata,
nonché il numero dei lavoratori addetti;
inoltre deve
esse vistata dall'autorità sanitaria locale nella
cui circoscrizione il cantiere è ubicato.
2. La prima
delle predette copie rimane per documentazione al
richiedente; le altre due devono essere rimesse al
farmacista, che ne trattiene una per il proprio
discarico e trasmette l'altra alla competente unità
sanitaria locale apponendovi la dicitura: "spedita
il giorno...".
3. Salvo che il
fatto costituisca reato, chiunque viola una o più
delle disposizioni del presente articolo è punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire duecentomila a lire un milione.
4. Il titolare
dell'azienda o il medico del cantiere o, in mancanza,
l'infermiere addetto o il capo cantiere è
consegnatario delle preparazioni e deve annotare in
apposito registro il carico e lo scarico.
5. Il registro
di cui al comma 4 è vidimato e firmato in ciascuna
pagina dall'autorità sanitaria locale nella cui
circoscrizione l'azienda ha sede. Esso deve essere
conservato per la durata di due anni a datare dal
giorno dell'ultima registrazione.
Articolo 48
Approvvigionamento per le necessità di
pronto soccorso
1. Fuori delle
ipotesi di detenzione obbligatoria di preparazioni,
previste negli articoli 46 e 47, il Ministero della
sanità può rilasciare autorizzazione, indicando la
persona responsabile della custodia e della
utilizzazione, alla detenzione di dette preparazioni,
per finalità di pronto soccorso a favore di
equipaggi e passeggeri di mezzi di trasporto
terrestri, marittimi ed aerei o di comunità anche
non di lavoro, di carattere temporaneo.
2.
L'autorizzazione deve indicare i limiti quantitativi,
in misura corrispondente alle esigenze mediamente
calcolabili, nonché le disposizioni che gli
interessati sono tenuti ad osservare.
Capo III - Della ricerca scientifica e
sperimentazione
Articolo 49
Istituti di ricerca scientifica
Assegnazione di stupefacenti e sostanze
psicotrope
1. Ai fini della
ricerca scientifica e della sperimentazione o per
indagini richieste dall'autorità giudiziaria, gli
istituti d'istruzione universitaria ed i titolari di
laboratorio di ricerca scientifica e sperimentazione,
all'uopo riconosciuti idonei dal Ministero della
sanità, possono essere autorizzati a provvedersi di
quantitativi di sostanze stupefacenti o psicotrope
occorrenti per ciascun ciclo di ricerca di
sperimentazione.
2.
L'autorizzazione è rilasciata da parte del Ministro
della sanità, previa determinazione dei quantitativi
predetti. Di detti quantitativi deve essere dato
conto al Ministero della sanità in qualsiasi momento
ne venga fatta richiesta, nonché con relazione
scritta annuale contenente la descrizione delle
ricerche e delle sperimentazioni compiute e con
l'indicazione dei nomi dei ricercatori e dei periti.
L'autorizzazione
non è soggetta a tassa di concessione governativa.
3. Il
responsabile della detenzione e dell'uso scientifico
assume in entrata la sostanza e si munisce, ai fini
della registrazione di scarico, delle dichiarazioni
lasciate dai singoli ricercatori e sperimentatori o
periti.
4. Le persone
autorizzate sono obbligate ad annotare in apposito
registro vidimato dall'autorità sanitaria locale le
seguenti indicazioni:
a) gli estremi
dell'atto di autorizzazione;
b) la quantità
di sostanze stupefacenti o psicotrope in entrata e
in giacenza;
c) la
descrizione sommaria delle ricerche e delle
sperimentazioni effettuate e l'indicazione dei
prodotti ottenuti e delle quantità residue.
5. Salvo che il
fatto costituisca reato, chiunque viola le
disposizioni del comma 4 è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma fino a
lire un milione.
Importazione ed esportazione di stupefacenti e
farmaci psicotropi
D.P.R.
9 ottobre 1990 n° 309
Titolo V - Dell'importazione, dell'esportazione e
del transito (artt. 50 - 59)
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Articolo 50
Disposizioni generali
1.
L'importazione, l'esportazione ed il transito di
sostanze stupefacenti o psicotrope possono essere
effettuati esclusivamente dagli enti e dalle imprese
autorizzati alla coltivazione delle piante, alla
produzione alla fabbricazione, all'impiego e al
commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope,
nonché all'impiego delle predette sostanze, a fini
di ricerca scientifica e di sperimentazione.
2. Le operazioni
di cui al comma 1 devono, essere svolte soltanto
tramite le dogane di prima categoria.
3. Il permesso
deve essere rilasciato per ogni singola operazione;
ha la validità di mesi sei e può essere utilizzato
anche per quantitativi inferiori a quelli assegnati.
4. Le sostanze
stupefacenti psicotrope dirette all'estero devono
essere spedite a mezzo pacco postale con valore
dichiarato.
5. È vietata
l'importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope
con destinazione ad una casella postale o ad una
banca.
6. Le norme del
presente testo unico si applicano alle zone, punti o
depositi franchi qualora la disciplina a questi
relativi vi consenta la introduzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope.
7. Durante il
transito è vietato manomettere o in qualsiasi modo
modificare gli involucri contenenti sostanze
stupefacenti o psicotrope salvo che per finalità
doganali o di polizia. È vietato altresì destinarli,
senza apposita autorizzazione del Ministro della
sanità, a Paese diverso da quello risultante dal
permesso di esportazione e da quello di transito.
8. Per il
trasporto e la consegna di sostanze stupefacenti o
psicotrope in importazione, esportazione o transito
si applicano le norme di cui all'articolo 41.
9. Le
disposizioni dei commi da 2 a 8 si applicano
soltanto alle sostanze stupefacenti o psicotrope
comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui
all'articolo 14.
Capo I - Dell'importazione
Articolo 51
Domanda per il permesso di importazione
1. Per ottenere
il permesso di importazione, l'interessato è tenuto
a presentare domanda direttamente al Ministero della
sanità secondo le modalità indicate con decreto del
Ministro.
Articolo 52
Importazione
1. Il Ministero
della sanità, rilasciato il permesso di importazione
in conformità delle convenzioni internazionali, ne
dà tempestivo avviso alla dogana presso la quale è
effettuata l'importazione e, se quest'ultima è
interna, anche alla dogana di confine.
2. L'eventuale
inoltro dalla dogana di confine a quella interna è
disposto con scorta di bolletta di cauzione per
merci estere dichiarate, sulla quale deve essere
indicato l'indirizzo del locale autorizzato,
destinato ad accogliere il prodotto.
3. L'importatore
deve presentare al più presto alla dogana
destinataria il permesso di importazione, insieme
con la dichiarazione doganale, provvedendo in pari
tempo, ove si debba procedere al prelevamento di
campioni, a richiedere l'intervento del comando
della Guardia di finanza.
4. La dogana
destinataria, pervenuta la merce e qualora non
sussista la possibilità di sdoganare immediatamente
la merce medesima, ne dispone l'introduzione nei
propri magazzini di temporanea custodia, dandone
nello stesso tempo comunicazione al Ministero della
sanità, al Servizio centrale antidroga, al
competente comando della Guardia di finanza ed
all'importatore.
Articolo 53
Sdoganamento e bolletta di
accompagnamento
1. La dogana,
dietro presentazione dei documenti indicati nel
comma 3 dell'articolo 52 e dopo il prelievo dei
campioni, provvede allo sdoganamento dei prodotti ed
assicura i colli che li contengono con contrassegni
doganali. Sulla bolletta di importazione la dogana,
oltre alle indicazioni di rito, deve annotare anche
gli estremi del permesso di importazione, da
allegarsi alla bolletta matrice, e a scorta della
merce importata rilascia una bolletta di
accompagnamento, riportante tutti i dati essenziali
dell'avvenuta operazione, nonché il termine entro
cui la bolletta medesima dovrà essere restituita
alla dogana emittente con le attestazioni di scarico.
2. L'arrivo a
destinazione della merce deve risultare da
attestazione che l'importatore, dopo che la merce
sia stata presa in carico sull'apposito registro,
avrà cura di far apporre sulla bolletta di
accompagnamento dal più vicino ufficio di Polizia di
Stato o Comando dei carabinieri o della Guardia di
finanza ovvero dall'agente di scorta nel caso che
questa sia stata disposta.
3. La bolletta
di accompagnamento, munita del la cennata
attestazione, deve essere restituita, entro il
termine perentorio specificato nella bolletta stessa,
dall'importatore alla dogana, che informa
dall'avvenuta regolare importazione, citando la data
e il numero della bolletta di importazione, il
Ministero della sanità, il Servizio centrale
antidroga ed il Comando della Guardia di finanza
competente.
4. Trascorso il
termine assegnato per la restituzione della bolletta
di accompagnamento senza che questa sia stata
restituita, munita dell'attestazione di scarico, la
dogana redige processo verbale, informandone le
autorità di cui al comma 3.
Articolo 54
Prelevamento di campioni
1. Nel caso di
importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope
comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui
all'articolo 14 la dogana destinataria provvede al
prelevamento di campioni, a richiesta del Ministero
della sanità e con le modalità da questi fissate.
2. Se
l'importazione concerne le sostanze stupefacenti e
psicotrope incluse nelle tabelle I, II e III
previste dall'articolo 14 la dogana preleva quattro
separati campioni con le modalità indicate nel
presente articolo.
3. Ciascun
campione, salvo diversa determinazione disposta dal
Ministero della sanità all'atto del rilascio del
permesso di importazione, deve essere costituito da
almeno 10 grammi per l'oppio, per gli estratti di
oppio, per la resina di canape e per la pasta di
coca; di grammi 20 per le foglie di coca, per la
canapa indiana, per le capsule e per la paglia di
papavero; di grammi uno per la cocaina, per la
morfina, per la codeina, per la etilmorfina e per
qualunque altra sostanza chimica allo stato grezzo o
puro, di sali o di derivati, inclusi nella tabella I
indicata al comma 1.
4. I singoli
campioni devono essere contenuti in flaconi di vetro,
con chiusura a tenuta, suggellati.
5. Sulla
relativa etichetta, oltre le indicazioni della
quantità e qualità della sostanza, della ditta
importatrice e della provenienza, devono figurare
anche il titolo dichiarato del principio attivo
dominante e la percentuale di umidità della sostanza.
6.
All'operazione di prelevamento dei campioni deve
presenziare anche un militare della Guardia di
finanza.
7. Per la
predetta operazione deve essere redatto apposito
verbale compilato in contraddittorio con
l'importatore o un suo legale rappresentante e
firmato dagli intervenuti.
8. Una copia del
verbale è trasmessa, a cura della dogana, al
Ministero della sanità, altra copia è allegata alla
dichiarazione di importazione ed una terza copia è
consegnata all'importatore.
9. Dei campioni
prelevati, due devono essere trasmessi, a cura della
dogana, al Ministero della sanità, uno rimane alla
dogana stessa ed uno è trattenuto in custodia
dall'importatore, il quale deve tenerne conto agli
effetti delle registrazioni di entrata ed uscita.
Articolo 55
Analisi dei campioni
1. L'analisi sul
campione è disposta dal Ministero della sanità ed è
effettuata entro 60 giorni dall'Istituto superiore
di sanità a spese dell'importatore.
2. I risultati
sono comunicati a cura del Ministero stesso alla
dogana competente, all'importatore e, per conoscenza,
al laboratorio chimico centrale delle dogane e delle
imposte dirette per gli usi di legge.
3. I residuati
dell'analisi dei campioni ed i campioni non
utilizzati sono restituiti, su richiesta,
all'importatore a sue spese.
4.I residuati e
i campioni non richiesti restano a disposizione del
Ministero della sanità.
5. Ad esito
definitivo dell'analisi l'importatore può utilizzare
il campione affidatogli per la custodia.
Capo II - Dell'esportazione
Articolo 56
Domanda per il permesso di esportazione
1. Per ottenere
il permesso di esportazione l'interessato è tenuto a
presentare domanda anche al Ministro della sanità.
2. La domanda
deve essere redatta secondo le modalità stabilite
con decreto del Ministro della sanità. Essa deve
essere corredata dal permesso di importazione
rilasciato dalle competenti autorità del Paese di
destinazione della merce, vidimato delle autorità
consolari italiane ivi esistenti.
Articolo 57
Esportazione
1.Il Ministero
della sanità, rilasciato il permesso di esportazione,
ne dà tempestivo avviso alla dogana di confine,
attraverso la quale deve essere effettuata la
esportazione, e al Servizio centrale antidroga.
2. Copia del
permesso è inoltrata alle competenti autorità del
Paese di destinazione tramite il Ministero degli
affari esteri.
3. Sulla matrice
e sulla figlia della bolletta di esportazione
rilasciata dalla dogana devono essere indicati la
data ed il numero del permesso di esportazione, il
quale rimane allegato alla matrice.
3. Dell'avvenuta
uscita della merce dal territorio dello Stato la
dogana dà immediata comunicazione al Ministero della
sanità, segnalando gli estremi della bolletta e del
permesso di esportazione.
4. Nel caso di
esportazione a mezzo pacco postale, ferroviario od
aereo, il permesso di esportazione deve essere
presentato dall'operatore agli uffici postali, agli
scali ferroviari od aerei, i quali sono tenuti ad
unirlo ai documenti di viaggio a scorta della merce
fino alla dogana di uscita. Quest'ultima provvede
agli adempimenti indicati nel presente articolo.
6. La spedizione
deve essere effettuata secondo le modalità stabilite
con decreto del Ministro della sanità.
Capo III - Del transito
Articolo 58
Domanda per il permesso di transito
1. Per ottenere
il permesso di transito l'operatore è tenuto a
presentare domanda al Ministero della sanità secondo
le modalità stabilite con decreto del Ministro.
2. La domanda
deve essere in ogni caso corredata:
a) dal permesso
di importazione rilasciato dalle competenti autorità
del Paese di destinazione;
b) dal permesso
di esportazione rilasciato dalle competenti autorità
del Paese di provenienza.
3. I documenti
previsti alle lettere a) e b) del comma 2 possono
essere esibiti in fotoriproduzione o in copia,
purché vidimati dalle competenti autorità consolari
italiane.
4. Il transito è
ammesso soltanto tramite dogane di prima categoria.
Articolo 59
Transito
1. Il Ministero
della sanità, rilasciato il permesso di transito di
sostanze stupefacenti o psicotrope, ne dà
tempestivamente avviso alle dogane di entrata e
uscita.
2. La dogana di
entrata, ricevuto l'avviso e ritirato il permesso di
transito, procede all'inoltro della merce alla
dogana di uscita, emettendo a scorta della merce
stessa, bolletta di cauzione estera dichiarata alla
cui figlia allega il permesso di transito. Il
termine di validità di tale bolletta deve essere
fissato sulla base del tempo strettamente necessario
perché la merca raggiunga, per la via più breve, la
dogana di uscita.
3. Tanto sulla
matrice quanto sulla figlia della bolletta di
cauzione la dogana emittente deve indicare la data e
il numero del permesso di transito. La stessa dogana
comunica quindi al Ministero della sanità, nonché
alla dogana di uscita, l'arrivo e la spedizione
della merce, specificando gli estremi della bolletta
emessa.
4. La dogana di
uscita, effettuata l'operazione, invia il
certificato di scarico alla dogana di entrata e
questa, ricevuto il certificato medesimo, provvede a
dare conferma al Ministero della sanità
dell'avvenuta uscita della merce dal territorio
dello Stato, precisando i dati concernenti
l'operazione effettuata.
5. Nel caso di
mancato scarico parziale o totale della bolletta di
cauzione, la dogana di uscita, indipendentemente
dagli altri adempimenti di competenza, informa
immediatamente il più vicino posto di polizia di
frontiera e il Ministero della sanità.
Medici e farmacie: registri di carico e
scarico degli stupefacenti
D.P.R.
9 ottobre 1990 n° 309
Titolo VI - Della documentazione e custodia (artt.
60 - 68)
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Articolo 60
Registro di entrata e uscita
1. Ogni acquisto
o cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui alla tabelle I, II,
III, IV e V previste, dall'articolo 14 deve essere
iscritto in un registro speciale nel quale, senza
alcuna lacuna, abrasione o aggiunta, in ordine
cronologico, secondo un'unica progressione numerica,
deve essere tenuto in evidenza il movimento di
entrata e di uscita delle sostanze predette.
Tale registro è
numerato e firmato in ogni pagina dall'autorità
sanitaria locale, che riporta nella prima pagina gli
estremi della autorizzazione e dichiara nell'ultima
il numero delle pagine di cui il registro è
costituito.
2. Il registro
deve essere conforme a modello predisposto dal
Ministero della sanità ed approvato con decreto del
Ministro.
Articolo 61
Registro di entrata e uscita per gli enti
e le imprese autorizzati alla fabbricazione di
sostanze stupefacenti o psicotrope
1. Nel registro
di entrata e uscita degli enti e delle imprese
autorizzati alla fabbricazione di sostanze
stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I,
II, III, IV e V di cui all'articolo 14, deve essere
annotata ciascuna operazione di entrata e di uscita
o di passaggio in lavorazione.
2. Nelle
registrazioni relative alle operazioni di uscita o
di passaggio in lavorazione deve risultare anche il
numero della operazione con la quale la sostanza,
che ne è oggetto, fu registrata in entrata.
3. La sostanza
ottenuta dal processo lavorativo, anche mediante
sintesi, deve essere registrata in entrata con le
indicazioni che consentono il collegamento con i
dati contenuti nel registro di lavorazione.
4. Le variazioni
quantitative delle giacenze di ogni sostanza devono
essere contabilizzate, in apposita colonna da
intestare alla sostanza stessa, in corrispondenza
della registrazione concernente l'operazione da cui
sono state determinate.
Articolo 62
Registro di entrata e uscita per gli enti
o le imprese autorizzati all'impiego o al commercio
di sostanze stupefacenti o psicotrope e per le
farmacie
1. Il registro
di entrata e di uscita degli enti e delle imprese
autorizzati all'impiego ed al commercio di sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II,
III, IV e V ed il registro delle farmacie per quanto
concerne le sostanze di cui alle prime quattro
tabelle dell'articolo 14, debbono essere chiusi al
31 dicembre di ogni anno. La chiusura deve compiersi
mediante scritturazione riassuntiva di tutti i dati
comprovanti i totali delle qualità e quantità dei
prodotti avuti in carico e delle quantità e qualità
dei prodotti impiegati o commerciati durante l'anno,
con l'indicazione di ogni eventuale differenza o
residuo.
Articolo 63
Registro di lavorazione per gli enti e le
imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze
stupefacenti o
psicotrope
1. Gli enti o le
imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze
stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I,
II, III, IV, e V di cui all'articolo 14 devono
tenere anche un registro di lavorazione,
numerato e
firmato in ogni pagina da un funzionario del
Ministero della sanità all'uopo delegato, nel quale
devono essere iscritte le quantità di materie prime
poste in lavorazione, con indicazione della
loro esatta
denominazione e della data di entrata nel reparto di
lavorazione, nonché i prodotti ottenuti da ciascuna
lavorazione.
2. I registri
devono essere conservati, da parte degli enti e
delle imprese autorizzati alla fabbricazione, per la
durata di dieci anni a datare dal giorno dell'ultima
registrazione. Detto termine è ridotto a cinque anni
per le officine che impiegano sostanze stupefacenti
o psicotrope; per i commercianti grossisti e per i
farmacisti.
3. Il registro
di lavorazione deve essere conforme al modello
predisposto dal Ministero della sanità ed approvato
con decreto del Ministro.
Articolo 64
Registro di carico e scarico per i medici
chirurghi e i medici veterinari, le navi mercantili
e i cantieri di lavoro, i trasporti terrestri ed
aerei e le comunità temporanee
1. Nel registro
di carico e scarico previsto dagli articoli 42, 46,
e 47 devono essere annotati per ogni
somministrazione, oltre il cognome, il nome e la
residenza del richiedente, salvo quanto stabilito
nell'articolo 120, comma 5, la data della
somministrazione, la denominazione e la quantità
della preparazione somministrata, la diagnosi o la
sintomatologia. Ciascuna pagina del registro è
intestata ad una sola preparazione e deve essere
osservato un ordine progressivo numerico unico delle
operazioni di carico e scarico.
2. Detti
registri ogni anno dalla data di rilascio devono
essere sottoposti al controllo e alla vidimazione
dell'autorità sanitaria locale o del medico di porto
che ne ha effettuato la prima vidimazione.
Articolo 65
Obbligo di trasmissione di dati
1. Gli enti e le
imprese autorizzati alla produzione, alla
fabbricazione e all'impiego di sostanze stupefacenti
o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV
e V di cui all'articolo 14, devono trasmettere al
Ministero della sanità, al Servizio centrale
antidroga e alla competente unità sanitaria locale
annualmente, non oltre il 15 gennaio di ciascun anno,
i dati riassuntivi dell'anno precedente e
precisamente:
a) i risultati
di chiusura del registro di carico e scarico;
b) la quantità e
qualità delle materie utilizzate per la produzione
di specialità medicinali e prodotti galenici
preparati nel corso dell'anno;
c) la quantità e
la qualità dei prodotti e specialità medicinali
venduti nel corso dell'anno;
d) la quantità e
la qualità delle giacenze esistenti al 31 dicembre.
Articolo 66
Trasmissione di notizie e dati
trimestrali
1. Gli enti e le
imprese autorizzati a fabbricare sostanze
stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I,
II, III, IV e V di cui all'articolo 14, devono
trasmettere al Ministero della sanità, entro trenta
giorni dalla fine di ogni trimestre, un rapporto
sulla natura e quantità delle materie prime ricevute,
e di quelle utilizzate per la lavorazione, degli
stupefacenti o sostanze psicotrope ricavati e di
quelli venduti nel corso del trimestre precedente.
In tale rapporto, per l'oppio grezzo, per le foglie
e pasta di coca, deve, essere indicato il titolo in
principi attivi ad azione stupefacente.
2. Il Ministero
della sanità può, in qualsiasi momento, richiedere
agli enti o alle imprese autorizzati alla
fabbricazione, all'impiego e al commercio di
sostanze stupefacenti o psicotrope, notizie e dati
che devono essere forniti entro il termine stabilito.
3. Salvo che, il
fatto costituisca reato, chiunque non ottemperi alle
condizioni prescritte o non fornisca entro il
termine stabilito le informazioni previste dal
presente articolo e dall'art. 65 ovvero fornisca
dati inesatti o incompleti è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentomila a lire due milioni.
Articolo 67
Perdita, smarrimento o sottrazione
1. In caso di
perdita, smarrimento o sottrazione dei registri, di
loro parti o dei relativi documenti giustificativi,
gli interessati, entro ventiquattro ore dalla
constatazione, devono farne denuncia scritta alla
più vicina autorità di pubblica sicurezza, e darne
comunicazione al Ministero della sanità.
2. Per le
farmacie la comunicazione di cui al comma 1 deve
essere fatta all'autorità sanitaria locale, nella
cui circoscrizione ha sede la farmacia.
Articolo 68
Registri di entrata e uscita, di
lavorazione, di carico e scarico.
Trasmissione di dati
1. Salvo che il
fatto costituisca più grave reato, chiunque non
ottempera alle norme sulla tenuta dei registri di
entrata e uscita, di carico e scarico e di
lavorazione, nonché all'obbligo di trasmissione dei
dati e di denunzia di cui agli articoli da 60 a 67 è
punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda
da lire tre milioni a lire cinquanta milioni.
Sostanze usate per la preparazione e la
fabbricazione di stupefacenti
D.P.R. 9 ottobre 1990 n° 309
Titolo VII - Prescrizioni particolari
relative alle sostanze indicate nella IV, V e nella
VI tabella (artt. 69 - 71)
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Articolo 69
Obbligo di trasmissione di dati e di
segnalazioni
1. Gli enti e le
imprese che producono fabbricano o commerciano
all'ingrosso sostanze indicate nella tabella VI di
cui all'articolo 14 debbono comunicare ogni anno al
Ministero della sanità i dati relativi
alla produzione,
alla fabbricazione ed al commercio, nonché alla
destinazione specifica delle sostanze.
2. Chiunque non
ottemperi alle disposizioni di cui al comma 1 è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire centomila a lire un milione.
3. I direttori
delle cliniche, degli ospedali, delle case di cura,
dei laboratori di ricerca debbono comunicare
tempestivamente al Ministero della sanità gli
effetti dannosi eventualmente cagionati dalle
sostanze innanzi menzionate ed in particolare i
fenomeni di assuefazione e di farmacodipendenza.
Uguale obbligo
spetta ai sanitari anche non addetti a cliniche,
ospedali o case di cura. Nelle segnalazioni al
Ministero della sanità deve essere omessa la
menzione del nome della persona curata.
Articolo 70
Sostanze suscettibili di impiego per la
produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope
1. Sono sostanze
suscettibili di impiego per la produzione di
sostanze stupefacenti o psicotrope quelle
individuate e classificate come tali nelle categorie
1, 2, e 3 riportate nell'allegato I.
2. I soggetti
definiti nell'allegato II, di seguito denominati gli
"operatori", i quali intendono effettuare per taluna
delle sostanze appartenenti alla categoria 1,
dell'allegato I, una delle attività indicate nella
citata definizione devono munirsi
dell'autorizzazione ministeriale di cui al comma 1
dell'art. 17. Si applicano altresì le disposizioni
di cui al comma 2 e ai commi 4, 5 e 6 dello stesso
art. 17 nonché, in quanto compatibili, gli articoli
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano altresì agli
operatori che intendono effettuare attività di
importazione, esportazione e transito ad eccezione
degli spedizionieri doganali, dei depositari e dei
vettori che agiscono unicamente in tale qualità.
3. Gli operatori
che intervengono nella fabbricazione e
nell'immissione in commercio di taluna delle
sostanze appartenenti alla categoria 2 dell'allegato
I, sono tenuti a comunicare al Ministero della
sanità gli indirizzi dei locali in cui producono
dette sostanze o da cui le inviano per la
commercializzazione, e ad indicare tempestivamente
eventuali variazioni. Allo stesso obbligo sono
tenuti gli operatori di cui all'art. 2-bis,
paragrafo 2, del regolamento CEE n. 3677/90 nei
limiti ivi indicati.
4.
L'esportazione delle sostanze appartenenti alle
categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I è subordinata al
previo rilascio del permesso all'esportazione da
parte del Ministero della sanità in conformità e nei
limiti di quanto disposto dagli articoli 4, 5 e
5-bis del regolamento CEE del Consiglio del 13
dicembre 1990. Egualmente, l'importazione e il
transito delle sostanze di cui alla categoria 1
dell'allegato I da parte di chi è munito
dell'autorizzazione di cui al comma 2, sono
subordinati alla concessione del permesso rilasciato
dal Ministero della sanità. Si applicano altresì le
disposizioni di cui al titolo V.
5. All'interno
del territorio dell'Unione europea, le sostanze
appartenenti alla categoria 1 dell'allegato I
possono essere fornite unicamente alle persone
autorizzate, ai sensi del comma 2 ovvero dalle
competenti
autorità di altro Stato membro.
6. Gli operatori
sono tenuti a documentare le transazioni commerciali
relative alle sostanze classificate nelle categorie
1 e 2 dell'allegato I, secondo le modalità indicate
nell'allegato III.
7. Gli operatori
hanno l'obbligo di comunicare alla Direzione
centrale per i servizi antidroga, istituita
nell'ambito del Dipartimento della pubblica
sicurezza del Ministero dell'interno, al più tardi
al momento
della loro
effettuazione, le singole operazioni commerciali
relative alle sostanze da essi trattate, secondo le
modalità e entro i termini stabiliti con decreto del
Ministro della sanità, di concerto con il Ministro
dell'interno sentiti i Ministri delle finanze e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il
medesimo obbligo si applica altresì agli operatori
che svolgono attività di importazione, esportazione
e transito.
8. Gli operatori
sono altresì tenuti a collaborare in ogni altro modo
con la Direzione centrale per i servizi antidroga,
istituita nell'ambito del Dipartimento della
pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, in
particolare fornendo ogni informazione eventualmente
richiesta, nonché segnalando immediatamente ogni
fatto od elemento che, per caratteristiche, entità,
natura o per qualsiasi altra circostanza conosciuta
in ragione dell'attività esercitata, induce a
ritenere che le sostanze trattate possono essere in
qualsiasi modo impiegate per la produzione di
sostanze stupefacenti o psicotrope. Al
medesimo obbligo
sono sottoposti gli operatori che svolgono attività
di importazione, esportazione e transito.
9. Per la
vigilanza ed il controllo sulle attività di cui al
comma 2 e sull'esattezza e completezza dei dati e
delle informazioni forniti si applicano le
disposizioni di cui all'art. 6, con esclusione del
comma 3, e agli articoli 7 e 8. Ai fini della
vigilanza relativa agli altri obblighi si applicano
le disposizioni dell'art. 35, comma 3.
10. Chiunque non
adempie agli obblighi di comunicazione di cui al
comma 7 è punito con l'arresto fino ad un anno o con
l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque
milioni. Il giudice, con la sentenza di
condanna, può
disporre la sospensione dell'autorizzazione a
svolgere le attività di cui al comma 2 per un
periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad
un anno. Può essere applicata la misura cautelare
interdittiva della sospensione dell'esercizio
dell'attività di cui al comma 3 per un periodo non
superiore ad un anno.
11. Ove il fatto
non costituisce reato, in caso di violazione degli
obblighi di informazione e di segnalazione di cui al
comma 8, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire un milione a lire
cinque milioni. Può essere adottato il provvedimento
della sospensione dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attività per un periodo non inferiore ad un
mese e non superiore ad un anno. Le stesse sanzioni
si applicano nei confronti delle violazioni di cui
ai commi 3 e 6.
12. Chiunque
produce, commercia, effettua operazioni di
importazione, esportazione o transito relativamente
a sostanze inserite nella categoria 1 dell'allegato
I senza la prescritta autorizzazione, o le esporta
in assenza del permesso di cui al comma 4, è punito
con la reclusione da quattro a dieci anni e con la
multa da lire venti milioni a lire duecento milioni.
Alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione,
nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la
durata di quattro anni. Con la sentenza di condanna
il giudice può altresì disporre la sospensione
dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento
alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3
dell'allegato I, per un periodo non inferiore ad un
mese e non superiore ad un anno.
13. Chiunque
esporta senza il necessario permesso di cui al comma
4, sostanze classificate nelle categorie 2 e 3
dell'allegato I, è punito con l'arresto fino ad un
anno o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire
cinque milioni. Con la sentenza di condanna il
giudice può disporre la sospensione dell'attività
svolta dall'operatore per un periodo non inferiore
ad un mese e non superiore ad un anno. Può essere
applicata la misura cautelare interdittiva della
sospensione dell'autorizzazione per un periodo non
superiore ad un anno.
14. La
violazione dell'obbligo di cui al comma 5 è punita
con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da
lire cinquecentomila a lire cinque milioni. Il
giudice, con la sentenza di condanna, può disporre
la sospensione dell'autorizzazione a svolgere le
attività di cui al comma 2 per un periodo non
inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.
15. Gli allegati
I, II e III potranno essere modificati con decreto
del Ministero della sanità, in conformità a nuove
disposizioni di modifica della disciplina
comunitaria (1).
(1) Così
sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 12 aprile 1996, n.
258.
Articolo 71
Prescrizioni relative alla vendita
1. Le sostanze
incluse nelle tabelle IV e V dell'articolo 14
possono essere vendute solo su presentazione di
ricetta medica, che deve essere trattenuta dal
farmacista, salvo quanto previsto dalla tabella n. 4
della Farmacopea ufficiale.
2. Le sostanze
incluse nella tabella VI dell'articolo 14 possono
essere vendute solo su presentazione di ricetta
medica.
3. Chiunque
viola le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 è
punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire
cinquecentomila.
4. I prontuari
farmaceutici del Servizio sanitario nazionale
debbono presentare la connotazione con asterisco di
tutte le specialità e le confezioni contenenti le
sostanze incluse nelle sei tabelle dell'articolo 14.
Sanzioni penali e amministrative in materia di droga
D.P.R. 9 ottobre 1990 n° 309
Titolo VIII - Della repressione delle attività
illecite (Capo I: artt. 72 - 86)
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Capo I - Disposizioni penali e sanzioni
amministrative
Articolo 72
Attività illecite
1. [È vietato
l'uso personale di sostanze stupefacenti o
psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV,
previste dall'articolo 14. È altresì vietato
qualunque impiego di sostanze stupefacenti o
psicotrope non autorizzato secondo le norme del
presente testo unico].
2. È consentito
l'uso terapeutico di preparati medicinali a base di
sostanze stupefacenti o psicotrope [di cui al comma
1], debitamente prescritti secondo le necessità di
cura in relazione alle particolari condizioni
patologiche del soggetto
Articolo 73
Produzione e traffico illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope
1. Chiunque
senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17,
coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende,
offre o mette in vendita, cede o riceve, a qualsiasi
titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta,
esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o
spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o
comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi
previste dagli articoli 75 [e 76], sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e
III previste dall'articolo 14, è punito con la
reclusione da otto a venti anni e con la multa da
lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.
2. Chiunque,
essendo munito dell'autorizzazione di cui
all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura
che altri metta in commercio le sostanze o le
preparazioni indicate nel comma 1, è punito con la
reclusione da otto a ventidue anni e con la multa da
lire cinquanta milioni a lire seicento milioni.
2. Le stesse
pene si applicano a chiunque coltiva, produce o
fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse
da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.
3. 4. Se taluno
dei fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 riguarda
sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle
tabelle II e IV previste dall'articolo 14, si
applicano la reclusione da due a sei anni e la multa
da lire dieci milioni a lire centocinquanta milioni.
5. Quando, per i
mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione
ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i
fatti previsti dal presente articolo sono di lieve
entità, si applicano le pene della reclusione da uno
a sei anni e della multa da lire cinque milioni a
lire cinquanta milioni se si tratta di sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e
III previste dall'articolo 14, ovvero le pene della
reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa
da lire due milioni a lire venti milioni se si
tratta di sostanze di cui alle tabelle II e IV.
6. Se il fatto è
commesso da tre o più persone in concorso tra loro,
la pena è aumentata.
7. Le pene
previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla
metà a due terzi per chi si adopera per evitare che
l'attività delittuosa sia portata a conseguenze
ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità
di polizia o l'autorità giudiziaria nella
sottrazione di risorse rilevanti per la commissione
dei delitti.
Articolo 74
Associazione finalizzata al traffico
illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
1. Quando tre o
più persone si associano allo scopo di commettere
più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73,
chi promuove, costituisce, dirige, organizza o
finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la
reclusione non inferiore a venti anni.
2. Chi partecipa
all'associazione è punito con la reclusione non
inferiore a dieci anni.
3. La pena è
aumentata se il numero degli associati è di dieci o
più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite
all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
4. Se
l'associazione è armata la pena, nei casi indicati
dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a
ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto
dal comma 2, a dodici anni di reclusione.
L'associazione
si considera armata quando i partecipanti hanno la
disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se
occultate o tenute in luogo di deposito.
5. La pena è
aumentata se ricorre la circostanza di cui alla
lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.
6. Se
l'associazione è costituita per commettere i fatti
descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano
il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del
codice penale.
7. Le pene
previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla
metà a due terzi per chi si sia efficacemente
adoperato per assicurare le prove del reato o per
sottrarre all'associazione risorse decisive per la
commissione dei delitti.
8. Quando in
leggi e decreti è richiamato il reato previsto
dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n.
685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge
26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende
riferito al presente articolo.
Articolo 75
Sanzioni amministrative
1. Chiunque, per
farne uso personale, illecitamente importa, acquista
o comunque detiene sostanze stupefacenti o
psicotrope [in dose non superiore a quella media
giornaliera, determinata in base ai criteri indicati
al comma 1 dell'articolo 78], è sottoposto alla
sanzione amministrativa della sospensione della
patente di guida, della licenza di porto d'armi, del
passaporto e di ogni altro documento equipollente o,
se trattasi di straniero, del permesso di soggiorno
per motivi di turismo, ovvero del divieto di
conseguire tali documenti, per un periodo da due a
quattro mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti
o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste
dall'articolo 14, e per un periodo da uno a tre mesi,
se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope
comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso
articolo 14. Competente ad applicare la sanzione
amministrativa è il prefetto del luogo ove è stato
commesso il fatto.
2. Se i fatti
previsti dal comma 1 riguardano sostanze di cui alle
tabelle II e IV e ricorrono elementi tali da far
presumere che la persona si asterrà, per il futuro,
dal commetterli nuovamente, in luogo della sanzione,
e per una sola volta, il prefetto definisce il
procedimento con il formale invito a non fare più
uso delle sostanze stesse, avvertendo il soggetto
delle conseguenze a suo danno.
3. In ogni caso,
se si tratta di persona minore di età e se nei suoi
confronti non risulta utilmente applicabile la
sanzione di cui al comma 1, il prefetto definisce il
procedimento con il formale invito a non fare più
uso di sostanze stupefacenti o psicotrope,
avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno.
4. Si applicano,
in quanto compatibili, le norme della sezione II del
capo I e il secondo comma dell'articolo 62 della
legge 24 novembre 1981, n. 689. Il prefetto provvede
anche alla segnalazione prevista dal comma 2
dell'articolo 121.
5. Accertati i
fatti, gli organi di polizia giudiziaria procedono
alla contestazione immediata, se possibile, e senza
ritardo ne riferiscono al prefetto.
6. Entro il
termine di cinque giorni dalla segnalazione il
prefetto convoca dinanzi a sé o ad un suo delegato
la persona segnalata per accertare, a seguito di
colloquio, le ragioni della violazione, nonché per
individuare gli accorgimenti utili per prevenire
ulteriori violazioni. In tale attività il prefetto è
assistito dal personale di un nucleo operativo
costituito presso ogni prefettura.
7. Gli organi di
polizia giudiziaria possono invitare la persona nei
cui confronti hanno effettuato la contestazione
immediata a presentarsi immediatamente, ove
possibile, dinanzi al prefetto o al suo delegato
affinché si proceda al colloquio di cui al comma 6.
8. Se
l'interessato è persona minore di età, il prefetto
convoca, se possibile ed opportuno, i familiari, li
rende edotti delle circostanze di fatto e dà loro
notizia delle strutture terapeutiche e rieducative
esistenti nel territorio della provincia, favorendo
l'incontro con tali strutture.
9. Il prefetto,
ove l'interessato volontariamente richieda di
sottoporsi al programma terapeutico e socio-riabilitativo
di cui all'articolo 122 e se ne ravvisi
l'opportunità, sospende il procedimento e dispone
che l'istante sia inviato al servizio pubblico per
le tossicodipendenze per la predisposizione del
programma, fissando un termine per la presentazione
e curando l'acquisizione dei dati necessari per
valutarne il comportamento complessivo durante
l'esecuzione del programma, fermo restando il
segreto professionale previsto dalle norme vigenti
ai fini di ogni disposizione del presente testo
unico.
10. Il prefetto
si avvale delle unità sanitarie locali e di ogni
altra struttura con sede nella provincia che svolga
attività di prevenzione e recupero. Può assumere
informazioni, presso le stesse strutture, al fine di
valutare l'opportunità del trattamento.
11. Se risulta
che l'interessato ha attuato il programma,
ottemperando alle relative prescrizioni, e lo ha
concluso, il prefetto dispone l'archiviazione degli
atti.
12. Se
l'interessato non si presenta al servizio pubblico
per le tossicodipendenze entro il termine indicato
ovvero non inizia il programma secondo le
prescrizioni stabilite o lo interrompe senza
giustificato motivo, il prefetto lo convoca
nuovamente dinanzi a sé e lo invita al rispetto del
programma, [rendendolo edotto delle conseguenze cui
può andare incontro. Se l'interessato non si
presenta innanzi al prefetto, o dichiara di
rifiutare il programma ovvero nuovamente lo
interrompe senza giustificato motivo, il prefetto ne
riferisce al procuratore della Repubblica presso la
pretura o al procuratore della Repubblica presso il
tribunale per i minorenni, trasmettendo gli atti ai
fini dell'applicazione delle misure di cui all'art.
76. Allo stesso modo procede quando siano commessi
per la terza volta i fatti di cui ai commi 1 e 2 del
presente articolo].
13. Degli
accertamenti e degli atti di cui ai commi che
precedono può essere fatto uso soltanto ai fini
dell'applicazione delle misure e delle sanzioni
previste nel presente articolo [e nell'art. 76].
14.
L'interessato può chiedere di prendere visione e di
ottenere copia degli atti di cui al presente
articolo che riguardino esclusivamente la sua
persona. Nel caso in cui gli atti riguardino più
persone, l'interessato può ottenere il rilascio di
estratti delle parti relative alla sua situazione.
15. In attesa
della costituzione dei nuclei operativi il prefetto
si avvale, anche ai fini del colloquio di cui al
comma 6, delle unità sanitarie locali e delle altre
strutture di cui al comma 10.
16. Per le
esigenze connesse ai compiti attribuiti al prefetto
il Governo è delegato ad emanare, nel termine di
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge 26 giugno 1990, n. 162, un decreto legislativo
con l'osservanza dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) previsione
della istituzione nei ruoli dell'Amministrazione
civile dell'interno di una apposita dotazione
organica di assistenti sociali, complessivamente non
superiori a duecento unità, per l'espletamento
nell'ambito delle prefetture degli adempimenti di
cui al presente articolo, e delle attività da
svolgere in collaborazione con il servizio pubblico
per le tossicodipendenze e con le altre strutture
operanti nella provincia;
b) previsione
delle qualifiche funzionali e dei relativi profili
professionali riferiti al personale di cui alla
lettera a) in conformità ai principi stabiliti dalla
normativa vigente per i ruoli dell'Amministrazione
civile dell'interno;
c) previsione
che per la copertura dei posti di nuova istituzione
il Ministro dell'interno è autorizzato a bandire
pubblici concorsi e a procedere alle relative
assunzioni in servizio con l'osservanza delle
procedure previste dagli articoli 20, ultimo comma,
e 13 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 340;
d) previsione
che il prefetto possa anche avvalersi di personale
volontario, previa verifica di una comprovata
competenza nel campo del recupero delle
tossicodipendenze.
17. L'onere
derivante dall'attuazione del comma 16, lettera a),
è determinato in lire 6.050 milioni annui a
decorrere dal 1991.
Articolo 76
Provvedimenti dell'autorità giudiziaria
Sanzioni penali in caso di inosservanza
[1. Chiunque
dopo il secondo invito del prefetto previsto dal
comma 12 dell'art. 75 rifiuta o interrompe il
programma terapeutico e socio-riabilitativo è
sottoposto, per un periodo da tre ad otto mesi, se
si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope
comprese nelle tabelle I e III previste dall'art.
14, ovvero per un periodo da due a quattro mesi se
si tratta delle sostanze comprese nelle tabelle II e
IV previste dallo stesso art. 14, ad una o più delle
seguenti misure:
a) divieto di
allontanarsi dal comune di residenza, salvo
autorizzazione concessa su richiesta
dell'interessato per comprovate ragioni di cura e
recupero;
b) obbligo di
presentarsi almeno due volte la settimana presso il
locale ufficio della Polizia di Stato o presso il
comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente
competente;
c) obbligo di
rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo
di privata dimora, entro una determinata ora e di
non uscirne prima di altra ora prefissata;
d) divieto di
frequentare i locali pubblici indicati nel decreto;
e) sospensione
della patente di guida, della licenza di porto
d'armi con proibizione di detenzione di armi proprie
di ogni genere, del passaporto e di ogni altro
documento equipollente;
f) obbligo di
prestare un'attività non retribuita a favore della
collettività, almeno per una giornata lavorativa
alla settimana, attività da svolgere presso lo Stato,
le regioni, le province, i comuni o presso enti,
organizzazioni di assistenza, di istruzione, di
protezione civile, di tutela del patrimonio
ambientale, previa stipulazione, ove occorra, di
speciali convenzioni con il Ministero dell'interno;
g) sequestro dei
veicoli, se di proprietà dell'autore del reato, con
i quali le sostanze siano state trasportate o
custodite, salva in ogni caso la confisca delle
sostanze stupefacenti o psicotrope;
h) affidamento
al servizio sociale secondo le disposizioni
stabilite dai commi da 5 a 10 dell'art. 47, legge 26
luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'art. 11,
legge 10 ottobre 1986, n. 663;
i) sospensione
del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero
per motivi turistici.
2. Le stesse
misure si applicano a chiunque, essendo già incorso
per due volte nelle sanzioni amministrative previste
dall'art. 75, commette uno dei fatti previsti dal
comma 1 di tale articolo.
3. Se il
provvedimento riguarda un minore, è comunicato ai
genitori o a chi esercita la potestà parentale.
4. Competente a
irrogare la sanzione è il pretore del luogo in cui è
stato commesso il fatto o, se si tratta di minorenni,
il tribunale per i minorenni.
5. Il giudice
provvede con decreto motivato, assunte informazioni
presso il servizio operativo della prefettura e
presso il servizio pubblico per le tossicodipendenze,
osservando, in quanto applicabili, le disposizioni
dell'art. 666 del codice di procedura penale. Contro
il decreto può essere proposto ricorso per
cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del
decreto a meno che il giudice che l'ha emesso non
disponga diversamente.
6. Nell'adottare
le prescrizioni, nel modificarle in relazione alle
esigenze emerse o nell'autorizzare eccezioni, il
giudice tiene conto delle necessità derivanti
dall'eventuale programma terapeutico e socio-riabilitativo
cui l'interessato sia invitato a sottoporsi o al
quale egli volontariamente si sottoponga, nonché di
quelle di lavoro, di studio, di famiglia e di
salute.
7. Se
l'interessato lo richiede, il giudice sospende il
procedimento e dispone che egli sia inviato al
servizio pubblico per le tossicodipendenze al fine
di sottoporsi al programma di cui all'art. 122,
fissando un termine per la presentazione e
acquisendo successivamente i dati per valutarne il
comportamento durante l'esecuzione.
8. Il giudice
revoca la sospensione e dispone la prosecuzione del
procedimento quando accerta che la persona non ha
collaborato alla definizione del programma, o ne ha
rifiutato o interrotto l'esecuzione ovvero mantiene
un comportamento incompatibile con la sua corretta
esecuzione.
9. Se
l'interessato si è sottoposto al programma,
ottemperando alle relative prescrizioni, e lo ha
concluso, il giudice dispone l'archiviazione degli
atti.
10.
L'archiviazione a norma del comma 9 non può essere
disposta più di una volta nei confronti della stessa
persona.
11. Il
provvedimento con il quale sono inflitte le misure
di cui al comma 1 non è iscritto nel casellario
giudiziale, ma di esso è fatta annotazione in
apposito registro ai soli fini dell'applicazione
delle misure e delle sanzioni di cui al presente
articolo.
12. Chiunque
viola le prescrizioni imposte a norma del comma 1 è
punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda
fino a lire cinque milioni].
Articolo 77
Abbandono di siringhe
1. Chiunque in
un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero in un
luogo privato ma di comune o altrui uso, getta o
abbandona in modo da mettere a rischio l'incolumità
altrui siringhe o altri strumenti pericolosi
utilizzati per l'assunzione di sostanze stupefacenti
o psicotrope è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire centomila a lire
un milione.
Articolo 78
Quantificazione delle sostanze
1. Con decreto
del Ministro della sanità, previo parere
dell'Istituto superiore di sanità, sono determinati:
a) le procedure
diagnostiche e medico-legali per accertare l'uso
abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope;
[b) le metodiche
per quantificare l'assunzione abituale nelle
ventiquattro ore];
[c) i limiti
quantitativi massimali di principio attivo per le
dosi medie giornaliere].
2. Il decreto
deve essere periodicamente aggiornato in relazione
all'evoluzione delle conoscenze nel settore.
Articolo 79
Agevolazione dell'uso di sostanze
stupefacenti o psicotrope
1. Chiunque
adibisce o consente che sia adibito un locale
pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a
luogo di convegno di persone che ivi si danno
all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è
punito, per questo solo fatto, con la reclusione da
tre a dieci anni e con la multa da lire cinque
milioni a lire venti milioni se l'uso riguarda le
sostanze comprese nelle tabelle I e III previste
dall'art. 14, o con la reclusione da uno a quattro
anni e con la multa da lire cinque milioni a lire
cinquanta milioni se l'uso riguarda le sostanze
comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso
art. 14.
2. Chiunque,
avendo la disponibilità di un immobile, di un
ambiente o di un veicolo a ciò idoneo, lo adibisce o
consente che altri lo adibisca a luogo di convegno
abituale di persone che ivi si diano all'uso di
sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con le
stesse pene previste nel comma 1.
3. La pena è
aumentata dalla metà a due terzi se al convegno
partecipa persona di età minore.
4. Qualora si
tratti di pubblici esercizi, la condanna importa la
chiusura dell'esercizio per un periodo da due a
cinque anni.
5. La chiusura
del pubblico esercizio può essere disposta con
provvedimento motivato dall'autorità giudiziaria
procedente.
6. La chiusura
del pubblico esercizio può essere disposta con
provvedimento cautelare dal prefetto
territorialmente competente o dal Ministro della
sanità, quando l'esercizio è aperto o condotto in
base
a suo
provvedimento, per un periodo non superiore ad un
anno, salve, in ogni caso, le disposizioni
dell'autorità giudiziaria.
Articolo 80
Aggravanti specifiche
1. Le pene
previste per i delitti di cui all'articolo 73 sono
aumentate da un terzo alla metà;
a) nei casi in
cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono
consegnate o comunque destinate a persona di età
minore;
b) nei casi
previsti dai numeri 2), 3) e 4) del primo comma
dell'art. 112 del codice penale;
c) per chi ha
indotto a commettere il reato, o a cooperare nella
commissione del reato, persona dedita all'uso di
sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) se il fatto è
stato commesso da persona armata o travisata;
e) se le
sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o
commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata
la potenzialità lesiva;
f) se l'offerta
o la cessione è finalizzata ad ottenere prestazioni
sessuali da parte di persona tossicodipendente;
g) se l'offerta
o la cessione è effettuata all'interno o in
prossimità di scuole di ogni ordine o grado,
comunità giovanili, caserme, carceri, ospedali,
strutture per la cura e la riabilitazione dei
tossicodipendenti.
2. Se il fatto
riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o
psicotrope, le pene sono aumentate dalla metà a due
terzi; la pena è di trenta anni di reclusione quando
i fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 73
riguardano quantità ingenti di sostanze stupefacenti
o psicotrope e ricorre l'aggravante di cui alla
lettera e) del comma 1.
3. Lo stesso
aumento di pena si applica se il colpevole per
commettere il delitto o per conseguirne per sé o per
altri il profitto, il prezzo o l'impunità ha fatto
uso di armi.
4. Si applica la
disposizione del secondo comma dell'art. 112 del
codice penale.
[5. Le sanzioni
previste dall'art. 76 sono aumentate nella misura
stabilita dal presente articolo quando ricorrono le
circostanze ivi previste, eccettuata quella indicata
dal comma 2].
Articolo 81
Prestazioni di soccorso in caso di
pericolo di morte o lesioni dell'assuntore
1. Quando l'uso
di sostanze stupefacenti o psicotrope abbia
cagionato la morte o lesioni personali
dell'assuntore e taluno, per aver determinato o
comunque agevolato l'uso di sostanze, debba
risponderne ai sensi degli articoli 586, 589 o 590
del codice penale, le pene stabilite da tali
articoli, nonché quelle stabilite per i reati
previsti dal presente testo unico, eventualmente
commessi nella predetta attività di determinazione o
agevolazione, sono ridotte dalla metà a due terzi se
il colpevole ha prestato assistenza alla persona
offesa ed ha tempestivamente informato l'autorità
sanitaria o di polizia.
Articolo 82
Istigazione, proselitismo e induzione al
reato di persona minore
1. Chiunque
pubblicamente istiga all'uso illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope, ovvero svolge, anche in
privato, attività di proselitismo per tale uso delle
predette sostanze, ovvero induce una persona all'uso
medesimo, è punito con la reclusione da uno a sei
anni e con la multa da lire due milioni a lire dieci
milioni.
2. La pena è
aumentata se il fatto è commesso nei confronti di
persone di età minore ovvero all'interno o nelle
adiacenze di scuole di ogni ordine e grado, di
comunità giovanili o di caserme. La pena è altresì
aumentata se il fatto è commesso all'interno di
carceri, di ospedali o di servizi sociali e sanitari.
3. La pena è
raddoppiata se i fatti sono commessi nei confronti
di minore degli anni quattordici, di persona
palesemente incapace o di persona affidata al
colpevole per ragioni di cura, di educazione, di
istruzione, di
vigilanza o di custodia.
4. Se il fatto
riguarda le sostanze di cui alle tabelle II e IV
previste dall'art. 14 le pene disposte dai commi 1,
2 e 3 sono diminuite da un terzo alla metà.
Articolo 83
Prescrizioni abusive
1. Le pene
previste dall'art. 73, commi 1, 4 e 5, si applicano
altresì a carico del medico chirurgo o del medico
veterinario che rilascia prescrizioni delle sostanze
stupefacenti o psicotrope ivi indicate per uso non
terapeutico.
Articolo 84
Divieto di propaganda pubblicitaria
1. La propaganda
pubblicitaria di sostanze o preparazioni comprese
nelle tabelle previste dall'art. 14, anche se
effettuata in modo indiretto, è vietata. Non sono
considerate propaganda le opere dell'ingegno non
destinate alla pubblicità, tutelate dalla legge 22
aprile 1941, n. 633, sul diritto d'autore.
2. Il
contravventore è punito con una sanzione
amministrativa da lire dieci milioni a lire
cinquanta milioni, sempre che non ricorra l'ipotesi
di cui all'art. 82.
3. Le somme di
denaro ricavate dall'applicazione delle sanzioni di
cui al comma 2 sono versate sul Fondo nazionale di
intervento per la lotta alla droga di cui all'art.
127.
Articolo 85
Pene accessorie
1. Con la
sentenza di condanna per uno dei fatti di cui agli
articoli 73, 74, 79 e 82, il giudice può disporre il
divieto di espatrio e il ritiro della patente di
guida per un periodo non superiore a tre anni.
2. Le stesse
disposizioni si applicano nel caso di riconoscimento,
effettuato a norma dell'art. 12 del codice penale,
di sentenza penale straniera di condanna per uno dei
delitti sopra indicati.
3. Il
provvedimento che applica le sanzioni amministrative,
nonché quello che definisce o sospende il
procedimento ai sensi del presente testo unico,
dispone comunque la confisca delle sostanze.
Articolo 86
Espulsione dello straniero condannato
1. Lo straniero
condannato per uno dei reati previsti dagli articoli
73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3, a pena espiata deve
essere espulso dallo Stato.
2. Lo stesso
provvedimento di espulsione dallo Stato può essere
adottato nei confronti dello straniero condannato
per uno degli altri delitti previsti dal presente
testo unico.
3. Se ricorre lo
stato di flagranza di cui all'art. 382 del codice di
procedura penale in riferimento ai delitti previsti
dai commi 1, 2 e 5 dell'art. 73, il prefetto dispone
l'espulsione immediata e l'accompagnamento alla
frontiera dello straniero, previo nulla osta
dell'autorità giudiziaria procedente.
Spaccio di droga, traffico e repressione
D.P.R. 9 ottobre 1990 n° 309
Titolo VIII - Della repressione delle
attività illecite
(Capi II e III: artt. 87 -
103)
Capo II -
Disposizioni processuali e di esecuzione
Articolo 87
Destinazione delle sostanze sequestrate
dall'autorità giudiziaria
1. L'autorità
che effettua il sequestro deve darne immediata
notizia al Servizio centrale antidroga specificando
l'entità ed il tipo di sostanze sequestrate.
2. Quando il
decreto di sequestro o di convalida del sequestro
effettuato dall'autorità giudiziaria non è più
assoggettabile al riesame, l'autorità giudiziaria
dispone il prelievo di uno o più campioni,
determinandone l'entità, con l'osservanza delle
formalità di cui all'art. 364 del codice di
procedura penale e ordina la distruzione della
residua parte di sostanze.
3. Se la
conservazione delle sostanze di cui al comma 2 sia
assolutamente necessaria per il prosieguo delle
indagini, l'autorità giudiziaria dispone in tal
senso con provvedimento motivato.
4. In ogni caso
l'autorità giudiziaria ordina la distruzione delle
sostanze stupefacenti e psicotrope confiscate.
5. Per la
distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope
l'autorità giudiziaria si avvale di idonea struttura
pubblica locale, ove esistente, o statale ed
incarica la polizia giudiziaria del regolare
svolgimento delle relative operazioni. Il verbale
delle operazioni è trasmesso all'autorità
giudiziaria procedente e al Ministero della sanità.
6. La
distruzione avviene secondo le modalità tecniche
determinate con decreto del Ministro della sanità in
data 19 luglio 1985, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 184 del 6 agosto 1985.
Articolo 88
Destinazione dei campioni delle sostanze
sequestrate
1. Il Servizio
centrale antidroga, istituito nell'ambito del
Dipartimento di pubblica sicurezza, può chiedere
all'autorità giudiziaria la consegna di alcuni
campioni delle sostanze sequestrate. Altri campioni
possono essere motivatamente richiesti dalle singole
forze di polizia o dal Ministero della sanità
tramite il Servizio centrale antidroga. L'autorità
giudiziaria, se la quantità delle sostanze
sequestrate lo consente, e se le richieste sono
pervenute prima della esecuzione dell'ordine di
distruzione, accoglie le richieste stesse dando la
priorità a quelle del Servizio centrale antidroga e
determina le modalità della consegna.
Articolo 89
Provvedimenti restrittivi nei confronti
dei tossicodipendenti o alcooldipendenti che abbiano
in corso programmi terapeutici.
1. Non può
essere disposta la custodia cautelare in carcere,
salvo che sussistano esigenze cautelari di
eccezionale rilevanza, quando imputata è una persona
tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in
corso un programma terapeutico di recupero presso i
servizi pubblici per l'assistenza ai
tossicodipendenti, ovvero nell'ambito di una
struttura autorizzata, e l'interruzione del
programma può pregiudicare la disintossicazione
dell'imputato. Con lo stesso provvedimento, o con
altro successivo, il giudice stabilisce i controlli
necessari per accertare che il tossicodipendente o
l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero.
2. Se una
persona tossicodipendente o alcooldipendente, che è
in custodia cautelare in carcere, intende sottoporsi
ad un programma di recupero presso i servizi
pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti,
ovvero una struttura autorizzata residenziale, la
misura cautelare è revocata, sempre che non
ricorrano esigenze cautelari di eccezionale
rilevanza. La revoca è concessa su istanza
dell'interessato; all'istanza è allegata
certificazione, rilasciata da un servizio pubblico
per le tossicodipendenze, attestante lo stato di
tossicodipendenza o di alcooldipendenza, nonché la
dichiarazione di disponibilità all'accoglimento
rilasciata dalla struttura. Il servizio pubblico è
comunque tenuto ad accogliere la richiesta
dell'interessato di sottoporsi a programma
terapeutico.
3. Il giudice
dispone la custodia cautelare in carcere o ne
dispone il ripristino quando accerta che la persona
ha interrotto l'esecuzione del programma, ovvero
mantiene un comportamento incompatibile con la
corretta esecuzione, o quando accerta che la persona
non ha collaborato alla definizione del programma o
ne ha rifiutato l'esecuzione.
4. Le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano
quando si procede per uno dei delitti previsti
dall'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1)
a 6), del codice di procedura penale.
5. Nei confronti
delle persone di cui al comma 2 si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 96, comma 6.
Articolo 90
Sospensione dell'esecuzione della pena
detentiva
1. Nei confronti
di persona condannata ad una pena detentiva non
superiore a quattro anni, anche se congiunta a pena
pecuniaria, per reati commessi in relazione al
proprio stato di tossicodipendente, ovvero che per
la medesima causa debba ancora scontare una pena
della durata di quattro anni, il tribunale di
sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena
per cinque anni qualora accerti che la persona si è
sottoposta o ha in corso un programma terapeutico e
socio-riabilitativo. La stessa disposizione si
applica per i reati previsti dall'articolo 73, comma
5, quando le pene detentive comminate, anche se
congiunte a pena pecuniaria o ancora da scontare,
non superano i quattro anni.
2. La
sospensione della esecuzione non può essere concessa
se nel periodo compreso tra l'inizio del programma e
la pronuncia della sospensione il condannato abbia
commesso altro delitto non colposo punibile con la
reclusione.
3. La
sospensione dell'esecuzione della pena rende
inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si
tratti della confisca. Non si estende alle pene
accessorie e agli altri effetti penali della
condanna, né alle obbligazioni civili derivanti dal
reato.
4. La
sospensione della esecuzione della pena non può
essere concessa più di una volta ed il tribunale ai
fini dell'accertamento dei presupposti di cui al
comma 1 può tener conto cumulativamente di pene
detentive inflitte con più condanne divenute
definitive anteriormente all'istanza di cui all'art.
91, comma 1.
Articolo 91
Istanza per la sospensione
dell'esecuzione
1.La sospensione
della esecuzione della pena è concessa su istanza
del condannato presentata al tribunale di
sorveglianza del luogo in cui l'interessato risiede.
2. All'istanza è
allegata certificazione rilasciata da un servizio
pubblico per le tossicodipendenze attestante il tipo
di programma terapeutico e socio-riabilitativo
prescelto, l'indicazione della struttura, anche
privata, ove il programma è stato eseguito o è in
corso, le modalità di realizzazione e l'eventuale
completamento del programma.
3. Se l'ordine
di carcerazione non è stato ancora emesso o eseguito,
l'istanza è presentata al pubblico ministero il
quale, se non osta il limite di pena di cui al comma
1 dell'art. 90, sospende l'emissione o l'esecuzione
fino alla decisione del tribunale di sorveglianza,
al quale trasmette immediatamente gli atti. Il
tribunale decide entro quarantacinque giorni dalla
presentazione dell'istanza.
4. Il disposto
del comma 3 si applica anche quando l'istanza è
presentata dopo che l'ordine di carcerazione è stato
eseguito. In tal caso il pubblico ministero ordina
la scarcerazione del condannato se non osta il
limite di pena di cui al comma 1 dell'art. 90.
Articolo 92
Procedimento innanzi alla sezione di
sorveglianza
1. Il tribunale
di sorveglianza, nominato un difensore al condannato
che ne sia privo, fissa senza indugio la data della
trattazione, dandone avviso al richiedente, al
difensore e al pubblico ministero almeno cinque
giorni prima. Se non è possibile effettuare l'avviso
al condannato nel domicilio indicato nella richiesta
e lo stesso non compare all'udienza, il tribunale
dichiara inammissibile la richiesta.
2. Ai fini della
richiesta, il tribunale di sorveglianza può
acquisire copia degli atti del procedimento e
disporre gli opportuni accertamenti in ordine al
programma terapeutico e socioriabilitativo
effettuato.
3.
Dell'ordinanza che conclude il procedimento è data
immediata comunicazione al pubblico ministero o al
pretore competente per l'esecuzione, il quale, se la
sospensione non è concessa, emette ordine di
carcerazione.
Articolo 93
Estinzione del reato. Revoca della
sospensione
1. Se il
condannato attua il programma terapeutico e nei
cinque anni successivi al provvedimento di
sospensione dell'esecuzione non commette un delitto
non colposo punibile con la sola reclusione la pena
e ogni altro effetto penale si estinguono.
2. La
sospensione dell'esecuzione è revocata di diritto se
il condannato si sottrae al programma senza
giustificato motivo, ovvero se, nel termine di cui
al comma 1, commette un delitto non colposo per cui
viene inflitta la pena della reclusione.
Articolo 94
Affidamento in prova in casi particolari
1. Se la pena
detentiva, inflitta nel limite di quattro anni o
ancora da scontare nella stessa misura deve essere
eseguita nei confronti di persona tossicodipendente
o alcooldipendente che abbia in corso un programma
di recupero o che ad esso intenda sottoporsi,
l'interessato può chiedere in ogni momento di essere
affidato in prova al servizio sociale per proseguire
o intraprendere l'attività terapeutica sulla base di
un programma da lui concordato con una unità
sanitaria locale o con uno degli enti previsti
dall'art. 115 o privati. Alla domanda deve essere
allegata certificazione rilasciata da una struttura
sanitaria pubblica attestante lo stato di
tossicodipendenza o di alcooldipendenza e la
idoneità, ai fini del recupero del condannato, del
programma concordato.
2. Si applicano
le disposizioni di cui agli articoli 91, commi 3 e
4, 92, commi 1 e 3.
3. Ai fini della
decisione, il tribunale di sorveglianza può anche
acquisire copia degli atti del procedimento e
disporre gli opportuni accertamenti in ordine al
programma terapeutico concordato; deve altresì
accertare che lo stato di tossicodipendenza o
alcooldipendenza o l'esecuzione del programma di
recupero non siano preordinati al conseguimento del
beneficio.
4. Se il
tribunale di sorveglianza dispone l'affidamento, tra
le prescrizioni impartite devono essere comprese
quelle che determinano le modalità di esecuzione del
programma. Sono altresì stabilite le prescrizioni e
le forme di controllo per accertare che il
tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegue il
programma di recupero. L'esecuzione della pena si
considera iniziata dalla data del verbale di
affidamento.
5. L'affidamento
in prova al servizio sociale non può essere disposto,
ai sensi del presente articolo, più di due volte.
6. Si applica,
per quanto non diversamente stabilito, la disciplina
prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, come
modificata dalla legge 10 giugno 1986, n. 663.
Articolo 95
Esecuzione della pena detentiva inflitta
a persona tossicodipendente
1. La pena
detentiva nei confronti di persona condannata per
reati commessi in relazione al proprio stato di
tossicodipendente deve essere scontata in istituti
idonei per lo svolgimento di programmi terapeutici e
socio-riabilitativi.
2. Con decreto
del Ministro di grazia e giustizia si provvede
all'acquisizione di case mandamentali ed alla loro
destinazione per i tossicodipendenti condannati con
sentenza anche non definitiva.
Articolo 96
Prestazioni socio-sanitarie per
tossicodipendenti detenuti
1. Chi si trova
in stato di custodia cautelare o di espiazione di
pena per reati commessi in relazione al proprio
stato di tossicodipendenza o sia ritenuto
dall'autorità sanitaria abitualmente dedito all'uso
di
sostanze
stupefacenti o psicotrope o che comunque abbia
problemi di tossicodipendenza ha diritto di ricevere
le cure mediche e l'assistenza necessaria
all'interno degli istituti carcerari a scopo di
riabilitazione.
2. La
disposizione di cui al comma 1 si applica anche al
tossicodipendente non ammesso, per divieto di legge
o a seguito di provvedimento dell'autorità
giudiziaria, alle misure sostitutive previste negli
articoli 90 e 94 per la prosecuzione o l'esecuzione
del programma terapeutico al quale risulta
sottoposto o intende sottoporsi.
3. Le unità
sanitarie locali, d'intesa con gli istituti di
prevenzione e pena ed in collaborazione con i
servizi sanitari interni dei medesimi istituti,
provvedono alla cura e alla riabilitazione dei
detenuti tossicodipendenti o alcoolisti.
4. A tal fine il
Ministro di grazia e giustizia organizza, con
proprio decreto, su basi territoriali, reparti
carcerari opportunamente attrezzati, provvedendo
d'intesa con le competenti autorità regionali e con
i centri di cui all'art. 115.
5. Le direzioni
degli istituti carcerari sono tenute a segnalare ai
centri medici e di assistenza sociale regionali
competenti coloro che, liberati dal carcere, siano
ancora bisognevoli di cure e di assistenza.
6. Grava
sull'amministrazione penitenziaria l'onere per il
mantenimento, la cura o l'assistenza medica della
persona sottoposta agli arresti domiciliari allorché
tale misura sia eseguita presso le comunità
terapeutiche o di riabilitazione individuate, tra
quelle iscritte negli albi di cui all'art. 116, con
decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentite
le regioni interessate.
Capo III - Operazioni di polizia e
destinazione di beni e valori sequestrati o
confiscati
Articolo 97
Acquisto simulato di droga
1. Fermo il
disposto dell'art. 51 del codice penale, non sono
punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria
addetti alle unità specializzate antidroga, i quali,
al solo fine di acquisire elementi di prova in
ordine ai delitti previsti dalla presente legge ed
in esecuzione di operazioni anticrimine
specificatamente disposte dal Servizio centrale
antidroga o d'intesa con questo, dal questore o dal
comandante del gruppo dei Carabinieri o della
Guardia di finanza o dal comandante del nucleo di
polizia tributaria o dal direttore della Direzione
investigativa antimafia di cui all'art. 3 del D.L.
29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410,
procedono all'acquisto di sostanze stupefacenti o
psicotrope.
2. Dell'acquisto
di sostanze stupefacenti o psicotrope è data
immediata e dettagliata comunicazione al Servizio
centrale antidroga ed all'autorità giudiziaria.
Questa, se richiesta dalla polizia giudiziaria, può,
con decreto motivato, differire il sequestro fino
alla conclusione delle indagini.
Articolo 98
Ritardo o omissione degli atti di cattura,
di arresto o di sequestro - Collaborazione
internazionale
1. L'autorità
giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare
l'emissione o disporre che sia ritardata
l'esecuzione di provvedimenti di cattura, arresto o
sequestro quando sia necessario per acquisire
rilevanti elementi probatori ovvero per
l'individuazione o la cattura dei responsabili dei
delitti di cui agli articoli 73 e 74.
2. Per gli
stessi motivi gli ufficiali di polizia giudiziaria
addetti alle unità specializzate antidroga, nonché
le autorità doganali, possono omettere o ritardare
gli atti di rispettiva competenza dandone
immediato avviso,
anche telefonico, all'autorità giudiziaria, che può
disporre diversamente, ed al Servizio centrale
antidroga per il necessario coordinamento anche in
ambito internazionale. L'autorità procedente
trasmette motivato rapporto all'autorità giudiziaria
entro quarantotto ore.
3. L'autorità
giudiziaria impartisce alla polizia giudiziaria le
disposizioni di massima per il controllo degli
sviluppi dell'attività criminosa, comunicando i
provvedimenti adottati all'autorità giudiziaria
competente per il luogo in cui l'operazione deve
concludersi, ovvero per il luogo attraverso il quale
si prevede sia effettuato il transito in uscita dal
territorio dello Stato, ovvero quello in entrata nel
territorio dello Stato, delle sostanze stupefacenti
o psicotrope e di quelle di cui all'art. 70.
4. Nei casi di
urgenza le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3
possono essere richieste od impartite anche
oralmente, ma il relativo provvedimento deve essere
emesso entro le successive ventiquattro ore.
Articolo 99
Perquisizione e cattura di navi ed
aeromobili sospetti di attendere al traffico
illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
1. La nave
italiana da guerra o in servizio di polizia, che
incontri in mare territoriale o in alto mare una
nave nazionale, anche da diporto, che sia sospetta
di essere adibita al trasporto di sostanze
stupefacenti o psicotrope, può fermarla, sottoporla
a visita ed a perquisizione del carico, catturarla e
condurla in un porto dello Stato o nel porto estero
più vicino, in cui risieda una autorità consolare.
2. Gli stessi
poteri possono esplicarsi su navi non nazionali
nelle acque territoriali e, al di fuori di queste,
nei limiti previsti dalle norme dell'ordinamento
internazionale.
3. Le
disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, in quanto
compatibili, anche agli aeromobili.
Articolo 100
Destinazione di beni sequestrati o
confiscati a seguito di operazioni antidroga
1. I beni mobili
iscritti in pubblici registri, le navi, le
imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati
nel corso di operazioni di polizia giudiziaria
antidroga possono essere affidati dall'autorità
giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli
organi di polizia che ne facciano richiesta per
l'impiego in attività di polizia antidroga; se vi
ostano esigenze processuali, l'autorità giudiziaria
rigetta l'istanza con decreto motivato.
2. Se risulta
che i beni appartengono a terzi, i proprietari sono
convocati dall'autorità giudiziaria procedente per
svolgere, anche con l'assistenza di un difensore, le
loro deduzioni e per chiedere l'acquisizione di
elementi utili ai fini della restituzione. Si
applicano, in quanto compatibili, le norme del
codice di procedura penale.
3. Gli oneri
relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione
obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli
aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando
usuario.
4. I beni mobili
ed immobili acquisiti dallo Stato, a seguito di
provvedimento definitivo di confisca, vengono
assegnati, a richiesta, dell'Amministrazione di
appartenenza degli organi di polizia che ne dobbiano
avuto l'uso ai sensi dei commi 1, 2 e 3. Possono
altresì essere assegnati, a richiesta anche ad
associazioni, comunità, od enti che si occupino del
recupero dei tossicodipendenti.
5. Le somme di
denaro costituenti il ricavato della vendita dei
beni confiscati affluiscono ad apposito capitolo
delle entrate del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, in parti uguali, sulla base di
specifiche richieste, ai pertinenti capitoli degli
stati di previsione del Ministero dell'interno, che
provvede alle erogazioni di competenza ai sensi del
decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n.
297, e del Ministero della sanità con vincolo di
destinazione per le attività di recupero dei
soggetti tossicodipendenti.
Articolo 101
Destinazione dei valori confiscati a
seguito di operazioni antidroga
1. Le somme di
denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei
reati previsti dal presente testo unico ovvero per
il delitto di sostituzione di denaro o valori
provenienti da traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope o da associazione
finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope sono destinate al
potenziamento delle attività di prevenzione e
repressione dei delitti contemplati dal presente
testo unico, anche a livello internazionale mediante
interventi finalizzati alla collaborazione e alla
assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia
dei Paesi interessati.
2. A tal fine il
Ministro dell'interno è autorizzato ad attuare piani
annuali o frazioni di piani pluriennali per il
potenziamento delle attività del Servizio centrale
antidroga nonché dei mezzi e delle strutture
tecnologiche della Amministrazione della pubblica
sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia
di finanza, impiegate per l'attività di prevenzione
e repressione dei traffici illeciti di sostanze
stupefacenti o psicotrope.
3. I predetti
piani di potenziamento sono formulati secondo una
coordinata e comune pianificazione tra
l'Amministrazione della pubblica sicurezza e le
forze di polizia di cui al comma 2 e sono approvati
con decreto del Ministro dell'interno, sentito il
Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza
pubblica, di cui all'art. 18 della legge 1° aprile
1981, n. 121, al quale è chiamato a partecipare il
direttore del Servizio centrale antidroga.
4. Ai fini del
presente articolo le somme di cui al comma 1
affluiscono ad apposito capitolo delle entrate del
bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla
base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli
dello stato di Previsione del Ministero dell'interno
- rubrica "Sicurezza pubblica".
Articolo 102
Notizie di procedimenti penali
1. Il Ministro
dell'interno, direttamente o per mezzo di ufficiali
di polizia giudiziaria, appositamente delegati, può
chiedere all'autorità giudiziaria competente copie
di atti processuali e informazioni scritte sul loro
contenuto, ritenute indispensabili per la
prevenzione o per il tempestivo accertamento dei
delitti previsti dal presente testo unico, nonché
per la raccolta e per la elaborazione dei dati da
utilizzare in occasione delle indagini per gli
stessi delitti.
2. L'autorità
giudiziaria può trasmettere le copie e le
informazioni di cui al comma 1 anche di propria
iniziativa; nel caso di richiesta provvede entro
quarantotto ore.
3. Le copie e le
informazioni acquisite ai sensi dei commi 1 e 2 sono
coperte dal segreto d'ufficio e possono essere
comunicate agli organi di polizia degli Stati esteri
con i quali siano raggiunte specifiche intese per la
lotta al traffico illecito delle sostanze
stupefacenti o psicotrope e alla criminalità
organizzata.
4. Se l'autorità
giudiziaria ritiene di non poter derogare al segreto
di cui all'art. 329 del codice di procedura penale,
dispone con decreto motivato che la trasmissione sia
procrastinata per il tempo strettamente necessario.
Articolo 103
Controlli ed ispezioni
1. Al fine di
assicurare l'osservanza delle disposizioni previste
dal presente testo unico, gli ufficiali e
sottufficiali della Guardia di finanza possono
svolgere negli spazi doganali le facoltà di visita,
ispezione e controllo previste dagli articoli 19 e
20 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia doganale, approvato con D.P.R. 23 gennaio
1973, n. 43, fermo restando il disposto di cui
all'art. 2 comma 1, lettera o), della L. 10 ottobre
1989, n. 349.
2. Oltre a
quanto previsto dal comma 1, gli ufficiali e gli
agenti di polizia giudiziaria, nel corso di
operazioni di polizia per la prevenzione e la
repressione del traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope, possono procedere in ogni
luogo al controllo e all'ispezione dei mezzi di
trasporto, dei bagagli e degli effetti personali
quando hanno fondato motivo di ritenere che possano
essere rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope.
Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto
processo verbale in appositi moduli, trasmessi entro
quarantotto ore al procuratore della Repubblica il
quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida
entro le successive quarantotto ore. Ai fini
dell'applicazione del presente comma, saranno
emanate, con decreto del Ministro dell'interno di
concerto con i Ministri della difesa e delle finanze,
le opportune norme di coordinamento nel rispetto
delle competenze istituzionali.
3. Gli ufficiali
di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di
particolare necessità ed urgenza che non consentano
di richiedere l'autorizzazione telefonica del
magistrato competente, possono altresì procedere a
perquisizioni dandone notizia, senza ritardo e
comunque entro quarantotto ore, al procuratore della
Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti,
le convalida entro le successive quarantotto ore.
4. Gli ufficiali
e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno
proceduto al controllo, alle ispezioni e alle
perquisizioni ai sensi dei commi 2 e 3, sono tenuti
a rilasciare immediatamente all'interessato copia
del verbale di esito dell'atto compiuto.
Educazione sanitaria, informazione,
prevenzione
D.P.R. 9 ottobre 1990 n° 309
Titolo IX - Interventi informativi ed educativi (artt.
104 - 112)
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Capo I -
Disposizioni relative al settore scolastico
Articolo 104
Promozione e coordinamento, a livello
nazionale, delle attività di educazione ed
informazione
1. Il Ministero
della pubblica istruzione promuove e coordina le
attività di educazione alla salute e di informazione
sui danni derivanti dall'alcoolismo, dal tabagismo,
dall'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope,
nonché dalle patologie correlate.
2. Le attività
di cui al comma 1 si inquadrano nello svolgimento
ordinario dell'attività educativa e didattica,
attraverso l'approfondimento di specifiche tematiche
nell'ambito delle discipline curricolari.
3. Il Ministro
della pubblica istruzione approva programmi annuali
differenziati per tipologie di iniziative e relative
metodologie di applicazione, per la promozione di
attività da realizzarsi nelle scuole, sulla base
delle proposte formulate da un apposito comitato
tecnico-scientifico da lui costituito con decreto,
composto da venticinque membri, di cui diciotto
esperti nel campo della prevenzione, compreso almeno
un esperto di mezzi di comunicazione sociale, e
rappresentanti delle amministrazioni statali che si
occupano, di prevenzione, repressione e recupero
nelle materie di cui al comma 1 e sette esponenti di
associazioni giovanili e dei genitori.
4. Il comitato,
che funziona sia unitariamente che attraverso gruppi
di lavoro individuati nel decreto istitutivo, deve
approfondire, nella formulazione dei programmi, le
tematiche:
a) della
pedagogia preventiva;
b) dell'impiego
degli strumenti didattici, con particolare
riferimento ai libri di testo, ai sussidi
audiovisivi, ai mezzi di comunicazione di massa;
c)
dell'incentivazione di attività culturali,
ricreative e sportive, da svolgersi eventualmente
anche all'esterno della scuola;
d) del
coordinamento con le iniziative promosse o attuate
da altre amministrazioni pubbliche con particolare
riguardo alla prevenzione primaria.
5. Alle riunioni
del comitato, quando vengono trattati argomenti di
loro interesse, possono essere invitati
rappresentanti delle regioni, delle province
autonome e dei comuni.
6. In sede di
formazione di piani di aggiornamento e formazione
del personale della scuola sarà data priorità alle
iniziative in materia di educazione alla salute e di
prevenzione delle tossicodipendenze.
Articolo 105
Promozione e coordinamento, a livello
provinciale, delle iniziative di educazione e di
prevenzione. Corsi di studio per insegnanti e corsi
sperimentali di scuola media
1. Il
provveditore agli studi promuove e coordina,
nell'ambito provinciale, la realizzazione delle
iniziative previste nei programmi annuali e di
quelle che possono essere deliberate dalle
istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro
autonomia.
2.
Nell'esercizio di tali compiti il provveditore si
avvale di un comitato tecnico provinciale o, in
relazione alle esigenze emergenti nell'ambito
distrettuale o interdistrettuale, di comitati
distrettuali o interdistrettuali, costituiti con suo
decreto, i cui membri sono scelti tra esperti nei
campi dell'educazione alla salute e della
prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze
nonché tra rappresentanti di associazioni familiari.
Detti comitati sono composti da sette membri.
3. Alle riunioni
dei comitati possono essere invitati a partecipare
rappresentanti delle autorità di pubblica sicurezza,
degli enti locali territoriali e delle unità
sanitarie locali, nonché esponenti di associazioni
giovanili.
4.
All'attuazione delle iniziative concorrono gli
organi collegiali della scuola, nel rispetto
dell'autonomia ad essi riconosciuta dalle
disposizioni in vigore. Le istituzioni scolastiche
interessate possono avvalersi anche dell'assistenza
del servizio ispettivo tecnico.
5. Il
provveditore agli studi, d'intesa con il consiglio
provinciale scolastico e sentito il comitato tecnico
provinciale, organizza corsi di studio per gli
insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado sulla
educazione
sanitaria e sui danni derivanti ai giovani dall'uso
di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché sul
fenomeno criminoso nel suo insieme, con il supporto
di mezzi audiovisivi ed opuscoli. A tal
fine può
stipulare, con i fondi a sua disposizione, apposite
convenzioni con enti locali, università, istituti di
ricerca ed enti, cooperative di solidarietà sociale
e associazioni iscritti all'albo regionale o
provinciale da istituirsi a norma dell'art. 116.
6. I corsi
statali sperimentali di scuola media per lavoratori
possono essere istituiti anche presso gli enti, le
cooperative di solidarietà sociale e le associazioni
iscritti nell'albo di cui all'art. 116 entro i
limiti numerici e con le modalità di svolgimento di
cui alle vigenti disposizioni. I corsi saranno
finalizzati anche all'inserimento o al reinserimento
dell'attività lavorativa.
7. Le
utilizzazioni del personale docente di ruolo di cui
all'art. 14, decimo comma, della legge 20 maggio
1982, n. 270, possono essere disposte, nel limite
massimo di cento unità, ai fini del recupero
scolastico e dell'acquisizione di esperienze
educative, anche presso gli enti e le associazioni
iscritti nell'albo di cui all'art. 116, a condizione
che tale personale abbia documentatamente
frequentato i corsi di cui al comma 5.
8. Il Ministro
della pubblica istruzione assegna annualmente ai
provveditorati agli studi, in proporzione alla
popolazione scolastica di ciascuno, fondi per le
attività di educazione alla salute e di prevenzione
delle tossicodipendenze da ripartire tra le singole
scuole sulla base dei criteri elaborati dai comitati
provinciali, con particolare riguardo alle
iniziative di cui all'art. 106.
9. L'onere
derivante dal funzionamento del comitato
tecnico-scientifico di cui all'art. 104 e dei
comitati di cui al presente articolo è valutato in
complessive lire 4 miliardi in ragione d'anno a
decorrere
dall'anno 1990. Il Ministro della pubblica
istruzione con proprio decreto disciplina
l'istituzione e il funzionamento del comitato
tecnico-scientifico e dei comitati provinciali,
distrettuali e interdistrettuali e l'attribuzione
dei compensi ai componenti dei comitati stessi.
Articolo 106
Centri di informazione e consulenza nelle
scuole
Iniziative di studenti animatori
1. I
provveditori agli studi, di intesa con i consigli di
istituto e con i servizi pubblici per l'assistenza
socio-sanitaria ai tossicodipendenti, istituiscono
centri di informazione e consulenza rivolti agli
studenti all'interno delle scuole secondarie
superiori.
2. I centri
possono realizzare progetti di attività informativa
e di consulenza concordati dagli organi collegiali
della scuola con i servizi pubblici e con gli enti
ausiliari presenti sul territorio. Le informazioni e
le consulenze sono erogate nell'assoluto rispetto
dell'anonimato di chi si rivolge al servizio.
3. Gruppi di
almeno venti studenti anche di classi e di corsi
diversi, allo scopo di far fronte alle esigenze di
formazione, approfondimento ed orientamento sulle
tematiche relative all'educazione alla salute ed
alla prevenzione delle tossicodipendenze, possono
proporre iniziative da realizzare nell'ambito
dell'istituto con la collaborazione del personale
docente, che abbia dichiarato la propria
disponibilità.
Nel formulare le
proposte i gruppi possono esprimere loro preferenze
in ordine ai docenti chiamati a collaborare alle
iniziative.
4. Le iniziative
di cui al comma 3 rientrano tra quelle previste
dall'art. 6, secondo comma, lettera d), del decreto
del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.
416 (19/a), e sono deliberate dal consiglio di
istituto, sentito, per gli aspetti didattici, il
collegio dei docenti.
5. La
partecipazione degli studenti alle iniziative, che
si svolgono in orario aggiuntivo a quello delle
materie curricolari, è volontaria.
Capo Il - Disposizioni relative alle
Forze armate
Articolo 107
Centri di formazione e di informazione
1. Il Ministero
della difesa promuove corsi formativi di psicologia
e sociologia per tutti gli ufficiali medici e per
gli allievi delle scuole infermieri, nonché per
ufficiali e sottufficiali di arma finalizzati di
addestrare personale esperto preposto alla tutela
della salute fisica e psichica dei giovani alle armi.
Promuove altresì
sessioni di studio sulla psicologia di gruppo e su
temi specifici di sociologia, nonché seminari sul
disadattamento giovanile e sulle tossicodipendenze
da svolgere periodicamente per la continua
formazione e aggiornamento dei quadri permanenti.
2. Il Ministero
della difesa organizza presso accademie, scuole
militari, scuole di sanità militare, comandi ed enti
militari, corsi di informazione sui danni derivanti
dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope,
alcool e tabacco, inserendoli nel più ampio contesto
dell'azione di educazione civica e sanitaria che
viene svolta nei confronti dei giovani che prestano
il servizio militare di leva, nonché dando
un'informazione complessiva sul fenomeno criminoso
sul traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Tale informazione è attuata anche mediante
periodiche campagne basate su conferenze di
ufficiali medici ai militari di leva, con il
supporto di mezzi audiovisivi e opuscoli.
Articolo 108
Azione di prevenzione e accertamenti
sanitari
1. Il Ministero
della difesa tramite i consultori ed i servizi di
psicologia delle Forze armate svolge azione di
prevenzione contro le tossicodipendenze.
2. In occasione
delle operazioni di selezione per la leva e per
l'arruolamento dei volontari, ove venga individuato
un caso di tossicodipendenza o tossicofilia,
l'autorità militare, che presiede alla visita medica
e alle prove psicoattitudinali, dispone l'invio
dell'interessato all'ospedale militare per gli
opportuni accertamenti.
3. Analogamente
provvede l'autorità sanitaria militare nel corso di
visite mediche periodiche e di idoneità a
particolari mansioni o categorie.
Articolo 109
Stato di tossicodipendenza degli iscritti
e arruolati di leva, nonché dei militari già
incorporati o in ferma, rafferma e servizio
permanente
1. Gli iscritti
di leva e gli arruolati di leva a cui sia
riscontrato dagli ospedali militari uno stato di
tossicodipendenza o di abuso di sostanze
stupefacenti o psicotrope possono essere giudicati
rivedibili per un massimo di tre anni in deroga a
quanto previsto nelle avvertenze e negli articoli 40
e 41 dell'elenco approvato con D.P.R. 2 settembre
1985, n. 1008, e nell'art. 69, D.P.R. 14 febbraio
1964, n. 237.
2. I soggetti di
cui al comma 1 sono segnalati dalle autorità
sanitarie militari alle competenti unità sanitarie
locali al fine di facilitare il loro volontario
avviamento al trattamento di recupero sociale presso
il servizio pubblico per le tossicodipendenze.
3. Gli iscritti
di leva e gli arruolati di leva, già riconosciuti
tossicodipendenti dalle autorità sanitarie civili e
che hanno in corso un documentato trattamento di
recupero da parte di centri civili autorizzati,
possono essere giudicati rivedibili per un massimo
di tre anni, previo accertamento delle competenti
autorità sanitarie militari.
4. Gli iscritti
di leva e gli arruolati di leva riconosciuti idonei
al termine del periodo di rivedibilità previsto per
il recupero dei soggetti tossicodipendenti possono,
a domanda, essere dispensati ai sensi dell'art. 100
del decreto del Presidente della Repubblica 14
febbraio 1964, n. 237, quale risulta sostituito
dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958,
indipendentemente dall'ordine di priorità ivi
previsto.
5. I militari di
leva già incorporati che sono riconosciuti
tossicodipendenti dagli ospedali militari vengono
posti in licenza di convalescenza fino al termine
del congedamento della classe di appartenenza e il
periodo di licenza è computato ai fini
dell'assolvimento degli obblighi di leva in deroga a
quanto previsto dall'art. 24, comma 8, della legge
24 dicembre 1986, n. 958. Detti militari vengono
altresì segnalati alle competenti unità sanitarie
locali al fine di facilitare il loro avvio
volontario a programmi di recupero.
6. Il termine in
ferma prolungata o rafferma o in servizio permanente
riconosciuto tossicodipendente, che dichiari la sua
disponibilità a sottoporsi a trattamenti di recupero
socio-sanitario, viene posto in licenza di
convalescenza straordinaria e successivamente, se
del caso, in aspettativa per il periodo massimo
previsto dalla normativa in vigore. Al termine del
trattamento viene sottoposto a controlli sanitari
intesi a stabilire la sua idoneità al servizio
militare.
7. Per i
militari di cui al presente articolo riconosciuti
tossicofili, vengono realizzate attività di sostegno
di educazione sanitaria presso i consultori militari.
8. Le funzioni
di polizia giudiziaria ai fini della prevenzione e
repressione dei reati previsti dal presente testo
unico, commessi da militari in luoghi militari,
spettano ai soli comandanti di corpo con
grado non
inferiore ad ufficiale superiore.
9. Tutti gli
interventi previsti nel capo II del titolo IX del
presente testo unico devono essere svolti nel
rispetto del diritto alla riservatezza dei soggetti
interessati.
Articolo 110
Servizio civile
1. Il dipendente
da sostanze stupefacenti o psicotrope che, al
termine del trattamento di recupero, è nelle
condizioni di essere chiamato al servizio militare
di leva può, su propria richiesta da presentare
all'ufficio territoriale di leva del distretto
militare, e su parere conforme della direzione della
comunità terapeutica, continuare a prestare come
servizio civile la sua attività volontaria per in
periodo pari alla durata del servizio militare.
2. Il periodo di
attività trascorso nella comunità terapeutica o
presso il centro di accoglienza e di orientamento
dell'unità sanitaria locale è valido a tutti gli
effetti come servizio militare.
3. In caso di
assenza ingiustificata, la direzione della comunità
terapeutica o il responsabile del centro di
accoglienza e di orientamento dell'unità sanitaria
locale devono dare comunicazione alle competenti
autorità militari territoriali che provvedono alla
chiamata dell'interessato al servizio militare di
leva.
4. Le autorità
militari competenti del territorio possono, in
qualsiasi momento, accertare presso comunità
terapeutiche o presso il centro di accoglienza e di
orientamento dell'unità sanitaria locale la
presenza
effettiva dell'interessato.
5. Al termine
del periodo di attività nella comunità terapeutica o
presso il centro di accoglienza e di orientamento
dell'unità sanitaria locale, l'autorità militare
rilascia all'interessato il congedo militare
illimitato.
Articolo 111
Rapporti con le strutture socio-sanitarie
civili
1. I rapporti di
collaborazione tra struttura sanitaria militare e
strutture sanitarie civili impegnate nel settore
delle tossicodipendenze sono volti ad assicurare, in
ogni caso, la continuità dell'assistenza a favorire
il recupero socio-sanitario dell'interessato.
2. I dati
statistici relativi all'andamento del fenomeno della
tossicodipendenza rilevati nell'ambito
militare,
vengono trasmessi ogni dodici mesi ai Ministeri
della sanità e dell'interno.
Articolo 112
Servizio sostitutivo civile presso
associazioni ed enti di assistenza socio-sanitaria
1. Gli obiettori
di coscienza ammessi ai benefici della legge 15
dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni ed
integrazioni, possono chiedere di prestare servizio
sostitutivo civile presso centri civili autorizzati
e convenzionati con l'Amministrazione della difesa
che provvedono all'assistenza socio-sanitaria ed
alla riabilitazione dei soggetti che fanno uso di
sostanze stupefacenti o psicotrope.
Enti Ausiliari, Albi regionali, Enti locali,
convenzioni e tossicodipendenze
D.P.R.
9 ottobre 1990 n° 309
Titolo X - Attribuzioni regionali, provinciali e
locali. Servizi per le tossicodipendenze (artt. 113
- 119)
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Articolo 113
Prevenzione ed interventi da parte delle
regioni e delle province autonome
1. Le funzioni
di prevenzione e di intervento contro l'uso di
sostanze stupefacenti o psicotrope sono esercitate
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e
di Bolzano, secondo i principi del presente testo
unico.
2. Le regioni,
nell'ambito delle proprie competenze in ordine ai
servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai
tossicodipendenti, prevedono che ad essi spettano,
tra l'altro, le seguenti funzioni:
a) analisi delle
condizioni cliniche, socio-sanitarie e psicologiche
del tossicodipendente anche nei rapporti con la
famiglia;
b) controlli
clinici e di laboratorio necessari per accertare lo
stato di tossicodipendenza;
c)
individuazione del programma farmacologico o delle
terapie di disintossicazione e diagnosi delle
patologie in atto, con particolare riguardo alla
individuazione precoce di quelle correlate allo
stato di tossicodipendenza;
d) elaborazione,
attuazione e verifica di un programma terapeutico e
socio-riabilitativo da svolgersi anche a mezzo di
altre strutture individuate dalla regione;
e) progettazione
ed esecuzione in forma diretta o indiretta di
interventi di informazione e prevenzione;
f)
predisposizione di elenchi delle strutture pubbliche
e private che operano nel settore delle
tossicodipendenze e raccordo tra queste, i servizi
e, ove costituiti, i consorzi, i centri e le
associazioni di cui all'art. 114;
g) rilevazione
dei dati statistici relativi a interventi dei
servizi.
3. Detti servizi,
istituiti presso le unità sanitarie locali singole o
associate, rivestono carattere interdisciplinare e
si avvalgono di personale qualificato per la
diagnosi, la cura e la riabilitazione dei
tossicodipendenti.
Articolo 114
Compiti di assistenza degli enti locali
1. Nell'ambito
delle funzioni socio-assistenziali di propria
competenza i comuni e le comunità montane,
avvalendosi ove possibile delle associazioni di cui
all'art. 115, perseguono, anche mediante loro
consorzi, ovvero mediante appositi centri gestiti in
economia o a mezzo di loro associazioni, senza fini
di lucro, riconosciute o riconoscibili, i seguenti
obiettivi in tema di prevenzione e recupero dei
tossicodipendenti;
a) prevenzione
della emarginazione e del disadattamento sociale
mediante la progettazione e realizzazione, in forma
diretta o indiretta, di interventi programmati;
b) rilevazione
ed analisi, anche in collaborazione con le autorità
scolastiche, delle cause locali di disagio familiare
e sociale che favoriscono il disadattamento dei
giovani e la dispersione scolastica;
c) reinserimento
scolastico, lavorativo e sociale del
tossicodipendente.
2. Il
perseguimento degli obiettivi previsti dal comma 1
può essere affidato dai comuni e dalle comunità
montane o dalle loro associazioni alle competenti
unità sanitarie locali.
Articolo 115
Enti ausiliari
1. I comuni, le
comunità montane, i loro consorzi ed associazioni, i
servizi pubblici per le tossicodipendenze costituiti
dalle unità sanitarie locali, singole o associate,
ed i centri previsti dall'art.
114 possono
avvalersi della collaborazione di gruppi di
volontariato o degli enti ausiliari di cui all'art.
116 che svolgono senza fine di lucro la loro
attività con finalità di prevenzione del disagio
psico-
sociale,
assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento dei
tossicodipendente ovvero di associazioni, di enti di
loro emanazione con finalità di educazione dei
giovani, di sviluppo socio-culturale della
personalità, di formazione professionale e di
orientamento al lavoro.
2. I
responsabili dei servizi e dei centri di cui agli
articoli 113 e 114 possono autorizzare perone idonee
a frequentare i servizi ed i centri medesimi allo
scopo di partecipare all'opera di prevenzione,
recupero e reinserimento sociale degli assistiti.
Articolo 116
Albi regionali e provinciali
1. Le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano,
nell'esercizio delle proprie funzioni in materia
socio-assistenziale, istituiscono un albo degli enti
di cui all'art. 115 che gestiscono strutture per la
riabilitazione ed il reinserimento sociale dei
tossicodipendenti.
2. L'iscrizione
all'albo è condizione necessaria per lo svolgimento
delle attività indicate nell'art. 115 ed è
subordinata al possesso dei seguenti requisiti
minimi:
a) personalità
giuridica di diritto pubblico o privato o natura di
associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi
degli articoli 12 e seguenti del codice civile;
b) disponibilità
di locali e attrezzature adeguate al tipo di
attività prescelta;
c) personale
sufficiente ed esperto in materia di
tossicodipendenti.
3. Il diniego di
iscrizione agli albi deve essere motivato con
espresso riferimento al possesso dei requisiti
minimi di cui al comma 2, e al possesso degli
eventuali requisiti specifici richiesti dalla
legislazione regionale ai sensi del comma 4.
4. Le regioni e
le province autonome, tenuto conto delle
caratteristiche di autorizzazione di ciascuno degli
enti di cui all'art. 115, stabiliscono gli eventuali
requisiti specifici, le modalità di accertamento e
certificazione dei requisiti indicati alle lettere
b) e c) del comma 2 e le cause che danno luogo alla
cancellazione dagli albi.
5. Gli enti ed
associazioni iscritti in un albo che hanno più sedi
operative, in Italia o all'estero, devono iscriverle
separatamente ciascuna sull'albo territorialmente
competente; dette sedi debbono possedere i requisiti
indicati alle lettere b) e c) del comma 2. Per le
sedi operative situate all'estero è territorialmente
competente l'albo presso il quale è stata iscritta
la sede centrale o, in subordine, l'albo presso il
quale è stata effettuata la prima iscrizione.
6. L'iscrizione
all'albo è condizione necessaria oltre che per la
stipula delle convenzioni di cui all'art. 117, per:
a) l'impiego
degli enti per le finalità di cui all'art. 94;
b)
l'utilizzazione delle sedi quali luoghi di
abitazione o di privata dimora ai sensi dell'art.
281 del codice di procedura penale, nonché dell'art.
47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiunto
dall'art. 13 della legge 10 ottobre 1986, n. 663;
c) l'accesso ai
contributi di cui agli articoli 131 e 132;
d) l'istituzione
di corsi statali sperimentali di cui all'art. 105,
comma 6, e le utilizzazioni di personale docente di
cui al medesimo art. 105, comma 7.
7. Le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano
istituiscono altresì speciali albi degli enti e
delle persone che gestiscono con fini di strutture
per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei
tossicodipendenti.
8. Per le
finalità indicate nel comma 1 dell'art. 65 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, le regioni e le province autonome di
cui al comma 7 sono abilitate a ricevere erogazioni
liberali fatte ai sensi del comma 2, lettera a), del
suddetto articolo. Le regioni e le province autonome
ripartiscono le somme percepite tra gli enti di cui
all'art. 115, secondo i programmi da questi
presentati ed i criteri predeterminati dalle
rispettive assemblee.
9. Nel caso le
regioni e le province autonome non provvedano ad
istituire gli albi di cui al presente articolo gli
enti di cui all'art. 115 sono temporaneamente
registrati dalle regioni e dalle province autonome,
ai fini dei benefici previsti dalla citata legge,
sulla base di certificazione notarile attestante il
possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettera
a), e di autocertificazione dei requisiti di cui al
comma 2, lettere b) e c). I predetti enti, in caso
siano successivamente ammessi all'iscrizione agli
albi, conservano come anzianità di iscrizione la
data della suddetta registrazione.
Articolo 117
Convenzioni
1. L'esercizio
delle funzioni di prevenzione, di riabilitazione e
reinserimento indicate negli articoli 113 e 114,
nonché la realizzazione di ogni altra opportuna
iniziativa della regione o degli enti locali
potranno essere attuati mediante apposite
convenzioni da stipularsi tra le unità sanitarie
locali, gli enti ed i centri di cui all'art. 114 e
gli enti, le cooperative di solidarietà sociale o le
associazioni iscritti nell'albo regionale o
provinciale.
2. Le
convenzioni con gli enti, le cooperative di
solidarietà sociale e le associazioni aventi sedi
operative in territorio estero devono coprire per
tali sedi anche gli oneri per le prestazioni di
assistenza
sanitaria. Le
convenzioni devono prevedere l'obbligo di comunicare
all'ente concedente il numero degli assistiti ed i
risultati conseguiti nella attività di prevenzione e
recupero.
3. Le
convenzioni dovranno essere conformi allo schema-tipo
predisposto dal Ministro della sanità ed a quello
predisposto dal Ministro di grazia e giustizia ai
fini di cui all'art. 94.
4. L'attività di
enti, cooperative di solidarietà sociale e
associazioni in esecuzione delle convenzioni è
svolta in collegamento con il servizio pubblico che
ha indirizzato il tossicodipendente ed è sottoposta
al controllo e agli indirizzi di programmazione
della regione in materia.
Articolo 118
Organizzazione dei servizi per le
tossicodipendenze presso le unità sanitarie locali
1. In attesa di
un riordino della normativa riguardante i servizi
sociali, il Ministro della sanità, di concerto con
il Ministro per gli affari sociali, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, determina con proprio decreto l'organico e
le caratteristiche organizzative e funzionali dei
servizi per le tossicodipendenze da istituire presso
ogni unità sanitaria locale.
2. Il decreto
dovrà uniformarsi ai seguenti criteri direttivi:
a) l'organico
dei servizi deve prevedere le figure professionali
del medico, dello psicologo, dell'assistente sociale,
dell'infermiere, dell'educatore professionale e di
comunità in numero necessario a svolgere attività di
prevenzione, di cura e di riabilitazione, anche
domiciliari e ambulatoriali;
b) il servizio
deve svolgere un'attività nell'arco completo delle
ventiquattro ore e deve coordinare gli interventi
relativi al trattamento della sieropositività nei
tossicodipendenti, anche in relazione alle
problematiche della sessualità, della procreazione e
della gravidanza, operando anche in collegamento con
i consultori familiari, con particolare riguardo
alla trasmissione madre-figlio della infezione da
HIV.
3. Entro
sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui
al comma 1, in ogni unità sanitaria locale è
istituito almeno un servizio per le
tossicodipendenze in conformità alle disposizioni
del citato decreto.
Qualora le unità
sanitarie locali non provvedano entro il termine
indicato, il presidente della giunta regionale
nomina un commissario ad acta il quale istituisce il
servizio reperendo il personale necessario anche in
deroga alle normative vigenti sulle assunzioni, sui
trasferimenti e sugli inquadramenti. Qualora entro i
successivi trenta giorni dal termine di cui al primo
periodo il presidente della giunta regionale non
abbia ancora nominato il commissario ad acta,
quest'ultimo è nominato con decreto del Ministro
della sanità.
4. Per il
finanziamento del potenziamento dei servizi pubblici
per le tossicodipendenze, valutato per la fase di
avvio in lire 30 miliardi per l'anno 1990 e in lire
240 miliardi e 600 milioni per ciascuno degli anni
1991 e 1992, si provvede:
a) per l'anno
1990, mediante l'utilizzo del corrispondente importo
a valere sul Fondo nazionale di intervento per la
lotta alla droga di cui all'art. 127;
b) per ciascuno
degli anni 1991 e 1992, mediante corrispondenti
quote del Fondo sanitario nazionale vincolate allo
scopo ai sensi dell'art. 17 della legge 22 dicembre
1984, n. 887.
Articolo 119
Assistenza ai tossicodipendenti italiani
all'estero
1. Il Ministro
della sanità d'intesa con il Ministro degli affari
esteri, in base alle disposizioni dell'art. 37 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, assicura, tramite
convenzioni o accordi bilaterali con i singoli Paesi,
ai tossicodipendenti italiani che si trovano
all'estero, il soccorso immediato, l'assistenza
sanitaria e la organizzazione, dietro il loro
assenso, del viaggio di rientro in Italia fornendo
apposita comunicazione alle competenti unità
sanitarie locali per successivi interventi.
D.P.R. 9 ottobre 1990 n° 309
Titolo XI - Interventi preventivi, curativi e
riabilitativi (artt. 120 - 126)
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Articolo 120
Terapia volontaria e anonimato
1. Chiunque fa
uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope
può chiedere al servizio pubblico per le
tossicodipendenze di essere sottoposto ad
accertamenti diagnostici e di definire un programma
terapeutico e socio-riabilitativo.
2. Qualora si
tratti di persona minore di età o incapace di
intendere e di volere la richiesta di intervento può
essere fatta, oltre che personalmente
dall'interessato, da coloro che esercitano su di lui
la potestà parentale o la tutela.
3. Gli
interessati, a loro richiesta, possono beneficiare
dell'anonimato nei rapporti con i servizi, i presidi
e le strutture dell'unità sanitarie locali, nonché
con i medici, gli assistenti sociali e tutto il
personale addetto o dipendente.
4. Gli esercenti
la professione medica che assistono persone dedite
all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope
possono, in ogni tempo, avvalersi dell'ausilio del
servizio pubblico per le tossicodipendenze.
[5. In ogni caso,
salvo quanto previsto al comma 6, e dopo aver
informato l'interessato del proprio diritto
all'anonimato secondo quanto previsto dai commi 3 e
6, essi debbono inoltrare al predetto servizio una
scheda sanitaria contenente le generalità
dell'interessato, la professione, il grado di
istruzione, i dati anamnestici e diagnostici e i
risultati degli accertamenti e delle terapie
praticate].
6. Coloro che
hanno chiesto l'anonimato hanno diritto a che la
loro scheda sanitaria non contenga le generalità né
altri dati che valgano alla loro identificazione.
7. I dipendenti del
servizio pubblico per le tossicodipendenze non
possono essere obbligati a deporre su quanto hanno
conosciuto per ragione della propria professione, né
davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra
autorità. Agli stessi si applicano le disposizioni
dell'articolo 200 del codice di procedura penale e
si estendono le garanzie previste per il difensore
dalle disposizioni dell'art. 103 del codice di
procedura penale in quanto applicabili. La presente
norma si applica anche a coloro che operano presso
gli enti, centri, associazioni o gruppi che hanno
stipulato le convenzioni di cui all'art. 117.
8. Ogni regione
o provincia autonoma provvederà ad elaborare un
modello unico regionale di scheda sanitaria da
distribuire, tramite l'ordine dei medici-chirurghi e
degli odontoiatri di ogni provincia, ai singoli
presidi sanitari ospedalieri ed ambulatoriali. Le
regioni e le province autonome provvedono agli
adempimenti di cui al presente comma.
9. Il modello di
scheda sanitaria dovrà prevedere un sistema di
codifica atto a tutelare il diritto all'anonimato
del paziente e ad evitare duplicazioni di carteggio.
Articolo 121
Segnalazioni al servizio pubblico per le
tossicodipendenze
[1. L'esercente
la professione medica che visita o assiste persona
che fa uso personale di sostanze stupefacenti o
psicotrope deve farne segnalazione al servizio
pubblico per le tossicodipendenze competente per
territorio. La segnalazione avviene fermo restando
l'obbligo dell'anonimato].
2. L'autorità
giudiziaria o il prefetto nel corso del procedimento,
quando venga a conoscenza di persone che facciano
uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, deve
farne segnalazione al servizio pubblico per le
tossicodipendenze competente per territorio.
3. Il servizio
pubblico per le tossicodipendenze, nell'ipotesi di
cui al comma 2, ha l'obbligo di chiamare la persona
segnalata per la definizione di un programma
terapeutico e socio-riabilitativo.
Articolo 122
Definizione del programma terapeutico e
socio-riabilitativo
1. Il servizio
pubblico per le tossicodipendenze, compiuti i
necessari accertamenti e sentito l'interessato, che
può farsi assistere da un medico di fiducia
autorizzato a presenziare anche agli accertamenti
necessari, definisce un programma terapeutico e
socio-riabilitativo personalizzato che può prevedere,
ove le condizioni psicofisiche del tossicodipendente
lo consentano, in collaborazione con i centri di cui
all'art. 114 e avvalendosi delle cooperative di
solidarietà sociale e delle associazioni di cui
all'art. 115, iniziative volte ad un pieno
inserimento sociale attraverso l'orientamento e la
formazione professionale, attività di pubblica
utilità o di solidarietà sociale. Nell'ambito del
programma, in casi di riconosciute necessità ed
urgenza, il servizio per le tossicodipendenze può
disporre l'effettuazione di terapie di
disintossicazione, nonché trattamenti psico-sociali
e farmacologici adeguati.
Il servizio per
le tossicodipendenze controlla l'attuazione del
programma da parte del tossicodipendente.
2. Il programma
deve essere formulato nel rispetto della dignità
della persona, tenendo conto in ogni caso delle
esigenze di lavoro e di studio delle condizioni di
vita familiare e sociale dell'assuntore.
3. Il programma
è attuato presso strutture del servizio pubblico o
presso strutture riabilitative iscritte in un albo
regionale o provinciale o, in alternativa, con
l'assistenza del medico di fiducia.
4. Quando
l'interessato ritenga di attuare il programma presso
strutture riabilitative iscritte in un albo
regionale o provinciale, la scelta può cadere su
qualsiasi struttura situata nel territorio nazionale,
ovvero iscritta negli albi ai sensi dell'art. 116,
comma 5, secondo periodo, che dichiari di essere in
condizioni di accoglierlo.
5. Il servizio
pubblico per le tossicodipendenze, destinatario
delle segnalazioni previste nell'art. 121 ovvero del
provvedimento i cui all'art. 75, comma 9, definisce,
entro dieci giorni decorrenti dalla data di
ricezione della segnalazione o del provvedimento
suindicato, il programma terapeutico e socio-riabilitativo.
Articolo 123
Verifica del trattamento in regime di
sospensione del procedimento o di esecuzione della
pena
1. Per tutti i
soggetti il cui trattamento sia stato disposto in
regime di sospensione del procedimento o di
sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi del
presente testo unico, viene trasmessa dalla unità
sanitaria locale competente per territorio, su
richiesta dell'autorità che ha disposto la
sospensione, una relazione secondo modalità definite
con decreto del Ministro della sanità, di concerto
con il Ministro di grazia e giustizia, relativamente
all'andamento del programma, al comportamento del
soggetto e ai risultati conseguiti a seguito della
ultimazione del programma stesso, in termini di
cessazione di assunzione delle sostanze di cui alle
tabelle I, II, III, IV dell'art. 14.
Articolo 124
Lavoratori tossicodipendenti
1. I lavoratori
di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza,
i quali intendono accedere ai programmi terapeutici
e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle
unità sanitarie locali o di altre strutture
terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se
assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla
conservazione del posto di lavoro per il tempo in
cui la sospensione delle prestazioni lavorative è
dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo
e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.
2. I contratti
collettivi di lavoro e gli accordi di lavoro per il
pubblico impiego possono determinare specifiche
modalità per l'esercizio della facoltà di cui al
comma 1. Salvo più favorevole disciplina
contrattuale, l'assenza di lungo periodo per il
trattamento terapeutico-riabilitativo è considerata,
ai fini normativi, economici e previdenziali, come
l'aspettativa senza assegni degli impiegati civili
dello Stato e situazioni equiparate. I lavoratori,
familiari di un tossicodipendente, possono a loro
volta essere posti, a domanda, in aspettativa senza
assegni per concorrere al programma terapeutico e
socio-riabilitativo del tossicodipendente qualora il
servizio per le tossicodipendenze ne attesti la
necessità.
3. Per la
sostituzione dei lavoratori di cui al comma 1 è
consentito il ricorso all'assunzione a tempo
determinato, ai sensi dell'art. 1, secondo comma
lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230.
Nell'ambito del
pubblico impiego i contratti a tempo determinato non
possono avere una durata superiore ad un anno.
4. Sono fatte
salve le disposizioni vigenti che richiedono il
possesso di particolari requisiti psico-fisici e
attitudinali per l'accesso all'impiego, nonché
quelle che, per il personale delle Forze armate e di
polizia, per quello che riveste la qualità di agente
di pubblica sicurezza e per quello cui si applicano
i limiti previsti dall'art. 2 della legge 13
dicembre 1986, n. 874, disciplinano la sospensione e
la destituzione dal servizio.
Articolo 125
Accertamenti di assenza di
tossicodipendenza
1. Gli
appartenenti alle categorie di lavoratori destinati
a mansioni che comportano rischi per la sicurezza,
la incolumità e la salute dei terzi, individuate con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro della sanità,
sono sottoposti, a cura di strutture pubbliche
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e a
spese del datore di lavoro, ad accertamento di
assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione
in servizio e, successivamente, ad accertamenti
periodici.
2. Il decreto di
cui al comma 1 determina anche la periodicità degli
accertamenti e le relative modalità.
3. In caso di
accertamento dello stato di tossicodipendenza nel
corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro è
tenuto a far cessare il lavoratore dall'espletamento
della mansione che comporta rischi per la sicurezza,
la incolumità e la salute dei terzi.
4. In caso di
inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1 e
3, il datore di lavoro è punito con l'arresto da due
a quattro mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni
a lire cinquanta milioni (1).
(1) Così
modificato dall'art. 27, D.Lgs. 19 dicembre 1994, n.
758.
Articolo 126
Accompagnamento del tossicodipendente in
affidamento
1. Durante il
periodo di affidamento di cui all'art. 94 e all'art.
4-sexies del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
1985, n. 297, il responsabile della comunità può
accompagnare o far accompagnare da persona di sua
fiducia il tossicodipendente fuori della comunità in
casi di necessità o di urgenza dipendenti da ragioni
di assistenza sanitaria o da gravi motivi familiari
dandone immediata comunicazione all'autorità
giudiziaria.
Lotta alla droga e finanziamenti
D.P.R. 9 ottobre 1990 n° 309
Titolo XII - Disposizioni finali (artt. 127 - 136)
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Capo I -
Finanziamento di progetti, concessione di contributi
e agevolazioni
Articolo 127
Fondo nazionale di intervento per la
lotta alla droga
1. Il decreto
del Ministro per la solidarietà sociale di cui
all'articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, in sede di ripartizione del Fondo per
le politiche sociali, individua, nell'ambito della
quota destinata al Fondo nazionale di intervento per
la lotta alla droga, le risorse destinate al
finanziamento dei progetti triennali finalizzati
alla prevenzione e al recupero dalle
tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata,
secondo le modalità stabilite dal presente articolo.
Le dotazioni del Fondo nazionale di intervento per
la lotta alla droga individuate ai sensi del
presente comma non possono essere inferiori a quelle
dell'anno precedente, salvo in presenza di dati
statistici inequivocabili che documentino la
diminuzione dell'incidenza della tossicodipendenza.
2. La quota del
Fondo nazionale di intervento per la lotta alla
droga di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni
in misura pari al 75 per cento delle sue
disponibilità. Alla ripartizione si provvede
annualmente con decreto del Ministro per la
solidarietà sociale tenuto conto, per ciascuna
regione, del numero degli abitanti e della
diffusione delle tossicodipendenze, sulla base dei
dati raccolti dall'Osservatorio permanente, ai sensi
dell'articolo 1, comma 7.
3. Le province,
i comuni e i loro consorzi, le comunità montane, le
aziende unità sanitarie locali, gli enti di cui agli
articoli 115 e 116, le organizzazioni di
volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.
266, le cooperative sociali di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n.
381, e loro consorzi, possono presentare alle
regioni progetti finalizzati alla prevenzione e al
recupero dalle tossicodipendenze e
dall'alcoldipendenza correlata e al reinserimento
lavorativo dei tossicodipendenti, da finanziare a
valere sulle disponibilità del Fondo nazionale di
cui al comma 1, nei limiti delle risorse assegnate a
ciascuna regione.
4. Le regioni,
sentiti gli enti locali, ai sensi dell'articolo 3,
comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché
le organizzazioni rappresentative degli enti
ausiliari, delle organizzazioni del volontariato e
delle cooperative sociali che operano sul territorio,
come previsto dall'atto di indirizzo e coordinamento
di cui al comma 7 del presente articolo,
stabiliscono le modalità, i criteri e i termini per
la presentazione delle domande, nonché la procedura
per la erogazione dei finanziamenti, dispongono i
controlli sulla destinazione dei finanziamenti
assegnati e prevedono strumenti di verifica
dell'efficacia degli interventi realizzati, con
particolare riferimento ai progetti volti alla
riduzione del danno nei quali siano utilizzati i
farmaci sostitutivi. Le regioni provvedono altresì
ad inviare una relazione al Ministro per la
solidarietà sociale sugli interventi realizzati ai
sensi del presente testo unico, anche ai fini
previsti dall'articolo 131.
5. Il 25 per
cento delle disponibilità del Fondo nazionale di cui
al comma 1 è destinato al finanziamento dei progetti
finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle
tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata
promossi e coordinati dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali,
d'intesa con i Ministeri dell'interno, di grazia e
giustizia, della difesa, della pubblica istruzione,
della sanità e del lavoro e della previdenza sociale.
I progetti presentati ai sensi del presente comma
sono finalizzati:
a) alla
promozione di programmi sperimentali di prevenzione
sul territorio nazionale;
b) alla
realizzazione di iniziative di razionalizzazione dei
sistemi di rilevazione e di valutazione dei dati;
c) alla
elaborazione di efficaci collegamenti con le
iniziative assunte dall'Unione europea;
d) allo sviluppo
di iniziative di informazione e di sensibilizzazione;
e) alla
formazione del personale nei settori di specifica
competenza;
f) alla
realizzazione di programmi di educazione alla
salute;
g) al
trasferimento dei dati tra amministrazioni centrali
e locali.
6. Per la
valutazione e la verifica delle spese connesse ai
progetti di cui al comma 5 possono essere disposte
le visite ispettive previste dall'articolo 65, commi
5 e 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni.
7. Con atto di
indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro per la
solidarietà sociale, previo parere delle commissioni
parlamentari competenti, sentite la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e la Consulta
degli esperti e degli operatori sociali di cui
all'articolo 132, sono stabiliti i criteri generali
per la valutazione e il finanziamento dei progetti
di cui al comma 3. Tali criteri devono rispettare le
seguenti finalità:
a) realizzazione
di progetti integrati sul territorio di prevenzione
primaria, secondaria e terziaria, compresi quelli
volti alla riduzione del danno purché finalizzati al
recupero psico-fisico della persona;
b) promozione di
progetti personalizzati adeguati al reinserimento
lavorativo dei tossicodipendenti;
c) diffusione
sul territorio di servizi sociali e sanitari di
primo intervento, come le unità di strada, i servizi
a bassa soglia ed i servizi di consulenza e di
orientamento telefonico;
d)
individuazione di indicatori per la verifica della
qualità degli interventi e dei risultati relativi al
recupero dei tossicodipendenti;
e) in
particolare, trasferimento dei dati tra assessorati
alle politiche sociali, responsabili dei centri di
ascolto, responsabili degli istituti scolastici e
amministrazioni centrali;
f) trasferimento
e trasmissione dei dati tra i soggetti che operano
nel settore della tossicodipendenza a livello
regionale;
g) realizzazione
coordinata di programmi e di progetti sulle
tossicodipendenze e sull'alcoldipendenza correlata,
orientati alla strutturazione di sistemi
territoriali di intervento a rete;
h) educazione
alla salute.
8. I progetti di
cui alle lettere a) e c) del comma 7 non possono
prevedere la somministrazione delle sostanze
stupefacenti incluse nelle tabelle I e II di cui
all'articolo 14 e delle sostanze non inserite nella
farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso del metadone,
limitatamente ai progetti e ai servizi interamente
gestiti dalle aziende unità sanitarie locali e
purché i dosaggi somministrati e la durata del
trattamento abbiano la esclusiva finalità
clinico-terapeutica di avviare gli utenti a
successivi programmi riabilitativi.
9. Il Ministro
della sanità, d'intesa con il Ministro per la
solidarietà sociale, promuove, sentite le competenti
commissioni parlamentari, l'elaborazione di linee
guida per la verifica dei progetti di riduzione del
danno di cui al comma 7, lettera a).
10. Qualora le
regioni non provvedano entro la chiusura di ciascun
anno finanziario ad adottare i provvedimenti di cui
al comma 4 e all'impegno contabile delle quote del
Fondo nazionale di cui al comma 1 ad esse assegnate,
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
11. Per l'esame
istruttorio dei progetti presentati dalle
amministrazioni indicate al comma 5 e per l'attività
di supporto tecnico-scientifico al Comitato
nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, è
istituita, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, una commissione presieduta da un
esperto o da un dirigente generale in servizio
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
designato dal Ministro per la solidarietà sociale e
composta da nove esperti nei campi della prevenzione
e del recupero dalle tossicodipendenze, nei seguenti
settori: sanitario-infettivologico,
farmaco-tossicologico, psicologico, sociale,
sociologico, riabilitativo, pedagogico, giuridico e
della comunicazione. All'ufficio di segreteria della
commissione è preposto un funzionario della carriera
direttiva dei ruoli della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
Gli oneri per il
funzionamento della commissione sono valutati in
lire 200 milioni annue.
12.
L'organizzazione e il funzionamento del Comitato
nazionale di coordinamento per l'azione antidroga
sono disciplinati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri. L'attuazione amministrativa
delle decisioni del Comitato è coordinata dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli affari sociali attraverso un'apposita
conferenza dei dirigenti generali delle
amministrazioni interessate, disciplinata con il
medesimo decreto (7).
(1) Articolo
così modificato dall'art. 1, L. 18 febbraio 1999, n.
45
Articolo 128
Contributi
1. Per la
costruzione, l'ampliamento o il recupero di immobili
destinati a sedi di comunità terapeutiche il
comitato esecutivo del Comitato per l'edilizia
residenziale (CER), integrato per tali circostanze
da un rappresentante del Ministro per gli affari
sociali, può concedere agli enti di cui all'art. 11
un contributo in conto capitale fino alla totale
copertura della spesa necessaria.
2. La
concessione di detto contributo, secondo le
procedure dei programmi straordinari attivati dal
CER ai sensi dell'art. 3, primo comma, lettera q),
della legge 5 agosto 1978, n. 457, comporta un
vincolo decennale di destinazione dell'immobile a
sede di comunità terapeutica residenziale o diurna
per tossicodipendenti ed è subordinata alla previa
autorizzazione alla realizzazione dell'opera.
3. I contributi
sono ripartiti tra le regioni in proporzione al
numero di tossicodipendenti assistiti sulla base
delle rilevazioni dell'Osservatorio permanente di
cui all'art. 132 e, in ogni caso, sono destinati in
percentuale non inferiore al 40 per cento al
Mezzogiorno a norma dell'art. 1 del testo unico
delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
4. All'onere
derivante dall'attuazione del presente articolo,
valutato in lire 100 miliardi per ciascuno degli
anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante
l'utilizzo delle disponibilità della sezione
autonoma della Cassa depositi e prestiti istituita
ai sensi dell'art. 10 dea legge 5 agosto 1978, n.
457.
Articolo 129
Concessione di strutture appartenenti
allo Stato
1. Agli enti
locali, alle unità sanitarie locali e ai centri
privati autorizzati e convenzionati, possono essere
dati in uso, con convenzione per una durata almeno
decennale, con decreto del Ministro delle finanze,
emanato di concerto con il Ministro per gli affari
sociali, edifici, strutture e aree appartenenti al
demanio o al patrimonio e dello Stato, al fine di
destinarli a centri di cura recupero di
tossicodipendenti, nonché per realizzare centri e
case di lavoro per i riabilitati.
2. Gli enti o i
centri di cui al comma 1 possono effettuare opere di
ricostruzione, restauro e manutenzione per
l'adattamento delle strutture attingendo ai
finanziamenti di cui all'art. 128 e nel rispetto dei
vincoli posti sui beni stessi.
3. Agli enti di
cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'art.
1, comma 1, 4, 5 e 6, dell'art. 2 della legge 11
luglio 1986, n. 390.
Articolo 130
Concessione delle strutture degli enti
locali
1. Le regioni,
le province autonome, gli enti locali, nonché i loro
enti strumentali e ausiliari possono concedere in
uso gratuito agli enti ausiliari di cui all'art.
115, anche se in possesso dei soli requisiti di cui
alle lettere a) e c) del comma 2 dell'art. 116, beni
immobili di loro proprietà con vincolo di
destinazione alle attività di prevenzione, recupero
e reinserimento anche lavorativo dei
tossicodipendenti, disciplinate dal presente testo
unico.
2. L'uso è
disciplinato con apposita convenzione che ne fissa
la durata, stabilisce le modalità di controllo sulla
utilizzazione del bene e le cause di risoluzione del
rapporto, e disciplina le modalità di autorizzazione
ad apportare modificazioni o addizioni al bene,
anche mediante utilizzazione dei contributi di cui
all'art. 128.
Articolo 131
Relazione al Parlamento
1. Il Ministro
per la solidarietà sociale, anche sulla base dei
dati allo scopo acquisiti dalle regioni, presenta
entro il 30 giugno di ciascun anno una relazione al
Parlamento sui dati relativi allo stato delle
tossicodipendenze in Italia, sulle strategie e sugli
obiettivi raggiunti, sugli indirizzi che saranno
seguiti nonché sull'attività relativa alla
erogazione dei contributi finalizzati al sostegno
delle attività di prevenzione, riabilitazione,
reinserimento e recupero dei tossicodipendenti (1).
(1) Articolo
così sostituito dall'art. 1, L. 18 febbraio 1999, n.
45.
Articolo 132
Consulta degli esperti e degli operatori
sociali
1. Presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli affari sociali è istituita la Consulta degli
esperti e degli operatori sociali sulle
tossicodipendenze composta da 70 membri.
2. La Consulta è
nominata con decreto del Ministro per la solidarietà
sociale tra gli esperti di comprovata
professionalità e gli operatori dei servizi pubblici
e del privato sociale ed è convocata periodicamente
dallo stesso Ministro in seduta plenaria o in
sessioni di lavoro per argomenti al fine di
esaminare temi e problemi connessi alla prevenzione
e al recupero dalle tossicodipendenze e contribuire
alle decisioni del Comitato nazionale di
coordinamento per l'azione antidroga.
3. Gli oneri
derivanti dall'attuazione del presente articolo,
pari a lire 400 milioni annue, sono a carico del
Fondo nazionale di intervento per la lotta alla
droga di cui all'articolo 127 (1).
(1) Articolo
così sostituito dall'art. 1, L. 18 febbraio 1999, n.
45.
Articolo 133
Province autonome di Trento e Bolzano
1. Le province
autonome di Trento e Bolzano provvedono, nell'ambito
delle proprie competenze, alle finalità di cui
all'art. 131 secondo le modalità stabilite dai
rispettivi ordinamenti.
Articolo 134
Progetti per l'occupazione di
tossicodipendenti
1. I contributi
di cui all'art. 132 sono destinati, nella misura del
40 per cento, al finanziamento di progetti per
l'occupazione di tossicodipendenti che abbiano
completato il programma terapeutico e debbano
inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro.
2. I progetti
possono essere elaborati dalle comunità terapeutiche
e dalle cooperative operanti per l'inserimento
lavorativo tanto autonomamente quanto in
collaborazione con imprese pubbliche e private e con
cooperative e con il concorso, anche in veste
propositiva, delle agenzie per l'impiego. I progetti
sono inviati al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale che, entro sessanta giorni dalla
loro recezione, esprime alla Commissione di cui
all'art. 134 un parere sulla fattibilità e sulla
congruità economico-finanziaria, nonché sulla
validità del progetto con riferimento alle esigenze
del mercato del lavoro. I progetti possono prevedere
una prima fase di formazione del personale e possono
realizzare l'occupazione anche in forma
cooperativistica.
3. La
Commissione, acquisito il parere del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, autorizza la
realizzazione del progetto e l'anticipazione dei
fondi necessari.
Articolo 135
Programmi finalizzati alla prevenzione ed
alla cura dell'AIDS
1. Il Ministro
di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri
della sanità e per gli affari sociali, approva uno
più programmi finalizzati alla prevenzione ed alla
cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al
recupero e al successivo reinserimento dei
tossicodipendenti detenuti.
2. Il Ministro
di grazia e giustizia può realizzare i suddetti
programmi, anche avvalendosi di strutture esterne,
mediante apposite convenzioni, tanto per i detenuti
in espiazione di pena, quanto per i detenuti in
attesa di giudizio.
3. Il Ministero
di grazia e giustizia dovrà attivare corsi di
addestramento e riqualificazione del personale
dell'amministrazione penitenziaria.
4. L'onere
derivante dall'attuazione del presente articolo è
determinato in lire 20.000 milioni per gli anni
1990, 1991 e 1992.
Capo II - Abrogazioni
Articolo 136
Abrogazioni
1. Sono abrogati
la legge 22 ottobre 1954, n. 1041, ad eccezione
dell'art. 1, per quanto concerne l'Ufficio centrale
stupefacenti, gli articoli 447 e 729 del codice
penale e ogni altra forma in contrasto con il
presente testo unico.
2. Sono abrogati
gli articoli 2, 8, 9, 75, 80, 80-bis, 82 e 83 della
legge 22 dicembre 1975, n. 685.
3. Sono abrogati gli articoli 227 e 228
del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,
recante norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale.
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